Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 41.
Modificazioni allarticolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n.
39 Norme sullorganizzazione degli uffici di comunicazione e sullordinamento
del personale assegnato così come modificata dalla legge regionale 13
ottobre 1999, n. 26.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il comma 8 dellarticolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998,
n. 39, (Norme sullorganizzazione degli uffici di comunicazione e sullordinamento
del personale assegnato) così come modificata dallarticolo 3 della legge
regionale 13 ottobre 1999, n. 26, è aggiunto il seguente:
8 bis. Le risorse finanziarie di cui allarticolo 1, comma 3, sono incrementabili
in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte
ore straordinari complessivo computato in ragione del limite individuale
annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione
ai componenti della Giunta regionale e dellUfficio di Presidenza del Consiglio
regionale. In armonia con i principi di cui agli articoli 13 e 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dellorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego, a norma dellarticolo 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421) e successive modifiche e integrazioni, a far data dal 1 gennaio
2000 al personale sopraccitato, è corrisposta per il periodo di svolgimento
delle mansioni sopra indicate, unindennità in dodici mensilità, sostitutiva
dei compensi per lavoro straordinario. Lindennità viene fissata annualmente
con provvedimento della Giunta regionale, dintesa con lUfficio di Presidenza
del Consiglio regionale. La percentuale dellaumento rispetto allammontare
dellindennità stabilita per lanno precedente può essere determinata esclusivamente
in ragione dellincremento di costo della prestazione oraria relativa al
lavoro straordinario..
Art. 2.
1. Alla spesa derivante dallapplicazione dellarticolo 1 della presente
legge, quantificata in lire 560.400.000, si fa fronte mediante incremento,
se necessario, del capitolo 10118 del bilancio di previsione per lanno
2000.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo