Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2000

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Comune di Giaglione (Torino)

Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49/99 del 29.12.1999

- INDICE -

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Lo statuto comunale e la realtà dell’Alta Valle di Susa

Art. 2 - L’autonomia statutaria

TITOLO II
IL COMUNE

Capo I
Elementi costitutivi del comune

Art. 3 - Natura giuridica del comune

Art. 4 - La popolazione, il territorio, la sede, il gonfalone, lo stemma, il bollo

Art. 5 - Finalità e compiti

Art. 6 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 7 - Albo pretorio, pubblicazioni e notificazioni

TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I
Organi e loro attribuzioni

Art. 8 - Organi

Art. 9 - Deliberazioni degli organi collegiali, istruttoria, pareri e verbalizzazione degli atti

Art. 10 - Consiglio comunale

Art. 11 - Sessioni e convocazione

Art. 12 - Linee programmatiche del mandato

Art. 13 - Commissioni

Art. 14 - Consiglieri Comunali

Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 16 - Gruppi consiliari

Art. 17 - Il Sindaco

Art. 18 - Competenze

Art. 19 - Ufficiale del governo

Art. 20 - Il Vicesindaco

Art. 21 - Mozione di sfiducia

Art. 22 - Dimissioni del sindaco

Art. 23 - La Giunta comunale

Art. 24 - Composizione

Art. 25 - Nomina

Art. 26 - Funzionamento della Giunta comunale

Art. 27 - Competenze della Giunta Comunale

Art. 28 - Organizzazione della Giunta comunale

Art. 29 - Rappresentanti presso la Comunità Montana

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I
L’amministrazione comunale

Art. 30 - Principi generali e criteri informatori dell’azione amministrativa

Capo II
Organi non elettivi - Il Segretario Comunale

Art. 31 - Il Segretario Comunale

Art. 32 - Funzioni attribuite al Segretario comunale

Art. 33 - Il Vicesegretario comunale

Capo III
Gli Uffici

Art. 34 - Principi strutturali degli uffici

Art. 35 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 36 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Capo IV
I servizi

Art. 37 - Servizi pubblici locali

Art. 38 - Aziende speciali

Art. 39 - Strutture delle aziende speciali

Art. 40 - Istituzioni

Art. 41 - Società per azioni ed a responsabilità limitata

TITOLO V
IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

Capo I
Principi

Art. 42 - Principi generali

Capo II
Le forme associative

Art. 43 - Convenzioni

Art. 44 - Consorzi

Art. 45 - Accordi di programma

Art. 46 - Unione e fusione di comuni

TITOLO VI
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Partecipazione popolare

Art. 47 Principi

Art. 48 - Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

Art. 49 - Forme di consultazione della popolazione

Art. 50 - Le petizioni

Art. 51 - Referendum

Capo II
Pubblicità degli atti e diritto di accesso

Art. 52 - Diritto di accesso e intervento nei procedimenti amministrativi e azione popolare

TITOLO VII
Finanza e contabilità

Capo I
Gestione economica

Art. 53 - Finanza locale

Capo II
I beni comunali e l’attività contrattuale

Art. 54 - Beni comunali

Art. 55 - Beni demaniali

Art. 56 - Beni patrimoniali

Art. 57 - Inventario

Art. 58 - I contratti

Art. 59 - Ordinamento finanziario e contabile

Art. 60 - Revisione economico - finanziaria

TITOLO VIII
I controlli

Art. 61 - Controllo sugli organi

Art. 62 - Controlli sugli atti

TITOLO IX
Le ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area

Art. 63 - Le ordinanze ordinarie

Art. 64 - Le ordinanze straordinarie o contingibili ed urgenti

Capo II
Attività regolamentare

Art. 65 - I regolamenti

Art. 66 - Ambito di applicazione dei regolamenti

TITOLO X
Norme transitorie e finali

Art. 67 - Entrata in vigore dello statuto

Art. 68 - Revisione dello Statuto

STATUTO COMUNALE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Lo statuto comunale e la realtà dell’Alta Valle di Susa

1. Lo statuto comunale e la realtà dell’Alta Valle di Susa

1. Il comune di Giaglione si inserisce nel comprensorio geografico ed ambientale dell’Alta Valle di Susa, il quale ha espresso, fin dai tempi remoti, peculiari identità etniche e culturali, in un quadro socio- economico di interessi omogenei, derivanti da comuni caratteristiche agro-silvo-pastorali, da rapporti di collegamento con le comunità transalpine e da una più recente vocazione turistica in espansione.

2. Tali caratteristiche legano in una medesima ispirazione le popolazioni dei singoli Comuni dell’Alta Valle di Susa e costituiscono presupposto ed obiettivo della volontà di comporre in uno spirito unitario le istanze emergenti dalla realtà sociale.

3. Il comune di Giaglione si riconosce in tale identità storica e culturale con l’approvazione di uno Statuto che riaffermi l’impegno di difendere e sviluppare, nelle forme più opportune, i valori tramandati dalle precedenti generazioni come vitale eredità per il futuro delle proprie popolazioni.

4. In particolare il Comune di Giaglione si impegna nella difesa delle tradizioni locali, nella tutela del territorio e dell’ambiente montano e nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.

Art. 2
L’autonomia statutaria

1. Il presente Statuto, nell’ambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali, viene liberamente formato dal Consiglio comunale con il concorso delle rappresentanze della comunità locale e costituisce fonte normativa primaria, nel rispetto dell’art. 128 della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei fini istituzionali. Il comune rappresenta la comunità di Giaglione nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Torino e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

TITOLO II
IL COMUNE

Capo I
Elementi costitutivi del comune

Art. 3
Natura giuridica del comune

1. Il comune di Giaglione è un ente locale territoriale, autonomo, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dai principi generali dell’ordinamento e dal presente Statuto: tale autonomia si estrinseca nella autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria ed organizzativa.

2. Il comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato e della Regione.

3. Il comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

4. Il comune esercita le funzioni mediante i propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4
La popolazione, il territorio, la sede,
il gonfalone, lo stemma, il bollo

1. Il comune di Giaglione è costituito dall’insieme delle popolazioni e dei territori, del capoluogo e delle frazioni S. Giuseppe (Pouèizat, Tsèina, Breida, Parù), S. Andrea (Cloo), Rastella (Ratèla), Creusa (Viacroeza), S. Antonio (Vilo), S. Anna (Sèint’Ana), S. Rocco (Crée), S. Lorenzo (Plan e Mouleè), San Giovanni (Grimoun), S. Gregorio (Tsamberlan), S. Stefano (Staqueven), Pradonio (Pradone), Cornale (Cournaa), nonché dalle frazioni di montagna, con una estensione di kmq. 33,59. Il comune di Giaglione è confinante con i comuni di: Chiomonte, Exilles, Gravere, Mompantero, Susa, Venaus e con il territorio nazionale della Francia, secondo le risultanze del piano topografico di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

2. Gli uffici e gli organi comunali hanno sede in frazione San Giuseppe n. 1. Presso la sede del comune si riuniscono normalmente il Consiglio, la Giunta e le Commissioni; le riunioni possono tenersi in luoghi diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze, acclarate dal sindaco.

3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni viene disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare, con parere vincolante.

4. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso. Il gonfalone e lo stemma presentano le seguenti caratteristiche:

sole, gallo, croci, scritta “Audaciter vigilo”.

5. Il gonfalone comunale si esibisce nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6. L’uso dello stemma per fini non istituzionali viene autorizzato dall’Amministrazione comunale, solo ove sussista un interesse pubblico.

7. Il bollo è il sigillo che reca l’emblema del comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.

Art. 5
Finalità e compiti

1. Il comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche (di area franco provenzale, di cui fa parte il dialetto giaglionese), etniche, storiche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Carta Costituzionale e garantisce la piena partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche ed all’attività amministrativa. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana. Indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

2. Il comune fonda la propria azione sui principi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia, concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; in particolare attua, nei vari settori, il principio di parità fra uomo e donna.

3. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali il comune attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio, favorendo ogni collaborazione con la Comunità montana e con gli altri enti pubblici locali.

4. La sfera di governo del comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi della collettività comunale.

5. Il comune per il raggiungimento dei propri fini promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso forme di gemellaggio.

Art. 6
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Comunità montana Alta Valle Susa avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.

3. Nell’ambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi dei costi gestionali, con la predisposizione di idonei piani finanziari.

4. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà, equiordinazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5. Il comune può delegare, nelle forme di legge alla Comunità Montana, a Consorzi fra comuni e fra comuni e province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l’organizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale.

6. Il Comune si impegna:

- a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono conferite dalla Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 15.3.1997 n. 59, a condizione che le spese relative siano previste a carico della Regione nell’atto di conferimento;

- b) a consentire alla Regione di avvalersi degli Uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a).

Art. 7
Albo pretorio, pubblicazioni e notificazioni

1. La giunta comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione garantisce l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura, senza pregiudicare la tutela dei documenti esposti.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Ai fini del presente articolo il comune dispone di uno o più dipendenti comunali, ai quali il sindaco attribuisce, con proprio decreto, la qualifica di messo notificatore. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso.

5. Il messo notifica gli atti della propria amministrazione, per i quali non siano prescritte speciali formalità, applicando le norme del Codice di procedura civile. Il messo può notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta al comune, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo il principio di trattazione cronologica delle pratiche.

TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I
Organi e loro attribuzioni

Art. 8
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, la giunta comunale ed il Sindaco; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo e le sue competenze sono determinate dalle leggi. Le sue funzioni non sono delegabili. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina in particolare:

b) le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte;

c) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;

d) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio;

e) le modalità di esercizio da parte dei consiglieri del diritto d’iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;

f) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

5. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

6. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali, istruttoria,
pareri e verbalizzazione degli atti

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo quelle espressamente previste dalla legge.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, sono curate dai Responsabili dei servizi, sotto la responsabilità del Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal sindaco.

4. I pareri resi ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge 142/90 e successive modifiche costituiscono atto preliminare alla proposta di deliberazione, in osservanza del principio del giusto procedimento

5. Ai sensi del presente statuto, per giusto procedimento si intende quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria.

6. Tale istruttoria va altresì osservata per gli emendamenti, presentati in corso di seduta, alle proposte di deliberazione, emendamenti che incidano in modo sostanziale sulle stesse, secondo la valutazione del Segretario Comunale.

7. I pareri favorevoli si intendono normalmente motivati per relazione, con riferimento alla proposta di deliberazione cui ineriscono.

8. I pareri negativi devono invece essere motivati dettagliatamente e non impediscono l’adozione delle deliberazioni a condizione che siano espresse le ragioni che inducono al contrario avviso l’organo deliberante, che in tal caso assume l’intera responsabilità dell’atto:

9. I processi verbali delle deliberazioni del consiglio e della giunta sono curati dal segretario comunale.

10. I processi verbali devono indicare in sintesi, nella premessa, i punti principali delle discussioni, desunti o da opportuni mezzi di riproduzione meccanica, o per rilevazione del segretario comunale che agisce a suo insindacabile giudizio. I processi verbali devono, inoltre, riportare il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta di deliberazione, con indicazione dei motivi che hanno determinato il voto, rilevata in sintesi dal segretario comunale che agisce a suo insindacabile giudizio.

11. I processi verbali devono individuare i consiglieri comunali astenuti, nonché coloro che abbiano votato contro la proposta di deliberazione, nel caso di votazione palese.

12. Ogni consigliere comunale ha diritto che nel verbale risulti riportata la motivazione del suo voto, a condizione che consegni opportuna memoria, scritta in modo leggibile e controfirmata.

13. I processi verbali delle deliberazioni sono letti o dati per letti all’adunanza, nella parte dispositiva, oggetto di votazione ed approvati dalla medesima, seduta stante.

14. Gli atti a contenuto meramente politico vengono riportati in apposito verbale di seduta, redatto secondo le procedure di cui ai precedenti commi.

15. I verbali deliberativi e di seduta sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

16. Nei casi di astensione obbligatoria del segretario comunale, le funzioni verbalizzanti sono assunte temporaneamente, su determinazione del presidente, da un componente del consiglio comunale o della giunta comunale.

Art. 10
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco: in caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal vicesindaco ed ove questi sia assente dagli altri assessori in ordine di età; a seguire dal consigliere anziano.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari; rimane facoltà del Consiglio comunale l’adozione di atti a contenuto meramente politico, consistenti in ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni su fatti e problemi di interesse, anche riflesso, per la comunità locale; tali atti non necessitano dei pareri di cui all’art. 53 della Legge 8.6.90 n. 142, salvo nei casi in cui rappresentino atti di indirizzo programmatico.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 11
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria o straordinaria d’urgenza così come individuato nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

2. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

3. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco neo - eletto.

4. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

5. In occasione delle sessioni del Consiglio Comunale, deve essere esposta la bandiera nazionale.

Art. 12
Linee programmatiche del mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità ed i termini per l’adeguamento delle linee programmatiche suddette.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza periodica, stabilita nel Regolamento di contabilità, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione dei programmi annuali previsti nel Bilancio, nonché i relativi equilibri finanziari.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 14
Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri hanno l’obbligo di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio comunale. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 15
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo consiliare.

