Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2000, n. 40 - 29746
Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo di Orientamento e Garanzia - Misura E, azione 1. Adozione delle
istruzioni per lapplicazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare le istruzioni per lapplicazione del Piano di Sviluppo Rurale
2000-2006 del Piemonte, allegate alla presente per farne parte integrante,
relative alla misura E, azione 1 - Indennità compensativa a favore degli
imprenditori agricoli operanti in zone montane.
(omissis)
Allegato
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
Misura E Indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti
in zone montane.
1 Riferimenti normativi
Reg. CE n. 1257/1999 art. 13
2 Motivi e obiettivi
garantire un uso continuato delle superfici agricole e favorire in tal
modo il mantenimento di una comunità rurale vitale,
conservare lo spazio naturale,
mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che
tengano conto in particolare di considerazioni di carattere ambientale.
3 Interventi ammessi
Lindennità viene concessa per ettaro di superficie coltivata ricadente
nelle zone classificate montane sulla base di parametri unitari, fissati
per tipo di coltura, come specificato al punto 6. Qualora lammontare dei
contributi ammessi ecceda la disponibilità finanziaria i premi verranno
proporzionalmente ridotti. Il coefficiente di riduzione è determinato con
provvedimento del Direttore della Direzione Economia montana e foreste.
Lentità del contributo è calcolato sulla base degli ettari di SAU ammessa
per azienda moltiplicati per gli importi unitari per coltura entro il limite
di 40 ettari per azienda.
Le Comunità Montane possono differenziare lentità del contributo erogato
tra le diverse zone del loro territorio fermo restando limporto complessivo
assegnato a ciascun Ente calcolato sulla base degli importi fissati a livello
regionale.
Le Comunità che intendono differenziare lentità del contributo erogato,
approvano, con deliberazione di Consiglio, i criteri per la selezione delle
zone e le modalità per la definizione dellindennità nelle varie aree classificate
su base comunale. I criteri di selezione nonché i coefficienti applicati
per la differenziazione dellindennità dovranno essere opportunamente giustificati
in conformità con quanto indicato allart. 15, comma 2, del Reg. CE n.
1257/99. La deliberazione con cui si adottano i criteri è trasmessa alla
Regione - Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, struttura alla
quale è demandato il compito di verificare la non difformità con il programma
regionale.
4 Localizzazione degli interventi
Lapplicazione dellazione riguarda tutto il territorio regionale classificato
montano.
La Regione Piemonte si riserva, con provvedimento assunto dalla Giunta,
la possibilità di limitare la concessione del contributo solo ad alcune
aree, comunque ricomprese nelle zone svantaggiate, sulla base delle fasce
di marginalità di cui alla Legge regionale 16/99.
5 Soggetti beneficiari
Imprenditori agricoli titolari di impresa iscritta al registro delle imprese
previsto dallart. 8 della Legge 29.12.1993, n.580.
5.1 Condizioni di ammissibilità e requisiti
Lindennità è concessa per ettaro di SAU ad agricoltori che:
coltivino almeno 3 ha di SAU,
si impegnino a proseguire lattività agricola in una zona svantaggiata
per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento. E esonerato
da tale impegno limprenditore che cessi lattività agricola nel caso in
cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate;
è inoltre esonerato limprenditore che non possa proseguire lattività
per causa di forza maggiore (es. invalidità, espropriazione o acquisizione
dei terreni per pubblica utilità),
utilizzino, conformemente alla buona pratica agricola consueta come definita
in allegato al piano regionale, metodi di coltivazione compatibili con
la necessità di salvaguardare lambiente e di conservare lo spazio naturale.
operino stabilmente nelle zone svantaggiate con leccezione dellagricoltore
residente nelle zone classificate montane che, dopo aver utilizzato lalpeggio,
trasferisce il bestiame per il restante periodo dellanno nelle zone di
collina e/o di pianura.
6 Misura dei finanziamenti
Produzioni interessate Premio EURO per ettaro di SAU
7 Modalità di presentazione delle domande
La domanda di concessione dellindennità, redatta su apposito modello,
deve essere presentata alla Comunità Montana competente per territorio.
Le Comunità Montane, Enti delegati allattuazione dellintervento, provvedono
allistruttoria delle pratiche, al calcolo del contributo ed alla redazione
degli elenchi dei beneficiari.
Le comunità montane trasmettono alla Regione copia delle domande e degli
elenchi dei beneficiari, sia in forma cartacea sia su apposito supporto
magnetico, entro il termine fissato annualmente dalla Regione stessa sulla
base delle disposizioni impartite dallEnte pagatore.
Foraggiere:
Pascoli
(la superficie ammessa è calcolata sulla base
del bestiame pascolato: 1
ha ammesso per ogni UBA che
utilizza il pascolo)·
Prati stabili e prati-pascoli,
Prati avvicendati, Prati arborati·
erbai, colture da insilati 130
Piante
officinali, Piccoli Frutti, Orticole, Floricole, Fragole, Patate. 160
Castanicoltura 100
Frumento tenero, Mais, Oleaginose 60
Altre colture 60