Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 33.
Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dellentrata)
1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per lanno finanziario
2000, è approvato in lire 23.364.514.335.814 in termini di competenza e
in lire 27.201.445.454.241 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento e la riscossione
dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della
Regione, delle somme e dei proventi dovuti nellanno finanziario 2000.
Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)
1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per lanno finanziario
2000, è approvato in lire 23.364.514.335.814 in termini di competenza ed
in lire 27.201.445.454.241 in termini di cassa.
2. E autorizzata lassunzione di impegni di spesa entro i limiti degli
stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per lanno
finanziario 2000.
3. E autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti
di cassa dello stato di previsione della spesa per lanno 2000, in conformità
alle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme
di contabilità regionale).
Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)
1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per lanno
finanziario 2000 con gli allegati prospetti di cui allarticolo 33 della
l.r. 55/1981 (Allegato A).
Art. 4.
(Bilancio Pluriennale)
1. E approvato il bilancio pluriennale 2000-2002, allegato alla presente
legge (Allegato B).
2. E approvato il bilancio pluriennale 2000-2002, allegato alla presente
legge ed espresso nellunità di conto europea (Allegato C).
Art. 5.
(Riclassificazione della spesa)
1. Sono approvati, ai sensi dellarticolo 32, ultimo comma della l.r. 55/1981
e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione
e il riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.
Art. 6.
(Autorizzazione a contrarre
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di
cui si autorizza limpegno, ed il totale delle entrate, che si prevede
di accertare nel corso dellesercizio finanziario 2000, è autorizzata,
ai sensi dellarticolo 48 della l.r. 55/1981 e successive modificazioni
ed integrazioni, la contrazione di mutui per un importo di lire 1.600.000.000.000.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante lassunzione
dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per lanno finanziario
2000, sono quelle iscritte nello stato di previsione del bilancio medesimo
ai capitoli numeri:
15965 (per lire 1.132.976.511.312) - 20000 - 20017 - 20020 - 20100 - 20110
- 20120 - 20130 - 20150 - 20155 - 20156 - 20170 - 20175 - 20200 - 20210
- 20220 - 20360 - 20400 - 20405 - 20440 - 20450 - 20455 - 20457 - 20470
- 20480 - 20544 - 20574 - 20667 - 20673 - 20674 - 20910 - 20930 - 20950
- 20990 - 21020 - 21045 - 21047 - 21104 - 21107 - 21420 - 21425 - 21650
- 21930 - 22030 - 22050 - 22185 - 22186 - 23025 - 23100 - 23210 - 23239
- 23250 - 23267 - 23268 - 23594 - 23596 - 23597 - 23600 - 23605 - 23710
- 23770 - 23780 - 23785 - 23950 - 23960 - 23980 - 24080 - 24310 - 24360
- 24780 - 25010 - 25020 - 25115 - 25117 - 25305 - 25398 - 25545 - 25567
- 25569 - 25573 - 25582 - 25992 (per lire 4.673.488.688).
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 6 per cento annuo,
oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dellammortamento di 15
anni.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei
mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai
commi 1, 2 e 3.
5. Agli oneri derivanti dallammortamento dei mutui su indicati, previsti
in lire 15.910.000.000, per lanno finanziario 2000 e per ciascuno degli
anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte
nellambito delle disponibilità esistenti alla voce Oneri non ripartibili
del bilancio pluriennale 2000 - 2002.
Art. 7.
(Spese obbligatorie e dordine)
1. Sono considerate spese obbligatorie e dordine, ai sensi e per gli effetti
dellarticolo 38 della l.r. 55/1981, quelle descritte nellelenco 1 allegato
allo stato di previsione della spesa, integrato con i capitoli 10010 e
20910.
Art. 8.
(Variazioni di bilancio)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dellarticolo
15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali
e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle
Regioni), e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni
al bilancio dellesercizio in corso per listituzione di nuovi capitoli
di entrata, per liscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato
destinate a scopi specifici e per liscrizione delle relative spese quando
queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in
vigore.
