Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Codice 13.4
Art. 13 comma 8, L.R. 70/96. Istituzione zone addestramento, allenamento
e prove dei cani da caccia nellazienda agri-turistico-venatoria Lenta
2 (VC)
Visto lart. 13, comma 8, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70
in base al quale nelle aziende agri-turistico-venatorie, vengono istituite
con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari,
le zone destinate alladdestramento, allallenamento ed alle gare dei cani
da caccia di cui al comma 5 del predetto articolo;
considerato che il citato comma 8 dellarticolo 13 stabilisce altresì che
con il provvedimento di costituzione delle predette zone vengono definiti
i criteri distituzione, rinnovo, revoca gestione ed i relativi periodi
di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998, trasmessa ai soggetti interessati
con nota n. 2958 del 30.7.1998, con la quale, tra laltro, sono state definite
le linee guida alle quali il direttore concessionario deve attenersi in
ordine allistituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per laddestramento,
allenamento e prove dei cani da caccia nelle zone agri-turistico-venatorie;
vista la determinazione dirigenziale n. 380 del 17.12.1998 con la quale
si è approvata la trasformazione di parte dellazienda faunistico-venatoria
Lenta nellazienda agri-turistico-venatoria Lenta 2", avente una superficie
di ha 484, e il rilascio della concessione fino al 31.1.2005;
vista la D.G.R. n. 15-27562 del 14.6.1999;
vista listanza in data 11.1.1999, successivamente integrata in data 14.12.199,
del Sig. Aina Giovanni, direttore concessionario dellazienda agri-turistico-venatoria
Lenta 2" volta ad ottenere listituzione di due zone per laddestramento,
lallenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo,
di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti
specie: fagiano, pernice rossa, starna, germano reale e quaglia, individuate
con le lettere A e B nella planimetria catastale agli atti ed aventi rispettivamente
una superficie di ha 40 ed ha 30;
dato atto che ai fini dellistituzione della zona anzidetta il direttore
concessionario ha presentato la documentazione prevista dallart. 2, comma
1, dellallegato alla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998:
- verbale dellAssemblea ordinaria in data 17.3.1997 attestante lassenso
dei proprietari o possessori dei fondi allistituzione della zona in argomento
(tipo c);
- planimetria catastale dellazienda agri-turistico-venatoria comprensiva
delle zone che si intendono costituire;
- regolamento di gestione della zona ai sensi dellart. 4, comma 2, del
citato allegato;
verificata in sede istruttoria la conformità degli atti presentati con
quelli richiesti dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 come modificata
dalla citata D.G.R. n. 15-27562 del 14.6.1999, ivi compreso il regolamento
di gestione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da
caccia;
ritenuto pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del direttore
concessionario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 13 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
visto lart. 13 della l.r. 70/96
determina
Di istituire nellazienda agri-turistico-venatoria Lenta 2 due zone per
laddestramento, lallenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con
facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente
alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia,
individuate nella planimetria catastale agli atti con le lettere A e B
ed aventi rispettivamente la superficie di ha 40 ed ha 30;
Le suddette zone sono istituite a decorrere dal 15 gennaio 2000 e con scadenza
al 31.1.2005, data di scadenza della concessione dellazienda agri-turistico-venatoria;
Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella
l.r. 70/96, delle linee guida approvate con D.G.R. 13-25059 del 20.7.1998,
della D.G.R. n. 15-27562 del 14.6.1999 e del regolamento di gestione predisposto
dal medesimo e allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. Lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e gare dei
cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro
che siano autorizzati dal medesimo.
Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui alla lettera ee) dellart.
53 della legge regionale 70/96.
2. In caso di variazione della durata di validità della zona, della superficie
e della localizzazione della zona, delle specie di fauna selvatica immesse
e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione
al Presidente della Giunta regionale, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Lattività di addestramento e allenamento cani è consentita, a decorrere
dal 15 gennaio, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, sino al 15
maggio.
Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nelle zone di addestramento
e allenamento cani è consentito lesercizio dellattività venatoria.
4. Per lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove
dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.
I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nella zona
di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dellassicurazione
di cui allart. 35 della l. r. 70/96.
5. Nelle zone di cui allart. 13 comma 5 lett. C), della l.r. 70/96, è
consentito laccesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da
un cane.
Resta fermo il divieto previsto dallart. 49, comma 1, lett. C).
Nelle stesse zone lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì
e venerdì.
6. Il concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante
la liceità dellabbattimento della fauna selvatica allinterno della zona
di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno e numero dei capi
abbattuti.
7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate
sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.
8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a
risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nellespletamento
delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. I confini delle zone devono essere chiaramente individuati e delimitati
da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20
per 30, recanti la dicitura:
Azienda agri-turistico-venatoria:
zona addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia di tipo C art.
13 l.r. 70/96".
10. Le tabelle devono essere collocate in conformità a quanto stabilito
dallart. 50 della l.r. 70/96.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 21 dicembre 1999, n. 401
Vito Sorbilli