Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Codice 13.4
Art. 13 comma 8, L.R. 70/96. Istituzione zone addestramento, allenamento
e prove dei cani da caccia nellazienda agri-turistico-venatoria Cressa
Bogogno (NO)
Visto lart. 13, comma 8, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70
in base al quale nelle aziende agri-turistico-venatorie, vengono istituite
con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari,
le zone destinate alladdestramento, allallenamento ed alle gare dei cani
da caccia di cui al comma 5 del predetto articolo;
considerato che il citato comma 8 dellarticolo 13 stabilisce altresì che
con il provvedimento di costituzione delle predette zone vengono definiti
i criteri distituzione, rinnovo, revoca gestione ed i relativi periodi
di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998, trasmessa ai soggetti interessati
con nota n. 2958 del 30.7.1998, con la quale, tra laltro, sono state definite
le linee guida alle quali il direttore concessionario deve attenersi in
ordine allistituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per laddestramento,
allenamento e prove dei cani da caccia nelle zone agri-turistico-venatorie;
vista la determinazione dirigenziale n. 113 del 26.4.1999 con la quale
si è approvata la trasformazione dellazienda faunistico-venatoria Cressa
Bogogno nellazienda agri-turistico-venatoria omonima, pari ad ha 1391.39.90,
e il rilascio della concessione fino al 31.1.2005, a favore della Società
Azienda Faunistico-venatoria La Beccaccia S.r.l., nella persona del Sig.
Nobile Marco, amministratore unico della stessa;
vista listanza in data 29.6.1999, presentata dallamministratore unico
della suddetta società Sig. Nobile Marco, volta ad ottenere listituzione
di due zone per laddestramento, lallenamento e le prove dei cani da caccia
da ferma con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento
appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale,
individuate con le lettere A e B nella planimetria catastale, aventi rispettivamente
la superficie di ha 128 e di ha 131;
dato atto che ai fini dellistituzione della zona anzidetta il direttore
concessionario ha presentato la documentazione prevista dallart. 2, comma
1, dellallegato alla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998:
- verbale di modifica dello Statuto del consorzio in data 17.11.1999 attestante
lassenso allistituzione delle zone in argomento (tipo c);
- planimetria catastale dellazienda agri-turistico-venatoria comprensiva
delle zone che si intendono costituire;
- regolamento di gestione della zona ai sensi dellart. 4, comma 2, del
citato allegato;
verificata in sede istruttoria la conformità degli atti presentati con
quelli richiesti dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 ivi compreso
il regolamento di gestione della zona di addestramento, allenamento e prove
dei cani da caccia;
ritenuto pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del direttore
concessionario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 13 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
visto lart. 13 della l.r. 70/96
determina
- Di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, nellazienda agri-turistico-venatoria
Cressa Bogogno due zone per laddestramento, lallenamento e le prove
dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica
di allevamento appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia
e germano reale, individuate con le lettere A e B nella planimetria catastale
agli atti, ed aventi rispettivamente la superficie di ha 128 e di ha 131.
Le suddette zone sono istituite fino al 31.1.2005, data di scadenza della
concessione dellazienda agri-turistico-venatoria.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella
l.r. 70/96, delle linee guida approvate con D.G.R. 13-25059 del 20.7.1998,
del regolamento di gestione predisposto dal medesimo e allosservanza delle
seguenti prescrizioni:
1. Lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e gare dei
cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro
che siano autorizzati dal medesimo.
Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui alla lettera ee) dellart.
53 della legge regionale 70/96.
2. In caso di variazione della durata di validità della zona, della superficie
e della localizzazione della zona, delle specie di fauna selvatica immesse
e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione
al Presidente della Giunta regionale, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Lattività di addestramento e allenamento cani è consentita dal 15 gennaio
al 15 maggio.
Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nelle zone di addestramento
e allenamento cani è consentito lesercizio dellattività venatoria.
4. Per lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove
dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.
I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nella zona
di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dellassicurazione
di cui allart. 35 della l. r. 70/96.
5. Nelle zone di cui allart. 13 comma 5 lett. C), della l.r. 70/96, è
consentito laccesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da
un cane.
Resta fermo il divieto previsto dallart. 49, comma 1, lett. C).
Nelle stesse zone lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì
e venerdì.
6. Il concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante
la liceità dellabbattimento della fauna selvatica allinterno della zona
di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno e numero dei capi
abbattuti.
7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate
sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.
8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a
risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nellespletamento
delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. I confini delle zone devono essere chiaramente individuati e delimitati
da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20
per 30, recanti la dicitura:
Azienda agri-turistico-venatoria:
zona addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia di tipo C art.
13 l.r. 70/96".
10. Le tabelle devono essere collocate in conformità a quanto stabilito
dallart. 50 della l.r. 70/96.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 dicembre 1999, n. 397
Vito Sorbilli