Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000

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Codice 13.4
D.D. 18 gennaio 2000, n. 5

Art. 13, comma 8, l.r. 70/96. Zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nell’azienda agri-turistico-venatoria “Mandria di Santhià”

Viste le determinazioni dirigenziali nn. 241 e 15 rispettivamente del 22.10.1998 e del 19.1.1999 con le quali si è approvata la trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria “Mandria di Santhià” nell’omonima azienda agri-turistico-venatoria, pari ad ha 983, e il rilascio della concessione fino al 31.1.2005, a favore del Sig. Del Zoppo Claudio;

vista la determinazione dirigenziale n. 74 del 18.3.1999 con la quale sono state istituite nell’azienda anzidetta due zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo (tipo C) sulle specie fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, denominate “Margaria” e “Mandria”, aventi rispettivamente una superficie di ha 254 ed ha 32;

vista l’istanza, in data 27.12.1999, presentata dal Sig. Del Zoppo Claudio, direttore concessionario dell’azienda agri-turistico-venatoria “Mandria di Santhià” volta ad ottenere la revoca della zona di tipo C denominata Mandria, avente una superficie di ha 32 e contestualmente l’ampliamento della zona di tipo C denominata Margaria per ha 38 come evidenziato sulla planimetria depositata agli atti.

La superficie di tale zona risulterebbe pertanto di ha 292;

verificata in sede istruttoria la conformità degli atti presentati con quelli richiesti dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 ivi compreso il regolamento di gestione delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;

ritenuto pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 13 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

visto l’art. 13 della l.r. 70/96

determina

- Di revocare la zona di tipo C per l’addestramento, allenamento e prove dei cani da ferma denominata Mandria, di ha 32, istituita con determinazione dirigenziale n. 74 del 18.3.99 nell’azienda agri-turistico-venatoria Mandria di Santhià (VC);

- di autorizzare l’ampliamento della zona, di tipo C, denominata Margaria, istituita nella predetta azienda agri-turistico-venatoria per ha 38.

La superficie di tale zona risulta pertanto di ha 292;

La suddetta zona è istituita fino al 31.1.2005, data di scadenza della concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria, fermo restando il rispetto da parte del concessionario delle disposizioni indicate nella citata determinazione dirigenziale n. 74 del 18.3.99.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Vito Sorbilli