Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2000, n. 40 - 29746

Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia - Misura E, azione 1. Adozione delle istruzioni per l’applicazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare le istruzioni per l’applicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte, allegate alla presente per farne parte integrante, relative alla misura E, azione 1 - Indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane.

(omissis)

Allegato

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

Misura E Indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane.

1 Riferimenti normativi

Reg. CE n. 1257/1999 art. 13

2 Motivi e obiettivi

• garantire un uso continuato delle superfici agricole e favorire in tal modo il mantenimento di una comunità rurale vitale,

• conservare lo spazio naturale,

• mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che tengano conto in particolare di considerazioni di carattere ambientale.

3 Interventi ammessi

L’indennità viene concessa per ettaro di superficie coltivata ricadente nelle zone classificate montane sulla base di parametri unitari, fissati per tipo di coltura, come specificato al punto 6. Qualora l’ammontare dei contributi ammessi ecceda la disponibilità finanziaria i premi verranno proporzionalmente ridotti. Il coefficiente di riduzione è determinato con provvedimento del Direttore della Direzione Economia montana e foreste.

L’entità del contributo è calcolato sulla base degli ettari di SAU ammessa per azienda moltiplicati per gli importi unitari per coltura entro il limite di 40 ettari per azienda.

Le Comunità Montane possono differenziare l’entità del contributo erogato tra le diverse zone del loro territorio fermo restando l’importo complessivo assegnato a ciascun Ente calcolato sulla base degli importi fissati a livello regionale.

Le Comunità che intendono differenziare l’entità del contributo erogato, approvano, con deliberazione di Consiglio, i criteri per la selezione delle zone e le modalità per la definizione dell’indennità nelle varie aree classificate su base comunale. I criteri di selezione nonché i coefficienti applicati per la differenziazione dell’indennità dovranno essere opportunamente giustificati in conformità con quanto indicato all’art. 15, comma 2, del Reg. CE n. 1257/99. La deliberazione con cui si adottano i criteri è trasmessa alla Regione - Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, struttura alla quale è demandato il compito di verificare la non difformità con il programma regionale.

4 Localizzazione degli interventi

L’applicazione dell’azione riguarda tutto il territorio regionale classificato montano.

La Regione Piemonte si riserva, con provvedimento assunto dalla Giunta, la possibilità di limitare la concessione del contributo solo ad alcune aree, comunque ricomprese nelle zone svantaggiate, sulla base delle fasce di marginalità di cui alla Legge regionale 16/99.

5 Soggetti beneficiari

Imprenditori agricoli titolari di impresa iscritta al “registro delle imprese” previsto dall’art. 8 della Legge 29.12.1993, n.580.

5.1 Condizioni di ammissibilità e requisiti

L’indennità è concessa per ettaro di SAU ad agricoltori che:

• coltivino almeno 3 ha di SAU,

• si impegnino a proseguire l’attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento. E’ esonerato da tale impegno l’imprenditore che cessi l’attività agricola nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; è inoltre esonerato l’imprenditore che non possa proseguire l’attività per causa di forza maggiore (es. invalidità, espropriazione o acquisizione dei terreni per pubblica utilità),

• utilizzino, conformemente alla buona pratica agricola consueta come definita in allegato al piano regionale, metodi di coltivazione compatibili con la necessità di salvaguardare l’ambiente e di conservare lo spazio naturale.

• operino stabilmente nelle zone svantaggiate con l’eccezione dell’agricoltore residente nelle zone classificate montane che, dopo aver utilizzato l’alpeggio, trasferisce il bestiame per il restante periodo dell’anno nelle zone di collina e/o di pianura.

6 Misura dei finanziamenti


Produzioni interessate    Premio EURO per ettaro di SAU

• Foraggiere:
    • Pascoli (la superficie ammessa è calcolata sulla base
    del bestiame pascolato: 1 ha ammesso per ogni UBA che
    utilizza il pascolo)·
    Prati stabili e prati-pascoli, Prati avvicendati, Prati arborati·
    erbai, colture da insilati    130

•  Piante officinali, Piccoli Frutti, Orticole, Floricole, Fragole, Patate.    160

• Castanicoltura    100

• Frumento tenero, Mais, Oleaginose    60

• Altre colture     60


7 Modalità di presentazione delle domande

La domanda di concessione dell’indennità, redatta su apposito modello, deve essere presentata alla Comunità Montana competente per territorio.

Le Comunità Montane, Enti delegati all’attuazione dell’intervento, provvedono all’istruttoria delle pratiche, al calcolo del contributo ed alla redazione degli elenchi dei beneficiari.

Le comunità montane trasmettono alla Regione copia delle domande e degli elenchi dei beneficiari, sia in forma cartacea sia su apposito supporto magnetico, entro il termine fissato annualmente dalla Regione stessa sulla base delle disposizioni impartite dall’Ente pagatore.