4. Ciascun consigliere è tenuto obbligatoriamente ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Ai consiglieri è fatto divieto di ricoprire incarichi e di assumere consulenze presso enti od istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

6. Ai Consiglieri è fatto obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni consiliari riguardanti argomenti di interesse proprio, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al 4° grado, allontanandosi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

7. Le dimissioni dei Consiglieri vanno indirizzate al Consiglio comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. In base alla legge, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

8. La surroga dei Consiglieri dimissionari avviene con le procedure di legge.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze ovvero nei candidati sindaci non eletti.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

Art. 17
Il Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco assume le funzioni di Capo dell’Amministrazione e di Ufficiale di Governo dopo la proclamazione dell’elezione.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’azione amministrativa comunale, cui provvede con la collaborazione degli assessori preposti a settori organici, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti; esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 18
Competenze

1. Il sindaco, esercitando le competenze di legge e quanto assegnato dal presente Statuto e dai Regolamenti, con attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione, fra l’altro:

a) adotta gli atti di propria competenza nella forma del decreto, ove non siano previste forme speciali;

b) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale, stabilendone il relativo ordine del giorno;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;

d) rappresenta il Comune nei provvedimenti giudiziali come attore o convenuto;

e) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del comune;

f) coordina e stimola l’attività della Giunta comunale e degli assessori;

g) sentita la Giunta presenta, entro 60 giorni dall’elezione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

h) concorda con la Giunta comunale o con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le azioni inerenti il Comune;

i) sospende l’adozione di atti specifici, concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori, per sottoporli all’esame della Giunta comunale;

j) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge, secondo le norme del presente Statuto, sentito il Consiglio comunale;

k) convoca i comizi per i referendum consultivi;

l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

m) nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

n) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo :

o) impartisce direttive generali al Segretario comunale, o al Direttore generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;

p) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, ad alta professionalità;

r) fornisce al Segretario comunale le linee di indirizzo in merito agli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;

s) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e società in cui partecipi il Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale;

t) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

u) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;

v) compie atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore Generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

w) dispone l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

x) conferisce specifici incarichi ai Consiglieri comunali, aventi anche durata corrispondente all’intero mandato amministrativo.

Art. 19
Ufficiale del governo

1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;

4. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

5. Se l’ordinanza, adottata ai sensi del comma 2, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

7. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

8. Il Sindaco previa comunicazione al Prefetto, può delegare gli atti di cui alle lett. a), b), c) d) del comma 1 e di cui all’art. 10 della legge 142/90 ad un Consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nelle frazioni.

9. Il Prefetto nomina, a spese del Comune, un Commissario per l’adempimento delle funzioni di cui al presente articolo, qualora risulti inadempienza da parte del Sindaco o di chi eserciti il mandato istituzionale.

10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 20
Il Vicesindaco

1. Il Sindaco, con il decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima il Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento e negli altri casi di legge.

3. Il Segretario comunale dà immediata comunicazione dell’avvenuta nomina sia del Sindaco che del Vicesindaco al Prefetto ed all’organo regionale di controllo.

4. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall’assessore anziano, tale essendo il più anziano di età tra i componenti della Giunta comunale, presenti in quel frangente.

Art. 21
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22
Dimissioni del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 23
La Giunta comunale

1. La giunta comunale è l’organo collegiale che collabora col sindaco nell’amministrazione del Comune e, in tal senso adotta gli atti non riservati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale e ai soggetti con competenze gestionali.

2. La Giunta definisce programmi, obiettivi, provvedimenti, indirizzi gestionali in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 24
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri in carica; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità alla carica di Assessore e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Al Sindaco e agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 25
Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

5. I singoli Assessori, oltrechè per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza o rimozione e sono sostituiti con provvedimento del Sindaco annunciato al Consiglio comunale nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Art. 26
Funzionamento della Giunta comunale

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, il quale ha la facoltà di stabilire l’ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta comunale stessa.

2. Alle sedute della Giunta comunale può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore del conto, il quale potrà essere convocato a cadenze periodiche.

3. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta.

4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

5. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

6. Il Sindaco assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta e la collegialità delle sue decisioni.

7. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta, redige i verbali delle deliberazioni che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi, per lui, presiede la seduta, cura la pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio.

Art. 27
Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta esercita le attribuzioni di governo e le funzioni organizzative previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e tra queste:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) autorizza la decisione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello e le nomine legali relative;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato: approva i verbali di gara e di concorso, proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei;

g) propone i criteri annuali e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone nel rispetto dello specifico Regolamento comunale;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni di direttore generale al segretario comunale;

j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Segretario comunale;

o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

p) approva il Peg su proposta del Segretario o del Direttore generale;

q) conferisce incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria, sulle materie di propria competenza.

Art. 28
Organizzazione della Giunta comunale

1. Gli Assessori, oltre all’attività quali membri della Giunta, sono preposti ai vari settori omogenei di attività del Comune, in base alle funzioni loro eventualmente delegate dal Sindaco. In mancanza di limitazioni espresse nell’atto di delega, devono intendersi conferiti all’Assessore, nell’ambito delle materie delegate, tutti i poteri normalmente spettanti al Sindaco.

2. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe conferite agli Assessori e le successive modifiche.

Art. 29
Rappresentanti presso la Comunità Montana.

I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio comunale nel proprio seno, secondo la vigente normativa regionale.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE

Capo I
L’amministrazione comunale

Art. 30
Principi generali e criteri informatori
dell’azione amministrativa

1. Il comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, è fondata sull’autonomia, sulla funzionalità e sulla economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al segretario comunale e ai dipendenti nominati responsabili delle aree o dei servizi.

Capo II
Organi non elettivi - Il Segretario Comunale

Art. 31
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Le incompatibilità con l’ufficio di Segretario Comunale, sono stabilite dalla legge.

5. Può essere nominato direttore generale, secondo le norme di legge e le procedure del presente Statuto.

Art. 32
Funzioni attribuite al Segretario comunale

1. Il segretario comunale, nell’ambito dei principi di cui al precedente articolo:

a) sovrintende, vigila e controlla lo svolgimento delle funzioni degli uffici e ne coordina le attività, mediante direttive ed ordini;

b) è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;

c) partecipa alle riunioni della giunta comunale e del consiglio comunale;

d) stende i processi verbali delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale ;

e) presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici;

f) roga, nell’esclusivo interesse del comune, atti e contratti, con cura dei adempimenti relativi;

g) svolge le funzioni previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal sindaco.

Art. 33
Il Vicesegretario comunale

1. Il sindaco può assegnare la funzione di vicesegretario ad un dipendente in possesso dei necessari requisiti professionali previsti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo III
Gli Uffici

Art. 34
Principi strutturali degli uffici

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 35
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, se nominato, ed ai Responsabili degli Uffici e dei servizi, tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dell’azione amministrativa.

2. Il Comune ai sensi dell’art. 51 comma 1 della legge 142/90 e successive modificazione provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normative ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

Art. 36
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore, se nominato, e gli organi amministrativi; le relative norme di accesso all’ufficio di dipendente comunale e le relative incompatibilità.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge contrattuali in vigore.

5. I l regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l’altro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

Capo IV
I servizi

Art. 37
Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi pubblici esercitabili dal comune possono essere riservati al comune o possono essere svolti in partecipazione con soggetti pubblici e privati.

3. I servizi riservati al comune da gestirsi con diritto di privativa, sono stabiliti dalla legge.

4. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

d) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

e) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

f) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

g) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. In tale caso il comune prevede la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e con le cooperative;

h) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, ovvero di S.p.A. anche a prevalente capitale privato qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

i) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge;

6. L’organizzazione dei servizi è oggetto di apposito atto di valenza regolamentare che stabilisce anche le modalità di esercizio del potere di nomina da parte del sindaco dei rappresentanti del comune negli organi di gestione.

Art. 38
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza, e di economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 39
Strutture delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dall’art. 4 del R.D. 15/10/1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione approvati dal Consiglio comunale.

Art. 40
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per grave violazione di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità delle amministrazioni delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell’istituzione.

Art. 41
Società per azioni ed a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azione od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto, l’acquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco od un suo delegato, partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO V
IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

Capo I
Principi

Art. 42
Principi generali

1. Il comune promuove e favorisce le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente statuto con gli altri enti pubblici, al fine di coordinare la gestione dei servizi e l’organizzazione delle attività.

2. Nell’ambito del principio di cui al comma 1, il comune aderisce all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.), all’Unione Nazionale del Comuni e Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.), ad Associazioni che contribuiscono alla tutela degli interessi turistici.