Art. 9.
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. E approvato, ai sensi dellarticolo 50 della l.r. 55/1981, il prospetto
delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore
di Enti e di altri soggetti, di cui allelenco n. 3 allegato allo stato
di previsione della spesa.
Art. 10.
(Pagamenti mediante aperture di credito)
1. E approvato, ai sensi dellarticolo 63 della l.r. 55/1981, il prospetto
dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture
di credito a favore di funzionari della Regione, di cui allelenco n. 2,
allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 11.
(Fondi globali)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 41 della l.r. 55/1981,
è autorizzata liscrizione nello stato di previsione della spesa per lanno
finanziario 2000:
a) del capitolo n. 15910 denominato: Fondo occorrente per far fronte ad
oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo
lapprovazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti
alle funzioni normali (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione
della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: Fondo occorrente per far fronte ad
oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo
lapprovazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad
ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione
della spesa).
Art. 12.
(Accordi di programma)
1. E approvato lelenco n. 6 relativo alla utilizzazione del fondo di
cui al capitolo 27167 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. E autorizzato il prelievo dal fondo, con provvedimento amministrativo,
delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi
al finanziamento dei singoli accordi.
3. Sono autorizzate variazioni compensative tra le iniziative specificate
nellelenco n. 6.
Art. 13.
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui allarticolo 40 della l.r. 55/1981,
destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti
nel corso dellesercizio finanziario 2000, sui singoli capitoli di spesa,
è determinato in lire 200.000.000.000, ed è iscritto al capitolo n. 15970.
Art. 14.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli
1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per
lorganizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni,
per ladesione ad Enti ed associazioni e per lacquisto di documentazione
di interesse storico ed artistico), è determinata, per lanno finanziario
2000, in lire 1.863.373.240, ed è iscritta al capitolo n. 10330.
2. La spesa per lerogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera
b), e 3 della l.r. 6/1977, è determinata, per lanno finanziario 2000,
in lire 2.500.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10930.
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera
b), e 4 della l.r. 6/1977, è determinata, per lanno finanziario 2000,
in lire 3.369.738.400, ed è iscritta al capitolo n. 10940.
Art. 15.
(Contributo allIstituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte)
1. La spesa per la concessione allIstituto di Ricerche Economico-Sociali
(IRES) del contributo di cui allarticolo 24 della legge regionale 3 settembre
1991, n. 43 (Nuova disciplina dellIstituto Ricerche Economico Sociali
del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n.
12), è determinata, per lanno finanziario 2000, in lire 5.600.000.000,
ed è iscritta al capitolo n. 10960.
Art. 16.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dellinformazione)
1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico
dellinformazione (CSI) del contributo di cui allarticolo 9 della legge
regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e
Consorzio per il trattamento automatico dellInformazione), è determinata,
per lanno finanziario 2000, in lire 200.000.000 ed è iscritta al capitolo
n. 10900.
Art. 17.
(Spese per il funzionamento
1. La spesa per il funzionamento dellUfficio del Difensore Civico e della
sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione
dellUfficio del Difensore Civico), è determinata per lanno finanziario
2000 in lire 141.000.000 ed è iscritta al cap. 10100.
Art. 18.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)
1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n.
29 (Seconda pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve naturali),
la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali è determinata,
per lanno finanziario 2000, in lire 25.000.000.000 ed è iscritta al capitolo
n. 15180.
Art. 19.
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)
1. La spesa per lattuazione degli interventi di cui alla legge regionale
23 agosto 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992,
n. 36 Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla
legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), è
stabilita, per lanno finanziario 2000, in lire 11.000.000.000 ed è iscritta
al capitolo 15315.
Art. 20.
(Equilibrio faunistico)
1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989,
n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare lequilibrio faunistico
ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali
ed aree attrezzate), è stabilita, per lanno finanziario 2000, in lire
700.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15730.
