Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2000
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 2/R.
Regolamento regionale recante: Modifiche agli articoli 4 e 12 del regolamento
per lattuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1522 del 4 aprile
1995;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 56-29545 del 1 marzo 2000;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dellarticolo 4 del regolamento per lattuazione
degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, è inserito
il seguente:
Per gli interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria,
per i quali risultano espletati gli appalti per laffidamento dei lavori,
ovvero il riappalto dei lavori necessari al completamento dellopera, a
decorrere dal 1° febbraio 1997, con progetti conformi ai disposti di cui
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalle leggi 2 giugno
1995, n. 216 e 18 novembre 1998, n. 415, sono riconosciute, su parere favorevole
espresso dalla Commissione tecnica consultiva, le seguenti aliquote percentuali:
a1) alla A.T.C. competente per territorio, per il funzionamento delle Commissioni
preposte allassegnazione degli alloggi, per lespletamento delle funzioni
di Tesoreria dei fondi assegnati ai Comuni, nonché per il funzionamento
della Commissione tecnica consultiva:
- per importi di lavori fino a 3.000 milioni il 3%;
- per importi di lavori superiori a 3.000 milioni il 2,2%;
b1) alla stazione appaltante, per le spese di progettazione, gestione dellappalto,
direzione lavori, sicurezza, collaudo e verifiche tecniche, le aliquote
massime ammissibili sono le seguenti:
- nuove costruzioni: il 17% per importi di lavori inferiori a 1.000 milioni,
il 15,5% per importi di lavori compresi fra 1.000 e 2.000 milioni, il 13%
per importi superiori;
- recupero e manutenzione straordinaria: il 19% per importi di lavori inferiori
a 300 milioni, il 16,5% per importi compresi fra 300 e 1.000 milioni, il
15,5% per importi superiori;
c1) alla A.T.C. competente per territorio, per lespletamento delle funzioni
di Tesoreria dei finanziamenti assegnati ai Comuni per gli investimenti
non residenziali nellambito dei Programmi di recupero urbano (PRU), lo
0,3 % dellimporto dei lavori.
Art. 2.
1. Il primo capoverso del decimo comma dellarticolo 12 del regolamento
per lattuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata,
è sostituito dal seguente:
Le spese tecniche riconosciute alla stazione appaltante, di cui allarticolo
4, relative agli interventi già localizzati ovvero al riappalto dei lavori
necessari al completamento dellopera sono calcolate una sola volta con
riferimento allimporto risultante dal Q.T.E. n. 1 di progetto e rimangono
invariate con la compilazione dei quadri economici successivi. I pagamenti
relativi ai contributi e rimborsi spese di cui allarticolo 4 avvengono
con la seguente cadenza:.
Al secondo capoverso del decimo comma dellarticolo 12 del regolamento
per lattuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata,
le parole: alla lettera a) 1° comma del precedente articolo 4 sono sostituite
dalle seguenti: per lA.T.C. provinciale dallarticolo 4;
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 14 aprile 2000
Enzo Ghigo