Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000

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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 34.

Nuove norme per l’attuazione dell’assistenza diabetologica.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita’)

1. Ad integrazione della legge regionale 10 luglio 1989, n. 40 (Predisposizione della rete dei servizi per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione Piemonte in attuazione della legge 16 marzo 1987, n.115), per l’attuazione operativa della rete dei Servizi specialistici di diabetologia ivi previsti, in conformita’ a quanto disposto dalla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999), la Regione, con la presente legge, assumendo come prioritari gli obiettivi enunciati all’articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n.115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), definisce gli standards operativi e le normative di intervento finalizzate al miglioramento della cura e tutela delle persone affette da diabete mellito, secondo criteri che tengano conto della cronicita’ della patologia, riconosciuta malattia sociale.

Art. 2.

(Configurazione territoriale della rete dei Servizi
specialistici di Malattie metaboliche e Diabetologia)

1. In tutte le Aziende sanitarie locali (ASL) e’ istituita una Unita’ operativa specialistica di Malattie metaboliche e Diabetologia, a collocazione ospedaliera in ambito dipartimentale, dotata di personale dedicato e con autonomia funzionale. Dette Unità operative si configurano di norma quali strutture semplici ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419). Nelle ASL dotate di piu’ presidi ospedalieri viene istituita un’unica Unita’ operativa che articola la propria attivita’ nei diversi presidi.

2. Dette Unita’ operative, definite di primo livello, svolgono, così come previsto all’articolo 3, anche attivita’ in sede extraospedaliera sul territorio a livello distrettuale in stretto collegamento ed integrazione con le attività definite dal distretto e per quanto possibile in una logica interprofessionale di day-service con una distribuzione che tenga conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e della prevalenza locale della malattia.

3. La rete dei servizi verrà realizzata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Transitoriamente, nelle more della completa attivazione delle Unita’ operative specialistiche di primo livello, le funzioni di competenza possono essere espletate anche da Unita’ operative di Medicina interna, laddove queste risultino gia’ attualmente operative.

4. In ogni Quadrante e’ istituita almeno una Unita’ operativa specialistica autonoma di Malattie metaboliche e Diabetologia con dotazione di posti letto denominata di secondo livello. Nell’area metropolitana di Torino sono previste piu’ Unita’ operative specialistiche autonome di secondo livello identificate con le procedure di programmazione del Quadrante. Le Unità operative di Malattie metaboliche e Diabetologia delle Aziende ospedaliere (ASO) si collegano funzionalmente a quelle delle ASL del territorio del Quadrante di riferimento attraverso appositi protocolli d’intesa.

5. Presso l’ ASO “O.I.R.M. - Sant’Anna” di Torino, presso l’ASO “SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo” di Alessandria, presso l’ASO “S. Croce - Carle” di Cuneo, presso l’ASO “Maggiore della Carità” di Novara sono istituite, quali strutture di riferimento dei rispettivi Quadranti, le Unita’ operative autonome di Diabetologia pediatrica. Tali Unita’ operative autonome si collegano con le Unita’ operative pediatriche della regione attraverso protocolli d’intesa per il coordinamento dell’attivita’ di assistenza ai pazienti affetti da diabete infanto-giovanile.

Art. 3.

(Funzioni delle Unita’ operative di Malattie
metaboliche e Diabetologia)

1. Sono funzioni delle Unita’ operative specialistiche di Malattie metaboliche e Diabetologia di primo e secondo livello:

a) l’accertamento della patologia e l’impostazione del piano complessivo di trattamento con accordo di reciproco impegno tra utente e struttura sanitaria erogante la prestazione ed in connessione con il medico di famiglia ed i medici specialisti pediatri di libera scelta;

b) la raccolta e l’aggiornamento dei dati per il Registro regionale correlato alla tessera dei cittadini diabetici;

c) lo screening delle complicanze del diabete mellito, in collegamento con altre Unità operative specialistiche, per la definizione diagnostica ed il trattamento di dette complicanze;

d) l’attivita’ ambulatoriale, organizzata come assistenza multidisciplinare e multidistrettuale, con accesso continuativo diurno e disponibilita’ a prestazioni di urgenza relativa;

e) l’attivita’ di consulenza negli interventi di cura domiciliari;

f) l’attivita’ di degenza in regime di Day-Hospital.

2. Le Unita’ operative di Malattie metaboliche e Diabetologia di secondo livello e le Unita’ di Diabetologia pediatrica svolgono attivita’ di degenza ordinaria e assicurano l’assistenza specialistica diretta nei casi che richiedano un trattamento intensivo e sub-intensivo in collegamento con il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA).

3. Presso le Unità operative di secondo livello di Malattie metaboliche e Diabetologia viene attuata la sperimentazione di ricovero in Night-Hospital.

4. Le funzioni di assistenza diabetologia svolte presso poliambulatori ad opera di medici specialisti convenzionati si raccordano con l’Unita’ operativa specialistica della stessa ASL e con i medici di famiglia, i medici specialisti pediatri di libera scelta nell’ambito delle attività coordinate dal distretto.

Art. 4.

(Risorse delle Unita’ operative di Malattie
metaboliche e Diabetologia)

1. La dotazione di personale delle Unita’ operative di Malattie metaboliche e Diabetologica, tiene conto delle dimensioni del bacino d’utenza, delle caratteristiche del territorio e del presidio, assicurando continuita’ di intervento. In specie, operando in regime ambulatoriale e di degenza ordinaria e di Day-Hospital e in altre eventuali sedi, risponde alle esigenze di assistenza, di trattamento, di terapia educativa, di consulenza multidisciplinare, di screening e diagnosi delle complicanze acute e croniche.

Art. 5.

(Interventi per il diabete infanto-giovanile)

1. La Regione, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabilite con atto di indirizzo e di coordinamento dello Stato e sentito il parere della Commissione diabetologica regionale di cui all’articolo 9, organizza procedure per l’individuazione dei soggetti a rischio e per la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo ogni strategia preventiva.

2. La terapia educativa viene prioritariamente attuata nel corso degli accessi alle Unita’ operative di Diabetologia pediatrica ed e’ potenziata mediante iniziative esterne alla struttura ossia presso il domicilio, le strutture scolastiche e sportive, anche avvalendosi delle associazioni dei pazienti diabetici.

3. Alle Unita’ operative autonome di Diabetologia pediatrica individuate all’articolo 2 compete altresi’ l’educazione dei giovani pazienti all’autogestione della patologia mediante l’organizzazione in ambito regionale di appositi campi scuola.

4. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità di attuazione e finanziamento dei campi scuola entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Interventi e standards assistenziali per le donne in stato di gravidanza affette da diabete mellito)

1. Presso ogni ASL sede di Unita’ operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia viene formalizzato un protocollo operativo per l’assistenza alla donna diabetica in gravidanza, assicurando una gestione interdisciplinare che coinvolga specialisti diabetologi, ginecologi, ostetrici, pediatri e neonatologi.

2. In tutto il territorio regionale per le donne in stato di gravidanza e’ garantito lo screening del diabete gestazionale.

3. A tal fine tutte le ASL, anche attraverso protocolli di intesa, organizzano programmi di intervento che coinvolgano le Unita’ operative di Malattie metaboliche e Diabetologia, i Consultori ostetrico-ginecologici, i medici di famiglia e tengano conto di criteri stabiliti dalla Commissione diabetologica regionale di cui all’articolo 9.

Art. 7.

(Interventi per l’attuazione della terapia educativa
e per l’attivita’ di informazione e di aggiornamento
del personale sanitario)

1. Sono funzioni di tutte le Unita’ operative di Malattie metaboliche e Diabetologia:

a) l’attuazione della terapia educativa con continuita’, sistematicita’ ed in stretta connessione con le altre terapie diabetologiche;

b) l’informazione dei familiari degli assistiti nonche’ la partecipazione ad iniziative per l’educazione alla salute e di prevenzione relative alla malattia diabetica e alle altre malattie metaboliche, rivolte a tutta la popolazione;

c) l’incontro periodico con i medici di famiglia ed i medici specialisti pediatri di libera scelta allo scopo di favorire l’aggiornamento e la formazione professionale e di coordinare efficaci azioni per la prevenzione, terapie e riabilitazione sul territorio nonché per il monitoraggio e l’epidemiologia del diabete e delle altre malattie metaboliche.

2. Tali compiti istituzionali vengono considerati nella definizione delle risorse di ogni Unita’ operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia.

3. Per la formazione del personale sanitario delle Unità operative specialistiche e dei distretti impegnato nell’attivita’ diabetologica ed in particolare per quanto attiene alla terapia educativa, la Regione, anche sulla base delle iniziative promosse in materia dalla Commissione regionale di coordinamento di cui all’articolo 9, promuove ed attua specifici interventi in collaborazione con le aree di formazione delle ASL e le competenti strutture universitarie.

Art. 8.

(Agevolazione dell’inserimento nelle attivita’ lavorative)

1. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d) della l. 115/1987, attraverso specifici atti e provvedimenti di propri organi, favorisce l’inserimento dei giovani diabetici nel mondo del lavoro:

a) conferendo alla Commissione diabetologica regionale di cui all’articolo 9 la funzione di organo di tutela a cui esporre eventuali inadempienze o violazioni all’articolo 8, comma 1 della l. 115/1987;

b) promuovendo l’informazione presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive, sulla legislazione vigente relativa alla patologia del diabete mellito;

c) sensibilizzando gli enti pubblici e privati circa le necessita’ terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete infanto-giovanile, anche con l’eventuale inserimento di specifiche clausole contrattuali nei rispettivi contratti aziendali o di categoria;

d) favorendo l’attivazione di specifici contratti di formazione.

Art. 9.

(Commissione diabetologica regionale)

1. Al fine di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti, nonche’ per garantire interventi omogenei e qualificati e per il coordinamento delle attivita’ per la prevenzione e cura del diabete mellito, viene istituita, presso l’Assessorato regionale alla Sanita’, una apposita Commissione regionale per l’assistenza diabetologica.

2. La composizione della Commissione viene definita con apposito atto deliberativo della Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente ed assicurando la rappresentatività delle componenti assistenziali e scientifiche, delle associazioni di volontariato e delle strutture regionali coinvolte nella attività assistenziale.

3. La Commissione resta in carica due anni e fornisce annualmente una relazione sull’attività svolta.

Art. 10.

(Competenze della Commissione diabetologica regionale)

1. La Commissione regionale:

a) rappresenta organo di tutela per le persone affette da diabete mellito, le quali possono segnalare inadempienze od omissioni nei loro confronti per fatti che ledano i diritti riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge;

b) elabora protocolli diagnostici terapeutici e linee guida per la malattia diabetica in conformita’ con atti nazionali ed internazionali;

c) vigila e verifica sullo stato di attuazione delle normative di legge riguardanti l’assistenza diabetologica;

d) promuove iniziative di aggiornamento del personale sanitario da inserire nei programmi di formazione permanente del personale del ruolo sanitario regionale;

e) sviluppa procedure di indagine epidemiologica e di valutazione degli effetti di diversi schemi di trattamento;

f) ha funzione consultiva per ogni problematica relativa alla patologia diabete mellito, ivi comprese le strutture e le attivita’ coinvolte nell’assistenza diabetologica.

2. La Commissione si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria od in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo