Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 aprile 2000, n. 42

Profilassi dell’influenza aviare - Disposizioni a carattere regionale

- constatato che, fuori dalle zone interessate dal commercio di animali infetti che ha determinato i focolai di Lessona, Vercelli e Brandizzo, sono state completate le operazioni  di autorizzazione al commercio per rifornire i piccoli allevamenti avicoli familiari;

- considerato che non si è verificato  un ulteriore peggioramento del quadro epidemiologico regionale;

- ritenuto opportuno consentire la ripresa delle attività commerciali sospese con D.P.G.R. n. 36 del 3/4/2000, con la sola eccezione delle zone già interessate dal commercio di animali infetti, per le quali non è ancora decorso il periodo di sicurezza;

- sentiti i Servizi Veterinari delle A.S.L.;

- considerate le valutazioni comunitarie sui casi piemontesi e sentito il parere del Ministero della Sanità;

- visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265;

- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, con le successive modificazioni ed integrazioni;

- vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;

- vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

- vista la L.R. 26 ottobre 1982, n. 30;

- vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

- visto il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 e successive modifiche;

- visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656;

- visto l’articolo 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- vista l’O.M. 14 gennaio 2000 e l’O.M. 1 marzo 2000 e successive modificazioni;

- vista l’O.M. 11 febbraio 2000;

- visti i propri precedenti Decreti n. 33 del 27/3/2000, n. 36 e n. 37 del 3/4/2000 e n. 38 del 6/4/2000;

decreta

Art. 1 - L’art. 10 del D.P.G.R. n. 36 del 3/4/2000 è sostituito dal seguente:

Le operazioni di raccolta, esposizione e distribuzione del pollame nei piccoli allevamenti familiari possono essere riprese in tutta la regione, con l’eccezione del territorio delle A.S.L. n. 7, 9, 11, 12 e 13, a condizione che:

- i commercianti che intendono acquistare e vendere avicoli agli allevamenti familiari siano stati autorizzati dal Servizio Veterinario della A.S.L., in accordo con le istruzioni della Direzione Regionale di Sanità Pubblica;

- i produttori avicoli che intendono vendere animali ad allevamenti familiari lo abbiano comunicato al Servizio Veterinario della A.S.L. di competenza;

- tutti i mercati, le fiere e le esposizioni di avicoli vivi siano segnalati dalle Autorità comunali competenti al Servizio Veterinario della locale A.S.L., per l’opportuna vigilanza.

Le operazioni di raccolta, esposizione e distribuzione del pollame nei piccoli allevamenti familiari potranno essere riprese anche nel territorio delle A.S.L. 7, 9, 11, 12 e 13 a decorrere dal giorno 26 aprile 2000, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente.

Enzo Ghigo