Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 marzo 2000, n. 35

Cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

Vista la Legge Nazionale 1º marzo 1975, n. 47, la quale all’art. 9 prevede lo stato di grave pericolosità, reso noto dalle Amministrazioni Regionali nei rispettivi territori nei periodi in cui il pericolo di incendi boschivi è maggiore;

vista la Legge Regionale n. 16 del 9 giugno 1994, la quale al 9º comma dell’art. 7 prevede che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui al 1º comma dell’art. 9 della L.N. 1º marzo 1975, n. 47, è vietato accendere fuochi nonchè procedere alle operazioni citate al 3º comma dell’art. 9 della legge 47/45;

visto il proprio provvedimento n. 9/2000 del 25 gennaio 2000 con il quale è stato decretato e reso noto lo stato di grave pericolosità ai sensi delle citate leggi;

considerata la cessazione dello stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio della Regione Piemonte risultante sia dalla mutata situazione meteorologica sia dagli appositi indici di pericolosità elaborati dal Servizio Antincendi Boschivi del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Regionale;

decreta

la cessazione, su tutto il territorio della Regione Piemonte, dello stato di grave pericolosità previsto dalle leggi succitate, dalla  data odierna.

Torino, 31 marzo 2000

Enzo Ghigo