Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 35.
Misure di promozione della salute nel campo della minorazione visiva ed
iniziative di carattere preventivo e riabilitativo.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Osservatorio)
1. E istituito lOsservatorio Regionale delle Malattie Oculari, di seguito
denominato O.R.M.O. che ha il compito di rilevare e monitorare la diffusione
e levoluzione delle patologie invalidanti dell apparato visivo sul territorio
della Regione Piemonte.
2. Di tale organo fanno parte un rappresentante della Regione, uno delle
Aziende Sanitarie Locali ASL e uno per le Associazioni di Volontariato
rappresentanti i retinopatici e gli ipovedenti.
Art. 2.
(Compiti dellOsservatorio)
1. LO.R.M.O. sulle malattie oculari svolgerà le seguenti funzioni:
a) censire e monitorare lincidenza e levoluzione delle patologie oculari
in Piemonte;
b) coordinare e indirizzare le attività nel campo della riabilitazione
visiva;
c) progettare e realizzare campagne di sensibilizzazione e di prevenzione
contro le malattie oculari;
d) promuovere progetti di ricerca clinica ed epidemiologica contro patologie
oculari invalidanti;
e) bandire e gestire borse di studio a favore di giovani ricercatori nel
campo della prevenzione della cecità;
f) fornire pareri ed osservazioni in materia di pianificazione sanitaria
nel settore delloftalmologia sociale e della prevenzione della cecità.
Art. 3.
(Registro Regionale Delle Distrofie Retiniche)
1. Nellambito dellO.R.M.O. verrà istituito e tenuto aggiornato il Registro
Regionale delle Distrofie Retiniche di tipo degenerativo al quale sono
tenuti a far affluire i dati tutte le strutture oftalmologiche operanti
nella Regione, sia pubbliche che private.
2. Lattività di raccolta dei dati e di aggiornamento di tale Registro
potrà essere gestita, previa presentazione di un progetto adeguato e nel
pieno rispetto di tutte le normative esistenti in materia di privacy, da
Associazioni di Volontariato, Fondazioni o Cooperative Sociali in diretto
collegamento con le strutture sanitarie interessate. Si prevede listituzione
di idoneo modulo per la raccolta dati per tutti i pazienti ambulatoriali
e ricoverati presso Unità Operative di oculistica.
Art. 4.
(Stanziamenti)
1. Nellambito del fondo destinato al finanziamento delle Associazioni
iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato Settore
Sanità, viene istituito uno specifico comparto dedicato al sostegno delle
organizzazioni di retinopatici ed ipovedenti operanti nel campo della prevenzione
della cecità e della riabilitazione visiva.
2. Le attività previste nella presente legge vengono inserite nel Piano
Sanitario Regionale e finanziate dalla Regione per la quota eccedente il
finanziamento della Legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione
della cecità e per la riabilitazione visiva e lintegrazione sociale e
lavorativa dei ciechi pluriminorati).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo