Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Codice 13
Art. 13, comma 8, l.r. 70/96. Revoca D.D. n. 4 del 18.1.2000. Istituzione
e rinnovo zone addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nellazienda
agri-turistico-venatoria Arborio
Premesso che per mero errore materiale il dispositivo della determinazione
dirigenziale n. 4 del 18.1.2000 attiene allistituzione di una zona per
laddestramento, allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà
di sparo di tipo C nellazienda agri-turistico-venatoria Il Germano
Reale anzichè allistituzione di due di tali zone nellazienda agri-turistico-venatoria
Arborio di cui si tratta nelle premesse;
ritenuto necessario revocare la suddetta determinazione dirigenziale n.
4 del 18.1.2000;
visto lart. 13, comma 8, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70
in base al quale nelle aziende agri-turistico-venatoria, vengono istituite
con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari,
le zone destinate alladdestramento, allallenamento ed alle gare dei cani
da caccia di cui al comma 5 del predetto articolo;
considerato che il citato comma 8 dellarticolo 13 stabilisce altresì che
con il provvedimento di costituzione delle predette zone vengono definiti
i criteri distituzione, rinnovo, revoca gestione ed i relativi periodi
di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998, trasmessa ai soggetti interessati
con nota n. 2958 del 30.7.1998, con la quale tra laltro, sono state definite
le linee guida alle quali il direttore concessionario deve attenersi in
ordine allistituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per laddestramento,
allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;
vista la D.G.R. n. 15-27562 del 14.6.1999;
vista la determinazione dirigenziale n. 262 del 29.10.1998 con la quale
si è approvata la trasformazione parziale dellazienda faunistico-venatoria
Arborio nellomonima azienda agri-turistico-venatoria pari ad ha 1995,
e il rilascio della concessione fino al 31.1.2005 a favore del Sig. Vaerini
Lorenzo;
vista la determinazione dirigenziale n. 76 del 19.3.1999 con la quale,
nella suddetta azienda, è stata istituita, sino al 31.1.2000, una zona,
individuata nella planimetria agli atti, denominata Rabozzi, pari ad
ha 300, per laddestramento, lallenamento e le prove dei cani da caccia
da ferma, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento
appartenente alle specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale
e quaglia;
vista listanza in data 3.12.1999, del suddetto Sig. Vaerini Lorenzo, volta
ad ottenere il rinnovo, sino al 31.1.2005, della suddetta zona, denominata
Rabozzi;
vista inoltre listanza in pari data con la quale il suddetto direttore
concessionario ha richiesto listituzione di una zona denominata Bosco
Locali, avente una superficie di ha 180 ed individuata nella planimetria
agli atti, da adibire alladdestramento, allallenamento ed alle prove
dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica
di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice
rossa, germano reale e quaglia;
dato atto che ai fini del rinnovo della suddetta zona Rabozzi e dellistituzione
della nuova zona Bosco Locali il direttore concessionario ha presentato
la documentazione prevista dallart. 2, comma 1, dellallegato alla citata
D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998:
- verbale di Assemblea in data 8.11.1999 con la quale è stato modificato
lart. 2, lett. a) dello Statuto consortile in data 15.4.1997 e che attesta
lassenso dei proprietari o possessori dei fondi allistituzione delle
zone in argomento (tipo c);
- planimetria catastale dellazienda agri-turistico-venatoria comprensiva
della zona di cui viene chiesto il rinnovo e della nuova zona che si intende
costituire;
- regolamento di gestione della zona Bosco Locali ai sensi dellart.
4, comma 2, del citato allegato;
verificata in sede istruttoria la conformità degli atti presentati con
quelli richiesti dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 ivi compreso
il regolamento di gestione della zona di addestramento, allenamento e prove
dei cani da caccia;
ritenuto pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del direttore
concessionario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n.
470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
visto lart. 51, comma 6 della l.r. 70/96;
determina
- Di revocare, per i motivi specificati in premessa, la determinazione
dirigenziale n. 4 del 18.1.2000;
- di rinnovare, ferme restando le disposizioni contenute nella determinazione
dirigenziale n. 76 del 19.3.1999, nellazienda agri-turistico-venatoria
Arborio (VC), la zona denominata Rabozzi, individuata nella planimetria
catastale agli atti e pari ad ha 300, per laddestramento, lallenamento
e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo, di tipo C,
su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano,
starna, pernice rossa, germano reale e quaglia;
- di istituire, nella suddetta azienda, una seconda zona, denominata Bosco
Locali, per laddestramento, lallenamento e le prove dei cani da caccia
da ferma con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento
appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano
reale e quaglia come individuata nella planimetria catastale agli atti
ed avente la superficie di ha 180;
Le suddette zone sono istituite a decorrere dal 15 gennaio 2000 sino al
31.1.2005, data di scadenza della concessione dellazienda agri-turistico-venatoria;
Anche per la zona denominata Bosco Locali il concessionario è tenuto
al rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 70/96, delle linee
guida approvate con D.G.R. 13-25059 del 20.7.1998, del regolamento di gestione
predisposto dal medesimo ed in particolare allosservanza delle seguenti
prescrizioni:
1. Lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e gare dei
cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro
che siano autorizzati dal medesimo.
Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui alla lettera ee) dellart.
53 della legge regionale 70/96.
2. In caso di variazione della durata di validità della zona, della superficie
e della localizzazione della zona, delle specie di fauna selvatica immesse
e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione
al Presidente della Giunta regionale, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Lattività di addestramento e allenamento cani è consentita, a decorrere
dal 15 gennaio, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, sino al 15
maggio.
Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nella zona di addestramento
e allenamento cani è consentito lesercizio dellattività venatoria.
4. Per lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove
dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.
I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nella zona
di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dellassicurazione
di cui allart. 35 della l. r. 70/96.
5. Nella zona di cui allart. 13 comma 5 lett. C), della l.r. 70/96, è
consentito laccesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da
un cane.
Resta fermo il divieto previsto dallart. 49, comma 1, lett. C).
Nella stessa zona lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì
e venerdì.
6. Il Concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante
la liceità dellabbattimento della fauna selvatica allinterno della zona
di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno e numero dei capi
abbattuti.
7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate
sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.
8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a
risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nellespletamento
delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati
da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20
per 30, recanti la dicitura:
Azienda agri-turistico-venatoria:
zona addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia di tipo C art.
13 l.r. 70/96".
10. Le tabelle devono essere collocate in conformità a quanto stabilito
dallart. 50 della l.r. 70/96.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 21 gennaio 2000, n. 7
Vito Sorbilli