Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2000

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Corte Costituzionale

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 11 depositato il 25 marzo 2000

Ricorso

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei confronti della

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale,

avverso

la delibera legislativa riapprovata il 29 febbraio 2000 concernente “Regolamentazione sulla applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi  di psicochirurgia”, delibera pervenuta al Commissario del Governo il 3 marzo 2000.

La delibera legislativa anzidetta aveva formato oggetto di rinvio ad opera del Governo (Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2000) ed è stata approvata senza modifiche. La proposizione del presente ricorso è stata decisa nel Consiglio dei Ministri  del 14 marzo 2000.

La delibera legislativa piemontese 29 febbraio 2000 contrasta con gli artt. 2, 32 e 117 Cost. e con le norme interposte contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 13 maggio 1978 n. 180 negli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, negli artt. 1 e 14 (nei testi attualmente vigenti) del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e negli 112, 113, 114  e 115 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

La delibera intenderebbe introdurre - ovviamente solo nella Regione Piemonte - disposizioni limitative di alcune pratiche terapeutiche. Tali disposizioni (in particolare, quelle contenute negli artt. 4 e 5 della delibera) comprimerebbero in modo “dirigistico” l’autonomia scientifica e professionale dei sanitari e delle strutture proposti alla cura della salute, contrasterebbero con il principio “i trattamenti sanitari sono volontari” salvo tassative eccezioni consentite dalla legge, e comunque sarebbero invasive della competenza statale da ultimo puntualizzata dall’art. 115 comma 1 lettere b) d) ed e) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

Giova sottolineare che le disposizioni recate dagli artt. 4 e 5 della delibera “sub judice” attengono alla preferibilità, qualità ed “appropriatezza” (così nell’art. 1 comma 2 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 come sostituito dal d.lgs 19 giugno 1999 n. 229) di alcune cure, quindi al diritto sostanziale di ciascun cittadino (e in genere essere umano) alla salute, e non agli aspetti strumentali quali l’organizzazione e la gestione dei presidi e strutture sanitari e più in generale del “servizio” sanitario. Si è quindi nell’area concettuale dei diritti fondamentali della persona “paziente” e nella contigua area delle responsabilità (anche civilistiche) degli esercenti le professioni sanitarie ed in qualche misura delle linee di ricerca degli studiosi dediti alla scienza medica, aree la cui configurazione ed il cui spessore spetta allo Stato determinare “in modo uniforme”. I compiti conferiti alle Regioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera per così dire “vengono dopo”, ed attengono alla concreta prestazione di detta assistenza.

Del resto, in un contesto che non inibisce la circolazione delle persone ed è sempre più globalizzato, sarebbe non poco irrazionale un assetto normativo che consentisse ad un singolo Consiglio regionale di vietare una terapia (ad esempio, paradossalmente, la dialisi) o di promuoverne un’altra; e ciò non per esigenze organizzative o finanziarie, ma per scelte attinenti alla adeguatezza medica.

Si chiede pertanto che sia dichiara la illegittimità della delibera sottoposta a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia.

Si depositeranno la delibera 29 febbraio 2000, la nota 28 gennaio 2000, e la determinazione 14 marzo 2000.

Roma, 15 marzo 2000

Il Vice Avvocato Generale dello Stato
Franco Favara