Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2000, n. 1 - 29763

Accordo fra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine Legge 26 luglio 1975, n. 386. Riparto anni 1998/99

A relazione del Vicepresidente Masaracchio:

Visto l’Accordo fra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni Italiani di confine. Legge 26 luglio 1975, n. 386;

Considerato che l’Articolo 2 dell’Accordo stabilisce che i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese devono versare ogni anno a favore dei Comuni italiani di confine una parte del gettito delle imposte federali, cantonali e comunali applicato sulle remunerazioni dei frontalieri attivi nel loro territorio;

Considerato altresì che i criteri sono determinati ogni biennio con decreto interministeriale in conformità del quale il Ministro delle Finanze provvede all’attribuzione agli Enti interessati delle somme versate dalle Autorità svizzere a titolo di compensazione finanziaria;

Preso atto che con nota N° 1999-95677 del 20 maggio 1999 il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - Serv.IV - DIV. VIII richiedeva all’Amministrazione Regionale la ulteriore deliberazione di conferma dei criteri per gli anni 1998/99 così come per gli anni precedenti;

Verificato che le Comunità Montane ed il Comune di Verbania sono i soggetti direttamente beneficiari dell’intervento cui spetta pronunciarsi in merito ai criteri e redigere apposito bilancio direttamente indirizzato al Ministero e per conoscenza all’Amministrazione Regionale;

Preso atto che nella riunione del 22 e 23.09.99 avvenuta in applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo di cui trattasi tra i rappresentanti delle delegazioni Italiana e Svizzera composta rispettivamente dai rappresentanti dei Ministeri interessati e dalle Comunità Montane e dalle Autorità Cantonali Svizzere, si sono ribaditi i criteri già precedentemente adottati;

Vista la nota Prot. N° 1253-3/3 del 5.10.99 inviata per conoscenza alla Regione dalla Comunità Montana Alto Verbano rappresentante di tutte le Comunità Montane interessate, con la quale si ribadisce che sono stati confermati i criteri di riparto ormai consolidati;

Preso atto che in considerazione di quanto sopra è pertanto necessario predisporre urgentemente il parere con atto deliberativo in ordine ai criteri da adottare, da parte del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro, nella ripartizione ed utilizzo dei fondi in questione, poiché altrimenti non può essere avviata la procedura di riparto;

Appurato che la strategia del riparto adottata dal Ministero delle Finanze ha assunto criteri consolidati basati anche sulla valutazione positiva registrata da parte delle Comunità Montane interessate perché i criteri medesimi, già espressi nella precedente ripartizione, si sono rilevati sufficientemente validi così come risulta dal Verbale predisposto dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - a seguito della riunione del 23/23 settembre 1999 già dianzi citata;

Visto, a tale proposito, il parere favorevole in tal senso più volte espresso dalla Consulta Regionale dell’Emigrazione, della quale fanno anche parte i rappresentanti dei lavoratori frontalieri - ed uno dei due rappresentanti è membro dell’Ufficio di Presidenza della Consulta medesima;

Considerato altresì che alle stesse Comunità competono le destinazioni delle risorse, secondo lo schema previsto dal decreto di riparto e denominato: “Prospetto riassuntivo dell’impiego dei fondi derivanti dal ristorno fiscale operato dalle Autorità Svizzere a favore dei comuni italiani di confine - ripartizione per tipologia di intervento secondo lo stato di avanzamento delle opere”;

Preso atto che nel prospetto di cui sopra viene dato spazio alle opere di cui al punto 3): “opere sistemazione agraria, forestale e bonifica, connesse alla viabilità” e che le medesime, data la configurazione geologica del terreno in cui trovasi la maggior parte delle Comunità Montane ed alla luce degli avvenimenti di ordine naturale che sono accaduti nel corso degli ultimi anni, assumono particolare rilevanza per l’economia stessa delle Comunità e per la loro stabilità;

Verificato che nello stesso Prospetto di cui trattasi, a far data dal 1994 e con l’apposito Decreto riparto delle somme, il punto N° 10) - già definito con la generica dicitura di “opere varie” è stato meglio specificato, onde favorire la disaggregazione dei dati raccolti in: “Servizi relativi ad opere realizzate con precedenti erogazioni (max. 10%) e che di ciò occorre che le Comunità Montane continuino a prendere buona nota;

Visto che le Comunità Montane hanno sentito le Amministrazioni dei Comuni interessati, che hanno a loro volta espresso parere sull’utilizzo della quota di loro spettanza, proporzionalmente al numero dei frontalieri.

Alla luce di quanto sopra elencato, si ritiene pertanto opportuno che la Regione si esprima in tal senso e confermi tali criteri per la ripartizione relativa agli anni 1998/1999 e precisamente:

a) che il numero dei frontalieri sia direttamente fornito, alla data del 31 agosto di ogni anno, dalle Competenti Autorità Elvetiche;

b) che le Comunità Montane, in rapporto alla situazione di frontalierato registrata nei Comuni inclusi in tutto o in parte nelle medesime ed il cui territorio sia compreso totalmente o parzialmente nella fascia dei venti chilometri dal confine con la Svizzera, provvedano alle destinazioni delle risorse, sentite le Amministrazioni dei Comuni interessati, che esprimeranno parere sull’utilizzo della quota di loro spettanza, proporzionalmente al numero dei frontalieri;

c) che in luogo delle Comunità Montane provvederanno direttamente i Comuni nel caso in cui il Comune destinatario non faccia parte di una Comunità Montana e sempreché il suo territorio sia compreso in tutto o in parte nella fascia dei venti chilometri dal confine Italo-Svizzero.

Vista la presente deliberazione, la Giunta regionale, a voti unanimi

delibera

1) di esprimere parere positivo sui contenuti di riparto concernenti l’"Accordo fra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni Italiani di confine. Legge 26 luglio 1975, n.386".

2) di autorizzare i competenti uffici ai quali spetta il compito gestionale della legge di cui trattasi - Settore Affari Internazionali e Comunitari - di attivarsi per gli adempimenti dalla medesima previsti.