Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000

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Codice 13.4
D.D. 13 gennaio 2000, n. 1

Art. 13, comma 8, l.r. 70/96. Istituzione zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nell’azienda agri-turistico-venatoria “Carisio”

Visto l’art. 13, comma 8, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 in base al quale nelle aziende agri-turistico-venatorie, vengono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, le zone destinate all’addestramento, all’allenamento ed alle gare dei cani da caccia di cui al comma 5 del predetto articolo;

considerato che il citato comma 8 dell’articolo 13 stabilisce altresì che con il provvedimento di costituzione delle predette zone vengono definiti i criteri d’istituzione, rinnovo, revoca gestione ed i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998, trasmessa ai soggetti interessati con nota n. 2958 del 30.7.1998, modificata con D.G.R. n. 15-27562 del 14.6.1999, con la quale, tra l’altro, sono state definite le linee guida alle quali il direttore concessionario deve attenersi in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l’addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 257 del 28.10.1998 con la quale si è approvata la trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria “Carisio” nell’omonima azienda agri-turistico-venatoria pari ad ha 1000, e il rilascio della concessione fino al 31.1.2005,

vista l’istanza in data 5.2.1999, successivamente integrata in data 5.1.2000, del Sig. Delzoppo Claudio, direttore concessionario dell’azienda agri-turistico-venatoria “Carisio” volta ad ottenere l’istituzione di tre zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, pernice rossa, starna, germano reale e quaglia, denominate “Bricco”, “Elvo” e “Casa Caccia” e come tali individuate nella planimetria catastale agli atti ed aventi rispettivamente una superficie di ha 84, ha 153 ed ha 63;

dato atto che ai fini dell’istituzione della zona anzidetta il direttore concessionario ha presentato la documentazione prevista dall’art. 2, comma 1, dell’allegato alla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998:

- verbale di Assemblea in data 28.12.1999 attestante l’assenso dei proprietari o possessori dei fondi all’istituzione delle zone in argomento (tipo c);

- planimetria catastale dell’azienda agri-turistico-venatoria comprensiva della zona che si intende costituire;

- regolamento di gestione della zona ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato allegato;

verificata in sede istruttoria la conformità degli atti presentati con quelli richiesti dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 ivi compreso il regolamento di gestione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;

ritenuto pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 13 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

visto l’art. 13 della l.r. 70/96

determina

- Di istituire, nell’azienda agri-turistico-venatoria “Carisio” tre zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, denominate “Bricco”, “Elvo” e “Casa Caccia” e come tali individuate nella planimetria catastale agli atti, aventi rispettivamente la superficie di ha 84, ha 153 ed ha 63;

Le suddette zone sono istituite a decorrere dal 15 gennaio 2000 e con scadenza al 31.1.2005, data di scadenza della concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria;

Il concessionario è tenuto al rispetto delle stesse disposizioni contenute nella l.r. 70/96, delle linee guida approvate con D.G.R. 13-25059 del 20.7.1998, del regolamento di gestione predisposto dal medesimo e all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. L’esercizio delle attività di addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo.

Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui alla lettera ee) dell’art. 53 della legge regionale 70/96.

2. In caso di variazione della durata di validità delle zone, della superficie e della localizzazione delle zone, delle specie di fauna selvatica immesse e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

3. L’attività di addestramento e allenamento cani è consentita, a decorrere dal 15 gennaio, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, sino al 15 maggio.

Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nelle zone di addestramento e allenamento cani è consentito l’esercizio dell’attività venatoria.

4. Per l’esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di sparo nelle zone all’uopo predisposte devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell’assicurazione di cui all’art. 35 della l.r. 70/96.

5. Nelle zone di cui all’art. 13 comma 5 lett. C), della l.r. 70/96, è consentito l’accesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da un cane.

Resta fermo il divieto previsto dall’art. 49, comma 1, lett. C).

Nelle stesse zone lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì e venerdì.

6. Il Concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante la liceità dell’abbattimento della fauna selvatica all’interno delle zone di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno e numero dei capi abbattuti.

7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.

8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nell’espletamento delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

9. I confini delle zone devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura:

“Azienda agri-turistico-venatoria:

zona addestramento, allenamento e gara dei cani da caccia di tipo C art. 13 l.r. 70/96".

10. Le tabelle devono essere collocate in conformità a quanto stabilito dall’art. 50 della l.r. 70/96.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Vito Sorbilli