Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000

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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2000, n. 3/LAP

Articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”. Adempimenti relativi alle domande riconoscimento o concessione delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici

Alle Province Piemontesi
Ai Comuni Piemontesi
All’A.N.C.I. Piemonte
All’U.P.P.
Alle Associazioni di categoria interessate
Alle Camere di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura
All’Agenzia regionale per la protezione ambientale

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche”, è stata data piena operatività al principio di cui all’articolo 1 della l. 36/1994 in base al quale tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

In attuazione del suddetto principio il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999 n. 173, dispone che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, fatta eccezione per le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne e fermo restando che la sola raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione.

Per le acque non iscritte negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e che hanno invece acquisito natura pubblica per effetto del summenzionato Regolamento il medesimo prevede che possa essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale entro il 10 agosto 2000.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l’utilizzazione da parte del proprietario del fondo delle acque sotterranee captate tramite pozzi o sorgenti per usi domestici è libera e non è pertanto soggetta a riconoscimento o a concessione preferenziale.

Per quanto concerne le piccole derivazioni da acque sotterranee, l’articolo 11, comma 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, in previsione della piena operatività del principio di pubblicità, ha disposto che alla domanda di riconoscimento o concessione preferenziale devono essere allegati:

a) copia della scheda relativa al catasto di cui all’articolo 3;

b) relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, dalla quale risultino le caratteristiche dell’opera di presa, il tipo di falda captata, i tracciati e i diametri delle condotte e, quando disponibile, la stratigrafia dei terreni attraversati;

c) copia del preesistente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933, qualora prescritto;

d) dichiarazione attestante che la documentazione presentata descrive fedelmente lo stato di fatto delle opere eseguite.

Peraltro, in ossequio ai principi di semplificazione che ispirano la più recente legislazione anche di settore (si vedano in proposito l’articolo 28, comma 1 della legge 30 aprile 1999 n. 136 e l’articolo 2, commi 1 e 2 della legge 17 agosto 1999 n. 290) ed in considerazione dell’ampiezza e della diversificazione delle categorie di destinatari della norma, la Giunta regionale ha approvato il 3 novembre u.s. il disegno di legge n. 605, con il quale si procede alla modifica del precitato comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 22/1996 demandando ad una deliberazione della Giunta medesima la puntuale definizione dei contenuti della domanda di riconoscimento o concessione.

In tal modo, attraverso uno strumento snello e flessibile, si potranno identificare gli adempimenti da porre in capo all’istante in ragione degli usi (irrigui, industriali, etc.) cui è preordinata la domanda di utilizzazione di acqua pubblica, contemperando le esigenze di semplificazione e di rispetto delle finalità della legge sulla tutela delle acque sotterranee, ricorrendo anche alla possibilità che le informazioni utili ad una approfondita istruttoria siano reperite direttamente dalla Pubblica amministrazione anziché fornite con costi significativi dall’utente, come richiesto oggi dalla legge.

Sono infatti di prossima acquisizione da parte dell’Amministrazione regionale le risultanze degli studi sulla ricostruzione idrogeologica degli acquiferi sotterranei piemontesi, risultanze che saranno messe a disposizione delle autorità deputate al rilascio dei riconoscimenti e concessioni preferenziali di cui trattasi.

Acquisito il parere favorevole della III Commissione Consiliare in data 28.1.2000, il disegno di legge n. 605 non è stato peraltro approvato a causa della scadenza della legislatura: ciò nonostante si reputa che il medesimo, per le oggettive e condivisibili ragioni per cui è stato predisposto, sarà con ogni probabilità ripresentato nel primo semestre della nuova legislatura ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

In considerazione della scadenza al 10 agosto p.v. del termine per la presentazione della domanda di riconoscimento o concessione preferenziale, si reputa che l’adempimento previsto dal vigente testo dell’articolo 11, comma 2 lettera b) della l.r. 22/1996 possa essere differito al momento in cui la Regione avrà definito la documentazione che, non acquisibile direttamente dall’Amministrazione procedente, dovrà essere richiesta all’istante in ragione degli usi e delle caratteristiche della falda captata.

Si invitano pertanto le Amministrazioni Provinciali, competenti ai sensi della legge regionale 13 aprile 1994 n. 5, ad ammettere ad una prima fase istruttoria le domande, che seppur prive della relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, dalla quale risultino le caratteristiche dell’opera di presa, il tipo di falda captata, i tracciati e i diametri delle condotte e, quando disponibile, la stratigrafia dei terreni attraversati, siano conformi ai fac simile delle schede allegate alla presente circolare.

Compiute le prime verifiche inerenti il rispetto delle condizioni di legge sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione, potranno richiedersi all’istante, ai sensi della l. 241/1990, le integrazioni documentali che risulteranno necessarie in ragione della regolamentazione regionale nel frattempo sopravvenuta e della compiuta valutazione della domanda presentata.

Enzo Ghigo

Visto: L’Assessore
Ugo Cavallera

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