Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2000, n. 1 - 29763
Accordo fra lItalia e la Svizzera relativo allimposizione fiscale dei
lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni
italiani di confine Legge 26 luglio 1975, n. 386. Riparto anni 1998/99
A relazione del Vicepresidente Masaracchio:
Visto lAccordo fra lItalia e la Svizzera relativo allimposizione fiscale
dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei
Comuni Italiani di confine. Legge 26 luglio 1975, n. 386;
Considerato che lArticolo 2 dellAccordo stabilisce che i Cantoni Ticino,
Grigioni e Vallese devono versare ogni anno a favore dei Comuni italiani
di confine una parte del gettito delle imposte federali, cantonali e comunali
applicato sulle remunerazioni dei frontalieri attivi nel loro territorio;
Considerato altresì che i criteri sono determinati ogni biennio con decreto
interministeriale in conformità del quale il Ministro delle Finanze provvede
allattribuzione agli Enti interessati delle somme versate dalle Autorità
svizzere a titolo di compensazione finanziaria;
Preso atto che con nota N° 1999-95677 del 20 maggio 1999 il Ministero delle
Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità
Locale - Serv.IV - DIV. VIII richiedeva allAmministrazione Regionale la
ulteriore deliberazione di conferma dei criteri per gli anni 1998/99 così
come per gli anni precedenti;
Verificato che le Comunità Montane ed il Comune di Verbania sono i soggetti
direttamente beneficiari dellintervento cui spetta pronunciarsi in merito
ai criteri e redigere apposito bilancio direttamente indirizzato al Ministero
e per conoscenza allAmministrazione Regionale;
Preso atto che nella riunione del 22 e 23.09.99 avvenuta in applicazione
dellarticolo 5 dellAccordo di cui trattasi tra i rappresentanti delle
delegazioni Italiana e Svizzera composta rispettivamente dai rappresentanti
dei Ministeri interessati e dalle Comunità Montane e dalle Autorità Cantonali
Svizzere, si sono ribaditi i criteri già precedentemente adottati;
Vista la nota Prot. N° 1253-3/3 del 5.10.99 inviata per conoscenza alla
Regione dalla Comunità Montana Alto Verbano rappresentante di tutte le
Comunità Montane interessate, con la quale si ribadisce che sono stati
confermati i criteri di riparto ormai consolidati;
Preso atto che in considerazione di quanto sopra è pertanto necessario
predisporre urgentemente il parere con atto deliberativo in ordine ai criteri
da adottare, da parte del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero
del Tesoro, nella ripartizione ed utilizzo dei fondi in questione, poiché
altrimenti non può essere avviata la procedura di riparto;
Appurato che la strategia del riparto adottata dal Ministero delle Finanze
ha assunto criteri consolidati basati anche sulla valutazione positiva
registrata da parte delle Comunità Montane interessate perché i criteri
medesimi, già espressi nella precedente ripartizione, si sono rilevati
sufficientemente validi così come risulta dal Verbale predisposto dal Ministero
delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la
Fiscalità Locale - a seguito della riunione del 23/23 settembre 1999 già
dianzi citata;
Visto, a tale proposito, il parere favorevole in tal senso più volte espresso
dalla Consulta Regionale dellEmigrazione, della quale fanno anche parte
i rappresentanti dei lavoratori frontalieri - ed uno dei due rappresentanti
è membro dellUfficio di Presidenza della Consulta medesima;
Considerato altresì che alle stesse Comunità competono le destinazioni
delle risorse, secondo lo schema previsto dal decreto di riparto e denominato:
Prospetto riassuntivo dellimpiego dei fondi derivanti dal ristorno fiscale
operato dalle Autorità Svizzere a favore dei comuni italiani di confine
- ripartizione per tipologia di intervento secondo lo stato di avanzamento
delle opere;
Preso atto che nel prospetto di cui sopra viene dato spazio alle opere
di cui al punto 3): opere sistemazione agraria, forestale e bonifica,
connesse alla viabilità e che le medesime, data la configurazione geologica
del terreno in cui trovasi la maggior parte delle Comunità Montane ed alla
luce degli avvenimenti di ordine naturale che sono accaduti nel corso degli
ultimi anni, assumono particolare rilevanza per leconomia stessa delle
Comunità e per la loro stabilità;
Verificato che nello stesso Prospetto di cui trattasi, a far data dal 1994
e con lapposito Decreto riparto delle somme, il punto N° 10) - già definito
con la generica dicitura di opere varie è stato meglio specificato, onde
favorire la disaggregazione dei dati raccolti in: Servizi relativi ad
opere realizzate con precedenti erogazioni (max. 10%) e che di ciò occorre
che le Comunità Montane continuino a prendere buona nota;
Visto che le Comunità Montane hanno sentito le Amministrazioni dei Comuni
interessati, che hanno a loro volta espresso parere sullutilizzo della
quota di loro spettanza, proporzionalmente al numero dei frontalieri.
Alla luce di quanto sopra elencato, si ritiene pertanto opportuno che la
Regione si esprima in tal senso e confermi tali criteri per la ripartizione
relativa agli anni 1998/1999 e precisamente:
a) che il numero dei frontalieri sia direttamente fornito, alla data del
31 agosto di ogni anno, dalle Competenti Autorità Elvetiche;
b) che le Comunità Montane, in rapporto alla situazione di frontalierato
registrata nei Comuni inclusi in tutto o in parte nelle medesime ed il
cui territorio sia compreso totalmente o parzialmente nella fascia dei
venti chilometri dal confine con la Svizzera, provvedano alle destinazioni
delle risorse, sentite le Amministrazioni dei Comuni interessati, che esprimeranno
parere sullutilizzo della quota di loro spettanza, proporzionalmente al
numero dei frontalieri;
c) che in luogo delle Comunità Montane provvederanno direttamente i Comuni
nel caso in cui il Comune destinatario non faccia parte di una Comunità
Montana e sempreché il suo territorio sia compreso in tutto o in parte
nella fascia dei venti chilometri dal confine Italo-Svizzero.
Vista la presente deliberazione, la Giunta regionale, a voti unanimi
delibera
1) di esprimere parere positivo sui contenuti di riparto concernenti l"Accordo
fra lItalia e la Svizzera relativo allimposizione fiscale dei lavoratori
frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni Italiani
di confine. Legge 26 luglio 1975, n.386".
2) di autorizzare i competenti uffici ai quali spetta il compito gestionale
della legge di cui trattasi - Settore Affari Internazionali e Comunitari
- di attivarsi per gli adempimenti dalla medesima previsti.