Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000, n. 625

Ratifica Deliberazione Giunta Regionale n. 1-29431 del 22 febbraio 2000 “Riadozione delle determinazioni di cui alla D.G.R. n. 1-29038 del 23 dicembre 1999 relativa al Programma attuativo 1999 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 “Interventi regionali in materia di movimenti migratori””, assunta dalla Giunta Regionale con i poteri del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto

(omissis)

Il Presidente Deorsola pone in votazione, per alzata di mano, tale deliberazione che è approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 37 Consiglieri, voti favorevoli n. 35, astenuti n. 2.

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

di ratificare la D.G.R. n. 1-29431 del 22 febbraio 2000 “Riadozione delle determinazioni di cui alla D.G.R. n. 1-29038 del 23 dicembre 1999 relativa al ”Programma attuativo 1999 della L.R. 1/87: “Interventi regionali in materia di movimenti migratori”, assunta dalla Giunta Regionale con i poteri del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, il cui testo si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.



Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2000, n. 1-29431

Riadozione determinazioni di cui alla D.G.R. n. 1-29038 del 23/12/99 relativa al Programma attuativo 1999 della Legge Regionale 1/87: “Interventi regionali in materia di Movimenti Migratori”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di riadottare le determinazioni assunte con D.G.R. n. 1-29038 del 23/12/99 che si riportano integralmente nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale per la ratifica ai sensi dell’art. 40 dello Statuto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato “A”

Avendo la Giunta Regionale deliberato in data 2 novembre 1998, con D.G.R. n. 1-25773: “L.R. 1/87: Interventi regionali in materia di Movimenti Migratori e successive modificazioni, art. 3 Programma Attuativo 1999; Proposta di deliberazione al Consiglio Regionale”;

essendo stata tale proposta inviata al Consiglio per la relativa approvazione in data 6 novembre 1998 con prot. n. 9895/98;

preso atto che la medesima è stata favorevolmente esaminata dalla VII Commissione Consiliare nel settembre del corrente anno e successivamente inviata in aula per l’approvazione;

considerato che l’articolo 3 (Programma Annuale) della l.r. 1/87 prevede che il Consiglio Regionale approvi il Programma entro il 31 ottobre dell’anno precedente la sua approvazione e verificato che il Consiglio stesso a tutt’oggi non si è pronunciato in merito e che il numero e la rilevanza degli argomenti di cui si prevede l’esame e la discussione da parte dell’Assemblea, nel breve periodo da qui a fine anno, rendono arduo garantire l’approvazione del Programma in tempo utile per poter assumere gli impegni di spesa a carico dell’esercizio finanziario 1999;

preso atto che occorre immediatamente dare compiuta esecutività al Programma 1999 per non interrompere la proficua collaborazione in atto da anni con Associazioni ed Enti, che vedono nel supporto finanziario della Regione un apporto fondamentale alla loro attività istituzionale e per poter realizzare gli interventi con le stesse concordate e previsti nel medesimo relativamente alla legge regionale 1/87, interventi per i quali peraltro esiste la disponibilità finanziaria predisposta con D.G.R. n. 39-27226 del 3.05.1999 (cap. 11990-18892/99);

visto l’ulteriore parere favorevole ribadito dalla Consulta Regionale dell’Emigrazione in data 18 novembre 1999;

visto che nell’ultima riunione dei capigruppo svoltasi in data 17.XII.99 è stato sollecitato l’Esame del Programma Attuativo 1999 l.r. 1/87, che peraltro non è stato esaminato;

la Giunta Regionale all’unanimità dei voti

delibera

1) di approvare ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto, con i poteri del Consiglio Regionale, l’allegato Programma Attuativo 1999 della Legge Regionale 1/87 “Interventi regionali in materia di Movimenti Migratori”;

2) di dare piena esecutività al predetto programma;

3) di rinviare a successivi atti determinativi l’impiego delle risorse finanziarie conseguenti alla realizzazione dei singoli interventi dando indicazioni alla Direzione competente di provvedere all’erogazione dei fondi ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, qualora ne ricorda l’assoluta necessità;

4) di revocare la D.G.R. n. 1-25773 del 2.11.98 e di inviare al Consiglio la presente deliberazione per la ratifica.

Programma Attuativo per l’anno 1999

Gestione legge regionale 9 gennaio 1987 n. 1 e sue successive modificazioni.

Premessa

La legge regionale 1/87: “Interventi regionali in materia di movimenti migratori” prevede che la Giunta Regionale, sentito il parere della Consulta dell’Emigrazione, proponga al Consiglio Regionale un Programma di Attuazione con il quale vengono definiti gli interventi e specificate le condizioni e le modalità degli stessi.

Gli interventi per i quali è richiesta l’approvazione da parte del Consiglio Regionale sono individuati dall’articolo 9 della richiamata l.r. 1/87 e sono tesi a:

a) favorire il rientro e l’idonea sistemazione degli emigrati che rientrano definitivamente in Piemonte;

b) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;

c) favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per l’acquisizione, nel territorio regionale, di idoneo alloggio;

d) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive;

e) agevolare l’inserimento dei figli degli emigrati nell’ordinamento scolastico nazionale anche attraverso la frequenza scolastica di corsi universitari e postuniversitari nonchè il superamento delle difficoltà linguistiche;

f) organizzare, nel territorio regionale, soggiorni culturali e viaggi studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale e di interscambio;

g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative ed attività culturali a favore degli emigrati;

h) curare la diffusione tra le Comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;

l) effettuare studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;

m) sostenere l’attività delle Associazioni degli emigrati;

Il punto i) risulta abrogato a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale N. 64/89: “Interventi regionali a favore degli immigrati extracomunitari residenti in Piemonte”.

A seguito delle modifiche che la l.r. 1/87 con la l.r. 45/88, il Programma comprende altresì gli interventi previsti in materia di movimenti migratori di cui agli artt.:

11) Formazione e riqualificazione professionale;

12) contributi per l’acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa;

13) riserva di assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare;

15) inserimento scolastico;

16) soggiorni, scambi, turismo sociale;

17) iniziative ed attività culturali;

20) diplomi di benemerenza agli emigrati.

La legge regionale 45/88 consente che possano essere “altresì” utilizzate le risorse disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio degli assessorati competenti nelle rispettive materie.

Per ciò che concerne i frontalieri si ribadisce che essi sono assimilati, agli effetti della presente legge, ai lavoratori emigrati per le provvidenze e gli interventi che nel Programma in oggetto sono ad essi riferiti.

Circa l’entità economica dei diversi interventi che attengono ai provvedimenti per i rientri, tutte le cifre indicate sono state sottoposte alla valutazione della Consulta Regionale dell’emigrazione all’uopo, convocata il 28 settembre 1998, e sono state determinate tenendo conto dell’esperienza acquisita nel corso dei precedenti anni di gestione della legge regionale per l’Emigrazione nonchè delle limitate risorse finanziare disponibili. Il capitolo di bilancio su cui si attingerà è il n. 11990.

