Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2000
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 1/R.
Regolamento regionale recante: Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale
per il rilascio dellautorizzazione regionale allinstallazione e modifica
degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23
gennaio 1989, n. 6.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75-29564 del 1 marzo 2000;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I titolari o legali rappresentanti degli apparati per teleradiocomunicazioni,
funzionanti nelle gamme di frequenza da 10 KHz a 300 GHz devono, ai fini
sanitari per il rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 1 della
L.R. 6/1989, presentare domanda indirizzata al Sindaco del Comune in cui
è o verrà installato limpianto.
2. Tale domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare o legale rappresentante dellapparato per
teleradiocomunicazioni attestante la potenza media fornita al sistema irradiante
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento
del sottoscrittore.
b) parere sanitario rilasciato dallAgenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA), salvo quanto previsto allarticolo 4, comma 2.
Art. 2.
1. Per lottenimento del parere sanitario di cui allarticolo 1, i titolari
o legali rappresentanti degli apparati devono inviare formale domanda allARPA.
2. Tale domanda, presentata unitamente a copia fotostatica di un documento
di riconoscimento del sottoscrittore, deve contenere la dichiarazione della
potenza media fornita al sistema irradiante e lelenco degli allegati di
cui deve essere corredata la domanda stessa:
a) scheda riportata nellAllegato A al presente regolamento debitamente
compilata e aggiornata;
b) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema
irradiante, compilati con incremento da 1° ad un massimo di 10° e a partire
da 0° fino ad almeno 180° per il diagramma orizzontale e compilati con
incremento da 1° ad un massimo di 3° a partire da 0° fino ad almeno 90°
per il diagramma verticale. In tali diagrammi deve essere riportata lattenuazione
in dB del campo. Se forniti su supporto informatico i diagrammi dovranno
essere in formato ASCII. Tali diagrammi o la lettera di trasmissione degli
stessi dovranno essere firmati dal legale rappresentante dellapparato
per teleradiocomunicazioni o da un suo tecnico incaricato;
c) estratto di mappa catastale in scala 1:1500 della zona circostante il
punto di installazione con indicate le curve di livello altimetriche, il
nord geografico, il punto di installazione e le abitazioni presenti o in
costruzione al momento della domanda con indicati i piani fuori terra nonché
i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione.
3. Tutti i suddetti documenti devono essere consegnati firmati dal titolare
o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato.
Art. 3.
1. LARPA invierà il parere sanitario al Sindaco del Comune sede dellinstallazione
dellemittente. Il parere sanitario deve contenere la denominazione dellemittente,
le caratteristiche dellimpianto e la fascia di rispetto di cui allarticolo
2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6.
Art. 4.
1. Il parere sanitario di cui allarticolo 1 verrà rilasciato sulla base
di valutazione dellesposizione a campi elettromagnetici assumendo i limiti
stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381.
2. Ad esclusione degli impianti il cui funzionamento è finalizzato a collegamenti
di tipo ottico (punto-punto), i valori indicati in corrispondenza di edifici
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non si riscontrano per
apparati la cui potenza media fornita al sistema irradiante sia inferiore
o uguale a 5W oltre una distanza di 10 metri nella direzione di massimo
irraggiamento e oltre una distanza di 1 metro nelle direzioni laterali
e posteriori (comprese tra gli angoli di 90° e 270° dalla direzione di
massimo irraggiamento) di emissione per cui non necessitano del parere
di cui sopra e dellautorizzazione regionale. Tuttavia in caso di installazione
o modifica di tali impianti i gestori dovranno preventivamente comunicarne
le caratteristiche al Comune e allARPA, con le modalità indicate allarticolo
2.
Art. 5.
1. Il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata lautorizzazione
sarà verificato periodicamente dallARPA.
2. I risultati delle verifiche effettuate dallARPA devono essere comunicati
allAutorità sanitaria locale, alla Provincia e alla Regione.
3. Nel caso in cui si riscontri il superamento dei limiti di cui allarticolo
4, lARPA procede alla valutazione della riduzione da apportare ai contributi
dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono
a tale superamento, secondo le modalità di cui allAllegato C del d.m.
381/1998.
4. LAutorità sanitaria locale deve diffidare le emittenti interessate
a modificare entro 15 giorni le caratteristiche di emissione degli impianti
al fine di far rientrare il valore di campo rilevato nei limiti consentiti.
5. Scaduto il termine della diffida, in presenza del permanere del superamento
del limite, il Sindaco dovrà procedere alla disattivazione dellimpianto
dandone immediata comunicazione alla Provincia, alla Regione e agli organi
tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti per le
teleradiocomunicazioni.
6. Nel caso in cui si riscontri lesistenza di impianti già attivati, ma
non sottoposti ad autorizzazione o della cui installazione non è stata
data alcuna comunicazione al Comune o allARPA, il Sindaco dovrà altresì
procedere alla disattivazione dellimpianto dandone immediata comunicazione
alla Provincia ed alla Regione.
Art. 6.
1. A seguito della avvenuta riduzione a conformità, il gestore dellimpianto
o, nel caso di più gestori, i consorzi da questi liberamente costituiti,
può procedere alladozione di piani di risanamento, che interessano il
sito di attuale localizzazione, comprendenti misure tecniche ovvero tecnologiche
di modernizzazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e
di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, ovvero ipotesi
di rilocalizzazione in altri siti. Tali piani dovranno contenere anche
la specificazione dei tempi di realizzazione degli interventi.
2. I piani di risanamento devono acquisire il preventivo parere da parte
degli organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti
per le teleradiocomunicazioni e dellARPA e devono essere successivamente
trasmessi alle Amministrazioni comunali interessate dalle azioni di risanamento
e/o da eventuale rilocalizzazione che li approvano, sentita la Provincia
territorialmente competente.
3. Ai fini dellacquisizione dei pareri di competenza sono indette dalle
Amministrazioni comunali titolari del potere di autorizzazione degli impianti,
secondo le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 15
maggio 1997, n. 127, apposite conferenze dei servizi con le Amministrazioni
che a vario titolo devono esprimere una propria determinazione e/o parere.
Le conferenze devono essere attivate entro 30 giorni dalla data di ricevimento
del piano.
4. Le Amministrazioni comunali, con il supporto tecnico dellARPA e degli
organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti
per le teleradiocomunicazioni, sono deputate al controllo della conforme
realizzazione del piano approvato e in qualsiasi momento possono sospenderne
lesecuzione al verificarsi di condizioni di difformità rispetto a quanto
è contenuto nel piano.
5. I piani di risanamento possono essere dichiarati dalle Amministrazioni
comunali di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
Art. 7.
1. La fascia di rispetto di cui allarticolo 2, punto 2, della l.r. 6/1989
è rappresentata dalla porzione di spazio contenuta in un parallelepipedo
regolare con base rettangolare.
2. Per ogni impianto il parallelepipedo di cui sopra viene definito in
modo da avere laltezza corrispondente al segmento di retta contenuta nella
direzione ( o di una delle direzioni) di massimo irradiamento. Tale segmento
è delimitato dai due punti in cui il valore di campo elettrico si riporta
ai limiti di cui allarticolo 4. La base del parallelepipedo dovrà essere
di dimensioni tali da impedire che punti con valore di campo maggiore o
uguale ai limiti di cui allarticolo 4 si trovino allesterno del parallelepipedo.
3. La fascia di rispetto riportata sia nel parere sanitario rilasciato
dallARPA che nellautorizzazione regionale viene indicata con i seguenti
parametri:
a) altezza del parallelepipedo;
b) distanza dal centro elettrico del sistema irradiante e base del parallelepipedo
nella direzione di massimo irraggiamento;
c) dimensioni della base con lindicazione della relativa orientazione
rispetto al terreno.
Art. 8.
1. Il Sindaco del Comune ove è o verrà installato limpianto, ricevuto
il parere sanitario da parte dellARPA, provvederà ad inoltrare agli uffici
regionali competenti copia conforme alloriginale della domanda del titolare
o del legale rappresentante dellapparato per teleradiocomunicazione, del
parere sanitario, della dichiarazione di potenza e dellautorizzazione
edilizia per il rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 1 della
l.r. 6/1989, verificando che nella predetta documentazione sia indicata
in modo univoco lesatta localizzazione dellimpianto.
2. Relativamente agli impianti con potenza media fornita al sistema irradiante
inferiore o uguale a 5W, i gestori degli impianti dovranno presentare al
Sindaco la denuncia di inizio attività e la documentazione di cui allarticolo
2.
Art. 9.
1. I pareri sanitari rilasciati successivamente allentrata in vigore del
d.m. 381/1998 mantengono la loro validità fermo restando il mantenimento
delle caratteristiche tecniche e di funzionamento dellimpianto.
2. Relativamente ai pareri sanitari rilasciati prima dellentrata in vigore
del d.m. 381/1998, i titolari o legali rappresentanti degli apparati, entro
90 giorni devono richiedere un nuovo parere allARPA e inviare alla medesima
una dichiarazione attestante che permangono i parametri tecnici e di potenza
dellimpianto a cui il parere sanitario si riferisce.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 14 aprile 2000
Enzo Ghigo