Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 aprile 2000, n. 42
Profilassi dellinfluenza aviare - Disposizioni a carattere regionale
- constatato che, fuori dalle zone interessate dal commercio di animali
infetti che ha determinato i focolai di Lessona, Vercelli e Brandizzo,
sono state completate le operazioni di autorizzazione al commercio per
rifornire i piccoli allevamenti avicoli familiari;
- considerato che non si è verificato un ulteriore peggioramento del quadro
epidemiologico regionale;
- ritenuto opportuno consentire la ripresa delle attività commerciali sospese
con D.P.G.R. n. 36 del 3/4/2000, con la sola eccezione delle zone già interessate
dal commercio di animali infetti, per le quali non è ancora decorso il
periodo di sicurezza;
- sentiti i Servizi Veterinari delle A.S.L.;
- considerate le valutazioni comunitarie sui casi piemontesi e sentito
il parere del Ministero della Sanità;
- visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265;
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio
1954, n. 320, con le successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;
- vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 26 ottobre 1982, n. 30;
- vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- visto il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 e successive modifiche;
- visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656;
- visto larticolo 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- vista lO.M. 14 gennaio 2000 e lO.M. 1 marzo 2000 e successive modificazioni;
- vista lO.M. 11 febbraio 2000;
- visti i propri precedenti Decreti n. 33 del 27/3/2000, n. 36 e n. 37
del 3/4/2000 e n. 38 del 6/4/2000;
decreta
Art. 1 - Lart. 10 del D.P.G.R. n. 36 del 3/4/2000 è sostituito dal seguente:
Le operazioni di raccolta, esposizione e distribuzione del pollame nei
piccoli allevamenti familiari possono essere riprese in tutta la regione,
con leccezione del territorio delle A.S.L. n. 7, 9, 11, 12 e 13, a condizione
che:
- i commercianti che intendono acquistare e vendere avicoli agli allevamenti
familiari siano stati autorizzati dal Servizio Veterinario della A.S.L.,
in accordo con le istruzioni della Direzione Regionale di Sanità Pubblica;
- i produttori avicoli che intendono vendere animali ad allevamenti familiari
lo abbiano comunicato al Servizio Veterinario della A.S.L. di competenza;
- tutti i mercati, le fiere e le esposizioni di avicoli vivi siano segnalati
dalle Autorità comunali competenti al Servizio Veterinario della locale
A.S.L., per lopportuna vigilanza.
Le operazioni di raccolta, esposizione e distribuzione del pollame nei
piccoli allevamenti familiari potranno essere riprese anche nel territorio
delle A.S.L. 7, 9, 11, 12 e 13 a decorrere dal giorno 26 aprile 2000, previo
parere favorevole del Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente
competente.
Enzo Ghigo