Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2000
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 3/R.
Regolamento regionale recante: Disposizioni e prescrizioni per la navigazione
sulle acque piemontesi del Lago Maggiore.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;
Visti i DD.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-29547 del 1 marzo 2000;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1.
1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla riva,
la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale,
alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica.
Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona allesercizio
della pesca alla traina.
2. Alle unità a motore è consentito lattraversamento della fascia di cui
al comma 1, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), ad una
velocità non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).
3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocità diurna e notturna
delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 45 km/h
(25 nodi circa), tranne che per le unità esclusivamente dotate di luce
bianca di segnalazione a 360 gradi, per le quali la velocità notturna massima
consentita è di 14 km/h (7 nodi circa).
4. E comunque fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di
regolare la velocità del mezzo in modo da non costituire pericolo per le
persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico,
della visibilità e dello stato del lago.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:
a) alle unità adibite in operazioni di soccorso, alle unità in servizio
della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza,
delle Forze dellOrdine, della Provincia e dellEnte Regione;
b) alle unità con targa temporanea ed operative appositamente autorizzate
dal Settore regionale Navigazione interna e Merci;
c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;
d) alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante
lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
6. Alle unità da competizione, oltre la fascia lacuale di cui al comma
1, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi
circa) in deroga a quanto disposto dal comma 3.
Art. 2.
1. Tutte le unità che governano hanno lobbligo di tenersi almeno a metri
50 dalle unità in servizio pubblico di linea nonché di osservare particolare
prudenza in prossimità degli scali del servizio di trasporto pubblico di
linea e non, dei porti, delle scuole a vela, motonautiche e di sci nautico
e nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto
dacqua, corridoi di uscita, ecc.).
2. A tutte le unità di navigazione è consentito lattraversamento delle
rotte del servizio di trasporto pubblico di linea evitando tuttavia, in
modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.
3. E vietato:
a) ostacolare la rotta, lentrata e luscita dai porti nonché lapprodo
ai pontili delle unità in servizio pubblico di linea e non;
b) ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché
le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate ai sensi
dellarticolo 13;
c) seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50 le unità trainanti
sciatori nautici;
d) accedere con qualsiasi unità nelle zone riservate alla balneazione,
in quelle mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o
naturalistica appositamente individuate dal Settore regionale Navigazione
interna e Merci;
e) lammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili,
salvo negli eventuali corridoi ed aree appositamente concesse dal Settore
regionale Navigazione interna e Merci.
4. Non è consentita la navigazione ad unità da competizione fatto salvo
nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione Italiana Motonautica
(FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi dellarticolo 13.
5. I divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in caso di
soccorso ai mezzi in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco,
della Guardia di Finanza e delle Forze dellOrdine.
Art. 3.
1. Le unità di linea in entrata nei porti devono sempre dare la precedenza
alle unità di linea in uscita e, se necessario, devono fermarsi ed attendere,
allesterno dei porti ovvero ad una distanza di sicurezza, le unità di
linea che manovrano per luscita dal porto.
2. Le unità di linea devono manovrare in entrata ed in uscita dai porti,
dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri del motore e
con scafo dislocante.
3. Larrivo e la partenza dai porti delle unità di linea deve avvenire
con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza dallimboccatura del
porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.
Art. 4.
1. Lesercizio dello sci nautico può essere effettuato:
a) per conto proprio;
b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.
2. E vietato lesercizio dello sci nautico nello specchio dacqua compreso
tra lIsola Bella e lIsola Superiore e la riva antistante più prossima
(lido di Carciano - hotel Lido Palace).
3. Nellesercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto
terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico) si osservano le
seguenti norme:
a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto,
con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa
sia dalle isole;
b) i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte del nuoto;
c) sulle unità, oltre al conducente ed allaccompagnatore esperto di nuoto,
può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata
dellimbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli
sciatori trainati;
d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente
in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi
di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione interna e Merci oppure
oltre metri 150 dalla costa;
e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore
nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;
f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo
per linversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché
devono essere dotate di unadeguata cassetta di pronto soccorso e di un
salvagente per lo sciatore trainato;
g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo
trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri 50;
h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) la velocità massima raggiungibile è di 45 km/h (25 nodi circa);
l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi
di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti
in materia;
m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia
la potenza del motore istallato sullunità.
4. Chiunque intenda posizionare sulle acque piemontesi del lago Maggiore:
corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, deve preventivamente
chiedere apposita autorizzazione al Settore regionale Navigazione interna
e Merci.
5. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici,
nellesercizio delle specialità discipline classiche, piedi nudi, sci
nautico disabili, velocità e wakeboard osservano le seguenti norme:
a) allinterno di apposite aree concesse dal Settore regionale Navigazione
interna e Merci alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore
8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della
velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa). Allinterno di tali aree possono
navigare solo unità riconosciute dalla FISN idonee allimpiego per scuola
ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone
in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative
vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per
la pratica dello sci nautico specialità velocità è ammissibile una sola
zona lacuale predeterminata;
b) allinterno delle aree di cui alla lettera a), possono essere posizionate
le attrezzature necessarie per lo svolgimento dellattività sportiva;
c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate: lungo le
rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle
zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di
approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea
e non. Le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;
d) per lattività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle
aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;
e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati
dalla FISN ed essere iscritte al registro nautico della medesima federazione;
f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato
quale pilota dalla FISN.
6. Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale,
aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione
rilasciata dal Settore regionale Navigazione interna e Merci, ai sensi
dellarticolo 55, comma 7, della legge 20 gennaio1997, n. 19 (Ratifica
ed esecuzione della convenzione tra lItalia e la Svizzera per la disciplina
della navigazione sulle acque sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con
allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992).
Art. 5.
1. La navigazione delle moto dacqua e degli altri mezzi similari motorizzati
possono avvenire alle seguenti condizioni:
a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nelle
acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;
b) ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa);
c) i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica quando
previsto per legge;
d) durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare
un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio;
e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di
linea;
f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza
inferiore ai metri 100;
g) è vietato il deposito delle moto dacqua e unità similari su spiaggia
o su aree demaniali;
h) è vietata la navigazione nello specchio dacqua compreso tra lIsola
Bella e lIsola Superiore e la riva antistante più prossima (Lido di Carciano
- Hotel Lido Palace).
2. Le moto dacqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per
la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di
cui allarticolo 1, comma 1, purché lunità sia condotta ad una velocità
tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva,
emerga dallacqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi
circa).
3. Allinterno di apposite aree concesse dal Settore regionale Navigazione
interna e Merci alla FIM, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle ore 19.00, è ammesso il superamento della velocità massima di 30 km/h
(16 nodi circa). In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti
sportivi relativi alle singole specialità.
4. Allinterno delle aree di cui al comma 3, possono essere posizionate
le attrezzature necessarie per lo svolgimento dellattività sportiva.
5. Le aree di cui al comma 3, non possono essere situate: lungo le rotte
di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate
alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli
che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non. Le aree devono
essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne.
6. Le unità devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FIM
ed essere in possesso di documento che ne certifichi luso agonistico.
7. E facoltà delle Amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti
atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, luso
delle moto dacqua e degli altri mezzi similari nellambito del proprio
territorio comunale.
Art. 6.
1. Luso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità
da unora dopo lalba al tramonto.
2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni
di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere
tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10. I conduttori devono
sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare
persone o animali a bordo.
3. Limpiego delle tavole a vela è vietato:
a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
b) allinterno dei porti e nelle loro vicinanze;
c) entro metri 150 dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti;
d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto
dacqua, corridoi di uscita, ecc.).
4. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:
a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione
Italiana Vela (FIV);
b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore
degli allievi.
Art. 7.
1. Lutilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini,
pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche.
Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano
la possibilità tecnica di stare sedute.
2. Limpiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta
delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, allinterno dei
porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche
attività (sci nautico, moto dacqua, corridoi di uscita, ecc.).
Art. 8.
1. E vietata la balneazione:
a) allinterno dei porti ed in prossimità dei loro accessi;
b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto
dacqua, corridoi di uscita, ecc.);
c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze.
2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 150 dalla costa
deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.
3. Le strutture ricettive turistiche rivierasche devono essere dotate di
personale idoneo a prestare soccorso ai bagnanti.
Art. 9.
1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera
rossa con striscia diagonale bianca;
b) qualora venga utilizzata ununità di appoggio questa deve inalberare
lapposita bandiera; il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre ad
un raggio di metri 50 dallunità di appoggio;
c) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di
trasporto pubblico di linea;
d) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi
nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo pubblici e privati;
e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione,
nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica,
ambientale ed archeologica;
f) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche
attività (sci nautico, moto dacqua, corridoi di uscita, ecc.).
2. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non si applicano
in caso di soccorso, nellesercizio dei compiti propri della Protezione
civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dellOrdine.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non si applicano
nellesercizio di attività professionali debitamente autorizzate dal Settore
regionale Navigazione interna e Merci.
Art. 10.
1. Chi esercita la locazione senza conducente, di unità a motore e non,
è obbligato a:
a) prendere nota dellidentità e reperibilità delle persone a cui vengono
consegnate le unità stesse;
b) accertare il possesso della patente nautica se lunità lo prevede;
c) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso
dei dispositivi di sicurezza omologati;
d) essere in possesso di opportune unità in caso di necessità di recupero
degli utenti.
2. I locatori ed i noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare
gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni
vigenti sul lago.
Art. 11.
1. E vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti
i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare lunità
di navigazione ai predetti dispositivi.
2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente
avvertire il Settore regionale Navigazione interna e Merci.
3. Nelle zone portuali è vietato:
a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione
al di fuori degli spazi autorizzati;
b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) intralciare lesecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;
d) eseguire opere di calatafaggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni
rilasciate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.
4. Nei porti e presso i pontili pubblici è obbligatorio ormeggiare le unità
di navigazione esclusivamente in andana ai moli ed alle rampe esistenti
nonché utilizzare gli impianti portuali in modo diverso dallo scopo per
i quali sono stati costruiti.
5. Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve avere a bordo,
in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti
dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione
alla navigazione effettuata.
Art. 12.
1. E vietato:
a) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la
pesca e la balneazione, i pontili e le strutture di attracco pubbliche
delle unità di navigazione;
b) calare reti da pesca allinterno dei porti nonché entro un raggio di
metri 200 dai loro accessi;
c) sostare con automezzi e carrelli sui piazzali dimbarco fuori dagli
spazi appositamente delimitati.
Art. 13.
1. E vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante
lo specchio dacqua lacuale nonché la navigazione per allenamento di unità
da competizione, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Settore
regionale Navigazione interna e Merci.
2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio dacqua
lacuale possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui allarticolo
1, commi 1, 2 e 3.
3. E obbligatorio rispettare le disposizioni impartite dal Settore regionale
Navigazione interna e Merci allatto dellautorizzazione prevista dal comma
1.
Art. 14.
1. E vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione
di oli lubrificanti, carburante ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa
o inquinante, anche se diluita. E altresì vietato abbandonare relitti
di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi
genere.
2. E obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità
di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione
carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio,
carburante o liquidi di altra natura.
3. Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate
in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o
liquidi di altra natura.
Capo II
Art. 15.
1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i comuni
rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle navi in servizio pubblico
di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché
presso gli stabilimenti balneari.
2. Tutti coloro che navigano sulle acque del lago Maggiore sono obbligati
a tenere a bordo dellunità di navigazione copia del presente regolamento,
ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 5,
6, 7 e 10 .
Capo III
Art. 16.
1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni
di cui alla presente normativa, ai sensi della legge regionale 3 agosto
1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni
in materia di navigazione interna), sono compiuti:
a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione
interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive
attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del codice di procedura
penale;
b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
Capo IV
Art. 17.
1. La non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento
comporta, ai sensi della l.r. 39/1993, una sanzione amministrativa da un
minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione.
Capo V
Art. 18.
1. Le disposizioni di cui alla presente normativa, nel sostituire ogni
precedente disposizione regionale disciplinante la navigazione sulle acque
piemontesi del lago Maggiore, non costituiscono deroga a normative regionali
vigenti allinterno di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi di
legge.
2. La Regione Piemonte, attraverso specifici atti amministrativi del Dirigente
responsabile del Settore regionale Navigazione interna e Merci, si riserva
di intervenire sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di
disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione,
al fine di tutelare la pubblica incolumità.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative
generali vigenti in materia di navigazione ivi compresa la legge 20 gennaio
1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra lItalia e la
Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago
di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992).
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 14 aprile 2000
Enzo Ghigo
AMBITO DI APPLICAZIONE
(Circolazione delle unità di navigazione)
(Norme di comportamento in navigazione)
(Servizio di trasporto pubblico di linea)
(Sci nautico e altri sport al traino)
(Moto dacqua e mezzi similari)
(Tavole a vela windsurf)
(Natanti a remi e a pedali:
canoe, jole, sandolini, pattini)
(Balneazione)
(Attività subacquea)
(Locazione e noleggio)
(Norme di comportamento degli utenti)
(Utilizzo delle banchine,
dei pontili e delle strutture portuali)
(Manifestazioni nautiche e sportive)
(Norme)
PUBBLICITA
(Informazione)
VIGILANZA
(Vigilanza)
SANZIONI
(Sanzioni)
NORME DI RINVIO
(Norme di rinvio)