Per quanto concerne la regolamentazione degli artt. 16 (soggiorni, scambi e turismo sociale), 17 (iniziative ed attività culturali), 18 (informazione) e 19 (attività promozionale in Italia ed all’estero) si precisa che il Programma relativo agli interventi settoriali, quando necessario, è stato predisposto d’intesa o sentiti gli Assessori competenti per materia. Le cifre di previsione di spesa sono indicative e possono verificarsi trasferimenti tra articoli e persino azzeramenti di spese per iniziative rinviate e/o annullate.

Per le iniziative all’estero ai sensi dell’articolo 5 dell’ex D.P.R. 31.03.1994, è stato redatto un apposito programma che, inoltrato agli Uffici competenti del ministero degli Esteri e del Ministero degli Interni, Dipartimento Italiani nel Mondo, per l’opportuna autorizzazione e concessione dell’Intesa, trova riscontro nel presente documento.

Il presente Programma è adottato ai sensi ed agli effetti di cui all’articolo 3 della l.r. 1/87: “Interventi regionali in materia di movimenti migratori” e sue successive modificazioni e resta in vigore sino all’approvazione del Programma successivo.

Alla Giunta Regionale ed al Settore Affari Internazionali e Comunitari sono demandate, per quanto di rispettiva competenza ulteriori e più dettagliate disposizioni che si rendano indispensabili all’attuazione del presente programma, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo.

L.R. 1/87 - Articolo 10
Provvedimenti per i rientri

Lettera a) spese di viaggio e trasporto masserizie

Soggetti beneficiari

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza

2) figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall’estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.

Condizioni economiche per l’accesso ai contributi

L’articolo 10 - comma 1 lettera a) - stabilisce come requisito per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche. Si intendono come tali le situazioni in cui il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongono di un reddito non superiore a quello indicato all’allegata Tabella 1), in nota alla quale è precisato altresì come debba intendersi il nucleo familiare ed il reddito accertabile.

Tipologia dell’intervento

1) spese di viaggio

Concessione di un contributo a fronte delle spese di viaggio sostenute per il rientro del Paese di emigrazione in Piemonte.

L’entità del contributo è pari al 50% del costo del biglietto aereo di ritorno in classe turistico economica - per i soli rientri da paesi extraeuropei - o ferroviario di seconda classe - per rientri da paesi europei - utilizzato dal lavoratore emigrato per il rientro. I biglietti emessi con la dicitura “andata e ritorno” saranno rimborsati al 25%, 50% della sola andata).

L’originale del biglietto dovrà essere consegnato, dal soggetto richiedente il contributo, al momento dell’istruzione della pratica.

Nel caso di rientro effettuato con mezzi propri da paesi europei l’entità del contributo è fissata fino ad un massimo di Lire 500.000 per nucleo con l’applicazione delle vigenti tariffe ACI, cui vanno aggiunti il rimborso delle spese di autostrada e, nella misura del 50% del costo dei relativi biglietti per i traghetti.

Il contributo, per il biglietto aereo o ferroviario, si intende allo stesso modo per le spese sostenute da ciascuno dei familiari a condizione che:

a) rientrino congiuntamente al lavoratore emigrato;

b) siano nati all’estero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto all’estero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato all’estero tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni;

c) possono considerati familiari a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali o dalla normativa italiana sugli assegni familiari e risultano componenti lo stesso nucleo familiare dal relativo stato di famiglia.

Al fine della presente disposizione sono da ritenersi rientri “congiunti” quelli che avvengono nell’arco di 180 giorni dal ritorno del primo rientrato del nucleo.

2) Trasporto delle masserizie

Concessione di un contributo a titolo di concorso nelle spese sostenute per il trasporto delle masserizie da parte del lavoratore emigrato che rientra. Sono considerate ai fini delle determinazioni del rimborso anche le spese sostenute per il trasporto delle masserizie dai familiari a condizione che questi:

a) rientrino congiuntamente con il lavoratore emigrato;

b) siano nati all’estero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto all’estero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato all’estero 3 anni consecutivi negli ultimi 5;

c) possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali ai sensi della normativa italiana sugli assegni familiari e risultino come componenti dello stesso nucleo familiare dal relativo stato di famiglia.

Al fine della presente disposizione sono da ritenersi “rientri congiunti” quelli che avvengono nell’arco di 180 giorni dal ritorno del primo rientrato del nucleo.

Il contributo si riferisce alle spese sostenute per il trasporto delle masserizie non ricomprese nei biglietti di viaggio di cui al punto precedente, che siano fatti rientrare congiuntamente con i lavoratori emigrati o i loro familiari oppure che viaggino separatamente a condizione che dai biglietti di viaggio risultino spedite nel termine di 60 giorni antecedente o susseguenti quello del rientro delle persone a cui si riferiscono.

L’entità del contributo è fissata nel 50% delle spese sostenute e documentate nei seguenti limiti:

a) rientro da Paesi Europeo L. 700.000 per ogni nucleo fam.

b) rientro da Paesi Extraeuropeo L. 3.000.000 per ogni nucleo fam.

Domanda di concessione ed erogazione dei contributi

I contributi sono concessi attraverso i Comuni e/o le UU.SS.SS.LL.. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 12 mesi detta data, documentata, dell’acquisizione della prima residenza nel Comune in cui l’emigrato è rientrato.

Allo scopo di snellire e favorire la raccolta dei dati necessari per l’espletamento delle pratiche finalizzate all’erogazione dei contributi, i Comuni si avvarranno dell’apposita modulistica, allegata al presente programma per farne parte integrante, che deve essere compilata da parte dei soggetti richiedenti il contributo, ed allegata alla richiesta del medesimo.

Dalla domanda e dalla documentazione allegata deve risultare esplicitamente:

- il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 2) e 10) - comma 1) lettera a) della l.r. 1/87 come specificazione presente programma;

- il possesso della documentazione comprovante le spese sostenute e per le quali si richiede il contributo.

Requisiti della documentazione da presentarsi a cura del soggetto richiedente il contributo.

Per quanto riguarda i requisiti della documentazione da presentarsi a cura dell’emigrato rientrato al comune di prima residenza si specifica quanto segue:

1) i biglietti aerei di andata e/o andata e ritorno acquisiti dal soggetto per rientrare in Piemonte devono essere consegnati in originale al Comune e/o all’U.S.S.L.; non sono da considerarsi sostitutive le copie autenticate dei medesimi che non sono idonee per l’ottenimento del contributo;

2) i documenti presentati per l’ottenimento del contributo debbono essere conservati a cura dell’Amministrazione Comunale o U.S.S.L. presso la quale è stata inoltrata la richiesta del medesimo e non inviati agli uffici regionali;

3) per l’istruzione della pratica di contributo

a) foglio riepilogativo concernente i dati relativi ai soggetti rientrati con l’indicazione della residenza e della somma a loro erogata o di cui si chiede l’erogazione.

b) determina della Giunta Municipale in cui si assegna il contributo richiesto e se ne quantifica l’importo.

c) lettera di accompagnamento del Comune o dell’U.S.S.L. nella quale si ribadiscono gli importo erogati o si specifica se gli stessi sono ancora da erogare ed eventualmente si giustificano ritardi nella consegna della modulistica o eventuali omissioni nella redazione della medesima.

Si raccomanda ai Comuni o alle UU.SS.SS.LL. prima di provvedere all’erogazione dei contributi di accertare l’effettiva presenza dell’emigrato rientrato e beneficiario del contributo nel territorio piemontese: in caso contrario, cioè, ove questo risultasse irrintracciabile nel territorio italiano, il contributo deve essere trattenuto presso la Tesoreria Comunale in attesa dei necessari accertamenti finalizzati all’erogazione o alla restituzione del medesimo all’Amministrazione Regionale.

Si sottolinea che agli Uffici Regionali competenti ad istruire la pratica per l’erogazione dei contributi i Comuni e/o alle UU.ss.ss.ll., detta documentazione deve pervenire in modo completo, onde evitare inutili ritardi dovuti all’indispensabile ricerca degli elementi mancanti. Le pratiche incomplete verranno restituite ai Comuni e/o alle UU.SS.SS.LL., istruttori in prima istanza, per gli opportuni adempimenti.

Visto il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo ai Comuni e/o UU.SS.SS.LL. e l’effettiva erogazione del medesimo da parte della Regione, si invitano gli Enti sopra citati, ove abbiano disponibilità di bilancio, ad anticipare le somme a contributo che saranno comunque rimborsate da parte dell’Amministrazione Regionale.

Cumulabilità

Il contributo relativo al biglietto di viaggio è cumulabile con quello per il trasporto delle masserizie.

I contributi di cui trattasi possono essere cumulati con quello di prima sistemazione di cui all’articolo 10 lettera b) della legge, ove sussistano naturalmente i presupposti per la concessione di questo, come stabilito dal presente programma.

Lettera b): contributi di prima sistemazione

Soggetti beneficiari

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza o residenza - per coloro che rimpatriano si considera la residenza all’atto del rimpatrio - che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore a tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.

2) figli o coniuge superstiti dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall’estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.

Condizioni economiche per l’accesso dei contributi

L’articolo 10, comma 1, lettera b) stabilisce come requisito per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza delle “condizioni di bisogno”.

Si intende come tale la situazione in cui il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongono di un reddito non superiore a quello indicato nell’allegata tabella 2 in nota alla quale è precisato altresì come debba intendersi il nucleo familiare.

Tipologia dell’intervento

Concessione di un contributo “una tantum”, destinato a favorire la prima sistemazione dei lavoratori emigrati e dei loro familiari che rientrano in Piemonte e versano in condizioni di bisogno.

L’entità del contributo è fissata, indipendentemente dallo Stato estero di provenienza, nella somma fissa di Lire 500.000 per capofamiglia aumentata di lire 100.000 per ogni familiare a carico, intendendosi come tali quelli così individuati dalla normativa italiana vigente in materia di assegni familiari.

Domande di concessione ed erogazione dei contributi

I contributi sono concessi attraverso i Comuni.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data, documentata, dell’acquisizione della prima residenza nel Comune in cui l’emigrato è rientrato.

Dalla domanda dalla documentazione allegata dovranno comunque risultare:

- il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 1 e 10 della l.r. 1/87

Contabilità

Il contributo di cui trattasi è cumulabile con quelli relativi al concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie: è cumulabile altresì con il contributo per l’avvio di attività produttive di cui all’articolo 14 della l.r. 1/87.

Articolo 10
ultimo comma: trasporto salme

Soggetti beneficiari

1) il contributo è riferito al trasporto in Piemonte delle salme di emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque precedenti il decesso.

2) figli o coniuge che abbiano raggiunto l’emigrato nei paesi di emigrazione.

Condizioni economiche per l’accesso al contributo

L’articolo 10 u.c., stabilisce, come condizione per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche.

Si intende come tale la situazione economica in cui la famiglia del deceduto dispone di un reddito non superiore a quello indicato nell’allegata tabella 1. comprendendo, oltre al reddito proprio, quello eventualmente derivante dalla successione ereditaria.

Tipologia dell’intervento ed entità del contributo.

L’intervento consiste nel concorso nelle spese sostenute e documentate per la traslazione della salma del lavoratore emigrato e del suo familiare deceduto all’estero, in un Comune del Piemonte.

L’entità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di L. 1.500.000 per le salme traslate dai Paesi Europei e di L. 3.000.000 per le salme traslate dai Paesi extra Europei.

Domande di concessione ed erogazione del contributo

Il contributo è concesso attraverso i Comuni.

La domanda deve essere presentata da un familiare del defunto, che abbia la propria residenza in un Comune del Piemonte.

Dalla domanda e dalla documentazione allegata dovranno risultare:

- la sussistenza delle disagiate condizioni economiche di cui all’articolo 10 della l.r. 1/87, come specificate dal presente programma.

- la documentazione delle spese sostenute e per le quali si richiede il contributo.

Spesa prevista: capitolo 11990/99 Lire 50.000.000.

(indicativa, non conoscendo a priori l’entità del fenomeno ma basandosi su quanto erogato nel 1998 e sulla necessità di pervenire al saldo delle erogazioni per i soggetti rientrati durante il 1998)

Articolo 11
Formazione Professionale

La Regione si impegna ad assumere iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri che ai sensi della presente legge (art. 2) sono equiparati agli emigrati, qualora si verificasse una consistente richiesta, tale da consentire l’organizzazione di corsi di formazione professionale di soggetti in “età attiva”.

Articolo 12
Contributi per l’acquisto, la costruzione
o il recupero della prima casa

Articolo 13
Riserva ed assegnazione di alloggi
di tipo economico e popolare

Per favorire l’accesso alla prima abitazione agli emigrati rimpatriati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 della l.r. 10.12.1984 n. 64 entro tre anni successivi alla data del loro rientro, è consentito presentare la richiesta per contributi o per l’assegnazione di un alloggio di tipo economico e popolare al Comune in cui risiedono usufruendo di un punteggio non inferiore a quello attribuito negli stessi bandi alle giovani coppie.

A questo proposito la legge regionale 64/84 - art. 2 punto b) - esonera i lavoratori emigrati, già rientrati, dal possedere la residenza anagrafica o dal documentare la propria attività lavorativa svolta nei Comuni compresi nell’ambito territoriale a cui si riferisce il bando al momento in cui si istruiscono le domande.

Articolo 14
Incentivazione di attività produttive

Soggetti beneficiari

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza o residenza - per coloro che rimpatriano si considera la residenza all’atto del rimpatrio - che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.

2) figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall’estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un comune del Piemonte.

Condizioni economiche per l’accesso ai contributi

L’articolo 14 non prevede particolari situazioni economiche quali condizioni per l’accesso ai contributi.

Tipologia dell’intervento

Concessione di un contributo “una tantum” in conto capitale per investimenti finalizzati all’avvio di un’attività produttiva, in forma singola o informa cooperativa, nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e del turismo.

Nel caso di iniziative in forma cooperativa almeno l’80% dei soci deve avere le caratteristiche soggettive di cui al paragrafo precedente.

I contributi si riferiscono a:

1) acquisizione di immobili da destinare all’attività: ristrutturazione degli stessi e possono anche riferirsi ad immobili avuti in locazione;

2) acquisizione di arredi, macchinari ed attrezzature necessarie per l’avvio dell’attività.

La legge prevede che i beni per i quali si richiede il contributo siano finalizzati all’avvio dell’attività (produttiva, commerciale, di servizio); l’esistenza di detta finalizzazione rappresenta una delle condizioni basilari per l’accoglimento della domanda.

Entità dei contributi

1) per l’acquisizione e/o la ristrutturazione di immobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi o del costo della ristrutturazione, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la cifra di Lire 10.000.000.

2) per l’acquisizione di beni mobili (macchinari, attrezzature) il contributo è determinato nella misura del 30% del valore degli stessi, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di Lire 5.000.000.

I contributi relativi ai punti 1 e 2 possono cumularsi nei relativi limiti di spesa.

Il contributo è concesso in un’unica soluzione a fronte della presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta acquisizione dei beni in proprietà e/o l’avvenuta effettuazione della ristrutturazione.

Nel caso di beni acquisiti con il contratto di leasing, il contributo è determinato sulla base del valore del bene quale risulta dal contratto ed è erogato in un’unica soluzione a fronte dell’avvenuta dimostrazione del pagamento della prima rata del canone, - se inferiore o uguale a questo - o in più soluzioni, ciascuna non superiore al canone versato e fino alla concorrenza dell’entità del contributo se questa è superiore all’importo della prima rata e delle rate successive.

Domande di concessione ed erogazione del contributo

Le domande devono essere presentate al Comune presso il quale l’emigrato ha fissato la propria residenza ed intende avviare la propria attività, entro due anni dalla data dell’avvenuto rientro in Piemonte, normalmente prima dell’inizio dell’attività stessa ma, in ogni caso, entro il termine massimo di sei mesi dall’inizio dell’attività. Per facilitare e snellire le pratiche relative alla compilazione della domanda i Comuni sono stati forniti di idonea modulistica relativa alla raccolta di quei dati indispensabili all’erogazione del contributo.

Dalla domanda e dalla documentazione ad essa collegata dovranno risultare:

- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2 della l.r. 1/87 come specificato nel presente programma.

- le caratteristiche dell’attività che si vuole intraprendere (settore, ubicazione, modalità ed attrezzature per lo svolgimento), nonchè il possesso (o quantomeno l’avvio delle procedure per l’ottenimento da concludersi prima del provvedimento di erogazione) delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell’attività (concessioni, iscrizione in albi, etc.);

- la specificazione dei beni per i quali si richiede il contributo e la previsione dei costi;

- le modalità di finanziamento per l’avvio dell’attività.

L’ammissione del contributo è approvata con formale provvedimento 9determina della Giunta Municipale) da parte del Comune istruttore della pratica previo:

1) accertamento della sussistenza delle condizioni soggettive di ammissibilità di cui all’art. 2 della l.r. 1/87 così come specificato nel presente programma.

2) valutazione economica dell’esistenza di prospettive di mercato per l’iniziativa che ne facciano ragionevolmente prevedere la sua autonoma capacità di esistenza, anche sotto il profilo finanziario;

3) verifica della concessione e della congruità degli investimenti per i quali si richiede il contributo regionale rispettoall’avviamento dell’attività.

L’ammissione e la determinazione del contributo può essere effettuata anche sulla base di preventivi di spesa: la determinazione definitiva dello stesso entro i limiti della somma ammessa, e la relativa erogazione, avviene sulla base della documentazione comprovante l’avvenuta acquisizione dei beni ammessi.

Nel caso di domanda presentata successivamente all’effettuazione degli investimenti, con il provvedimento di ammissione si procede anche all’erogazione del contributo, sulla base della documentazione acquisita.

All’adozione della delibera di ammissione, l’Ente interessato richiede apposita comunicazione scritta all’Amministrazione Regionale circa l’esistenza della necessaria copertura finanziaria. In difetto di tale procedura l’A.R. non è tenuta al rimborso al Comune.

Obblighi ed incompatibilità

Il contributo non può essere cumulato con contributo disposti da altre leggi regionali o statali riferito agli stesi beni.

Il bene soggetto al contributo è sottoposto al vincolo di destinazione rispetto all’uso previsto per la durata di cinque anni, se trattasi di immobili, di tre anni se trattasi di macchinari ed attrezzature.

Per lo stesso lasso di tempo, il soggetto beneficiario si impegna a non trasferire ad altri soggetti l’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività produttiva.

Le clausole di cui sopra devono essere riportate nel provvedimento di ammissione da parte dell’Ente locale che prevederà altresì la revoca dello stesso nel caso di inosservanza di una di esse.

Cumulabilità

I contributi di cui all’art. 14 sono cumulabili con le indennità di prima sistemazione di cui all’art. 10; sono altresì compatibili con l’eventuale contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, ove sussistano le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

spesa prevista Cap. 20570/99 L. 30.000.000.

Articolo 15
Inserimento scolastico

Allo scopo di assicurare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rimpatriati, la Regione in concorso con i programmi nazionali e comunitario con Associazioni ed Enti che operano nel settore dell’istruzione, si impegna a promuovere, nel rispetto delle competenze dell’autorità scolastica, qualora se ne presenti la necessità, quanto segue:

a) corsi di recupero linguistico e di inserimento;

b) corsi di lingua italiana per cittadini italiani privi di rudimenti linguistici

c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori impegnati nelle attività di cui alle precedenti lettere a) e b).

Articolo 16
Soggiorni, scambi, turismo sociale

La Regione Piemonte organizza o in forma autonoma o in collaborazione con altre Regioni, soggiorni per giovani di origine piemontese e per anziani emigrati, in Piemonte. Per i giovani, in accordo con le Associazioni dei Piemontesi nel Mondo, si prevedono periodi di soggiorno organizzati con un calendario di visite guidate alle località più caratteristiche, momenti di arricchimento culturale e di conoscenza del sistema economico e produttivo della Regione. La scelta può favorire gruppi e Comunità che organizzano viaggi di conoscenza del Piemonte (della sua cultura e delle sue tradizioni) e della sua gente, oppure soggetti che partecipano a stage o concorsi indetti e/o coordinati dagli Uffici Regionali

Gli anziani sono invece agevolati nel riavvicinamento ai propri congiunti e nell’incontro con le Autorità dei Comuni dai quali originariamente provengono

a) Soggiorni culturali e viaggio di studio - formazione per figli e/o discendenti di emigrati Piemontesi

Beneficiari

I figli ed i discendenti di emigrati Piemontesi aventi le caratteristiche di cui all’art. 1 della l.r. 1/87 in età compresa tra i 18 e i 30 anni, che non abbiano in precedenza già partecipato ad altri soggiorni.

Natura dell’intervento

Nell’intento di favorire la conoscenza delle realtà e della storia regionale nelle ultime generazioni degli emigrati, la regione provvede all’accoglimento dei giovani in idonee strutture ricettive (convitti, istituti, alberghi), alla copertura delle spese di viaggio agli oneri relativi alla loro eventuale assicurazione sanitaria valida per la durata del soggiorno, alle attività culturali, ricreative, turistiche che si svolgeranno durante la permanenza dei giovani nella nostra Regione, alle prestazioni professionali di guide ed animatori culturali.

Può essere assunto altresì l’onere, per la partecipazione a ciascun soggiorno, di un soggetto di età superiore a quella dianzi riportata purchè anch’essi emigrati o figli e/o discendenti di emigrati Piemontesi con ruolo di “accompagnatori” in aggiunta al numero dei giovani autorizzati ad usufruire dell’iniziativa.

Le relative spese possono essere assunte dalla Regione nella loro totalità oppure può essere prevista a carico dei partecipanti, (fatti salvi i casi di giovani appartenenti a nuclei familiari che versino in disagiate condizioni economiche, attestate dalle competenti autorità consolari) quando l’iniziativa assuma una certa importanza sia per l’investimento economico che per quello formativo che sottende.

La Regione può inoltre assumere direttamente, con deliberazioni della Giunta regionale, e con l’assenso preventivo della Consulta Regionale dell’Emigrazione, le spese per l’organizzazione di soggiorni da attuarsi in collaborazione con altre Regioni ed Enti Locali.

Modalità di esecuzione

I soggiorni possono essere organizzati anche in collaborazione con Enti Locali e con le associazioni e/o Federazioni e/o Circoli degli emigrati Piemontesi riconosciuti ai sensi dell’art. 22 della l.r. 1/87.

Le scelte dei soggiorni da realizzarsi nel corso dell’anno sono determinate da criteri che tengono conto, per quanto possibile:

1) dell’avvicendamento dei Paesi di provenienza dei beneficiari;

2) delle esigenze manifestate dagli interessati per quanto concerne la scelta e le modalità dei progetti nonchè i periodi di svolgimento;

3) di una razionale selezione delle attività formative culturali ed integrative;

Nell’accoglimento delle richieste si tenderà a privilegiare i soggetti più meritevoli dal punto di vista del rendimento scolastico, e gli appartenenti a famiglie non abbienti dietro opportuna segnalazione da parte delle Associazioni/Federazioni/Circoli dei Piemontesi all’estero.

Gli Enti coorganizzatori, nel predisporre i programmi di soggiorno, devono prevedere alcune norme regolamentari che contemplino:

- regole generali di comportamento da tenersi dai giovani ospiti durante il loro soggiorno;

- provvedimenti disciplinari per i vari casi di inosservanza delle predette regole;

- risarcimento dei danni materiali eventualmente causati dai soggetti di cui sopra per comportamenti dolosi;

- risarcimento delle spese organizzative per le attività non realizzate per colpa imputabile agli utenti, ovvero maggiori spese sostenute per la stessa ragione;

- pagamento delle spese di carattere personale (telefonate, fax, e/o altro) da parte degli stessi.

Eventuali richieste di soggiorni provenienti dalle Associazioni/Federazioni/Circoli dei Piemontesi all’estero, devono pervenire al Settore Affari Internazionali e Comunitari della Regione Piemonte preferibilmente entro l’ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno.

Nelle medesime occorre che sia segnalato il periodo in cui saranno auspicabile che detto soggiorno avvenisse e le caratteristiche dei giovani ai quali il medesimo potrebbe essere destinato.

Domande di partecipazione, rendicontazione e revoche

Le domande di partecipazione devono essere presentate, da Enti e/o Associazioni/Federazioni/Circoli, o da parte dei soggetti interessati, purchè i suddetti siano consenzienti, corredate di costi ed informazioni necessarie a progettare adeguatamente viaggio e soggiorno.

Coloro che richiedono di beneficiare della gratuità totale del soggiorno e del viaggio, sono tenuti ad allegare alla domanda apposita documentazione consolare comprovante le disagiate condizioni economiche della famiglia.

Detta documentazione deve pervenire prima che i prescelti giungano in Italia. Non saranno accettate documentazioni in sanatoria.

Tutti i rendiconti dovranno pervenire entro sei mesi dalla realizzazione dell’iniziativa. La mancanza degli stessi la somma concessa e/o stanziata per la medesima, è revocata e si procede al recupero di eventuali anticipazioni, aumentate degli interessi computati al tasso conteggiato dalla Tesoreria Regionale.

La partecipazione all’iniziativa da parte dei soggetti prescelti dall’Amministrazione Regionale, su indicazione di Associazioni/Federazioni/Circoli non può essere disdettata senza gravi motivi, dai medesimi e/o da parte degli Enti organizzatori di cui sopra, se non entro 30 giorni prima della data per la quale la stessa è stata programmata.

Interventi per l’anno 1999

1) Delegazione di Piemontesi in visita al Piemonte (già avviati contatti con Associazioni/Enti in Argentina e Brasile; scambi conseguenti agli incontri avvenuti durante le Feste del Piemonte e specifiche richieste delle diverse Associazioni. Eventuale partecipazione alle delegazioni di responsabili accompagnatori.

Spesa prevista L. 10.000.000 cap. 11990/99

2) Borse di Studio:

a) triennale dedicata alla memoria di Padre Cavallo probabilmente ancora in collaborazione con il Centro Estero delle Camere di Commercio e dell’Associazione dei Piemontesi di Mendoza (Argentina); Da individuarsi un nuovo soggetto per sopravvenuta rinuncia di quello precedentemente individuato.

b) Borsa di studio istituita in accordo con Unesco per una tesi sul Piemonte - 2ª edizione -. La tesi verrà discussa presso l’Università di Torino dal soggetto che risulterà vincitore.

c) Borsa di studio “Nidi Di Rondine” in collaborazione con l’Associazione “L’Arvangia” per giovani discendenti di Piemontesi che stiano redigendo, o l’abbiano redatta recentemente una tesi (o saggio), avente come tema l’emigrazione piemontese nel mondo e che siano disponibili ad un soggiorno studio di 6 (sei) mesi presso la “Casa delle Memorie” di Mango d’Alba (CN).

d) Borsa di studio ancora da individuare nel titolo ma che si inserisce in un progetto degli Istituti Italiani di Cultura di Argentina e dedicata all’indagine colà condotta sull’emigrazione piemontese. All’autore del saggio migliore scelto tra i discendenti dei piemontesi verrà consegnato un premio consistente in un viaggio in Piemonte con spese di soggiorno.

e) Altre eventuali che si evidenzieranno durante l’anno:

Spesa prevista Lire 30.000.000 cap. 11990/99.

3) Stage di Studenti in Piemonte. Sulla scorta dell’iniziativa che ha interessato cinque giovani ingegneri di provenienza australiana, si ripropone uno stage di 5/6 giovani di formazione omogenea (contatti attuali con Argentina e Sud Africa) di 1/2 mesi di durata in collaborazione con Istituti/Enti/Associazioni che operino nel settore specifico.

Spesa Prevista lire 100.000.000 Cap. 11892/99

4) Iniziative Ulteriori - Sono da prevedersi comunque altre richieste per le qual occorre preventivare un minimo di risorsa economica.

