Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 37.
Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale
è stabilito che lUnione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), lAssociazione
Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), lAssociazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), lEnte Nazionale Sordomuti (ENS),
lUnione Italiana Ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto
privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito lesercizio
della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle
rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Piemonte con la
presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni
regionali e locali, nonchè presso gli organismi operanti in termini istituzionali
che hanno per scopo leducazione, il lavoro, la formazione professionale,
i trasporti, lassistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto
possa essere ritenuto di valenza primaria per lintegrazione sociale e
lelevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese
le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.
Art. 2.
(Nomine)
1. Gli enti strumentali della regione, nei quali sono operanti organismi
consultivi, con lentrata in vigore della presente legge, sono tenuti a
richiedere agli organi regionali delle associazioni di cui allarticolo
1 la nomina di un rappresentante.
2. LUNMS nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche
inerenti linvalidità per servizio, lANMIL nomina il rappresentante per
le tematiche e le problematiche inerenti linvalidità sul lavoro, lANMIC
nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti linvalidità
civile, lENS nomina il rappresentante per le tematiche e problematiche
inerenti il sordomutismo, lUIC nomina il rappresentante per le tematiche
e le problematiche inerenti la cecità.
Art. 3.
(Convenzioni)
1. Gli enti strumentali della regione possono stipulare apposite convenzioni
con le associazioni di cui allarticolo 1 per delegare ad esse lo svolgimento
dei compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla
pubblica amministrazione.
Art. 4.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo