Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Codice 13.4
Autorizzazione al Comune di Azeglio ad effettuare la pesca di lucci in
epoca di divieto a scopo di ripopolamento
Vista listanza del 15.11.1999, con la quale il Signor Coda Pio in qualità
di Sindaco del Comune di Azeglio, in nome e per conto del Comune da lui
rappresentato, chiede lautorizzazione ad effettuare la pesca di lucci
in epoca di divieto dal 15 febbraio al 15 marzo 2000 nelle acque del lago
di Azeglio, al fine di provvedere mediante le opportune operazioni ittiogeniche
al ripopolamento di dette acque;
dato atto che, per le attività di cattura dei riproduttori a scopo di piscicoltura,
il Comune di Azeglio intende avvalersi dei signori:
Benedetto Elso
Lana Carlo
Clerico Ersilio
Tirassa Carlo
Coppo Mario
visto che il Comune di Azeglio con D.M. in data 10.12.1952 è stato iscritto
nellelenco dei pescicoltori e provvede da anni allincubazione delle uova
e al ripopolamento del lago omonimo;
visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R.D.
22 novembre 1914 n. 1486;
visto il DPR del 24 luglio 1977 n. 616;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n.
4707/93;
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
determina
Di autorizzare il Comune di Azeglio (TO), titolare del diritto esclusivo
di pesca sul lago omonimo, ad effettuare la pesca di lucci in epoca di
divieto dal 15 febbraio al 15 marzo 2000, nelle acque del lago di Azeglio,
al fine di provvedere mediante le opportune operazioni ittiogeniche al
ripopolamento di dette acque avvalendosi dei signori:
Benedetto Elso
Lana Carlo
Clerico Ersilio
Tirassa Carlo
Coppo Mario
alle condizioni sottoelencate:
1) - lobbligo di attenersi alluso degli attrezzi consentiti dalle vigenti
disposizioni di legge per la cattura dei riproduttori;
2) - la pesca dovrà essere effettuata previa comunicazione alla Provincia
competente per territorio della località, del giorno e dellora in cui
la pesca viene esercitata;
3) - lobbligo di osservare le disposizioni in materia e di cessare la
pesca non appena le campane dellincubatoio risultano complete e di trasmettere,
a pesca ultimata alla Regione Piemonte - Assessorato Pesca - corso Stati
Uniti, 21, 10128 Torino, una dettagliata relazione sui riproduttori catturati
divisi per sesso, sul loro peso medio e sulle uova ottenute;
4) - i pesci catturati nel suddetto periodo debbono essere spremuti e regolarmente
bollati prima di essere messi in commercio.
Al titolare della presente autorizzazione è fatto inoltre obbligo di osservare
le norme previste dal D.M. 14.01.1949 in materia di piscicoltura.
Il Dirigente responsabile
D.D. 21 dicembre 1999, n. 402
Vito Sorbilli