Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Codice 13.4
Art. 13, comma 8, l.r. 70/96. Istituzione zona per addestramento, allenamento
e prove dei cani da caccia nellazienda agri-turistico-venatoria Il mostarolo
(VC)
Visto lart. 13, comma 8, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70
in base al quale nelle aziende agri-turistico-venatorie, vengono istituite
con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari,
le zone destinate alladdestramento, allallenamento ed alle gare dei cani
da caccia di cui alla comma 5 del predetto articolo;
considerato che il citato comma 8 dellarticolo 13 stabilisce altresì che
con il provvedimento di costituzione delle predette zone vengono definiti
i criteri distituzione, rinnovo, revoca gestione ed i relativi periodi
di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998, trasmessa ai soggetti interessati
con nota n. 2958 del 30.7.1998, modificata con D.G.R. n. 15-27562 del 14.6.1999,
con la quale, tra laltro, sono state definite le linee guida alle quali
il direttore concessionario deve attenersi in ordine allistituzione, rinnovo,
revoca, gestione delle zone per laddestramento, allenamento e prove dei
cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;
vista la D.G.R. n. 15-27562 del 14.6.1999;
vista la determinazione dirigenziale n. 374 del 14.12.1998 con la quale
è stata approvata la trasformazione parziale dellazienda faunistico-venatoria
Roasio (VC) nellazienda agri-turistico-venatoria denominata Il Mostarolo
pari ad ha 250, e il rilascio della concessione fino al 31.1.2005 a favore
della Soc.tà Il Mostarolo S.r.l., corrente in Roasio, nella persona del
Sig. Cerri Odilio quale legale rappresentante della stessa;
vista listanza in data 9.12.1999, successivamente integrata in data 22.12.1999,
del suddetto Sig. Cerri Odilio, volta ad ottenere listituzione di una
zona per laddestramento, lallenamento e le prove dei cani da caccia da
ferma con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento
appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale e quaglia,
individuata nella planimetria catastale agli atti ed avente una superficie
di ha 68;
dato atto che ai fini dellistituzione della zone anzidetta il legale rappresentante
della Società concessionaria ha presentato la documentazione prevista dallart.
2, comma 1, dellallegato alla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998:
- verbale di Assemblea in data 1.12.1999 attestante lassenso dei proprietari
o possessori dei fondi allistituzione delle zone in argomento (tipo c);
- planimetria catastale dellazienda agri-turistico-venatoria comprensiva
della zona che si intende costituire;
- regolamento di gestione della zona ai sensi dellart. 4, comma 2, del
citato allegato;
verificata in sede istruttoria la conformità degli atti presentati con
quelli richiesti dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 ivi compreso
il regolamento di gestione della zona di addestramento, allenamento e prove
dei cani da caccia;
ritenuto pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del direttore
concessionario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 13 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
visto lart. 13 della l.r. 70/96
determina
- Di istituire, nellazienda agri-turistico-venatoria Il Mostarolo (VC)
una zona per laddestramento, lallenamento e le prove dei cani da caccia
da ferma con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento
appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale e quaglia
come individuata nella planimetria catastale agli atti, avente la superficie
di ha 68;
La suddetta zona è istituita a decorrere dal 15 gennaio 2000 e con scadenza
al 31.1.2005, data di scadenza della concessione dellazienda agri-turistico-venatoria;
Il concessionario è tenuto al rispetto delle stesse disposizioni contenute
nella l.r. 70/96, delle linee guida approvate con D.G.R. 13-25059 del 20.7.1998,
del regolamento di gestione predisposto dal medesimo e allosservanza delle
seguenti prescrizioni:
1. Lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e gare dei
cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro
che siano autorizzati dal medesimo.
Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui alla lettera ee) dellart.
53 della legge regionale 70/96.
2. In caso di variazione della durata di validità delle zone, della superficie
e della localizzazione della zona, delle specie di fauna selvatica immesse
e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione
al Presidente della Giunta regionale, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Lattività di addestramento e allenamento cani è consentita, a decorrere
dal 15 gennaio, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, sino al 15
maggio.
Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nelle zone di addestramento
e allenamento cani è consentito lesercizio dellattività venatoria.
4. Per lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove
dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.
I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di sparo nelle zone alluopo
predisposte devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dellassicurazione
di cui allart. 35 della l.r. 70/96.
5. Nella zona di cui allart. 13 comma 5 lett. C), della l.r. 70/96, è
consentito laccesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da
un cane.
Resta fermo il divieto previsto dallart. 49, comma 1, lett. C).
Nella stessa zona lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì
e venerdì.
6. Il Concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante
la liceità dellabbattimento della fauna selvatica allinterno delle zone
di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno e numero dei capi
abbattuti.
7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate
sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.
8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a
risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nellespletamento
delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati
da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20
per 30, recanti la dicitura:
Azienda agri-turistico-venatoria:
zona addestramento, allenamento e gara dei cani da caccia di tipo C art.
13 l.r. 70/96".
10. Le tabelle devono essere collocate in conformità a quanto stabilito
dallart. 50 della l.r. 70/96.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 13 gennaio 2000, n. 2
Vito Sorbilli