Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2000
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Corte Costituzionale
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma
dellart. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956
Ricorso n. 11 depositato il 25 marzo 2000
Ricorso
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dallAvvocatura
Generale dello Stato
nei confronti della
Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale,
avverso
la delibera legislativa riapprovata il 29 febbraio 2000 concernente Regolamentazione
sulla applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale
e transorbitale ed altri interventi di psicochirurgia, delibera pervenuta
al Commissario del Governo il 3 marzo 2000.
La delibera legislativa anzidetta aveva formato oggetto di rinvio ad opera
del Governo (Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2000) ed è stata approvata
senza modifiche. La proposizione del presente ricorso è stata decisa nel
Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2000.
La delibera legislativa piemontese 29 febbraio 2000 contrasta con gli artt.
2, 32 e 117 Cost. e con le norme interposte contenute negli artt. 1, 2,
3 e 5 della legge 13 maggio 1978 n. 180 negli artt. 33, 34 e 35 della legge
23 dicembre 1978 n. 833, negli artt. 1 e 14 (nei testi attualmente vigenti)
del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e negli 112, 113, 114 e 115 del d.lgs.
31 marzo 1998 n. 112.
La delibera intenderebbe introdurre - ovviamente solo nella Regione Piemonte
- disposizioni limitative di alcune pratiche terapeutiche. Tali disposizioni
(in particolare, quelle contenute negli artt. 4 e 5 della delibera) comprimerebbero
in modo dirigistico lautonomia scientifica e professionale dei sanitari
e delle strutture proposti alla cura della salute, contrasterebbero con
il principio i trattamenti sanitari sono volontari salvo tassative eccezioni
consentite dalla legge, e comunque sarebbero invasive della competenza
statale da ultimo puntualizzata dallart. 115 comma 1 lettere b) d) ed
e) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
Giova sottolineare che le disposizioni recate dagli artt. 4 e 5 della delibera
sub judice attengono alla preferibilità, qualità ed appropriatezza
(così nellart. 1 comma 2 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 come sostituito
dal d.lgs 19 giugno 1999 n. 229) di alcune cure, quindi al diritto sostanziale
di ciascun cittadino (e in genere essere umano) alla salute, e non agli
aspetti strumentali quali lorganizzazione e la gestione dei presidi e
strutture sanitari e più in generale del servizio sanitario. Si è quindi
nellarea concettuale dei diritti fondamentali della persona paziente
e nella contigua area delle responsabilità (anche civilistiche) degli esercenti
le professioni sanitarie ed in qualche misura delle linee di ricerca degli
studiosi dediti alla scienza medica, aree la cui configurazione ed il cui
spessore spetta allo Stato determinare in modo uniforme. I compiti conferiti
alle Regioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera per così
dire vengono dopo, ed attengono alla concreta prestazione di detta assistenza.
Del resto, in un contesto che non inibisce la circolazione delle persone
ed è sempre più globalizzato, sarebbe non poco irrazionale un assetto normativo
che consentisse ad un singolo Consiglio regionale di vietare una terapia
(ad esempio, paradossalmente, la dialisi) o di promuoverne unaltra; e
ciò non per esigenze organizzative o finanziarie, ma per scelte attinenti
alla adeguatezza medica.
Si chiede pertanto che sia dichiara la illegittimità della delibera sottoposta
a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia.
Si depositeranno la delibera 29 febbraio 2000, la nota 28 gennaio 2000,
e la determinazione 14 marzo 2000.
Roma, 15 marzo 2000
Il Vice Avvocato Generale dello Stato
Franco Favara