Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000

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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 37.

Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale è stabilito che l’Unione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), l’Ente Nazionale Sordomuti (ENS), l’Unione Italiana Ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l’esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Piemonte con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonchè presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l’educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l’assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l’integrazione sociale e l’elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

Art. 2.

(Nomine)

1. Gli enti strumentali della regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l’entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni di cui all’articolo 1 la nomina di un rappresentante.

2. L’UNMS nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità per servizio, l’ANMIL nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità sul lavoro, l’ANMIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità civile, l’ENS nomina il rappresentante per le tematiche e problematiche inerenti il sordomutismo, l’UIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.

Art. 3.

(Convenzioni)

1. Gli enti strumentali della regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all’articolo 1 per delegare ad esse lo svolgimento dei compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.

Art. 4.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo