Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2000, n. 41 - 29802
Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 6 - Convenzione tra il Ministero
del lavoro e della previdenza e singole Regioni - Misure straordinarie
di politica attiva per limpiego. L.R. 14.12.1998, n. 41 - Accantonamento
ed assegnazione somma di lire 4.597.000.000 alla Direzione regionale 15
Formazione Prof.le-Lavoro - Cap. 11420/2000
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Di stabilire la realizzazione, quali misure di politica attiva per limpiego,
delle attività previste nella convenzione di cui allart. 45, comma 6,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, sottoscritta il 20 dicembre 1999 tra
il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed
il rappresentante della Regione Piemonte, che comportano la gestione e
lerogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi
alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dellart.
2, comma 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1997, n. 469 e disciplinate
dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, definendo gli indirizzi
e trasferendo le relative risorse alle Province piemontesi, come indicato
nei successivi paragrafi del presente dispositivo.
Di stabilire che il trasferimento delle risorse sopra indicate sia effettuato,
per la quota del cinquanta per cento in base allincidenza percentuale
provinciale della disoccupazione rilevata al 31/12/1999 e per la quota
del cinquanta per cento in base allincidenza percentuale provinciale del
numero di disoccupati di cui allart. 12 del decreto legislativo 21/12/1997,
n. 468 e successive modificazioni, così come indicato nel seguente prospetto:
Prov. n. disocc. ord. incidenza % riparto in lire n. disocc. transit. incidenza
riparto in lire
Di stabilire che allimpegno e alla liquidazione, a favore delle Province,
delle predette somme lAmministrazione Regionale provveda in base allapprovazione
di un programma di attività e di spesa che le Province stesse predispongono
secondo le tipologie dintervento previste dalla sopra citata convenzione,
ed in premessa riportate, in armonia con le caratteristiche locali del
mercato del lavoro.
Di stabilire che il predetto programma è presentato alla Regione entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. LAmministrazione Regionale
dopo i dovuti riscontri di legittimità, da effettuarsi a cura della Direzione
Regionale 15 Formazione professionale - Lavoro, entro dieci giorni dal
ricevimento del sopra citato programma trasmette gli atti relativi alla
Commissione di concertazione, prevista dallart. 7 della L.R. 41/98, per
le deliberazioni di competenza, previste dallart. 45, comma 6 della L.
144/99;
Di stabilire che i soggetti destinatari degli interventi dei programmi
di attività e spesa predetti, previsti dalla citata convenzione ed in premessa
indicati debbano essere utilizzati in attività differenziate ed adeguate
al loro grado di occupabilità e che pertanto i programmi di attività e
di spesa dovranno essere predisposti in considerazione delle seguenti tipologie
dintervento:
- a) i soggetti che entro cinque anni dalla pubblicazione del presente
provvedimento raggiungono i requisiti pensionistici e per un quota non
superiore al trenta per cento del totale dei soggetti destinatari degli
interventi in ambito provinciale, devono risultare oggetto di idonee iniziative
mirate allavvicinamento ai predetti requisiti,
- b) i soggetti non immediatamente occupabili devono essere oggetto di
azioni integrate di orientamento e formazione collegata ad attività di
stage,
- c) i soggetti occupabili devono essere avviati ad iniziative di tirocinio
aziendale, iniziative di inserimento lavorativo, a tempo indeterminato
pieno o parziale, incentivato o iniziative finalizzate alla creazione dimpresa
o di lavoro autonomo anche a seguito di esternalizzazione di servizi da
parte di enti ed aziende pubbliche.
Di stabilire che le spese ammissibili a finanziamento ed il relativo ammontare
minimo e massimo, delle citate attività siano classificate nel seguente
modo:
- 1) assegno a favore dei soggetti avviati ad attività che non prevedono
tirocini o stage e che non prevedono instaurazione di rapporto di lavoro:
lire ottocentocinquantamila e relativi oneri previdenziali per un massimo
di otto ore giornaliere, per venti ore settimanali e per un periodo di
sei mesi prorogabile di ulteriori sei, ai sensi dellart. 8, comma 3 del
Dlgs 468/97 e successive modifiche,
- 2) spese per leffettuazione di attività di orientamento e formazione
dei soggetti: importo conforme ai parametri fissati dalla direttiva annuale
1999/2000 di cui allart. 18 della LR 63/95, approvata dalla DGR n. 31-
26990 del 1/4/1999,
- 3) tirocini formativi e di orientamento e stage: assegno per un periodo
massimo di sei mesi ai sensi dellart. 7, lett. b) e per un periodo massimo
di dodici mesi ai sensi dello stesso art. 7, lett. e) del DM 25/3/1998,
n. 142 di attuazione dellart. 18 della L. 196/97,
- 4) incentivi alle imprese in caso di inserimento lavorativo, nei limiti
europei degli aiuti di Stato: lire diciottomilioni pro capite, quale entità
minima, ai sensi dellart. 4 del decreto interministeriale 21/5/1999; lire
ventimilioni, lire ventitremilioni, lire trentamilioni e lire trentatrè
milioni, quali entità massime relative alle diverse categorie di soggetti
e di interventi previste dallart. 13, comma 2 della L.R. 28/93 e successive
modifiche. In caso di inserimento lavorativo a tempo indeterminato ed orario
parziale inferiore alle trenta ore settimanali lincentivo è ridotto proporzionalmente
al numero di ore,
- 5) contributi di sostegno alla creazione dimpresa, finalizzati al finanziamento
dei relativi piani dimpresa: limiti minimo e massimo previsti dalla L.R.
28/93 e successive modificazioni e della L.R. 67/94 relativi alle diverse
tipologie dintervento previste dalle medesime leggi regionali.
Di stabilire che le attività realizzate in analogia a norme dello Stato,
della Regione od a regolamenti dellUnione Europea debbano rispettare le
finalità e gli obiettivi generali fissati delle norme stesse, mediante
l adozione da parte delle Province di idonei procedimenti amministrativi
ed altresì, che gli incentivi sopra indicati non sono cumulabili con altri
benefici erogati per le stesse finalità. Gli interventi previsti nel citato
programma di attività e di spesa, approvato, devono risultare comunque
ultimati entro ventiquattro mesi dalla approvazione del programma stesso.
Di stabilire che lAgenzia Piemonte Lavoro svolga servizi di assistenza
tecnica, ai fini dellattuazione del presente provvedimento, a favore delle
Province nonché attività di controllo relativa agli interventi finanziati
ed alla relativa valutazione dei risultati occupazionali conseguiti, anche
ai fini delleventuale revoca del contributo in caso di mancata realizzazione
delle attività previste dal programma, approvato, o non conformi con il
programma stesso.
Di stabilire il trasferimento alle Province del Piemonte della somma di
lire 4.597.000.000, pari allimporto indicato nella sopra citata convenzione
quale anticipo delle risorse da trasferire a favore della Regione Piemonte,
per la realizzazione delle attività previste nella citata convenzione,
con le modalità sopra definite e di rinviare a successivo atto la ripartizione,
il trasferimento e limpegno della somma, pari allimporto che sarà versato
alla Regione Piemonte a conguaglio delle spettanze dovute come indicato
nellart. 9 della convenzione stessa, per il medesimo fine.
Di stabilire altresì, che nel caso in cui la spesa prevista per la realizzazione
degli interventi compresi nel programma di attività e spesa di ogni singola
Provincia, approvato, risulti inferiore alla quota di fondi ripartita dal
presente atto, la somma non utilizzata sarà impegnata, proporzionalmente,
a favore di altre Province la cui analoga previsione di spesa risulti superiore
alla somma trasferita.
Di assegnare ed accantonare la sopra indicata somma di lire 4.597.000.000,
iscritta nel capitolo 11420 del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario dellanno 2000 (A. 100499) a favore della Direzione Regionale
15 Formazione professionale - Lavoro per gli atti di impegno delle somme
e di esecuzione del presente provvedimento.
Di stabilire la verifica della rispondenza degli indirizzi sopra stabiliti
alle specifiche realtà provinciali non appena riprenderanno i lavori della
Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali di cui allart. 6 della
L.R. 34/98.
(omissis)
AL 28.034 9,50 218.357.500 167 3,27 75.160.950
AT 11.717
3,98 91.480.300 287 5,63 129.405.950
BI 7.218 2,45 56.313.250 19 0,37 8.504.450
CN
25.460 8,63 198.360.550 354 6,95 159.745.750
NO 17.198 5,82 133.772.700
175 3,43 78.838.550
TO 187.051 63,38 1.456.789.300 3911 76,80 1.765.248.000
VCO
9.691 3,28 75.390.800 123 2,41 55.393.850
VC 8.718 2,96 68.035.600 56 1,09
25.053.650
TOT. 295.087 100,00 2.298.500.000 5092 100,00 2.298.500.000