Spesa prevista lire 10.000.000/cap. 11990/99

5) Festa del Piemonte - Gemellaggi - In collaborazione con l’Associazione Piemontesi nel Mondo ed a sostegno di iniziative di gemellaggio e per l’annuale Festa del Piemonte.

Spesa Prevista lire 20.000.000/cap. 11990/99

6) Turismo sociale per gli emigrati in età adulta Sono beneficiari gli emigrati di origine piemontese che abbiano compiuto il 55º anno d’età e che abbiano ridotte capacità economiche. E’ limitato a quelle persone che non siano rientrate in Italia da almeno 10 anni e che non necessitino di assistenza (accompagnamento, spese soggiorno etc) durante la loro permanenza.

Natura dell’intervento

La Regione si propone di assumere le spese di viaggio e di “imprevisto”, nonchè gli oneri per eventuali assicurazioni malattia, in ragione del 100% per coloro che abbiano i requisiti di cui al capoverso precedente. Le spese di ospitalità sono prevalentemente a carico delle famiglie presso i quali i soggetti saranno ospitati durante la loro permanenza in Piemonte.

In casi di accertata necessità e/o emergenza, l’Amministrazione Regionale può assumere inoltre, qualora non siano state individuate le famiglie in grado di offrire l’ospitalità necessaria, le spese per l’accoglimento in idonee strutture ricettive per la durata del soggiorno che comunque non può, in questo caso, superare i 30 gg.

La Regione può altresì organizzare attività ricreative-culturali e visite turistiche a località del Piemonte di particolare valore storico, artistico e culturale, ed inoltre favorire l’accoglimento del soggetto emigrato da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale del luogo d’origine del medesimo, qualora lo stesso ritenga ciò oltremodo gradito.

Per le finalità sopra illustrate la Regione può altresì essere autorizzata ad accollarsi l’onere delle spese di viaggio e di soggiorno di un accompagnatore per eventuali gruppi di anziani provenienti dal medesimo Paese d’emigrazione. Detto accompagnare, per il quale non vale il vincolo d’età dei 55 anni, deve essere anch’egli/ella emigrato/a all’estero e preferibilmente non deve avere partecipato in precedenza ad altri soggiorni in Piemonte.

Modalità di esecuzione del soggiorno

I soggiorni potranno essere organizzati dalla Regione in collaborazione con Enti Locali e/o ad Associazioni/Federazioni/Circoli degli emigrati Piemontesi riconosciuti ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 1/87.

Le soluzioni allogiative reperite per coloro che non trovassero ospitalità gratuita presso parenti residenti in Piemonte, dovranno tenere conto, nei limiti del possibile, dell’esigenza di soggiornare nelle località d’origine o ultima residenza nella regione dei soggetti emigrati prima della loro partenza o comunque delle località dove risiedono perenti ed affini.

Varrà anche per i soggetti adulti il criterio della turnazione dei Paesi di provenienza e si terranno in debito conto le condizioni psicofisiche dei soggetti beneficiari non accompagnati.

Domande di partecipazione, rendicontazione e revoche

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai soggetti interessati o direttamente all’Amministrazione Regionale Settore Affari Internazionali e Comunitari, o agli Enti/Associazioni/Federazioni/Circoli dei Piemontesi all’estero, che provvederanno ad inviarle alla Regione unitamente ad uno schema riepilogativo e specificativo.

A dette domande dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 4 L. 4/1/1968 n. 15 dalla quale risultino:

a) il comune di espatrio, il periodo di permanenza all’estero, la data dell’ultimo rimpatrio con l’indicazione del mese e dell’anno;

b) la situazione economica;

c) il recapito della famiglia presso la quale il soggetto sarà ospitato durante il suo soggiorno in regione;

d) l’indicazione della durata del soggiorno.

e) certificato sanitario attestante le buone condizioni di salute.

Detta documentazione deve pervenire prima che i prescelti giungano in Italia. Non saranno accettate documentazioni in sanatoria.

Tutti i rendiconti dovranno pervenire entro sei mesi dalla realizzazione dell’inizia. In mancanza degli stessi la somma concessa e/o stanziata per la medesima, è revocata e si procede al recupero di eventuali anticipazioni, aumentate degli interessi computati al tasso conteggiato dalla Tesoreria Regionale.

La partecipazione all’iniziativa da parte dei soggetti prescelti dall’Amministrazione Regionale, su indicazione di Associazioni/Federazioni/Circoli non può essere disdettata senza gravi motivi dai medesimi e/o da parte degli Enti organizzatori di cui sopra, se non entro 30 giorni prima della data per la quale la stessa è stata programmata.

Spesa prevista L. 10.000.000 sul cap. 11990/99

Art. 17
Iniziative ed attività culturali

La Regione favorisce iniziative ed attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dell’identità della terra d’origine e risaldare i rapporti culturali con il Piemonte.

E’ stato redatto ed inviato a suo tempo al Governo per l’intesa un Programma di attività all’estero del Settore Affari Internazionali e Comunitari; anno 1999, ove sono riportate le iniziative promosse o agevolate nei Paesi di Emigrazione, a favore delle collettività di origine piemontese, in particolare dei giovani discendenti dei Piemontesi emigrati. Sono svolte a far conoscere la storia, la cultura, l’arte, le tradizioni e la realtà socio economica del Piemonte e a favorire manifestazioni locali con incontri tra i nostri corregionali.

Qualora le iniziative e le attività culturali siano attuate da Associazioni di Emigrati aventi i requisiti di cui all’art. 22 della l.r. 22/87, il Settore Affari Internazionali e Comunitari in coordinamento con le competenti strutture dei diversi Assessorati interessati valuta l’erogazione di contributi sulla base delle richieste formulate. Per iniziative di Enti, Associazioni, Istituzioni diverse si procede affidando servizi o collaborazioni.

A supporto di queste manifestazioni sono necessari oggetti promozionali, simbolici etc. per i quali si deve procedere all’acquisto.

Interventi per il 1999

Vale quanto contemplato nel programma per le attività all’estero:

1) Iniziative da realizzarsi a favore delle Comunità Piemontesi all’Estero

Spesa Prevista Lire 120.000.000 cap. 11990/99

2) Iniziative culturali in collaborazione con le Associazioni di Piemontesi all’Estero

assegnazione di premi e riconoscimenti a piemontesi meritevoli distintisi nel mondo dell’emigrazione

Spesa prevista Lire 10.000.000 cap. 11990/99

3) Concorso di poesia Liceo Peano di Tortona. Anche quest’anno l’iniziativa si avvarrà del patrocinio della Regione che metterà a disposizione un premio, consistente in un soggiorno in Piemonte per una settimana per il vincitore della sezione speciale prevista per i Piemontesi emigrati o per i discendenti di Piemontesi residente all’estero.

Spesa prevista Lire 5.000.000 cap. 11990/99

4) Acquisto oggetti promozionali. Da consegnare durante celebrazioni, iniziative attinenti l’emigrazione sia in Italia che all’estero anche in collaborazione con le associazioni dei piemontesi

Spesa prevista Lire 10.000.000 cap. 11892/99

5) Avvio nuovi eventuali progetti culturali.