Capo II
Le forme associative

Art. 43
Convenzioni

1. Il comune incentiva l’approvazione di convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali o altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici ovvero di gestire in modo associato funzioni amministrative.

2. La delibera di approvazione di una convenzione per la gestione di servizi è adottata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La convenzione viene sottoscritta dal legale rappresentante del comune.

4. La giunta approva le convenzioni con altri enti pubblici per l’esercizio associato di funzioni amministrative.

5. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 44
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi o per l’esercizio associato di funzioni amministrative, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio, ovvero la partecipazione al medesimo, con altri enti locali, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva lo statuto del consorzio e la convenzione ad esso allegata, a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

3. La convenzione deve:

- prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali;

- stabilire i fini e la durata del consorzio;

- stabilire le forme di consultazione degli enti contraenti;

- definire i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti contraenti;

4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal rispettivo statuto.

5. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 45
Accordi di programma

1. Il sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. La definizione dell’accordo deve essere preceduta da una deliberazione di indirizzo del consiglio comunale.

3. Il comune riconosce priorità, concertando i propri obiettivi, alla programmazione socio-economica della Comunità montana.

4. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione o del presidente della Provincia, ovvero dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi di legge.

5. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 46
Unione e fusione di comuni

1. Il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri comuni interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla legge e dal presente statuto, una unione di comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Qualora la regione predisponga un programma di fusione del comune o qualora il comune si costituisca in unione con altro comune contiguo si applicano le disposizioni di legge, con le conseguenti modifiche statutarie.

TITOLO VI
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Partecipazione popolare

Art. 47
Principi

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all’attività del comune, per assicurare la corretta gestione, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l’accesso alle strutture ed ai servizi del comune.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

Art. 48
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione

1. Il comune favorisce l’attività delle Associazioni, dei Comitati, dei Consorzi privati o degli enti operanti sul proprio territorio, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali, assistenziali e di promozione dell’attività turistica sportiva.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa del comune attraverso apposite consultazioni con le commissioni consiliari, la possibilità di accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico e alla soluzione dei problemi amministrativi. In particolare le commissioni consiliari, qualora trattino di argomenti di interesse frazionale, dovranno favorire il confronto di idee con la rappresentanza della frazione.

3. E’ altresì favorita la forma di organismi a base associativa, che si propongano di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con l’obbligo di riferire al consiglio comunale circa i risultati della gestione.

4. Il comune interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad apposito regolamento approvato con i criteri del presente statuto. La giunta comunale ha facoltà di assegnare locali o strutture, anche a titolo di contributo non finanziario per le finalità di interesse collettivo esercitate.

Art. 49
Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che il comune ritenga di interesse generale ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, è data facoltà di avviare forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dal comune, devono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, del coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. le iniziative dovranno essere precedute da ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte prodotte dai cittadini, singoli o associati, formano oggetto di attenzione da parte del comune con riscontro ai proponenti.

4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con le operazioni elettorali comunali.

Art. 50
Le petizioni

1. Chiunque, in forma personale o associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi della amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro quindici giorni, la assegna al soggetto competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi in modo tale da permetterne conoscenza.

Art. 51
Referendum

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini residenti ed elettori all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum in materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dai referendum consultivi le materie concernenti tributi locali e tariffe, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il comune e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum consultivi con esito negativo; sono in particolare escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

b) lo statuto comunale;

c) il regolamento del Consiglio comunale;

d) il Piano Regolatore comunale e gli strumenti urbanistici attuativi.

3. L’iniziativa dei referendum viene determinata dal consiglio comunale o su proposta di un numero di elettori pari almeno al 20% degli iscritti alle apposite liste del comune. Le sottoscrizioni per i referendum consultivi devono essere autenticate nelle forme di legge.

4. Le modalità operative per i referendum devono formare oggetto di apposita normativa che, approvata dal consiglio comunale, viene depositata presso la segreteria comunale a disposizione dei cittadini.

5. I referendum sono validi se vi ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto e non possono coincidere con altre operazioni di voto comunali.

Capo II
Pubblicità degli atti e diritto di accesso

Art. 52
Diritto di accesso e intervento
nei procedimenti amministrativi e azione popolare

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti del comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero d’intervento nei procedimenti amministrativi secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al comune. In caso di soccombenza le spese processuali sono a carico dell’elettore salvo che il comune non aderisca al ricorso costituendosi.

