Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 36.
Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto dellorganizzazione
e della programmazione turistica del Piemonte, le associazioni pro loco
come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica
e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali,
storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi
Comuni o frazioni.
Art. 2.
(Associazioni pro loco: compiti e obiettivi)
1. Le associazioni pro loco sono associazioni di natura privatistica e
senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione
del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:
a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive
località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale
ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze
naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale
ed ambientale;
b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici
e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli,
festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni
di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti,
che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno
degli stessi e dei residenti;
c) sviluppare lospitalità e leducazione turistica dambiente;
d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture
e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione
dei servizi di interesse turistico;
f) curare linformazione e laccoglienza dei turisti, anche con lapertura
di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri enti in accordo
con le Aziende turistiche locali (ATL);
g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato
a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche
per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati
alleducazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di
coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate
anche alleliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione
di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.
Art. 3.
(Unione nazionale pro loco dItalia, Comitato regionale del Piemonte e
Comitati provinciali: riconoscimento dellattività)
1. La Regione riconosce lattività dellUnione nazionale pro poco dItalia
(UNPLI), nella sua articolazione del Comitato regionale del Piemonte e
dei Comitati provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza
tecnico-amministrativa per il coordinamento delle attività delle associazioni
pro loco iscritte a tale Unione sia quale soggetto che può concorrere in
via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale
del Piemonte.
2. Il Comitato regionale del Piemonte è la struttura periferica dellUNPLI
che riunisce le associazioni pro loco del Piemonte iscritte a tale Unione;
non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta,
continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità
nel campo dellassistenza e del coordinamento delle attività delle associazioni
pro loco e in quello del turismo naturalistico, culturale, storico, sociale
e gastronomico, nellambito della pratica della solidarietà e del volontariato,
anche tramite ledizione di pubblicazioni e periodici.
3. Il Comitato regionale del Piemonte indirizza, coordina e controlla lattività
dei Comitati provinciali, rappresenta lUNPLI nei confronti degli enti
e degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i
diritti e gli interessi delle associazioni pro loco associate e ne cura
losservanza dei doveri.
4. La Giunta regionale nomina un suo rappresentante che partecipa alle
riunioni del Comitato regionale del Piemonte.
Art. 4.
(Albo delle associazioni turistiche pro loco)
1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui allarticolo 1 è
istituito lalbo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in
sezioni provinciali.
2. Può essere iscritta allalbo ed assumere la denominazione di associazione
turistica pro loco lassociazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:
a) si proponga di attuare lattività di promozione turistica e di valorizzazione
del territorio così come descritta allarticolo 1;
b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità
di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità
delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in
caso di scioglimento dellassociazione, i beni acquisiti con il concorso
finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano
devoluti al Comune nel cui territorio lassociazione ha sede; lo statuto
può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dellassociazione
di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività
o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;
c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione
turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente
caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute
anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;
d) la località nella quale è stata istituita possegga attrattive turistiche,
così come individuate allarticolo 1.
Art. 5.
(Iscrizione allalbo delle associazioni turistiche pro loco)
1. Per liscrizione allalbo delle associazioni turistiche pro loco deve
essere presentata alla Provincia, tramite il Comune, domanda in carta legale
corredata di copia dello statuto, dellatto costitutivo e delleventuale
iscrizione allUNPLI.
2. Liscrizione allalbo è disposta dalla Provincia, sentito il parere
del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio comunale
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. La Provincia provvede
altresì alla cancellazione dellassociazione dallalbo, allorché vengano
meno i requisiti per liscrizione.
3. La Provincia comunica alla Regione le iscrizioni allalbo e le relative
variazioni.
4. Liscrizione allalbo costituisce condizione indispensabile per partecipare
alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro
loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.
5. Le associazioni turistiche pro loco iscritte allalbo possono, previo
nullaosta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici
di informazione e di accoglienza turistica da esse istituiti, così come
previsto dallarticolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75
(Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione
turistica in Piemonte).
Art. 6.
(Contributi alle associazioni pro loco)
1. Le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui allarticolo
2 possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per
la realizzazione delle proprie attività; le istanze devono pervenire alla
Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno.
2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e
iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche
locali e le attività del tempo libero.
3. Liscrizione allalbo di cui allarticolo 4 costituisce titolo di priorità
in sede di valutazione delle istanze di contributo.
4. Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza
e connessione con i programmi locali, regionali e dellUnione europea.
Art. 7.
(Finanziamento del programma di attività dellUNPLI)
1. La Regione concede annualmente un contributo finanziario al Comitato
regionale del Piemonte dellUNPLI.
2. Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel
bilancio della Regione, sulla base della presentazione di un programma
di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni turistiche
pro loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo
loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento
e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dellUnione
europea.
Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata per lanno 2000
la spesa di lire 1 miliardo per il finanziamento dei programmi delle associazioni
pro loco e di lire 200 milioni per il finanziamento del programma dellUNPLI.
2. Agli oneri conseguenti allattuazione del comma 1 si provvede mediante
istituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni Contributi regionali
alle associazioni pro loco per la realizzazione dei programmi di attività
e Contributi allUnione nazionale pro loco dItalia, Comitato regionale
del Piemonte, per la realizzazione del programma di attività, e mediante
riduzione di pari importo del capitolo 15910 del bilancio per lanno 2000.
Art. 9.
(Norme abrogative)
1. Sono abrogati:
a) larticolo 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dellorganizzazione
turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia
di turismo e industria alberghiera), da ultimo modificato dallarticolo
1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 31;
b) larticolo 28 della l.r. 12/1987;
c) il comma 3 bis dellarticolo 38 della l.r. 12/1987, aggiunto dalla l.r.
31/1998;
d) la legge regionale 12 giugno 1991, n. 24 (Modifiche alla legge regionale
5 marzo 1987, n. 12 Riforma dellorganizzazione turistica. Ordinamento
e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria
alberghiera);
e) la legge regionale 11 novembre 1998, n. 31 (Modifiche della legge regionale
5 marzo 1987, n. 12 Riforma dellorganizzazione turistica. Ordinamento
e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria
alberghiera), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996,
n. 75.
Art. 10.
(Norma transitoria)
1. Le associazioni turistiche pro loco già iscritte agli albi provinciali,
ai sensi della normativa di cui allarticolo 28 della l.r. 12/1987, e successive
modifiche ed integrazioni, sono iscritte di diritto nei nuovi albi provinciali
di cui allarticolo 4, salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione
Piemonte e alla Provincia competente entro tre mesi dallentrata in vigore
della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo