Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Codice 13.4
Art. 30 l.r. 70/96. Autorizzazione al completamento del Programma di reintroduzione
del cervo nel comprensorio alpino CN 1 - Valle Po
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
vista la legge regionale 4 settembre 1996 n. 70;
vista listanza dell11.11.1999 con la quale il Presidente del Comprensorio
Alpino CN 1 - Valle Po - chiede lautorizzazione allimmissione di n. 20
esemplari della specie cervo nel territorio del Comprensorio alpino, quale
completamento del progetto di reintroduzione del cervo in valle Po avviato
negli anni 1998 e 1999;
considerato che ai sensi dellart. 30, comma 10 della l.r. 70/96 la reintroduzione
di fauna selvatica è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale,
sentito lIstituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
visto che lIstituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota n. 7341/T-A38
del 22.12.1999 ha espresso parere favorevole alla prosecuzione del progetto
di reintroduzione del cervo in Valle Po e allimmissione di ulteriori 20
capi, purchè gli stessi siano esemplari di cattura o di allevamento per
i quali sia comprovabile lorigine e sia possibile escludere episodi di
incrocio con individui appartenenti alla forma scozzese (Cervus elaphus
scoticus) o con cervo sika (Cervus nippon);
ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comprensorio Alpino CN 1 - Valle
Po alla immissione di n. 20 esemplari della specie cervo, secondo il programma
predisposto dallo stesso comprensorio, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) limportazione dei cervi deve avvenire nel rispetto di quanto disposto
dallart. 32 della l.r. 70/96;
b) limportazione deve essere accompagnata da certificazione medica che
dichiari la popolazione di origine indenne da:
- malattie nei cui confronti esistano piani di eradicazione a livello nazionale;
- zoonosi;
- malattie altamente contagiose per la fauna selvatica;
- parassiti esotici (in riferimento al territorio italiano);
c) per i fini di cui allart. 30, comma 9 della l.r. 70/96 il Presidente
del Comprensorio alpino deve preventivamente comunicare al Servizio Veterinario
dellAzienda sanitaria competente per territorio, tempi e luoghi ove verranno
liberati gli animali; analoga comunicazione deve essere inoltrata al Servizio
di Vigilanza della Provincia di Cuneo;
d) a conclusione delle operazioni di immissione il Presidente del Comitato
di gestione del CA CN 1 provvederà a trasmettere allAssessorato Caccia
della Regione e della Provincia di Cuneo dettagliata relazione in ordine
allesito delle stesse, corredata dalla documentazione inerente ai controlli
sanitari effettuati;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n.
470/93;
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
visto lart. 30 della l.r. 70/96;
determina
- Di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, il Comprensorio
Alpino CN 1 - Valle Po allimmissione di n. 20 esemplari della specie cervo,
quale completamento del progetto di reintroduzione del cervo in Valle Po
avviato nel 1998, nel rispetto delle modalità e degli adempimenti di cui
in premessa.
La presente determinazione verrà trasmessa al Comprensorio interessato
e alla Provincia di Cuneo.
Il Dirigente responsabile
D.D. 28 gennaio 2000, n. 14
Vito Sorbilli