Art. 21.
(Protezione Civile)
1. Per lattuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione
e promozione del volontariato nella protezione civile), è autorizzata,
per lanno finanziario 2000, la spesa di lire 1.500.000.000 iscritta al
capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.
Art. 22.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Le risorse di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 29 (Misure
straordinarie di gestione flessibile dellimpiego regionale e altre disposizioni
in materia di personale) a far data dal 1 gennaio 1999, sono acquisite,
in via definitiva, nei rispettivi Fondi per i trattamenti accessori del
personale dirigenziale e non dirigenziale.
2. Agli adempimenti di natura economica connessi ai Protocolli dintesa
sottoscritti dalla Regione Piemonte, a decorrere dallanno 2000 e per gli
anni successivi, si fa fronte con le risorse allocate nei predetti Fondi,
integrate anche da quelle previste dalla l.r. 29/1998.
Art. 23.
(Interventi per la lotta alle zanzare)
1. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per un importo
massimo pari al 50 per cento della spesa ammissibile per le aree ad habitat
naturale e per un importo massimo dell80 per cento per le aree definite
prioritarie sulla base di quanto previsto dallarticolo 3, comma 3, della
legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per
il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), e a parziale modifica
di quanto previsto dallarticolo 5 della legge stessa.
Art. 24.
(Fondo di riserva per la reimpostazione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario
2000 è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: Fondo
di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati
e con lo stanziamento di lire 2.007.390.463.200 in termini di competenza
e in lire 1.807.390.463.200 in termini di cassa.
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto
dellarticolo 42 della l.r. 55/1981, sono prelevate, con provvedimento
amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad
istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie
o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative
a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione
vincolata.
Art. 25.
(Utilizzo dellavanzo finanziario presunto
1. Lavanzo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio 1999 ed applicato
al bilancio di previsione per lanno 2000, nellammontare di lire 1.392.446.592.240
è utilizzato per la copertura delle spese iscritte al capitolo n. 15965
per limporto di lire 1.392.446.592.240.
Art. 26.
(Variazioni compensative)
1. Fra i capitoli indicati nellAllegato A aventi uno stesso riferimento
legislativo è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante
provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dellarticolo 42 della
l.r. 55/1981. Tali variazioni possono essere effettuate nel rispetto delle
norme di cui allarticolo 48 della l.r. 55/1981.
2. Sono inoltre consentiti, per lanno 2000, storni compensativi tra i
capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale
delle rate di ammortamento dei mutui.
3. Per lanno 2000 sono consentite variazioni tra loro compensative tra
i seguenti capitoli: 10920-10970; 10330-10930.
4. Per lanno 2000 sono consentiti storni tra loro compensativi sui capitoli
iscritti in bilancio ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione
del servizio sanitario nazionale) e successive variazioni.
5. Per lanno 2000 sono consentiti storni fra loro compensativi tra i capitoli
dello stato di previsione delle spese interessati al processo di conferimento
di funzioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della
legislazione regionale di applicazione dello stesso.
Art. 27.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento,
le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40000 -
40005 - 40010 - 40020 - 40030 - 40040 - 40045 - 40050 - 40060 - 40070 -
40075 - 40080 - 40090 - 40100 - 40110 - 40120 - 40130 - 40140 - 40150 -
40160 - 40162 - 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti
capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi
di importo degli accertamenti stessi.
Art. 28.
(Applicazione della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51
1. Per lapplicazione dellarticolo 17 della l.r. 51/1997 lo stanziamento
di cui ai capitoli direttamente assegnati alle direzioni indicati nellAllegato
A della presente legge, viene assegnato, per i provvedimenti di competenza,
alla direzione competente per materia.
Art. 29.
(Variazioni di codici)
1. Per lanno finanziario 2000, le modifiche al bilancio della Regione,
relativamente al sistema di codici dei capitoli in esso contenuto, possono
essere apportate con atto amministrativo purché tali variazioni non comportino
variazioni delle somme iscritte che non siano tra loro compensative.
Art. 30.
(Sostegno alla conservazione e protezione del
1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile
1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del
Lupo italiano) per la tutela del Lupo italiano, è stabilita, per lanno
finanziario 2000, in lire 50.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15720.
Art. 31.
(Applicazione del fondo investimenti Piemonte - FIP)
1. Il fondo investimenti Piemonte (FIP) di cui al capitolo n. 27160 è aumentato
di lire 120.000.000.000, la cui somma viene destinata come dallelenco
n. 7 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 32.
(Riordino sanzioni in materia di tributi regionali)
1. A decorrere dal 1 aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali in
materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali,
in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi
18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali
in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dellarticolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23
dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dellarticolo
3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), n. 473 (Revisione delle
sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione
e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dellarticolo
3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e loro successive
modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
2. A decorrere alla data di cui al comma 1, lapplicazione delle sanzioni
amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla
Regione è disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi n.
471/1997, n. 472/1997, n. 473/1997.
Art. 33.
(Riscossione della sanzione)
1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla
riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. In casi eccezionali, e su richiesta dellinteressato in condizioni economiche
disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili
fino ad un massimo di trenta, con lapplicazione dellinteresse nella misura
prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si
riferisce.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta
giorni dallentrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione allimporto
della sanzione contestata al trasgressore.
Art. 34.
(Estinzione crediti tributari di importo minimo)
1. Non si fa luogo allaccertamento, alliscrizione a ruolo e alla riscossione
dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o
costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora lammontare
dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo dimposta,
non superi limporto fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.
2. Se limporto del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa
luogo allaccertamento, alliscrizione a ruolo e alla riscossione per lintero
ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito
tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o
interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, dagli
obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. Limporto di cui al comma 1 può essere elevato in attuazione delle disposizioni
di cui al regolamento da emanarsi ai sensi del comma 2 dellarticolo 16
della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dellamministrazione
finanziaria nonché disposizioni varie di carattere finanziario).
Art. 35.
(Anagrafe tributaria regionale)
1. Al fine di poter garantire una più puntuale pianificazione del gettito
delle risorse proprie e un più efficace controllo e accertamento delle
imposte, in coerenza con quanto disposto dallarticolo 3, comma 153 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) che istituisce un sistema di comunicazioni fra amministrazioni
centrali, Regioni ed Enti locali è costituito un Sistema di Anagrafe Tributaria
del Piemonte, che si dovrà realizzare attraverso la piena implementazione
del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio,
basato sullutilizzo della Rete unitaria della Pubblica Amministrazione
(RUPA).
2. Tale sistema, la cui realizzazione è demandata alla Giunta regionale,
si deve qualificare come snodo informativo per lerogazione di servizi
tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione)
tra le istituzioni che operano nellambito della fiscalità: la Regione,
le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione
dei tributi locali.
3. Il Sistema di Anagrafe Tributaria del Piemonte sarà realizzato secondo
i seguenti criteri e principi direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicità, efficienza ed efficacia nellattività di gestione dellimposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed Enti locali;
d) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello
Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.
Art. 36.
(Estinzioni debiti e crediti)
1. I crediti ed i debiti di importo non superiore a lire 20.000, esclusi
quelli già previsti dallarticolo 34 in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli
uffici regionali alla loro riscossione o pagamento né a quella di interessi
e pene pecuniarie.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rimborsi non
ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo
I documenti contabili allegati alla presente legge regionale saranno pubblicati
in un Supplemento Speciale al Bollettino Ufficiale di prossima pubblicazione
(Ndr)
mutui a ripiano del disavanzo)
dellUfficio del Difensore Civico e della sua
segreteria)
dei fondi statali vincolati)
alla chiusura dellesercizio
1999)
Norme sullorganizzazione
degli uffici
e sullordinamento del personale regionale)
Lupo italiano)