Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2000
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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 4/ASA/LAP
D.G.R. n. 74-29563 del 1.03.2000 e D.G.R. 75-29564 del 1.3.2000 relative
ai criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dellautorizzazione
regionale per impianti di teleradiocomunicazione. Circolare applicativa
Ai Sindaci dei Comuni
La D.G.R. n. 74-29563 del 1.03.2000 e la D.G.R. 75-29564 del 1.3.2000,
con la quale è stato approvato il regolamento regionale relativo ai nuovi
criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell autorizzazione
regionale in materia di teleradiocomunicazioni, in attuazione del D.M.
381/98, hanno disciplinato, in via transitoria ed in attesa della legge
regionale, le modalità di rispetto dei nuovi limiti di esposizione e leffettuazione
degli interventi di risanamento.
Considerata limportanza della materia trattata e la necessità di assicurare
luniforme applicazione operativa delle disposizioni contenute nelle D.G.R.
citate, in attesa di disporre di uninterpretazione autentica del D.M.
381/98 da parte del Ministero dellAmbiente, del Ministero della Sanità
e di quello delle Comunicazioni, che hanno sottoscritto il predetto decreto,
questa Amministrazione ritiene di dover sin da ora impartire direttive
applicative , in particolare per ciò che attiene la riduzione a conformità
e le azioni di risanamento.
Come indicato allart. 5 delle predette D.G.R., nel caso in cui si riscontri
il superamento dei limiti di esposizione previsti dalle norme vigenti,
lARPA procede alla valutazione della riduzione da apportare ai contributi
dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono
a tale superamento, secondo le modalità di cui allAllegato C del D.M.
381/98.
Fermi restando i limiti di esposizione indicati allart. 3 del D.M. 381/98
che non possono essere in alcun caso superati, la riduzione a conformità
deve tendere a ridurre i valori di campo elettromagnetico a livelli più
bassi possibile e nel contempo assicurare il permanere della qualità del
servizio svolto dai sistemi di teleradiocomunicazione, così come richiesto
dallart. 4 del D.M. 381/98.
La riduzione a conformità, pertanto, deve in ogni caso assicurare il rispetto
dei limiti di cui allart. 3 del D.M. 381/98, peraltro già contenuti nella
L.R. 6/89, mentre per la riduzione a valori più bassi occorre valutare
la compatibilità di tali limiti con il permanere della qualità del servizio;
tale valutazione deve essere effettuata dallorgano ausiliario periferico
delle Autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni.
Se la riduzione a conformità è compatibile con il permanere della qualità
del servizio, lAutorità sanitaria locale, ricevuta la comunicazione degli
organi di cui sopra, deve diffidare le emittenti interessate a modificare
entro 15 giorni le caratteristiche di emissione degli impianti e disattivare
limpianto se, scaduti inutilmente i termini, permane il superamento dei
limiti.
In caso invece di accertata incompatibilità della riduzione a conformità
con il permanere della qualità del servizio, lAutorità sanitaria locale
deve diffidare le emittenti a produrre, entro 15 giorni, misure alternative
di risanamento, in armonia con quanto suggerito nelle linee guida applicative
del D.M. 381/98, anche organizzate sotto forma di specifici piani proposti
dai gestori, al fine di far rientrare il valore di campo rilevato nei limiti
consentiti.
I piani di risanamento, infatti, che possono essere proposti anche ad avvenuta
riduzione a conformità per una migliore organizzazione del territorio,
nel caso di situazioni complesse che richiedono la predisposizione di metodi
e strumenti straordinari di intervento anche in relazione alle localizzazioni,
rappresentano la via per garantire la riduzione a conformità, fermi restando
i limiti di cui allart. 3 del D.M. 381/98, oltre a perseguire obiettivi
di qualità e di minimizzazione dellesposizione.
Nelluno e nellaltro caso, i piani richiedono per la loro adottabilità
lindizione di apposite conferenze dei servizi, al fine di acquisire i
pareri preventivi e le eventuali intese da parte di tutti quei soggetti,
richiamati nelle citate deliberazioni che possiedono le competenze collegate
alle attività e agli interessi coinvolti dai piani in argomento.
Considerata la rilevanza e la complessità della materia, si invitano le
Autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assumere
le iniziative necessarie per garantire una sollecita realizzazione dei
piani di risanamento .
Visto: LAssessore alla Sanità
Visto: LAssessore allAmbiente
Il Presidente
della Regione Piemonte
Alle Province
della Regione Piemonte
AllIspettorato
territoriale regionale
per le telecomunicazioni
AllAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni
Ai gestori degli impianti
di teleradiocomunicazione
AllARPA
LORO
SEDI
Antonio DAmbrosio
Ugo Cavallera
Enzo Ghigo