Spesa prevista Lire 10.000.000 11990/99

Art. 18
Informazione

Al fine di attuare un programma organico e continuativo di informazione economica e sociale del Piemonte e sull’attività dell’amministrazione regionale Piemontese, si procede annualmente alla redazione dell’"Anagrafe delle Associazioni dei Piemontesi all’Estero" attraverso la scheda di rilevamento e di aggiornamento allegata al presente programma.

Attraverso tale scheda la Regione ha acquisito ed acquisisce annualmente quegli elementi conoscitivi atti a fornire tutti quei dati quantificanti la consistenza delle associazioni, le loro attività e le loro strutture.

Anche tramite l’apporto dell’attività editoriale delle Associazioni/Federazioni/Circoli che operano con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati Piemontesi, provvede alla diffusione ed alla conoscenza della legislazione regionale e della realtà economica, storica e sociale anche tramite l’invio di idonee pubblicazioni.

Una/due volte all’anno provvede altresì alla diffusione tra le Comunità dei Piemontesi di materiale audiovisivo e di libri al fine di rinsaldare i rapporti culturali ed economici degli emigrati e dei loro discendenti con la terra d’origine.

Interventi per il 1999

1) Acquisto audiovisivi, video cassette e volumi

Spesa prevista L. 5.000.000 cap. 11892/99

2) Presentazione all’estero della Ricerca effettuata dall’Università di Torino con bibliografia riguardante l’emigrazione piemontese. Contatti sono già in corso per le sedi di Buenos Aires (Argentina) e San Paolo (Brasile)

Spesa prevista L. 15.000.000 cap. 11990/99

3) Iniziative editoriali: Giornale informativo trimestrale “Piemontesi nel Mondo.

Proseiguo dell’iniziativa che ha previsto la rielaborazione e modifica della veste grafica del periodico: “Piemontesi nel Mondo’, curato dall’omonima Associazione con intervento di supporto e collaborazione degli uffici regionali facenti capo al Settore Affari Internazionali e Comunitari; al fine di poter disporre di un notiziario informativo trimestrale recante la cronaca dell’emigrazione (manifestazioni, gemellaggi, feste e/o ricorrenze, problematiche emergenti, programmi etc) nonchè la necessaria comunicazione dei progetti allo studio su futuri eventi, incontri ed opportunità, finalizzata alla partecipazione ed al coinvolgimento dei piemontesi all’estero - Revisione dell’indirizzario che ci consenta, entro un anno, di raggiungere da 500 a 1000 indirizzi, compresi gli Istituti Universitari, gli Istituti Italiani di cultura, le varie sezioni della ”Dante Alighieri", le Autorità Consolari, i giornali italiani all’estero ed, ovviamente, il nostro associazionismo.

Spesa Prevista L. 50.000.000 cap. 11892/99

4) Iniziative radiotelevisive

Spesa Prevista L. 35.000.000 cap. 11892/99

Art. 19
Attività promozionale in Italia
ed all’estero

La Regione Piemonte individua le linee di attività promozionali sulla base di:

a) iniziative che emergono in seno alla Consulta Regionale dell’Emigrazione;

b) iniziative proposte dai soggetti riconosciuti ai sensi della l.r. 1/87.

Le iniziative assunte a seconda della loro importanza e dell’impatto che determina dovranno essere coordinate con le iniziative di promozionalità di competenza della Giunta Regionale e degli altri settori regionali.

Avendo poi quasi sempre una rilevanza internazionale, l’attività promozionale dovrà essere organizzata d’intesa con i competenti Ministeri e con il coinvolgimento delle Autorità Diplomatiche dei luoghi interessati. Vale a questo proposito quanto già sottolineato in merito ad il raggiungimento dell’Intesa con il Governo.

Tenuto conto dei recenti accordi tra la Regione ed il Centro Estero della Camera di Commercio, quest’ultimo poi assumerà un importo ruolo nell’esame dei progetti che provengono dalle nostre Associazioni all’estero e nella definizione dei programmi di promozione di emanazione del Settore Affari Internazionali e Comunitari e della Regione in genere, e delle priorità d’intervento.

Interventi per il 1999

a) Tournèe all’estero del Gruppo Folkloristico “Città di Torino” di Andrea Flamini a continuazione dell’attività intrapresa nel 1997, in accordo con l’Assessorato alla Cultura per rendere più incisivi i rapporti con i gruppi interessati alla tradizione ed al folklore piemontese e per la creazione di una Scuola di Cultura Piemontese a Montevideo (Uruguay).

Spesa prevista Lire 15.000.000 cap. 11990/99

b) Altre iniziative da concordare con il Centro Estero sentiti gli Assessorati competenti

Spesa prevista Lire 10.000.000 cap. 11990/99

Art. 20
Diplomi di benemerenza a emigrati

La Giunta Regionale, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza della Consulta Regionale dell’Emigrazione, può conferire ogni anno diplomi di benemerenza agli emigrati Piemontesi che hanno onorato il nome del Piemonte nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 20 anni complessivamente.

Art. 21
Studi indagini e ricerche

Occorre prevedere un’eventuale prosecuzione dell’indagine bibliografica redatta dall’Università di Torino per meglio conoscere i fenomeni migratori e per ottenere un quadro completo di quanto è stato pubblicato in Italia ed all’estero sull’emigrazione dei Piemontesi, si è dato incarico pluriennale all’Università di Torino - Dipartimento di Statistica - Istituto Diego De Castro Si dovrà infatti tenere conto della necessarietà di pubblicare i risultati dell’indagine

Spesa Prevista Lire 25.000.000 (cap. 10870/99)

Art. 22
Contributi ad associazioni e federazioni

Associazioni e Federazioni Riconosciute

Le Associazioni e le Federazioni aventi le caratteristiche ed i requisiti di cui all’art. 22 sono inserite, a domanda, in apposito Registro, costituito presso il Servizio Regionale competente.

Nel Registro sono iscritte in sezioni separate, tre tipologie diverse di soggetti:

1) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore degli emigrati in genere;

2) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività specificatamente a favore degli emigrati Piemontesi;

3) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore degli immigrati dalle altre Regioni d’Italia in Piemonte.

Ogni anno, a cura del Settore Affari Internazionali e Comunitari, si provvede, previa verifica dei requisiti accertati, a redigere, ove sia necessario, un aggiornamento del Registro delle Associazioni aventi i requisiti di cui sopra.

Requisiti per iscrizione nel Registro delle Associazioni e/o Federazioni e Circoli.

Possono essere iscritte nel Registro delle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che:

A) operano con carattere di specificità e di continuità a favore delle categorie sopra indicate (emigrati, immigrati dalle altre Regioni d’Italia in Piemonte)

B) abbiano sede in Piemonte; (per le Associazioni dei Piemontesi all’estero appartenenti alla Federazione Internazionale “Piemontesi nel Mondo - Associazione Piemontesi nel Mondo” la sede legale e la Presidenza Generale hanno sede in Torino;

C) Operino con carattere di continuità da almeno cinque anni. L’iscrizione nel Registro costituisce riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 22 al fine di concorrere alla concessione dei contributi destinati allo svolgimento di specifiche attività previste dall’articolo stesso.

