Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 marzo 2000, n. 35
Cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
Vista la Legge Nazionale 1º marzo 1975, n. 47, la quale allart. 9 prevede
lo stato di grave pericolosità, reso noto dalle Amministrazioni Regionali
nei rispettivi territori nei periodi in cui il pericolo di incendi boschivi
è maggiore;
vista la Legge Regionale n. 16 del 9 giugno 1994, la quale al 9º comma
dellart. 7 prevede che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi
boschivi di cui al 1º comma dellart. 9 della L.N. 1º marzo 1975, n. 47,
è vietato accendere fuochi nonchè procedere alle operazioni citate al 3º
comma dellart. 9 della legge 47/45;
visto il proprio provvedimento n. 9/2000 del 25 gennaio 2000 con il quale
è stato decretato e reso noto lo stato di grave pericolosità ai sensi delle
citate leggi;
considerata la cessazione dello stato di grave pericolosità di incendi
boschivi sul territorio della Regione Piemonte risultante sia dalla mutata
situazione meteorologica sia dagli appositi indici di pericolosità elaborati
dal Servizio Antincendi Boschivi del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento
Regionale;
decreta
la cessazione, su tutto il territorio della Regione Piemonte, dello stato
di grave pericolosità previsto dalle leggi succitate, dalla data odierna.
Torino, 31 marzo 2000
Enzo Ghigo