Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 34.
Nuove norme per lattuazione dellassistenza diabetologica.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. Ad integrazione della legge regionale 10 luglio 1989, n. 40 (Predisposizione
della rete dei servizi per la prevenzione e la cura del diabete mellito
nella Regione Piemonte in attuazione della legge 16 marzo 1987, n.115),
per lattuazione operativa della rete dei Servizi specialistici di diabetologia
ivi previsti, in conformita a quanto disposto dalla legge regionale 12
dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano
sanitario regionale per il triennio 1997-1999), la Regione, con la presente
legge, assumendo come prioritari gli obiettivi enunciati allarticolo 1,
comma 2, della legge 16 marzo 1987, n.115 (Disposizioni per la prevenzione
e la cura del diabete mellito), definisce gli standards operativi e le
normative di intervento finalizzate al miglioramento della cura e tutela
delle persone affette da diabete mellito, secondo criteri che tengano conto
della cronicita della patologia, riconosciuta malattia sociale.
Art. 2.
(Configurazione territoriale della rete dei Servizi
1. In tutte le Aziende sanitarie locali (ASL) e istituita una Unita operativa
specialistica di Malattie metaboliche e Diabetologia, a collocazione ospedaliera
in ambito dipartimentale, dotata di personale dedicato e con autonomia
funzionale. Dette Unità operative si configurano di norma quali strutture
semplici ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 (Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dellart.
1 della legge 30 novembre 1998, n. 419). Nelle ASL dotate di piu presidi
ospedalieri viene istituita ununica Unita operativa che articola la propria
attivita nei diversi presidi.
2. Dette Unita operative, definite di primo livello, svolgono, così come
previsto allarticolo 3, anche attivita in sede extraospedaliera sul territorio
a livello distrettuale in stretto collegamento ed integrazione con le attività
definite dal distretto e per quanto possibile in una logica interprofessionale
di day-service con una distribuzione che tenga conto delle caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi e della prevalenza locale della malattia.
3. La rete dei servizi verrà realizzata entro due anni dallentrata in
vigore della presente legge. Transitoriamente, nelle more della completa
attivazione delle Unita operative specialistiche di primo livello, le
funzioni di competenza possono essere espletate anche da Unita operative
di Medicina interna, laddove queste risultino gia attualmente operative.
4. In ogni Quadrante e istituita almeno una Unita operativa specialistica
autonoma di Malattie metaboliche e Diabetologia con dotazione di posti
letto denominata di secondo livello. Nellarea metropolitana di Torino
sono previste piu Unita operative specialistiche autonome di secondo
livello identificate con le procedure di programmazione del Quadrante.
Le Unità operative di Malattie metaboliche e Diabetologia delle Aziende
ospedaliere (ASO) si collegano funzionalmente a quelle delle ASL del territorio
del Quadrante di riferimento attraverso appositi protocolli dintesa.
5. Presso l ASO O.I.R.M. - SantAnna di Torino, presso lASO SS.Antonio
e Biagio e C.Arrigo di Alessandria, presso lASO S. Croce - Carle di
Cuneo, presso lASO Maggiore della Carità di Novara sono istituite, quali
strutture di riferimento dei rispettivi Quadranti, le Unita operative
autonome di Diabetologia pediatrica. Tali Unita operative autonome si
collegano con le Unita operative pediatriche della regione attraverso
protocolli dintesa per il coordinamento dellattivita di assistenza ai
pazienti affetti da diabete infanto-giovanile.
Art. 3.
(Funzioni delle Unita operative di Malattie
1. Sono funzioni delle Unita operative specialistiche di Malattie metaboliche
e Diabetologia di primo e secondo livello:
a) laccertamento della patologia e limpostazione del piano complessivo
di trattamento con accordo di reciproco impegno tra utente e struttura
sanitaria erogante la prestazione ed in connessione con il medico di famiglia
ed i medici specialisti pediatri di libera scelta;
b) la raccolta e laggiornamento dei dati per il Registro regionale correlato
alla tessera dei cittadini diabetici;
c) lo screening delle complicanze del diabete mellito, in collegamento
con altre Unità operative specialistiche, per la definizione diagnostica
ed il trattamento di dette complicanze;
d) lattivita ambulatoriale, organizzata come assistenza multidisciplinare
e multidistrettuale, con accesso continuativo diurno e disponibilita a
prestazioni di urgenza relativa;
e) lattivita di consulenza negli interventi di cura domiciliari;
f) lattivita di degenza in regime di Day-Hospital.
2. Le Unita operative di Malattie metaboliche e Diabetologia di secondo
livello e le Unita di Diabetologia pediatrica svolgono attivita di degenza
ordinaria e assicurano lassistenza specialistica diretta nei casi che
richiedano un trattamento intensivo e sub-intensivo in collegamento con
il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA).
3. Presso le Unità operative di secondo livello di Malattie metaboliche
e Diabetologia viene attuata la sperimentazione di ricovero in Night-Hospital.
4. Le funzioni di assistenza diabetologia svolte presso poliambulatori
ad opera di medici specialisti convenzionati si raccordano con lUnita
operativa specialistica della stessa ASL e con i medici di famiglia, i
medici specialisti pediatri di libera scelta nellambito delle attività
coordinate dal distretto.
Art. 4.
(Risorse delle Unita operative di Malattie
1. La dotazione di personale delle Unita operative di Malattie metaboliche
e Diabetologica, tiene conto delle dimensioni del bacino dutenza, delle
caratteristiche del territorio e del presidio, assicurando continuita
di intervento. In specie, operando in regime ambulatoriale e di degenza
ordinaria e di Day-Hospital e in altre eventuali sedi, risponde alle esigenze
di assistenza, di trattamento, di terapia educativa, di consulenza multidisciplinare,
di screening e diagnosi delle complicanze acute e croniche.
Art. 5.
(Interventi per il diabete infanto-giovanile)
1. La Regione, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabilite con
atto di indirizzo e di coordinamento dello Stato e sentito il parere della
Commissione diabetologica regionale di cui allarticolo 9, organizza procedure
per lindividuazione dei soggetti a rischio e per la diagnosi precoce della
malattia diabetica, favorendo ogni strategia preventiva.
2. La terapia educativa viene prioritariamente attuata nel corso degli
accessi alle Unita operative di Diabetologia pediatrica ed e potenziata
mediante iniziative esterne alla struttura ossia presso il domicilio, le
strutture scolastiche e sportive, anche avvalendosi delle associazioni
dei pazienti diabetici.
3. Alle Unita operative autonome di Diabetologia pediatrica individuate
allarticolo 2 compete altresi leducazione dei giovani pazienti allautogestione
della patologia mediante lorganizzazione in ambito regionale di appositi
campi scuola.
4. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità di attuazione
e finanziamento dei campi scuola entro novanta giorni dallentrata in vigore
della presente legge.
Art. 6.
(Interventi e standards assistenziali per le donne in stato di gravidanza
affette da diabete mellito)
1. Presso ogni ASL sede di Unita operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia
viene formalizzato un protocollo operativo per lassistenza alla donna
diabetica in gravidanza, assicurando una gestione interdisciplinare che
coinvolga specialisti diabetologi, ginecologi, ostetrici, pediatri e neonatologi.
2. In tutto il territorio regionale per le donne in stato di gravidanza
e garantito lo screening del diabete gestazionale.
3. A tal fine tutte le ASL, anche attraverso protocolli di intesa, organizzano
programmi di intervento che coinvolgano le Unita operative di Malattie
metaboliche e Diabetologia, i Consultori ostetrico-ginecologici, i medici
di famiglia e tengano conto di criteri stabiliti dalla Commissione diabetologica
regionale di cui allarticolo 9.
Art. 7.
(Interventi per lattuazione della terapia educativa
1. Sono funzioni di tutte le Unita operative di Malattie metaboliche e
Diabetologia:
a) lattuazione della terapia educativa con continuita, sistematicita
ed in stretta connessione con le altre terapie diabetologiche;
b) linformazione dei familiari degli assistiti nonche la partecipazione
ad iniziative per leducazione alla salute e di prevenzione relative alla
malattia diabetica e alle altre malattie metaboliche, rivolte a tutta la
popolazione;
c) lincontro periodico con i medici di famiglia ed i medici specialisti
pediatri di libera scelta allo scopo di favorire laggiornamento e la formazione
professionale e di coordinare efficaci azioni per la prevenzione, terapie
e riabilitazione sul territorio nonché per il monitoraggio e lepidemiologia
del diabete e delle altre malattie metaboliche.
2. Tali compiti istituzionali vengono considerati nella definizione delle
risorse di ogni Unita operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia.
3. Per la formazione del personale sanitario delle Unità operative specialistiche
e dei distretti impegnato nellattivita diabetologica ed in particolare
per quanto attiene alla terapia educativa, la Regione, anche sulla base
delle iniziative promosse in materia dalla Commissione regionale di coordinamento
di cui allarticolo 9, promuove ed attua specifici interventi in collaborazione
con le aree di formazione delle ASL e le competenti strutture universitarie.
Art. 8.
(Agevolazione dellinserimento nelle attivita lavorative)
1. La Regione, nellambito di quanto previsto dallarticolo 1, comma 2,
lettera d) della l. 115/1987, attraverso specifici atti e provvedimenti
di propri organi, favorisce linserimento dei giovani diabetici nel mondo
del lavoro:
a) conferendo alla Commissione diabetologica regionale di cui allarticolo
9 la funzione di organo di tutela a cui esporre eventuali inadempienze
o violazioni allarticolo 8, comma 1 della l. 115/1987;
b) promuovendo linformazione presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali,
le istituzioni scolastiche e sportive, sulla legislazione vigente relativa
alla patologia del diabete mellito;
c) sensibilizzando gli enti pubblici e privati circa le necessita terapeutiche
dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori
affetti da diabete infanto-giovanile, anche con leventuale inserimento
di specifiche clausole contrattuali nei rispettivi contratti aziendali
o di categoria;
d) favorendo lattivazione di specifici contratti di formazione.
Art. 9.
(Commissione diabetologica regionale)
1. Al fine di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei
principi e delle disposizioni normative vigenti, nonche per garantire
interventi omogenei e qualificati e per il coordinamento delle attivita
per la prevenzione e cura del diabete mellito, viene istituita, presso
lAssessorato regionale alla Sanita, una apposita Commissione regionale
per lassistenza diabetologica.
2. La composizione della Commissione viene definita con apposito atto deliberativo
della Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente
ed assicurando la rappresentatività delle componenti assistenziali e scientifiche,
delle associazioni di volontariato e delle strutture regionali coinvolte
nella attività assistenziale.
3. La Commissione resta in carica due anni e fornisce annualmente una relazione
sullattività svolta.
Art. 10.
(Competenze della Commissione diabetologica regionale)
1. La Commissione regionale:
a) rappresenta organo di tutela per le persone affette da diabete mellito,
le quali possono segnalare inadempienze od omissioni nei loro confronti
per fatti che ledano i diritti riconosciuti dalle vigenti disposizioni
di legge;
b) elabora protocolli diagnostici terapeutici e linee guida per la malattia
diabetica in conformita con atti nazionali ed internazionali;
c) vigila e verifica sullo stato di attuazione delle normative di legge
riguardanti lassistenza diabetologica;
d) promuove iniziative di aggiornamento del personale sanitario da inserire
nei programmi di formazione permanente del personale del ruolo sanitario
regionale;
e) sviluppa procedure di indagine epidemiologica e di valutazione degli
effetti di diversi schemi di trattamento;
f) ha funzione consultiva per ogni problematica relativa alla patologia
diabete mellito, ivi comprese le strutture e le attivita coinvolte nellassistenza
diabetologica.
2. La Commissione si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria
od in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo
specialistici di Malattie
metaboliche e Diabetologia)
metaboliche e Diabetologia)
metaboliche e Diabetologia)
e per lattivita
di informazione e di aggiornamento
del personale sanitario)