Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 39.
Cimiteri per animali daffezione.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per listituzione
di cimiteri per animali di affezione.
Art. 2.
(Destinatari)
1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa
destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente
classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli
da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni,
a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza
di malattie trasmissibili alluomo o denunciabili ai sensi del vigente
Regolamento di Polizia Veterinaria.
Art. 3.
(Autorizzazione)
1. Listituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione
dellAutorità comunale secondo le procedure definite da apposito Regolamento
di attuazione da approvarsi entro sei mesi dallentrata in vigore della
presente legge.
Art. 4.
(Inumazione spoglie)
1. Le spoglie di animali di cui allarticolo 2 possono essere inumate nelle
fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente
Regolamento di Polizia Veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola
o comunque giudicati idonei dallAutorità competente.
Art. 5.
(Riserva)
1. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate allincenerimento
in impianti autorizzati.
Art. 6.
(Raccolta e trasporto spoglie)
1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti
cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992,
n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre
1990, che stabilisce le norme sanitarie per leliminazione, la trasformazione
e lemissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione
dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a
base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).
Art. 7.
(Norme di attuazione)
1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze
e le sanzioni sono previste nellapposito Regolamento di cui allarticolo
3.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo