Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2000
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 4/R.
Regolamento regionale recante: Disciplina della navigazione sulle acque
del Lago di Viverone.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;
Visti i DD.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 59-29548 del 1 marzo 2000;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1.
1. Il presente regolamento disciplina la navigazione sulle acque del Lago
di Viverone onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione,
la salvaguardia dellecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo
socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili
con la protezione dei beni culturali ed ambientali.
Art. 2.
1. E vietata la navigazione alle unità a motore dal 2 novembre al 31 marzo
e nella fascia oraria 21.00 - 7.00 nel restante periodo dellanno.
2. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva
(segnalata da apposite boe cilindriche gialle poste a cura del Settore
regionale Navigazione Interna e Merci), la navigazione è consentita soltanto
ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente
alla pesca professionale e dilettantistica. Le unità a motore intente alla
pesca professionale e dilettantistica, devono essere condotte ad una velocità
consona allesercizio della pesca alla traina.
3. Alle ulteriori unità a motore è consentito lattraversamento della fascia
di cui al comma 1, ad una velocità non superiore ai 4 Km/h (2 nodi circa),
utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati
dal Settore regionale Navigazione interna e Merci;
4. Oltre la fascia lacuale, di cui al comma 1, la velocità delle unità
di navigazione non può superare il limite massimo di 20 Km/h (11 nodi circa).
5. E fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di condurre
il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le
altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità
e dello stato del lago.
6. E vietata la navigazione alle unità a motore nello specchio dacqua
compreso nel territorio del Comune di Azeglio (TO), nonché entro la fascia
ad esso esterna riva segnalata da apposite boe cilindriche gialle poste
a cura del Settore regionale Navigazione Interna e Merci.
7. E vietata la navigazione con qualsiasi unità di navigazione nelle zone
a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica.
8. E vietato lammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di mezzi similari.
9. E vietata la raccolta della flora acquatica.
10. E vietata la navigazione alle unità mono o bimotore aventi potenza
totale superiore a 80,9 kW (110 CV) per motore a due tempi e 135 kW (185
CV) per motore a quattro tempi, nonché di lunghezza superiore a 6.50 metri
e una stazza lorda superiore alle 1,5 tonnellate per entrambe le tipologie.
11. E vietata la navigazione alle unità da competizione.
12. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 10 non si applicano:
a) alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco,
della Guardia di Finanza, delle Forze dellOrdine, della Provincia, e della
Regione Piemonte;
b) alle unità operative appositamente autorizzate dai Comuni rivieraschi
territorialmente competenti;
c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
d) alle unità, autorizzate dai Comuni rivieraschi territorialmente competenti,
adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento
di manifestazioni sportive.
13. Alle unità con targa temporanea, oltre la fascia lacuale di cui al
comma 2, è ammesso il superamento della velocità massima di 20 Km/h (11
nodi circa), in deroga a quanto disposto dal comma 4.
Art. 3.
1. Tutte le unità di navigazione che governano hanno lobbligo di tenersi
almeno a metri 50 dalle unità in servizio di trasporto pubblico di linea
nonché di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del
servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle scuole
a vela (Federazione Italiana Vela), motonautiche (Federazione Italiana
Motonautica), sci nautico (Federazione Italiana Sci Nautico) e nelle aree
lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto dacqua, corridoi
di uscita, ecc.).
2. A tutte le unità di navigazione è consentito lattraversamento delle
rotte delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea evitando tuttavia,
in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.
3. E vietato:
a) ostacolare la rotta, lentrata e luscita dai porti nonché lapprodo
ai pontili delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;
b) ostacolare le unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca
professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni
autorizzate, ai sensi dellarticolo 13;
c) seguire nella scia a distanza inferiore a 50 metri le unità trainanti
sciatori nautici;
d) seguire o incrociare nella scia, a distanza inferiore a 50 metri, le
unità non a motore.
Art. 4.
1. Lesercizio dello sci nautico può essere effettuato:
a) per conto proprio;
b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.
2. Nellesercizio dello sci nautico per conto proprio (libero), per conto
terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico), si osservano
le seguenti norme:
a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 9.00 sino al tramonto,
con tempo favorevole, nelle acque distanti dalla costa almeno 100 metri;
b) i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte del nuoto;
c) sulle unità, oltre al conducente ed allaccompagnatore esperto di nuoto,
può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata
dellimbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli
sciatori trainati;
d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente
in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni, nonché entro appositi corridoi
di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione interna e Merci, oppure
oltre i 100 metri dalla costa;
e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore
nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;
f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo
per linversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché
devono essere dotate di unadeguata cassetta di pronto soccorso e di un
salvagente per lo sciatore trainato;
g) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore,
con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri;
h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) è ammesso il superamento del limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa)
ed il raggiungimento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa);
l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite dì dispositivi
di traino e specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in
materia.
m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia
la potenza del motore istallato sullunità.
3. Chiunque intenda posizionare corridoi di lancio, trampolini di salto,
campi di slalom, dovrà preventivamente chiedere apposita autorizzazione
al Settore regionale Navigazione interna e Merci.
4. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici,
nellesercizio delle specialità discipline classiche, piedi nudi, sci
nautico disabili, velocità e wakeboard, osservano le seguenti norme:
a) allinterno di apposite aree debitamente autorizzate dal Settore regionale
Navigazione interna e Merci alla Federazione Italiana Sci Nautico, dalle
ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento
della velocità massima di cui alla lettera i), del comma 2 del presente
articolo. In deroga a quanto previsto dallarticolo 2, comma 10 possono
raggiungere e navigare in tali aree solo unità mono motore a quattro tempi
riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico idonee allimpiego
per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte
da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le
normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle specialità di
che trattasi;
b) allinterno di dette aree potranno essere posizionate le attrezzature
necessarie per lo svolgimento dellattività sportiva;
c) tali aree non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti,
in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale
ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio
di trasporto pubblico di linea e non, nonché devono essere opportunamente
segnalate anche nelle ore notturne;
d) per lattività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle
aree, di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;
e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati
dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed essere iscritte al Registro nautico
della medesima federazione;
f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato
dalla Federazione Italiana Sci Nautico quale pilota.
5. Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale,
aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione
rilasciata dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.
Art. 5.
1. La navigazione delle moto dacqua e degli altri mezzi similari motorizzati
può avvenire, nei giorni feriali, alle seguenti condizioni:
a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nonché dalle ore 15.00 alle ore 19.00
nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa;
b) ad una velocità massima non superiore a 30 Km/h (16 nodi circa);
c) i conduttori delle unità devono essere munite di patente nautica quando
previsto per legge;
d) durante la navigazione il conduttore dovrà obbligatoriamente indossare
un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio;
e) è vietata la navigazione lungo le rotte delle unità in servizio pubblico
di trasporto di linea;
f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza
inferiore ai 100 metri;
g) è vietato il deposito delle moto dacqua e unità similari su spiaggia
o su aree demaniali.
2. Le moto dacqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per
la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera, di
cui allarticolo 2, comma 2, purché lunità sia condotta ad una velocità
tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva,
emerga dallacqua. La velocità non deve comunque superare i 4 km/h (circa
2 nodi).
3. E facoltà delle Amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti
atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, luso
delle moto dacqua e daltri mezzi similari nellambito del proprio territorio
comunale.
Art. 6.
1. Luso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità
da unora dopo lalba al tramonto.
2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni
di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine debbono tenere
tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri. I conduttori debbono
sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare
persone o animali a bordo.
3. Limpiego delle tavole a vela è vietato:
a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
b) allinterno dei porti e nelle loro vicinanze;
c) entro i 100 metri dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti;
d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi
di uscita, ecc.).
4. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:
a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione
Italiana Vela;
b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore
degli allievi.
Art. 7.
1. Lutilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolíni,
pattini, ecc..) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche.
Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano
la possibilità tecnica di stare sedute.
2. Limpiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta
delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, allinterno dei
porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche
attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).
Art. 8.
1. E vietata la balneazione:
a) allinterno dei porti ed in prossimità dei loro accessi;
b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi
di uscita, ecc.);
c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze.
2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa
deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.
3. Le strutture ricettive turistiche rivierasche, devono essere dotate
di personale idoneo a prestare soccorso ai bagnanti.
Art. 9.
1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera
rossa con striscia diagonale bianca;
b) qualora venga utilizzata ununità di appoggio questa deve inalberare
lapposita bandiera; il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre ad
un raggio di 50 metri dallunità di appoggio;
c) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di
trasporto pubblico di linea;
d) è vietato praticare immersioni nei porti e in prossimità dei loro accessi,
nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo pubblici e privati;
e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione,
nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica;
f) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche
attività (sci nautico, corridoi di uscita, corridoi di navigazione, ecc.).
2. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non si applicano
nei confronti dei soggetti appartenenti alla Protezione civile, ai Vigili
del Fuoco, alla Guardia di Finanza ed alle Forze dellOrdine, nellesercizio
dei compiti distituto.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) non si applicano
nellesercizio di attività professionali, debitamente autorizzate, dal
Settore regionale Navigazione interna e Merci.
Art. 10.
1. E fatto obbligo a chi concede unità a motore e non in locazione senza
conducente:
a) prendere nota dellidentità e reperibilità delle persone a cui vengono
consegnate le unità stesse;
b) accertare il possesso della parente nautica se lunità lo prevede;
c) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso
dei dispositivi di sicurezza omologati;
d) essere in possesso di opportune unità in caso di necessità di recupero
degli utenti.
2. I locatori ed i noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare
gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni
vigenti sul lago.
Art. 11.
1. E vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti
i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare lunità
di navigazione ai succitati dispositivi.
2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento, deve immediatamente
avvertire il Settore regionale Navigazione interna e Merci.
3. Nelle zone portuali è vietato:
a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione
al di fuori degli spazi autorizzati;
b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) intralciare lesecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;
d) eseguire opere di calatafaggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni
rilasciate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.
4. E fatto obbligo nei porti e presso i pontili pubblici di ormeggiare
le unità di navigazione esclusivamente in andana ai moli ed alle rampe
esistenti nonché è fatto divieto di utilizzare gli impianti portuali in
modo diverso dallo scopo per i quali sono stati costruiti.
5. Chiunque navighi deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi
di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la
categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.
Art. 12.
1. E vietato:
a) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la
pesca e la balneazione, i pontili e le strutture di attracco pubbliche
delle unità di navigazione;
b) calare reti da pesca allinterno dei porti;
c) sostare con automezzi e carrelli sui piazzali dimbarco fuori dagli
spazi appositamente delimitati.
Art. 13.
1. E vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante
lo specchio dacqua lacuale, senza la preventiva autorizzazione rilasciata
dai Comuni rivieraschi territorialmente competenti.
2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio dacqua
lacuale, possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui allarticolo
2, commi 2, 3 e 4.
3. E fatto obbligo di rispettare le disposizioni impartite dai Comuni
rivieraschi territorialmente competenti, allatto dellautorizzazione prevista
dal comma 1.
Art. 14.
1. E assolutamente vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di
combustione di oli lubrificanti, carburante ed in ogni caso qualsiasi sostanza
pericolosa o inquinante, anche se diluita. E altresì vietato abbandonare
relitti di unità di navigazione nonché oggetti, rifiuti di qualsiasi genere,
detriti o quantaltro.
2. E fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori delle
unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione
carburante, ciò al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio,
carburante o quantaltro.
3. Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate
in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburante o
quantaltro.
Capo II
Art. 15.
1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i Comuni
rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle unità in servizio pubblico
di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché
presso gli stabilimenti balneari.
2. E fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque
del lago tenere a bordo dellunità di navigazione copia del presente regolamento,
ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 5,
6, 7 e 10.
Capo III
Art. 16.
1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni
di cui alla presente normativa, ai sensi della legge regionale 3 agosto
1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni
in materia di navigazione interna), sono compiuti:
a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione
interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive
attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del codice di procedura
penale;
b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria.
Capo IV
Art. 17.
1. La non osservanza di una delle disposizioni del regolamento comporta,
ai sensi della l.r. 39/1993, una sanzione amministrativa da un minimo di
lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione.
Capo V
Art. 18.
1. La Regione Piemonte, attraverso specifici atti amministrativi del Dirigente
responsabile del Settore regionale Navigazione interna e Merci, si riserva
di intervenire sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di
disporre eventuali ulteriori particolari prescrizioni in ordine alla sicurezza
della navigazione al fine di tutelare la pubblica incolumità.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le
normative generali vigenti in materia di navigazione interna.
Art. 19.
1. E abrogato il regolamento disciplinante la navigazione sulle acque
del lago di Viverone, promulgato con il decreto del Presidente della Giunta
regionale 17 giugno 1992, n. 2685.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 14 aprile 2000
Enzo Ghigo
AMBITO DI APPLICAZIONE
(Finalità)
(Circolazione delle unità di navigazione)
(Norme di comportamento in navigazione)
(Sci nautico e altri sport al traino)
(Moto dacqua e mezzi similari)
(Tavole a vela)
(Natanti a remi e a pedali,
canoe, jole, sandolini, pattini)
(Balneazione)
(Attività subacquea)
(Locazione e noleggio)
(Norme di comportamento degli utenti)
(Utilizzo delle banchine,
dei pontili e delle strutture portuali)
(Manifestazioni nautiche e sportive)
(Norme speciali)
PUBBLICITA
(Informazione)
VIGILANZA
(Vigilanza)
SANZIONI
(Sanzioni)
NORME DI RINVIO
(Norme di rinvio)
(Abrogazione norme)