TITOLO VII
Finanza e contabilità

Capo I
Gestione economica

Art. 53
Finanza locale

1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il comune ha autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe adeguandosi in tale azione ai precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalle leggi tributari.

3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, ad integrazione della contribuzione erariale finalizzata. Risultano indispensabili per lo sviluppo della comunità, anche in deroga alla normativa sui servizi pubblici a domanda individuale, i servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione della potenzialità turistica propria del comune.

4. Spettano al comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Il regolamento di contabilità definisce sulla base dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione ed attuazione dei provvedimenti di gestione nonché tutte le modalità di organizzazione e di attuazione dei procedimenti di carattere finanziario e contabile.

6. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di nomina del revisore, le procedure di controllo di gestione e di revisione nonché ogni altra fattispecie connessa alla gestione finanziaria ed economica dell’ente.

Capo II
I beni comunali e l’attività contrattuale

Art. 54
Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

4. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 12 comma 2 della legge 15/5/1997 n. 127 disciplinerà le alienazioni patrimoniali, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 55
Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni, pertinenze e servitù, che appartengono alle fattispecie indicate negli art. 822 e 824 del codice civile. tali beni seguono il regime giuridico attribuito dalla legge.

2. Il consiglio comunale è competente per la loro classificazione.

Art. 56
Beni patrimoniali

1. I beni non assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del comune.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 57
Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Art. 58
I contratti

1. Nell’ambito dei principi di legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dall’apposito regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 59
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 108 del D.lgs. 25/2/1995 n. 77 e successive modifiche.

Art. 60
Revisione economico - finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento comunale di cui al comma 2 del precedente articolo 58, disciplinerà altresì la fattispecie relativa alla dotazione dei necessari mezzi per lo svolgimento dei compiti da parte del revisore.

Titolo VIII
I Controlli

Art. 61
Controlli sugli organi

1. La disciplina dei controlli e della vigilanza sugli organi comunali è stabilita dalla legge.

Art. 62
Controlli sugli atti

1. La disciplina del controllo sugli atti del comune è stabilita dalla legge.

Titolo IX
Parte Normativa

Capo I
Le ordinanze del sindaco e del responsabile di area

Art. 63
Le ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, i responsabili degli uffici e dei servizi, emettono ordinanze ordinarie imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

Art. 64
Le ordinanze straordinarie o contingibili ed urgenti

1. Nelle materie di competenza, il sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, adotta motivate ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell’urgenza e dell’interesse pubblico.

2. Il provvedimento deve essere contenuto nei limiti richiesti dall’entità e dalla natura del pericolo a cui si intende ovviare, nel rispetto delle norme costituzionali nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

3. Di regola l’ordinanza ha la forma scritta e deve essere notificata a mezzo messo comunale agli interessati. l’efficacia di tali provvedimento deve essere limitata nel tempo, in rapporto alle necessità specifiche.

4. Se i destinatari non adempiono all’ordine impartito dal sindaco entro il termine stabilito, il medesimo viene fatto eseguire d’ufficio, con il recupero forzoso delle spese sostenute e, ove occorra, con l’assistenza della forza pubblica, il cui impiego deve essere chiesto al prefetto.

5. Quando l’ordinanza abbia carattere individuale, deve essere notificata al destinatario. negli altri casi viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Capo II
Attività regolamentare

Art. 65
I regolamenti

1. Il consiglio comunale nell’esercizio della potestà regolamentare adotta i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, relativamente alle materie di propria competenza.

2. I regolamenti divengono obbligatori decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione del consiglio comunale di adozione.

Art. 66
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all’art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono subordinati ai seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) sono abrogati o disapplicati da regolamenti posteriori determinati con deliberazione del consiglio comunale o della giunta, secondo le rispettive competenze, o per incompatibilità con disposizioni di legge sopravvenute.

Titolo X
Norme transitorie e finali

Art. 67
Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del comune.

2. Con l’entrata in vigore dello statuto cessa l’applicazione del regime transitorio disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel comune e degli enti che vi hanno sede, affidandone alla giunta comunale l’esecuzione.

4. Fino all’adozione dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente statuto, restano in vigore le norme ed i regolamenti adottati dal comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con le norme statutarie.

Art. 68
Revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 142/90.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisce il precedente.

3. Non possono essere disposte revisione dello statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del consiglio comunale.