Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2000

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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 4/ASA/LAP

D.G.R. n. 74-29563 del 1.03.2000 e D.G.R. 75-29564 del 1.3.2000 relative ai criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione regionale per impianti di teleradiocomunicazione. Circolare applicativa

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte
Alle Province
della Regione Piemonte
All’Ispettorato territoriale regionale
per le telecomunicazioni
All’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni
Ai gestori degli impianti
di teleradiocomunicazione
All’ARPA
LORO SEDI

La D.G.R. n. 74-29563 del 1.03.2000 e la D.G.R. 75-29564 del 1.3.2000, con la quale è stato approvato il regolamento regionale relativo ai nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’ autorizzazione regionale in materia di teleradiocomunicazioni, in attuazione del D.M. 381/98, hanno disciplinato, in via transitoria ed in attesa della legge regionale, le modalità di rispetto dei nuovi limiti di esposizione e l’effettuazione degli interventi di risanamento.

Considerata l’importanza della materia trattata e la necessità di assicurare l’uniforme applicazione operativa delle disposizioni contenute nelle D.G.R. citate, in attesa di disporre di un’interpretazione autentica del D.M. 381/98 da parte del Ministero dell’Ambiente, del Ministero della Sanità e di quello delle Comunicazioni, che hanno sottoscritto il predetto decreto, questa Amministrazione ritiene di dover sin da ora impartire direttive applicative , in particolare per ciò che attiene la riduzione a conformità e le azioni di risanamento.

Come indicato all’art. 5 delle predette D.G.R., nel caso in cui si riscontri il superamento dei limiti di esposizione previsti dalle norme vigenti, l’ARPA procede alla valutazione della riduzione da apportare ai contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono a tale superamento, secondo le modalità di cui all’Allegato C del D.M. 381/98.

Fermi restando i limiti di esposizione indicati all’art. 3 del D.M. 381/98 che non possono essere in alcun caso superati, la riduzione a conformità deve tendere a ridurre i valori di campo elettromagnetico a livelli più bassi possibile e nel contempo assicurare il permanere della qualità del servizio svolto dai sistemi di teleradiocomunicazione, così come richiesto dall’art. 4 del D.M. 381/98.

La riduzione a conformità, pertanto, deve in ogni caso assicurare il rispetto dei limiti di cui all’art. 3 del D.M. 381/98, peraltro già contenuti nella L.R. 6/89, mentre per la riduzione a valori più bassi occorre valutare la compatibilità di tali limiti con il permanere della qualità del servizio; tale valutazione deve essere effettuata dall’organo ausiliario periferico delle Autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni.

Se la riduzione a conformità è compatibile con il permanere della qualità del servizio, l’Autorità sanitaria locale, ricevuta la comunicazione degli organi di cui sopra, deve diffidare le emittenti interessate a modificare entro 15 giorni le caratteristiche di emissione degli impianti e disattivare l’impianto se, scaduti inutilmente i termini, permane il superamento dei limiti.

In caso invece di accertata incompatibilità della riduzione a conformità con il permanere della qualità del servizio, l’Autorità sanitaria locale deve diffidare le emittenti a produrre, entro 15 giorni, misure alternative di risanamento, in armonia con quanto suggerito nelle linee guida applicative del D.M. 381/98, anche organizzate sotto forma di specifici piani proposti dai gestori, al fine di far rientrare il valore di campo rilevato nei limiti consentiti.

I piani di risanamento, infatti, che possono essere proposti anche ad avvenuta riduzione a conformità per una migliore organizzazione del territorio, nel caso di situazioni complesse che richiedono la predisposizione di metodi e strumenti straordinari di intervento anche in relazione alle localizzazioni, rappresentano la via per garantire la riduzione a conformità, fermi restando i limiti di cui all’art. 3 del D.M. 381/98, oltre a perseguire obiettivi di qualità e di minimizzazione dell’esposizione.

Nell’uno e nell’altro caso, i piani richiedono per la loro adottabilità l’indizione di apposite conferenze dei servizi, al fine di acquisire i pareri preventivi e le eventuali intese da parte di tutti quei soggetti, richiamati nelle citate deliberazioni che possiedono le competenze collegate alle attività e agli interessi coinvolti dai piani in argomento.

Considerata la rilevanza e la complessità della materia, si invitano le Autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assumere le iniziative necessarie per garantire una sollecita realizzazione dei piani di risanamento .

Visto: L’Assessore alla Sanità
Antonio D’Ambrosio

Visto: L’Assessore all’Ambiente
Ugo Cavallera

Il Presidente
Enzo Ghigo