Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2000, n. 36 - 29797

Autorizzazione agli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e ai direttori concessionari delle aziende faunistico-venatorie all’utilizzo dei cani per le attivita’ di ricognizione della consistenza faunistica

A relazione dell’ Assessore Bodo:

Considerato che la Giunta regionale con provvedimento n. 143-25327 del 5.8.1998 ha autorizzato gli organismi di gestione dei comprensori alpini C.A. all’utilizzo dei cani per le attività di ricognizione della consistenza faunistica relativa alla tipica fauna alpina;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 con la quale sono state approvate le linee guida per gli adempimenti tecnici dei direttori concessionari in ordine alle concessioni delle aziende faunistico-venatorie, tra i quali sono previsti i risultati dei censimenti da trasmettere alla Giunta regionale;

considerato che, l’art. 45, comma 6 della l.r. 70/96, prescrive l’obbligo, a partire dalla stagione venatoria 1999/2000, anche per gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., della trasmissione alla Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, oltre ai dati dei censimenti per la definizione dei piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina e dei piani di abbattimento selettivo degli ungulati, i dati dei censimenti sulla consistenza delle popolazioni di tutte le specie venabili, ad esclusione di quelle migratorie;

considerato che al fine di uniformare l’attività di cui sopra la Regione ha dettato degli indirizzi in ordine alle principali metodiche di censimento applicabili per le specie oggetto di indagine;

ritenuto che, al fine di organizzare e attuare con la massima efficacia, anche negli ambiti territoriali di caccia A.T.C. e nelle aziende faunistico-venatorie, l’attività di ricognizione della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio, sia necessario avvalersi dell’ausilio dei cani e che la stessa non può essere assimilata alle attività di addestramento e allenamento dei cani di cui all’art. 13 della legge regionale 70/96;

ritenuto, pertanto, di autorizzare gli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e i direttori concessionari delle aziende faunistico-venatorie all’ausilio dei cani per le attività di ricognizione della consistenza faunistica nel rispetto dei seguenti adempimenti:

- i presidenti dei comitati di gestione e i direttori concessionari delle aziende faunistico-venatorie devono individuare i nominativi dei conduttori, nonché i cani idonei per le attività di censimento delle specie stanziali oggetto di prelievo, e di eventuali collaboratori;

- di ogni attività in campo dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia competente per territorio segnalando tempi, luoghi, numero dei cani impiegati, nominativi dei conduttori e dei collaboratori;

la presente autorizzazione ha validità fino all’adozione di un nuovo provvedimento in materia;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, gli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia A.T.C. e i direttori concessionari delle aziende faunistico-venatorie all’utilizzo dei cani per le attività di ricognizione della consistenza faunistica delle popolazioni delle specie stanziali oggetto di prelievo venatorio nel rispetto degli adempimenti di cui in premessa.

La presente autorizzazione ha validità fino all’adozione di un nuovo provvedimento in materia.

La presente deliberazione verrà trasmessa agli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, ai direttori concessionari delle aziende faunistico-venatorie e all’Assessorato caccia delle Province.