Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2000, n. 42 - 29747

Criteri per l’esecuzione di trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei sulla vite. Disposizioni per la campagna 2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare, per le considerazioni ed i motivi indicati in premessa, i criteri per l’esecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei nella campagna 2000:

- limitatamente alla coltura della vite;

- fino e non oltre il 31 agosto 2000 e comunque nel rispetto del periodo di carenza degli anticrittogamici impiegati;

- esclusivamente per la difesa dalle crittogame (Peronospora ed Oidio);

- impiegando formulati registrati “ad hoc”;

- nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione e, per quanto non ivi esplicitamente previsto, degli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare del Ministero della Sanità del 19 luglio 1984, n. 55, fatta eccezione, per particolari condizioni di ambiente, a quanto indicato alla lettera c) del capitolo 1-2.

L’autorizzazione all’esecuzione dei trattamenti con mezzi aerei sulla vite verrà rilasciata con successiva determinazione dirigenziale.

(omissis)

Allegato

Modalità e prescrizioni per i trattamenti con mezzi aerei sulla vite

1) La richiesta di autorizzazione, agli atti del Settore Fitosanitario regionale, deve essere completata dalla seguente documentazione:

a) coltura ed avversità;

b) indicazione dei fitofarmaci che si prevede di usare per i trattamenti, i quali devono risultare registrati per l’impiego con mezzo aereo;

c) epoche d’impiego (ipotesi di calendario dei trattamenti);

d) località interessate (Comuni) e relative superfici da sottoporre ai trattamenti;

e) elenco delle basi operative ed indicazione delle generalità e del recapito degli addetti alle basi;

f) planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala idonea 1:10000 o 1:5000 o più dettagliata riportante l’indicazione delle zone di rispetto previste dall’art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;

g) relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal presidente del Consorzio Aeragricolo, che descriva:

- la presenza di eventuali zone sensibili (abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico);

- la valutazione complessiva della compatibilità dei fitofarmaci con le colture praticate nel comprensorio di competenza;

- la situazione climatica ed anemologica nonchè le principali caratteristiche orografiche del comprensorio di competenza.

2) La stessa documentazione, unita a copia della domanda, deve essere inviata, entro il termine stabilito, anche all’Azienda sanitaria locale (A.S.L.) competente per territorio, al fine di consentire alla stessa l’effettuazione dei relativi controlli ed al Dipartimento A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) competente per territorio.

3) L’Assessorato Regionale all’Agricoltura, Settore Fitosanitario regionale, provvede ad inoltrare le autorizzazioni agli operatori interessati ed alle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio ed al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

4) Le Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio sono incaricate della sorveglianza delle operazioni e dell’esatta osservanza da parte degli operatori delle disposizioni impartite con la presente deliberazione.

5) Prima di dare inizio ai trattamenti della campagna 2000, gli Eliconsorzi aeragricoli devono produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal pilota del mezzo aereo da inviare al Settore Fitosanitario regionale, alle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio ed al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio dalla quale risulti che ha provveduto ad eseguire un’accurata ricognizione dei territorio da trattare, al fine di accertare:

a) la sicurezza delle persone, degli animali d’azienda, dei beni pubblici e privati, dei corsi d’acqua, delle zone sensibili in generale;

b) l’eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);

c) l’eventuale presenza di piante isolate o limitate colture diverse all’interno del territorio o monocoltura da trattare.

6) Gli operatori interessati devono, ogni volta e tempestivamente, comunicare il giorno e l’ora di inizio degli interventi con mezzi aerei alle singole Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio, a mezzo telegramma, ed all’Assessorato Regionale all’Agricoltura a mezzo lettera. I casi di rinvio dei trattamenti devono, altresì, essere comunicati immediatamente all’Azienda sanitaria locale (A.S.L.) competente per territorio secondo modalità preventivamente concordate.

7) Gli operatori devono provvedere ad inviare ai Sindaci dei Comuni interessati ai trattamenti un congruo numero di manifesti indicanti il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i fitofarmaci che verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, il principio attivo, le dosi di impiego, il periodo di carenza e la classe tossicologica), nonchè l’intervallo di inagibilità degli appezzamenti per la durata di 48 ore. Le stesse indicazioni, con la data esatta di ogni intervento devono essere riportate anche su manifesti che, a cura degli operatori, devono essere affissi tempestivamente ed in numero adeguato nelle zone interessate al trattamento con mezzi aerei.

8) Gli addetti alle basi, delegati dal titolare dell’autorizzazione ai trattamenti antiparassitari con mezzi aerei, devono essere sempre presenti durante le operazioni nelle basi loro assegnate.

9) Durante i trattamenti è vietato ai mezzi aerei il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dall’art. 2 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 343, e dall’art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corsi d’acqua, con ugelli chiusi, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve.

10) Al fine di ridurre gli effetti di deriva devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) deve essere garantita dal Consorzio la perfetta efficienza delle attrezzature impiegate nelle irrorazioni;

b) il diametro delle particelle delle miscele irrorate non deve essere inferiore ai 100 micron, evitando nebbie con gocce ad ultra basso volume;

c) i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento;

d) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel modo migliore;

e) la distribuzione dei fitofarmaci deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e velocità ____ compatibili con la sicurezza del volo e l’efficienza del trattamento;

f) gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle specifiche e particolari situazioni territoriali.

11) Nell’esecuzione dei trattamenti devono essere tutelate le zone di rispetto previste dall’art. 6 del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 236, nonchè le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico, ecc.

12) Le ditte esercenti i mezzi aerei devono essere in possesso del disciplinare di lavoro aereo ed in regola con le nonne di sicurezza dei Ministero dei Trasporti ed i piloti in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per l’attività.

13) I Consorzi aeragricoli che trattano vigneti aderenti al Programma regionale di attuazione del Reg. CEE 2078/92, Misura A1, devono rispettare i disciplinari di produzione e le indicazioni fornite dalla Struttura pubblica tecnica coordinata dalla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura, nonchè operare in stretto raccordo con i Soggetti erogatori di assistenza tecnica privata, di cui alla D.G.R. n. 516-41385 del 30 novembre 1994, ai quali devono essere comunicati tempestivamente le date dei trattamenti, i prodotti e le dosi impiegati, al fine di consentire ai viticoltori di aggiornare con regolarità la scheda dei trattamenti.

14) Nei casi di inadempienza alle sopracitate disposizioni i trattamenti non possono essere effettuati. Tale sospensione, che in caso di continuità dell’inadempienza sarà notificata dall’Autorità locale, decadrà con il ripristino dell’osservanza delle presenti istruzioni tecniche operative.

Su segnalazione dell’Autorità locale, in casi di gravi o reiterate inadempienze, l’Amministrazione Regionale provvederà alla revoca dell’autorizzazione.

15) Per quanto non esplicitamente previsto nelle suesposte prescrizioni vanno rispettati gli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare del Ministero della Sanità 19 luglio 1984, n. 55.