All’iscrizione nel Registro si Provvede, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza della Consulta dell’Emigrazione, con apposita determinazione del Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari.

Le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli interessati presentano a tal fine domanda allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra.

In particolare devono essere depositate:

1) copia dello Statuto o comunque del primo atto costitutivo dell’Associazione e/o Federazione, Circolo da cui risultino origine, finalità della stessa e loro conformità a quanto sopra indicato;

2) copia dell’atto di nomina degli organi direttivi con l’indicazione della stessa;

3) struttura organizzativa, con particolare riferimento all’eventuale esistenza di sedi in Piemonte;

4) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente corredata da una relazione di bilancio da cui risulti la continuità dell’operatività dell’Associazione e/o Federazione e/o Circolo.

Ammissione e determinazione dei contributi

I contributi destinati allo svolgimento di specifiche attività di cui all’art. 22 comma 3, sono concessi alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli iscritte nel registro di cui al punto precedente.

I contributi non hanno carattere di periodicità e generalità ma sono concessi di volta in volta all’Associazione richiedente ed in relazione allo svolgimento di specifiche iniziative individuate dalla legge e cioè:

a) alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che operano a favore degli emigrati per le iniziative aventi contenuto e finalità corrispondenti a quanto stabilito negli artt. 16/17/18.

2) Alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli di immigrati in Piemonte dalle altre Regioni d’Italia aventi contenuti e finalità analoghe a quelle indicate dall’art. 17.

3) Il contributo è calcolato sulla spesa relativa ai costi direttamente sostenuti ed adeguatamente documentati dall’Associazione interessata per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

4) La documentazione comprovante le spese sostenute deve avere carattere legale (fatture, ricevute fiscali) e deve pervenire al Settore Affari Internazionali e Comunitari in originale.

5) detta documentazione deve essere intestata inderogabilmente all’Associazione (Federazione, Circolo) e deve essere riportata la motivazione per la quale è stata emessa.

L’entità del contributo da erogarsi non può superare, per legge, il 50% delle spese dimostrate.

Durante l’anno in cui il presente programma ha validità, ciascuna Associazione (Federazione, Circolo) può presentare richiesta di contributo in base alla programmazione, riportata in forma scritta, di più iniziative. Il contributo sarà erogato per quelle iniziative effettivamente realizzate e sulla base di documentazione attestante le spese realmente sostenute.

Le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che intendono essere ammessi a contributo, devono presentare entro l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno al Settore Affari Internazionali e Comunitari, il piano complessivo delle attività che intendono svolgere nel corso dell’anno, individuando le priorità delle iniziative stesse; annesso al Programma di quest’ultime deve esserci, quale elemento indispensabile, la relativa quantificazione economica.

L’ammissione al contributo è oggetto di determinazione del Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari, sentito il parere della Consulta Regionale dell’Emigrazione a seguito di debita domanda presentata dall’Associazione, Federazione, Circolo interessato e corredata dalla documentazione illustrante l’iniziativa e le previsioni di spesa il tutto riassunto in uno specifico “Programma di Attività”.

Il Settore affari Internazionali e Comunitari ha la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti e quant’altro ritenga utile ed opportuno, prima di erogare il contributo (es. atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione).

La concessione del contributo può essere revocata, e quindi successivamente recuperata, l’eventuale somma precedentemente erogata, se:

a) l’iniziativa non viene realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;

b) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

c) la documentazione presentata a giustificazione dell’iniziativa per la quale si è richiesto ed ottenuto il contributo non presenta i requisiti ampiamente illustranti in precedenza ed i soggetti cui compete detta presentazione non hanno provveduto, dopo regolare sollecito da parte del Settore Affari Internazionali e Comunitari, ad ottemperare a quanto previsto dal presente programma.

L’inosservanza delle norme, previste dalla l.r. 1/87 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente regolamento, e la diversa destinazione dei fondi comportano l’esclusione dai contributi negli esercizi successivi.

Spesa Prevista Lire 205.000.000 cap. 11990/99

Bilancio 1999

Dati indicativi di previsione con ripartizione della spesa in base alla dotazione 1999 con integrazioni approvate dalla consulta regionale dell’emigrazione il 28 settembre 1998.

Divisione indicativa di previsione
1999 sui diversi capitoli

Art. 10    50 milioni    capitolo 11990
Art. 14    30 milioni    capitolo 20570
Art. 16    80 milioni    capitolo 11990
    100 milioni    capitolo 11892
Art. 17    145 milioni    capitolo 11990
    10 milioni    capitolo 11892
Art. 18    90 milioni    capitolo 11892
    45 milioni    capitolo 11990
Art. 19    25 milioni    capitolo 11990
Art. 21    25 milioni    capitolo 10870
Art. 22    205 milioni    capitolo 11990

Totale capitolo 11990/99 Lire 550.000.000

Totale capitolo 11892/99 Lire 200.000.000

Totale capitolo 20570/99 Lire 30.000.000

Totale capitolo 10870/99 Lire 25.000.000

Art. 16
Soggiorni, scambi, turismo sociale

a) Delegazioni in visita al Piemonte    10 ml/cap. 10990/99
B) Borse di studio
- Padre Cavallo (Mendoza)
- Salgari
- Altre (Unesco 2/Nidi di Rondine/etc)    30 ml./cap. 11990/99
- Stages di studenti (Sud Africa/altri)    100 ml./cap. 11892/99
c) Iniziative ulteriori (su richiesta associazioni)    10 ml./cap. 11990/99
d) Festa del Piemonte e gemellaggi    10 ml./cap. 11990/99
e) Turismo sociale    10 ml./cap. 11990/99

Art. 17
Iniziative attività culturali

a) Iniziative in collaborazione con Associazioni di Piemontesi nel Mondo    120 ml.cap. 11990/99
b) Premi e riconoscimenti per i Piemontesi all’estero    10 ml./cap. 11990/99
c) Liceo Peano - IV ed. Premio Poesia con soggiorno del vincitore in Piemontese    5 ml./cap. 11990/99
d) Avvio nuovi eventuali progetti culturali    10 ml./cap. 11990/99
e) Acquisto materiale promozionale    15 ml./cap 11892/99

Art. 18
Informazione

a) Progetto informazione relativo al Giornale informativo trimestrale Piemontesi nel Mondo (con eventuali
integrazioni    50.000.000 ml./cap. 11892/99
b) Audiovisivi, libri, ecc.    10.000.000 ml./cap. 11892/99
c) Presentazione all’estero della Ricerca dell’Università di Torino sulla Bibliografia dell’Emigrazione    10.000.000/ml. cap. 11990/99
d) Iniziative
radiotelevisive    35.000.000/ml. cap. 11892/99

Art. 19
Promozione in Italia e all’estero

a) Tournèe all’estero del gruppo folkloristico di Andrea Flamini (creazione scuola di cultura Piemontese a Montevideo (Uruguay)    15.000.000 cap. 11990/99
b) Altre iniziative da concordare con le Associazioni ed il Centro Estero    10.000.000 cap. 11990/99

Art. 22
Contributi alle associazioni

    205.ml/cap 11990/99

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)