Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 42.

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I.
CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Finalità

Capo II.
FUNZIONI

Art. 2.

Funzioni della Regione

Art. 3.

Funzioni delle province

Art. 4.

Funzioni dei comuni

Capo III.
ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE
E PIANO DI BONIFICA

Art. 5.

Anagrafe dei siti da bonificare

Art. 6.

Aree con impianti dismessi

Art. 7.

Piano di bonifica

Art. 8.

Procedure di approvazione ed aggiornamento del Piano di bonifica

Art. 9.

Modalità di aggiornamento della lista dei siti inserita nel programma a breve termine

Capo IV.
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE
DEI SITI INQUINATI

Art. 10.

Occupazione temporanea dei terreni per i controlli e per il risanamento dei carichi ambientali inquinanti

Art. 11.

Traslazione delle spese a carico dei soggetti obbligati

Art. 12.

Soggetti obbligati, esecuzione d’ufficio e azioni di rivalsa

Art. 13.

Sostituzione del comune inadempiente

Art. 14.

Quantificazione del danno ambientale

Art. 15.

Crediti agevolati

Art. 16.

Programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica di aree inquinate

Art. 17.

Compiti dell’ARPA

Art. 18.

Concessione del finanziamento

Art. 19.

Revoca del finanziamento

Art. 20.

Progetti di variante

Art. 21.

Criteri di qualità ambientali

Art. 22.

Collaudo

Capo V.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Art. 23.

Finanziamenti

Art. 24.

Introiti derivanti da azioni di rivalsa e da escussione di garanzie finanziarie

Art. 25.

Disposizioni concernenti gli obblighi tributari

Capo VI.
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Disposizioni transitorie

Art. 27.

Abrogazione di norme

Capo I.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per l’adozione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate (di seguito denominato Piano di bonifica) ai sensi degli adempimenti previsti dall’articolo 17 del d.lgs. 22/1997, (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal relativo regolamento attuativo, anche in applicazione dell’articolo 58 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). In particolare provvede a definire i criteri e le procedure per:

a) l’adozione del Piano di bonifica;

b) l’approvazione delle linee guida per la predisposizione, la valutazione, la verifica e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza permanente, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad approvazione preventiva del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni);

c) l’aggiornamento periodico della lista dei siti inquinati inserita nel programma a breve termine del Piano di bonifica;

d) l’istituzione e la gestione dell’anagrafe dei siti da bonificare;

e) la definizione del programma di finanziamento per l’esecuzione di indagini, di analisi e di progettazione, nonché per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate, da realizzarsi da parte di enti pubblici in sostituzione dei soggetti obbligati;

f) le modalità di concessione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di bonifica;

g) il recupero economico delle spese sostenute in via sostitutiva dagli enti pubblici per gli interventi di cui al presente articolo.

Capo II.

FUNZIONI

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

1. Nell’ambito della propria competenza la Regione provvede:

a) all’istituzione dell’anagrafe dei siti da bonificare ed al suo aggiornamento, su proposta delle province e secondo le modalità stabilite dall’articolo 5;

b) all’approvazione del Piano di bonifica ed al suo aggiornamento secondo le modalità previste dall’articolo 7;

c) all’approvazione annuale del programma di finanziamento;

d) alla proposta dei siti da individuarsi dal Ministero dell’ambiente per la bonifica a carattere nazionale;

e) a stipulare con il Ministero dell’ambiente, per i siti di competenza nazionale, l’intesa prevista dall’articolo 17 del d.lgs. 22/1997;

f) a promuovere la realizzazione di studi, di indagini, di ricerche, di documentazioni, di progettazioni, di organizzazione di dati anche finalizzati all’attività di pianificazione;

g) a formulare linee guida e indirizzi agli enti locali per l’attuazione dell’articolo 17 del d.lgs. 22/1997;

h) alla gestione delle garanzie finanziarie, di cui all’articolo 17, comma 4 del d.lgs. 22/1997;

i) a promuovere, per quanto di competenza, le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati per il recupero dei finanziamenti d’intesa con gli enti locali interessati;

l) alla formulazione dei piani di disciplina degli interventi di inquinamento diffuso;

m) al censimento previsto dall’articolo 17, comma 1 bis del d.lgs. 22/1997.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed l), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, sono esercitate dal Consiglio; quelle di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed m) sono esercitate dalla Giunta.

Art. 3.

(Funzioni delle province)

1. Nell’ambito delle loro competenze le province provvedono a:

a) adottare l’anagrafe provinciale dei siti da bonificare e ad aggiornarla sistematicamente;

b) verificare l’attuazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza ed il loro completamento comunicandone gli esiti alla Regione;

c) richiedere al comune che vengano apportate le modifiche ed integrazioni o le specifiche prescrizioni al progetto di bonifica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;

d) approvare il progetto, sentito il parere dell’apposita conferenza dei servizi, ed autorizzare gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza predisposti dai privati che ricadono nel territorio di più comuni, ai sensi dell’articolo 17, comma 4 del d.lgs. 22/1997 e del relativo regolamento attuativo;

e) esprimere il parere sui progetti di bonifica predisposti dai comuni che operano in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e del relativo regolamento attuativo;

f) realizzare, nei casi in cui il sito inquinato ricada nel territorio di più comuni, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, di cui all’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e all’articolo 14 del d.m. 471/1999; ove il sito interessi il territorio di più province, provvede la provincia nel cui territorio ha sede la fonte prevalente di inquinamento;

g) esercitare il potere sostitutivo di cui all’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e del relativo regolamento attuativo;

h) rivalersi degli oneri delle attività di verifica, di monitoraggio, in corso e successivamente all’intervento di bonifica e messa in sicurezza, e di certificazione secondo quanto indicato nell’articolo 12.

2. Le province sono sentite dalla Giunta regionale sull’adozione del programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica, e possono a loro volta concedere contributi o integrazioni ai finanziamenti che i comuni ricevono dallo Stato o dalla Regione.

Art. 4.

(Funzioni dei comuni)

1. Nell’ambito della loro competenza i comuni provvedono, sentito il parere dell’apposita conferenza dei servizi e recepite le eventuali osservazioni della provincia, ad approvare il progetto e ad autorizzare gli interventi previsti, secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e 21 del d.lgs. 22/1997, nonché a realizzare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, di cui all’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e relativo regolamento attuativo.

2. I comuni contribuiscono al funzionamento dell’anagrafe regionale dei siti da bonificare con le modalità illustrate negli articoli 5 e 6.

Capo III.

ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE
E PIANO DI BONIFICA

Art. 5.

(Anagrafe dei siti da bonificare)

1. L’anagrafe dei siti da bonificare contiene:

a) l’elenco dei siti da bonificare;

b) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale e di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.

2. L’elenco dei siti da bonificare è predisposto ed aggiornato sulla base:

a) delle notifiche dei soggetti per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili;

b) delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili;

c) degli accertamenti eseguiti dall’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) che attestino un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili;

d) delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell’esercizio delle funzioni a loro attribuite abbiano individuato siti inquinati.

3. L’anagrafe dei siti da bonificare individua:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l’intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la provincia intende avvalersi per l’esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

4. Le modalità di attivazione dell’anagrafe verranno definite entro tre mesi dall’approvazione della presente legge e del Piano di bonifica con una apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, e terranno conto dei seguenti criteri generali:

a) organizzazione su base regionale, gestita dall’ARPA, con suddivisioni a carattere provinciale;

b) modalità di aggiornamento dei dati a cura dell’ARPA;

c) utilizzo di una rete telematica, per la Regione e le province;

d) obbligo di segnalazione contemporanea alla Regione e all’ARPA, da parte delle strutture competenti, di tutti i dati riguardanti i siti inquinati.

Art. 6.

(Aree con impianti dismessi)

1. I comuni, i dipartimenti dell’ARPA, le aziende sanitarie locali, le camere di commercio, e gli enti pubblici e privati che gestiscono impianti ed infrastrutture comunicano alle province e all’Assessorato all’ambiente della Regione, le informazioni ed i dati in loro possesso concernenti le aree con impianti dismessi, tra cui devono essere anche ricomprese le discariche dismesse antecedentemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione della Direttiva (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento di policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossico e nocivi), e le cave dismesse.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per la formazione dell’anagrafe delle aree con impianti dismessi, sono comunicati nei tempi e nei modi individuati dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. I titolari delle industrie e delle attività identificabili tra quelle del censimento di cui all’articolo 17, comma 1 bis del d.lgs. 22/1997, almeno quindici giorni prima della prevista dismissione o cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi, ne danno comunicazione al sindaco, indicando i sistemi previsti per la disattivazione degli impianti, stoccaggio, alienazione o smaltimento sia delle sostanze sia dei rifiuti.

4. Il sindaco, avvalendosi dell’ARPA, prescrive l’effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché di conseguenti interventi, ove necessario, di messa in sicurezza o bonifica.

5. Per le aree industriali dismesse il sindaco può, su richiesta dell’ARPA, subordinare il riutilizzo o la rioccupazione alle verifiche atte ad accertare sussistenza di rischi o fattori di nocività oppure contaminazioni, nonché alla presentazione ed eventualmente esecuzione di piano di bonifica.

6. Il proprietario dell’area o chi ne ha la disponibilità provvede, anche in caso di non utilizzo o rioccupazione, sia alla messa in sicurezza sia alla bonifica degli impianti, delle attrezzature e dei materiali presenti nell’area, nonché a realizzare gli interventi idonei ad impedire l’accesso agli estranei, con l’obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi attuati.

Art. 7.

(Piano di bonifica)

1. Il Piano di bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione, con il quale la Regione, in coerenza con le normative nazionali, e nelle more dell’adozione dei criteri di priorità che verranno definiti dall’Agenzia nazionale di protezione ambientale ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del d.m. 471/1999, definisce:

a) l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

b) l’ordine di priorità degli interventi;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, nelle diverse articolazioni: messa in sicurezza provvisoria, messa in sicurezza definitiva, bonifica, ripristino, risanamento e valorizzazione ambientale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

2. Il Piano di bonifica contiene:

a) il censimento e la localizzazione delle aree potenzialmente inquinate;

b) lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica;

c) i criteri tecnici regionali per gli interventi di bonifica;

d) i criteri per individuare le priorità di intervento;

e) i criteri per definire il programma di bonifica a breve termine e la sua attuazione.

Art. 8.

(Procedure di approvazione ed aggiornamento
del Piano bonifica)

1. Il Piano di bonifica, che integra il Piano regionale di gestione dei rifiuti, viene approvato dal Consiglio regionale, anche separatamente e ha validità triennale.

2. La Giunta regionale nel corso del triennio può aggiornare, sulla base dell’anagrafe di cui all’articolo 5, il programma di bonifica a breve termine.

Art. 9.

(Modalità di aggiornamento della lista dei siti inserita nel programma a breve termine)

1. Nel corso del triennio il programma a breve termine può essere aggiornato dalla Regione con apposita deliberazione di Giunta.

2. Nell’aggiornamento del programma si deve tenere conto dei seguenti elementi:

a) rinvenimento di siti di nuova segnalazione, sulla base dei dati derivanti dall’anagrafe dei siti di cui agli articoli 5 e 6;

b) nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nel programma, tali da determinare un diverso indice di rischio o nuovi elementi di conoscenza per il calcolo dell’indice di rischio stesso;

c) completamento delle operazioni di bonifica sui siti in possesso di apposita certificazione provinciale, con conseguente cancellazione degli stessi dalla lista; la certificazione provinciale può anche essere riferita al completamento delle operazioni di bonifica di singole fasi successive ed omogenee facenti parte di un progetto complessivo.

3. Il programma darà atto degli interventi già realizzati e certificati dalla provincia.

Capo IV.

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE
DEI SITI INQUINATI

Art. 10.

(Occupazione temporanea dei terreni per i controlli e per il risanamento dei carichi ambientali inquinanti)

1. In applicazione dell’articolo 17, comma 7 del d.lgs. 22/1997 per l’accesso alle aree con sospetto inquinamento, alle aree con superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione ed ai terreni compresi entro il raggio di influenza di dette aree, al fine di procedere all’installazione di centrali di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi, i soggetti e gli organi pubblici di cui all’articolo 17, commi 2, 3, 4 e 9 del d.lgs. 22/1997, rivolgono domanda motivata al sindaco che, con propria ordinanza, autorizza l’accesso ai fondi o l’occupazione temporanea di questi, comunicandone modi e termini ai proprietari.

2. I proprietari, i possessori ed i titolari di diritti reali o relativi di godimento delle aree e dei terreni di cui al comma 1, che subiscono limitazioni sostanziali al loro diritto di proprietà o di utilizzo delle aree o dei terreni occupati a causa di installazioni permanenti, hanno diritto all’indennizzo da parte del soggetto obbligato al risanamento. L’entità dell’indennizzo è commisurata al mancato utilizzo delle aree e dei terreni occupati e calcolata secondo i criteri previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), modificati dall’articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 19.

Art. 11.

(Traslazione delle spese a carico dei soggetti obbligati)

1. Chiunque ha dato causa alle misure di controllo previste nell’articolo 10 è chiamato a sostenere i relativi costi.

2. Nei costi sono comprese le spese per l’individuazione, la validazione, l’attivazione e la conduzione di singole attività tecniche di verifica, certificazione, misurazione e campionatura, nonché ogni altra spesa sostenuta dagli enti pubblici che partecipano alle varie fasi di bonifica.

3. Sono obbligati al risarcimento dei costi e delle spese, in via prioritaria, i soggetti che hanno causato l’inquinamento.

4. Se tali soggetti non sono individuabili, oppure se dagli stessi, pur individuati, non sia possibile conseguire alcun risarcimento o se questo è solo parziale, sono chiamati a sostenere le spese ed i costi, in tutto o in parte, gli altri soggetti obbligati al risanamento.

Art. 12.

(Soggetti obbligati, esecuzione d’ufficio e azioni di rivalsa)

1. L’esecuzione d’ufficio di cui all’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997, il recupero delle somme spese per gli interventi e le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti, sono affidati alla provincia o al comune ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f) e dell’articolo 4, comma 1.

2. Nel caso che il comune non provveda, si procede in via sostitutiva come previsto all’articolo 13.

Art. 13.

(Sostituzione del comune inadempiente)

1. La provincia, nel caso di inerzia del comune nell’attuazione d’ufficio degli interventi di cui all’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997, invita il comune inadempiente a provvedere, assegnando un congruo termine.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il presidente della provincia, verificata la necessità di provvedere in via sostitutiva, nomina un commissario provinciale. Il commissario, nell’esercizio del potere sostitutivo, si avvale degli uffici provinciali e del comune sostituito e può chiedere alla giunta provinciale di essere affiancato da una unità di crisi.

3. I costi che la provincia sostiene per l’espletamento dei poteri sostitutivi sono posti a carico del comune inadempiente, fermi restando gli oneri in capo ai soggetti obbligati.

4. La provincia può operare mediante anticipazioni delle spese a favore del commissario per consentire l’immediata operatività.

Art. 14.

(Quantificazione del danno ambientale)

1. La Giunta regionale partecipa, in accordo con gli altri enti locali territorialmente competenti, quando esistente, alla quantificazione del danno ambientale, di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Art. 15.

(Crediti agevolati)

1. La Giunta regionale, su proposta della provincia, ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica da parte dei soggetti obbligati, con le forme consentite, può assumere iniziative per concordare crediti agevolati con i maggiori istituti di credito e con l’Associazione banche italiane (ABI).

Art. 16.

(Programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica di aree inquinate)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997, visto il Piano di bonifica e su proposta delle province, approva entro il 30 aprile di ogni anno un programma di finanziamento di interventi, da realizzarsi da parte dei comuni o delle province in sostituzione dei soggetti obbligati.

2. Per consentire la definizione del programma di cui al comma 1, le province fanno pervenire i progetti, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ogni anno.

3. Le somme recuperate attraverso le azioni di rivalsa, di cui all’articolo 12, comma 1, vengono introitate dalla Regione in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a).

Art. 17.

(Compiti dell’ARPA)

1. Nell’ambito dei propri compiti di controllo e di supporto ai soggetti istituzionali, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale), l’ARPA provvede a compiere le attività di indagine, anche strumentali, necessarie all’accertamento del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee o della sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, nonché alla definizione della sorgente dell’inquinamento, della natura dello stesso e all’individuazione delle cause, anche mediante accesso diretto ai siti, fermo restando quanto previsto dall’articolo10.

2. Al fine di impostare metodologie di intervento, nonché per valutare le priorità degli stessi interventi in funzione del rischio, l’ARPA può prevedere collaborazioni con il Politecnico e con l’Università degli Studi di Torino.

Art. 18.

(Concessione del finanziamento)

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma annuale di finanziamento di cui all’articolo 16, sulla base dei progetti adottati e a seguito del parere da parte della provincia, definisce le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione degli interventi di bonifica o di singole fasi successive, funzionali ed omogenee facenti parte di un progetto complessivo.

2. Le spese per la realizzazione dei progetti sono comprensive dei costi relativi alle indagini e agli studi preliminari, se non già preventivamente espletati.

Art. 19.

(Revoca del finanziamento)

1. Se entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento non sono state avviate le procedure dell’esecuzione dell’intervento, la Giunta regionale può avviare le procedure di revoca del finanziamento al fine del riutilizzo delle somme per altri interventi prioritari.

Art. 20.

(Progetti di variante)

1. Qualora, durante l’esecuzione dell’intervento, si renda necessario procedere ad una variante del progetto approvato, la stessa variante sarà preventivamente autorizzata, dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 in base alle rispettive competenze.

2. Se l’intervento è pubblico, al fine di consentire il completamento dell’intervento avviato, gli eventuali maggiori oneri derivanti dal progetto di variante, rientrano, prioritariamente, nel programma annuale di finanziamento dell’anno successivo a quello di presentazione della variante.

Art. 21.

(Criteri di qualità ambientali)

1. La Giunta regionale, in base alle conoscenze maturate in campo scientifico epidemiologico e agli studi promossi sulle problematiche degli interventi di bonifica, nel corso della loro realizzazione ed in fase di collaudo, può chiedere una revisione dei criteri di qualità ambientale definiti nel progetto iniziale, senza che ciò comporti un radicale aumento di costo dell’intervento.

Art. 22.

(Collaudo)

1. Nel caso di intervento pubblico il comune nomina i collaudatori in corso d’opera e gli oneri di collaudo sono ricompresi nelle spese tecniche.

2. I collaudatori, esperite le operazioni di collaudo, sulla base dei risultati favorevoli, rilasciano il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, che viene trasmesso alla provincia.

3. I soggetti privati devono presentare al comune e alla provincia territorialmente competente un certificato di regolare esecuzione o collaudo per i lavori eseguiti.

Capo V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Art. 23.

(Finanziamenti)

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione:

a) nel titolo I - parte corrente, “Spese per l’acquisto di beni per l’anagrafe dei siti inquinati”, con dotazione per memoria per l’anno 2000 e con dotazione da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi;

b) nel titolo II - spese di investimento, “Contributi in conto capitale a comuni e province per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate inseriti nel programma annuale di finanziamento”, con dotazione di lire 12 miliardi per l’anno 2000 e lire 10 miliardi per gli anni 2001 e 2002, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 26934 iscritto nel bilancio 2000 e nel bilancio pluriennale 2000-2002;

c) nel titolo II - spese di investimento, “Spese per l’acquisto di beni per l’anagrafe dei siti inquinati”, con dotazione per memoria per l’anno 2000 e con dotazione da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi;

2. Nell’esercizio finanziario 2000, lo stanziamento del capitolo iscritto in conto capitale per il finanziamento dell’ARPA, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d) della l.r. 60/1995, viene incrementato, per l’assolvimento delle attività alla stessa demandate nella fase di avvio della presente legge, di lire un miliardo, provvedendo alla relativa copertura con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 26934.

3. Con la legge di approvazione dei bilanci di previsione per gli esercizi successivi, gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente e in conto capitale iscritti ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d) della l.r. 60/1995, saranno determinati anche tenendo conto delle competenze attribuite all’ARPAin forza della presente legge.

Art. 24.

(Introiti derivanti da azioni di rivalsa e da escussione di garanzie finanziarie)

1. Ai sensi dell’articolo 17, nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2000, sono confermati i seguenti capitoli attualmente iscritti con la seguente modifica alla loro denominazione:

a) nell’entrata, il capitolo 2447 è ridenominato “Introiti derivanti da azioni di rivalsa a seguito dell’esecuzione degli interventi di bonifica eseguiti in danno e da escussione di garanzie finanziarie” con dotazione per memoria per l’anno 2000;

b) nella spesa, il capitolo 26985 è ridenominato “Fondo per gli interventi di bonifica eseguiti da comuni e province, finanziato dagli introiti derivanti dalle azioni di rivalsa e dalla escussione di garanzie finanziarie” con dotazione per memoria per l’anno 2000.

Art. 25.

(Disposizioni concernenti gli obblighi tributari)

1. I rifiuti provenienti da attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all’articolo 17 del d.lgs. 22/1997, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di seconda categoria, sono soggetti al pagamento del tributo speciale, istituito dall’articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella misura prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle province).

2. I rifiuti, gli scarti ed i sovvalli derivanti dalle operazioni di trattamento e recupero dei rifiuti di cui al comma 1, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di seconda categoria, sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura prevista dall’articolo 3, comma 6 della l.r. 39/1996.

Capo VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Disposizioni transitorie)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 del d.lgs. 22/1997, da ultimo modificato dalla l. 426/1998, in fase di prima applicazione il Piano di bonifica viene approvato contestualmente alla presente legge, di cui costituisce parte integrante. Esso decorre dall’entrata in vigore della legge stessa e la sua scadenza coincide con quella del Piano regionale di gestione dei rifiuti, in deroga a quanto previsto all’articolo 8, comma 1.

2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del d.m. 471/1999, ai soggetti che hanno avviato procedura di certificazione ai sensi del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, (EMAS), o che la avvieranno entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale, hanno facoltà di procedere all’effettuazione dell’intervento al termine della certificazione, in ogni caso, non oltre sei mesi dal termine previsto dalla programmazione regionale per tale intervento.

3. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti del Ministero dell’agricoltura che definiscono i valori di concentrazione limite accettabili in terreni agricoli, per tali aree valgono i limiti imposti dal  Consiglio  regionale con deliberazione n. 1005-4351, dell’8 marzo 1995 (Linee guida per interventi di bonifica di terreni contaminati).

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 ed in fase di prima applicazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sentite le Province, sulla base del Piano e tenuto conto degli eventuali finanziamenti statali e comunitari, predispone un piano di finanziamento che tenga conto dell’esigenza di procedere al maggior numero di interventi anche attraverso lotti funzionali di avvio o di completamento.

Art. 27.

(Abrogazione di norme)

1. E abrogata la legge regionale 28 agosto 1995, n. 71.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

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