Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000

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Codice 13.4
D.D. 28 gennaio 2000, n. 14

Art. 30 l.r. 70/96. Autorizzazione al completamento del Programma di reintroduzione del cervo nel comprensorio alpino CN 1 - Valle Po

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la legge regionale 4 settembre 1996 n. 70;

vista l’istanza dell’11.11.1999 con la quale il Presidente del Comprensorio Alpino CN 1 - Valle Po - chiede l’autorizzazione all’immissione di n. 20 esemplari della specie cervo nel territorio del Comprensorio alpino, quale completamento del progetto di reintroduzione del cervo in valle Po avviato negli anni 1998 e 1999;

considerato che ai sensi dell’art. 30, comma 10 della l.r. 70/96 la reintroduzione di fauna selvatica è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

visto che l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota n. 7341/T-A38 del 22.12.1999 ha espresso parere favorevole alla prosecuzione del progetto di reintroduzione del cervo in Valle Po e all’immissione di ulteriori 20 capi, purchè gli stessi siano esemplari di cattura o di allevamento “per i quali sia comprovabile l’origine e sia possibile escludere episodi di incrocio con individui appartenenti alla forma scozzese (Cervus elaphus scoticus) o con cervo sika (Cervus nippon)”;

ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comprensorio Alpino CN 1 - Valle Po alla immissione di n. 20 esemplari della specie cervo, secondo il programma predisposto dallo stesso comprensorio, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l’importazione dei cervi deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dall’art. 32 della l.r. 70/96;

b) l’importazione deve essere accompagnata da certificazione medica che dichiari la popolazione di origine indenne da:

- malattie nei cui confronti esistano piani di eradicazione a livello nazionale;

- zoonosi;

- malattie altamente contagiose per la fauna selvatica;

- parassiti esotici (in riferimento al territorio italiano);

c) per i fini di cui all’art. 30, comma 9 della l.r. 70/96 il Presidente del Comprensorio alpino deve preventivamente comunicare al Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria competente per territorio, tempi e luoghi ove verranno liberati gli animali; analoga comunicazione deve essere inoltrata al Servizio di Vigilanza della Provincia di Cuneo;

d) a conclusione delle operazioni di immissione il Presidente del Comitato di gestione del CA CN 1 provvederà a trasmettere all’Assessorato Caccia della Regione e della Provincia di Cuneo dettagliata relazione in ordine all’esito delle stesse, corredata dalla documentazione inerente ai controlli sanitari effettuati;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

visto l’art. 30 della l.r. 70/96;

determina

- Di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, il Comprensorio Alpino CN 1 - Valle Po all’immissione di n. 20 esemplari della specie cervo, quale completamento del progetto di reintroduzione del cervo in Valle Po avviato nel 1998, nel rispetto delle modalità e degli adempimenti di cui in premessa.

La presente determinazione verrà trasmessa al Comprensorio interessato e alla Provincia di Cuneo.

Il Dirigente responsabile
Vito Sorbilli