Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2000
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Corte Costituzionale
Ordinanza 22 marzo 2000, n. 84
Repubblica Italiana
composta dai signori:
- Francesco GUIZZI Presidente
- Cesare MIRABELLI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO Giudice
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice
- Annibale MARINI Giudice
- Franco BILE Giudice
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2,
3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione
dellesercizio dellattività libero-professionale dei medici veterinari
dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale), promossi con due ordinanze
emesse il 15 luglio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per il
Piemonte sui ricorsi proposti da G. Z. contro Azienda sanitaria regionale
di Chieri n. 8 ed altra da L. B. ed altri contro Azienda sanitaria regionale
n. 16 di Mondovì - Ceva ed altra, iscritte ai numeri 672 e 673 del registro
ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
39, prima serie speciale, dellanno 1998.
Visti gli atti di costituzione di G. Z., L. B. ed altri nonché gli atti
di costituzione della Regione Piemonte;
- udito nelludienza pubblica dell8 febbraio 2000 il Giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
uditi lavv. Sebastiano Zuccarello per G. Z., L. B. ed altri e Gustavo
Romanelli per la Regione Piemonte.
Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi rispettivamente ad oggetto
lannullamento dellatto con cui lAzienda sanitaria regionale del Piemonte
n. 8 ha intimato ad un medico veterinario da essa dipendente la chiusura
di un ambulatorio privato, nonché lannullamento della nota con cui lAzienda
sanitaria regionale n. 16 del Piemonte ha chiesto ad alcuni medici veterinari
da essa dipendenti informazioni sulla loro attività libero professionale,
il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con due ordinanze
emesse il 15 luglio 1998, ha sollevato questione di costituzionalità, nel
primo giudizio dellart. 2 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio
1997, n. 4 (Regolamentazione dellesercizio dellattività libero-professionale
dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale), nel
secondo degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 della stessa legge, in relazione
agli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;
che, ad avviso del collegio, le disposizioni impugnate disciplinano la
libera professione dei medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale
con modalità così restrittive da impedirne sostanzialmente lesercizio,
ed appaiono quindi irragionevoli e in contrasto con il diritto costituzionale
al lavoro, con i principi della legislazione statale e con il diritto dei
cittadini di esercitare in ogni parte del territorio nazionale la loro
professione;
che secondo i giudici a quibus lart. 2 della legge, prevedendo il divieto
di svolgere, nel territorio dellazienda sanitaria di appartenenza, la
libera professione sugli animali daffezione, viola gli articoli 4 e
35 della Costituzione, in quanto determina un grave affievolimento delle
facoltà professionali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente
a specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica, e sovrappone
il criterio territoriale a quello della potenziale situazione di conflitto,
che impone di procedere alla individuazione in concreto delle situazioni
pregiudizievoli per i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
che lart. 3 della legge impugnata implica, per i rimettenti, una analoga
soppressione di ogni possibilità di esercizio della libera professione,
in quanto la consente sugli animali da reddito solo in caso di carenza
di veterinari libero-professionisti, e pone quindi una preclusione che
difetta di ogni ponderato collegamento con le esigenze del servizio sanitario
pubblico, sicché è inficiato da vizi che riguardano anche il successivo
art. 4, il quale estende la disciplina degli articoli 2 e 3 allattività
veterinaria sul cavallo sportivo, apparendo altresì illegittimo anche
lart. 1, comma 2 della legge in ragione della sua connessione con la
disciplina dei precedenti articoli 2, 3 e 4;
che, ad avviso del Tar, le norme impugnate vulnerano larticolo 3 della
Costituzione, dato che prima riconoscono, e poi, contraddittoriamente,
restringono fino a vanificare il diritto dei veterinari pubblici allesercizio
dellattività libero-professionale, nonché larticolo 120 della Costituzione,
a causa dellindebito limite territoriale che la legge impugnata appone
allo svolgimento della libera professione;
che la legge regionale sarebbe altresì in contrasto con lart. 117 della
Costituzione, in quanto, in una materia nella quale la competenza regionale
(____) conserva un ruolo secondario, ovvero attuativo di principi e norme
stabilite a livello statale, essa violerebbe i principi fondamentali posti
dallart. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale), dallart. 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),
e dallart. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni
in materia di finanza pubblica), i quali stabiliscono il diritto dei veterinari
pubblici dipendenti allesercizio dellattività libero-professionale;
- che si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, in persona del Presidente
della Giunta regionale, convenuta in entrambi i giudizi principali, chiedendo
che le questioni di costituzionalità siano dichiarate inammissibili, in
quanto il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 - recante disposizioni
sulla Attività libero professionale e incompatibilità del personale della
dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale - conterrebbe disposizioni
di contenuto analogo a quello delle norme impugnate, con la conseguenza
che, anche a seguito di una decisione di illegittimità costituzionale,
esso rimarrebbe comunque in vigore, facendo quindi venir meno linteresse
dei ricorrenti allimpugnativa;
che, secondo la difesa della Regione, le questioni sarebbero comunque
infondate, in quanto le norme impugnate disciplinerebbero la libera professione
dei veterinari pubblici secondo un criterio non irragionevole, finalizzato
ad assicurare la migliore funzionalità del servizio pubblico sanitario,
mentre il riferimento allart. 4 della Costituzione non sarebbe pertinente,
poiché detta norma costituzionale concerne precipuamente laccesso al
mercato del lavoro;
che si sono costituiti i ricorrenti nei due giudizi principali, svolgendo
argomentazioni a sostegno dellaccoglimento delle questioni di costituzionalità
e deducendo in particolare che limiti allattività libero-professionale
dei veterinari pubblici possono venire disposti soltanto per grave e comprovato
pregiudizio al servizio sanitario nazionale, e che il legislatore regionale
non avrebbe rispettato il principio che essi devono essere dimensionati
in relazione al tipo di attività svolta nellambito della struttura pubblica,
e non anche in riferimento al luogo in cui opera il veterinario.
Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime disposizioni di
legge in riferimento agli stessi parametri costituzionali e quindi vanno
riuniti per essere decisi congiuntamente;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stato emanato il decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del
servizio sanitario nazionale, a norma dellart. 1 della legge 30 novembre
1998, n. 419), il quale, fra laltro, ha stabilito, allart. 13, una nuova
disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, la quale,
come questa Corte ha rilevato, ha determinato il superamento della stessa
summa divisio fra regime dei sanitari che svolgono attività c.d. extramuraria
e regime dei sanitari che svolgono attività intramuraria, (sentenza n.
61 del 2000);
che, in particolare, lart. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, nel testo modificato dallart. 13 dello stesso decreto legislativo
n. 229 del 1999, ha disciplinato, al comma 3, anche il rapporto di lavoro
di coloro che erano già alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale,
stabilendo, a seguito della ulteriore modifica introdotta dallart. 1 del
decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per
il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), che entro il 14
marzo 2000 tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998
sono tenuti a comunicare al direttore generale lopzione in ordine al rapporto
esclusivo, e che anche in assenza di comunicazione si presume che il
dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo, prevedendo altresì,
al comma 1, che i dirigenti sanitari con i quali sia stato stipulato il
contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al
31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto (____) abbiano optato per lesercizio dellattività libero
professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo;
che, infine, il successivo art. 15 sexies, comma 1, dispone che lo stesso
rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, che abbiano comunicato lopzione
per lesercizio della libera professione extramuraria, comporta la totale
disponibilità nellambito dellimpegno di servizio, per la realizzazione
dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali
di competenza;
che la predetta sopravvenuta disciplina modifica il quadro normativo di
riferimento considerato dai giudici rimettenti, cosicché si impone un nuovo
esame della rilevanza delle questioni di costituzionalità nei giudizi a
quibus.
Per questi motivi
La Corte Costituzionale
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale
per il Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 22 marzo 2000.
In Nome del Popolo Italiano
La Corte Costituzionale