Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000
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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2000, n. 3/LAP
Articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 Ricerca, uso e
tutela delle acque sotterranee. Adempimenti relativi alle domande riconoscimento
o concessione delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi
da quelli domestici
Alle Province Piemontesi
Con lentrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 Regolamento
recante norme per lattuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio
1994, n. 36, in materia di risorse idriche, è stata data piena operatività
al principio di cui allarticolo 1 della l. 36/1994 in base al quale tutte
le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo,
sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata
secondo criteri di solidarietà.
In attuazione del suddetto principio il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 luglio 1999 n. 173, dispone che appartengono allo Stato e
fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque
superficiali, fatta eccezione per le acque piovane non ancora convogliate
in un corso dacqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne e fermo
restando che la sola raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio
di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza
o concessione di derivazione.
Per le acque non iscritte negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 e che hanno invece acquisito natura pubblica per effetto
del summenzionato Regolamento il medesimo prevede che possa essere chiesto
il riconoscimento o la concessione preferenziale entro il 10 agosto 2000.
Si rammenta che, ai sensi dellarticolo 93 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, lutilizzazione da parte del proprietario del fondo delle
acque sotterranee captate tramite pozzi o sorgenti per usi domestici è
libera e non è pertanto soggetta a riconoscimento o a concessione preferenziale.
Per quanto concerne le piccole derivazioni da acque sotterranee, larticolo
11, comma 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, in previsione
della piena operatività del principio di pubblicità, ha disposto che alla
domanda di riconoscimento o concessione preferenziale devono essere allegati:
a) copia della scheda relativa al catasto di cui allarticolo 3;
b) relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, dalla quale
risultino le caratteristiche dellopera di presa, il tipo di falda captata,
i tracciati e i diametri delle condotte e, quando disponibile, la stratigrafia
dei terreni attraversati;
c) copia del preesistente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi
del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato
con R.D. 1775/1933, qualora prescritto;
d) dichiarazione attestante che la documentazione presentata descrive fedelmente
lo stato di fatto delle opere eseguite.
Peraltro, in ossequio ai principi di semplificazione che ispirano la più
recente legislazione anche di settore (si vedano in proposito larticolo
28, comma 1 della legge 30 aprile 1999 n. 136 e larticolo 2, commi 1 e
2 della legge 17 agosto 1999 n. 290) ed in considerazione dellampiezza
e della diversificazione delle categorie di destinatari della norma, la
Giunta regionale ha approvato il 3 novembre u.s. il disegno di legge n.
605, con il quale si procede alla modifica del precitato comma 2 dellarticolo
11 della l.r. 22/1996 demandando ad una deliberazione della Giunta medesima
la puntuale definizione dei contenuti della domanda di riconoscimento o
concessione.
In tal modo, attraverso uno strumento snello e flessibile, si potranno
identificare gli adempimenti da porre in capo allistante in ragione degli
usi (irrigui, industriali, etc.) cui è preordinata la domanda di utilizzazione
di acqua pubblica, contemperando le esigenze di semplificazione e di rispetto
delle finalità della legge sulla tutela delle acque sotterranee, ricorrendo
anche alla possibilità che le informazioni utili ad una approfondita istruttoria
siano reperite direttamente dalla Pubblica amministrazione anziché fornite
con costi significativi dallutente, come richiesto oggi dalla legge.
Sono infatti di prossima acquisizione da parte dellAmministrazione regionale
le risultanze degli studi sulla ricostruzione idrogeologica degli acquiferi
sotterranei piemontesi, risultanze che saranno messe a disposizione delle
autorità deputate al rilascio dei riconoscimenti e concessioni preferenziali
di cui trattasi.
Acquisito il parere favorevole della III Commissione Consiliare in data
28.1.2000, il disegno di legge n. 605 non è stato peraltro approvato a
causa della scadenza della legislatura: ciò nonostante si reputa che il
medesimo, per le oggettive e condivisibili ragioni per cui è stato predisposto,
sarà con ogni probabilità ripresentato nel primo semestre della nuova legislatura
ai sensi dellarticolo 77 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
In considerazione della scadenza al 10 agosto p.v. del termine per la presentazione
della domanda di riconoscimento o concessione preferenziale, si reputa
che ladempimento previsto dal vigente testo dellarticolo 11, comma 2
lettera b) della l.r. 22/1996 possa essere differito al momento in cui
la Regione avrà definito la documentazione che, non acquisibile direttamente
dallAmministrazione procedente, dovrà essere richiesta allistante in
ragione degli usi e delle caratteristiche della falda captata.
Si invitano pertanto le Amministrazioni Provinciali, competenti ai sensi
della legge regionale 13 aprile 1994 n. 5, ad ammettere ad una prima fase
istruttoria le domande, che seppur prive della relazione tecnica, a firma
di un professionista abilitato, dalla quale risultino le caratteristiche
dellopera di presa, il tipo di falda captata, i tracciati e i diametri
delle condotte e, quando disponibile, la stratigrafia dei terreni attraversati,
siano conformi ai fac simile delle schede allegate alla presente circolare.
Compiute le prime verifiche inerenti il rispetto delle condizioni di legge
sulla base dei dati in possesso dellAmministrazione, potranno richiedersi
allistante, ai sensi della l. 241/1990, le integrazioni documentali che
risulteranno necessarie in ragione della regolamentazione regionale nel
frattempo sopravvenuta e della compiuta valutazione della domanda presentata.
Enzo Ghigo
Visto: LAssessore
Seguono Allegati
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Ai Comuni Piemontesi
AllA.N.C.I. Piemonte
AllU.P.P.
Alle
Associazioni di categoria interessate
Alle Camere di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura
AllAgenzia regionale per la protezione ambientale
Ugo Cavallera