Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 18 gennaio 2000, n. 3

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Ditta Filippeddu Mario per l’ampliamento di una cava di beola grigia, in località Ronco della Vigna del Comune di Domodossola (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località Ronco della Vigna del Comune di Domodossola, presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Fitta Filippeddu Mario con sede in Frazione Calice/Trontana in Comune di Domodossola (VB) non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2) L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle LL.RR. 69/1978 e 45/1989 e Legge 431/1985 dovrà tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) esame e valutazione dell’impatto visivo nei confronti del Torrione e dei Giardini del “Sacro Monte Calvario” e del nucleo abitativo della frazione Trontana;

b) valutazione dei livelli di rumorosità sull’ambiente fuori cava soprattutto nei confronti della frazione Trontana e delle finalità previste dalla L.R. istitutiva della Riserva Naturale speciale “Sacro Monte Calvario”;

c) verifica di compatibilità dell’ampliamento con la fruizione pubblica del sentiero Stockalper la cui riattivazione e sistemazione è prevista dal programma Interreg2 (Italia-Svizzera);

d) esame ed individuazione di interventi compensativi per salvaguardare le riconosciute caratteristiche ambientali dei luoghi;

e) proposte di modifica della coltivazione finalizzate a ridurre le interferenze con la qualità della vita del nucleo abitativo della frazione Trontana e della Riserva Naturale Speciale sopra citata in particolare per quanto riguarda il traffico pesante di cava e più in generale le limitazioni di ordine urbanistico derivanti dall’intervento.

3) La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4) Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania