Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 41.

Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 “Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato” così come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39, (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) così come modificata dall’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26, è aggiunto il seguente:

“8 bis. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore straordinari complessivo computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In armonia con i principi di cui agli articoli 13 e 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni, a far data dal 1 gennaio 2000 al personale sopraccitato, è corrisposta per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un’indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario. L’indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La percentuale dell’aumento rispetto all’ammontare dell’indennità stabilita per l’anno precedente può essere determinata esclusivamente in ragione dell’incremento di costo della prestazione oraria relativa al lavoro straordinario.”.

Art. 2.

1. Alla spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge, quantificata in lire 560.400.000, si fa fronte mediante incremento, se necessario, del capitolo 10118 del bilancio di previsione per l’anno 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo