Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2000, n. 41 - 29802

Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 6 - Convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza e singole Regioni - Misure straordinarie di politica attiva per l’impiego. L.R. 14.12.1998, n. 41 - Accantonamento ed assegnazione somma di lire 4.597.000.000 alla Direzione regionale 15 Formazione Prof.le-Lavoro - Cap. 11420/2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di stabilire la realizzazione, quali misure di politica attiva per l’impiego, delle attività previste nella convenzione di cui all’art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sottoscritta il 20 dicembre 1999 tra il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il rappresentante della Regione Piemonte, che comportano la gestione e l’erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1997, n. 469 e disciplinate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, definendo gli indirizzi e trasferendo le relative risorse alle Province piemontesi, come indicato nei successivi paragrafi del presente dispositivo.

Di stabilire che il trasferimento delle risorse sopra indicate sia effettuato, per la quota del cinquanta per cento in base all’incidenza percentuale provinciale della disoccupazione rilevata al 31/12/1999 e per la quota del cinquanta per cento in base all’incidenza percentuale provinciale del numero di disoccupati di cui all’art. 12 del decreto legislativo 21/12/1997, n. 468 e successive modificazioni, così come indicato nel seguente prospetto:


Prov.    n. disocc. ord.    incidenza %     riparto in lire     n. disocc. transit.     incidenza     riparto in lire

AL     28.034     9,50     218.357.500     167      3,27     75.160.950
AT     11.717     3,98     91.480.300     287     5,63     129.405.950
BI     7.218     2,45     56.313.250     19     0,37     8.504.450
CN     25.460     8,63     198.360.550     354     6,95     159.745.750
NO     17.198     5,82     133.772.700     175     3,43     78.838.550
TO     187.051     63,38     1.456.789.300     3911     76,80    1.765.248.000
VCO     9.691     3,28     75.390.800     123     2,41     55.393.850
VC     8.718     2,96     68.035.600     56     1,09     25.053.650

TOT.     295.087     100,00    2.298.500.000     5092     100,00      2.298.500.000


Di stabilire che all’impegno e alla liquidazione, a favore delle Province, delle predette somme l’Amministrazione Regionale provveda in base all’approvazione di un programma di attività e di spesa che le Province stesse predispongono secondo le tipologie d’intervento previste dalla sopra citata convenzione, ed in premessa riportate, in armonia con le caratteristiche locali del mercato del lavoro.

Di stabilire che il predetto programma è presentato alla Regione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. L’Amministrazione Regionale dopo i dovuti riscontri di legittimità, da effettuarsi a cura della Direzione Regionale 15 Formazione professionale - Lavoro, entro dieci giorni dal ricevimento del sopra citato programma trasmette gli atti relativi alla Commissione di concertazione, prevista dall’art. 7 della L.R. 41/98, per le deliberazioni di competenza, previste dall’art. 45, comma 6 della L. 144/99;

Di stabilire che i soggetti destinatari degli interventi dei programmi di attività e spesa predetti, previsti dalla citata convenzione ed in premessa indicati debbano essere utilizzati in attività differenziate ed adeguate al loro grado di occupabilità e che pertanto i programmi di attività e di spesa dovranno essere predisposti in considerazione delle seguenti tipologie d’intervento:

- a) i soggetti che entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento raggiungono i requisiti pensionistici e per un quota non superiore al trenta per cento del totale dei soggetti destinatari degli interventi in ambito provinciale, devono risultare oggetto di idonee iniziative mirate all’avvicinamento ai predetti requisiti,

- b) i soggetti non immediatamente occupabili devono essere oggetto di azioni integrate di orientamento e formazione collegata ad attività di stage,

- c) i soggetti occupabili devono essere avviati ad iniziative di tirocinio aziendale, iniziative di inserimento lavorativo, a tempo indeterminato pieno o parziale, incentivato o iniziative finalizzate alla creazione d’impresa o di lavoro autonomo anche a seguito di esternalizzazione di servizi da parte di enti ed aziende pubbliche.

Di stabilire che le spese ammissibili a finanziamento ed il relativo ammontare minimo e massimo, delle citate attività siano classificate nel seguente modo:

- 1) assegno a favore dei soggetti avviati ad attività che non prevedono tirocini o stage e che non prevedono instaurazione di rapporto di lavoro: lire ottocentocinquantamila e relativi oneri previdenziali per un massimo di otto ore giornaliere, per venti ore settimanali e per un periodo di sei mesi prorogabile di ulteriori sei, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del Dlgs 468/97 e successive modifiche,

- 2) spese per l’effettuazione di attività di orientamento e formazione dei soggetti: importo conforme ai parametri fissati dalla direttiva annuale 1999/2000 di cui all’art. 18 della LR 63/95, approvata dalla DGR n. 31- 26990 del 1/4/1999,

- 3) tirocini formativi e di orientamento e stage: assegno per un periodo massimo di sei mesi ai sensi dell’art. 7, lett. b) e per un periodo massimo di dodici mesi ai sensi dello stesso art. 7, lett. e) del DM 25/3/1998, n. 142 di attuazione dell’art. 18 della L. 196/97,

- 4) incentivi alle imprese in caso di inserimento lavorativo, nei limiti europei degli aiuti di Stato: lire diciottomilioni pro capite, quale entità minima, ai sensi dell’art. 4 del decreto interministeriale 21/5/1999; lire ventimilioni, lire ventitremilioni, lire trentamilioni e lire trentatrè milioni, quali entità massime relative alle diverse categorie di soggetti e di interventi previste dall’art. 13, comma 2 della L.R. 28/93 e successive modifiche. In caso di inserimento lavorativo a tempo indeterminato ed orario parziale inferiore alle trenta ore settimanali l’incentivo è ridotto proporzionalmente al numero di ore,

- 5) contributi di sostegno alla creazione d’impresa, finalizzati al finanziamento dei relativi piani d’impresa: limiti minimo e massimo previsti dalla L.R. 28/93 e successive modificazioni e della L.R. 67/94 relativi alle diverse tipologie d’intervento previste dalle medesime leggi regionali.

Di stabilire che le attività realizzate in analogia a norme dello Stato, della Regione od a regolamenti dell’Unione Europea debbano rispettare le finalità e gli obiettivi generali fissati delle norme stesse, mediante l’ adozione da parte delle Province di idonei procedimenti amministrativi ed altresì, che gli incentivi sopra indicati non sono cumulabili con altri benefici erogati per le stesse finalità. Gli interventi previsti nel citato programma di attività e di spesa, approvato, devono risultare comunque ultimati entro ventiquattro mesi dalla approvazione del programma stesso.

Di stabilire che l’Agenzia Piemonte Lavoro svolga servizi di assistenza tecnica, ai fini dell’attuazione del presente provvedimento, a favore delle Province nonché attività di controllo relativa agli interventi finanziati ed alla relativa valutazione dei risultati occupazionali conseguiti, anche ai fini dell’eventuale revoca del contributo in caso di mancata realizzazione delle attività previste dal programma, approvato, o non conformi con il programma stesso.

Di stabilire il trasferimento alle Province del Piemonte della somma di lire 4.597.000.000, pari all’importo indicato nella sopra citata convenzione quale anticipo delle risorse da trasferire a favore della Regione Piemonte, per la realizzazione delle attività previste nella citata convenzione, con le modalità sopra definite e di rinviare a successivo atto la ripartizione, il trasferimento e l’impegno della somma, pari all’importo che sarà versato alla Regione Piemonte a conguaglio delle spettanze dovute come indicato nell’art. 9 della convenzione stessa, per il medesimo fine.

Di stabilire altresì, che nel caso in cui la spesa prevista per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di attività e spesa di ogni singola Provincia, approvato, risulti inferiore alla quota di fondi ripartita dal presente atto, la somma non utilizzata sarà impegnata, proporzionalmente, a favore di altre Province la cui analoga previsione di spesa risulti superiore alla somma trasferita.

Di assegnare ed accantonare la sopra indicata somma di lire 4.597.000.000, iscritta nel capitolo 11420 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2000 (A. 100499) a favore della Direzione Regionale 15 Formazione professionale - Lavoro per gli atti di impegno delle somme e di esecuzione del presente provvedimento.

Di stabilire la verifica della rispondenza degli indirizzi sopra stabiliti alle specifiche realtà provinciali non appena riprenderanno i lavori della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali di cui all’art. 6 della L.R. 34/98.

(omissis)