Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000

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ANNUNCI

 

Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano

Statuto

Titolo I
Principi generali

Articolo 1
Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, denominata anche Fondazione Cariplo e di seguito chiamata Fondazione, ha sede legale in Milano.

2. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2
Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

2. La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti.

Articolo 3
Finalità e settori d’intervento

1. Ispirandosi alle originarie finalità, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli.

2. La Fondazione promuove inoltre studi, progetti e iniziative volte all’innovazione e al trasferimento delle tecnologie al sistema delle imprese e della pubblica amministrazione e ogni altra iniziativa e attività, anche non rientrante nei settori di cui al primo comma, purché persegua scopi di utilità sociale.

3. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio e per le Comunità delle province della Lombardia, di Novara e di Verbania, nonché in ogni altra parte del territorio e della Comunità nazionale e in campo internazionale, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali.

Articolo 4
Attività istituzionali

1. La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l’assegnazione di contributi a progetti e iniziative.

2. La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite.

3. La Fondazione può esercitare, con contabilità separate, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli.

4. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio delle imprese di cui al terzo comma.

5. La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione e comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, a eccezione delle imprese strumentali di cui al terzo comma e delle cooperative sociali.

6. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l’assunzione di responsabilità illimitata.

Articolo 5
Programmazione delle attività

1. Gli indirizzi strategici, gli obiettivi specifici da perseguire, le linee e le priorità di azione, la selezione dei settori, le modalità d’intervento e i criteri generali per le erogazioni della Fondazione sono definiti dalla Commissione Centrale di Beneficenza in un documento programmatico previsionale pluriennale, aggiornato annualmente, al fine di assicurare l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

2. L’aggiornamento annuale del documento programmatico previsionale pluriennale viene approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza entro il mese di ottobre di ogni anno e trasmesso all’Autorità di vigilanza nei quindici giorni successivi all’approvazione.

3. Al fine di raccogliere elementi utili per la programmazione pluriennale, la Fondazione promuove annualmente, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con regolamento, un incontro con gli Enti locali territoriali presenti sul territorio di prevalente riferimento della propria attività e con le organizzazioni senza fini di lucro ivi operanti, che perseguano le finalità di cui all’articolo 3.

Articolo 6
Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

2. L’attività erogativa è disciplinata, in conformità anche ai principi di cui al precedente comma, da un apposito regolamento, che individua in particolare le procedure volte ad assicurare la valutazione comparativa delle richieste.

3. Sulla base del documento programmatico previsionale pluriennale e dei suoi aggiornamenti annuali, il Consiglio di amministrazione specifica e rende pubblici i criteri sulla base dei quali saranno disposte le erogazioni e le altre forme di intervento della Fondazione nonché le procedure per la loro richiesta.

Articolo 7
Trasparenza delle attività

1. Ciascuna erogazione o intervento della Fondazione deve essere motivato con riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

2. Coloro che hanno presentato richiesta di erogazione o di altro intervento da parte della Fondazione hanno diritto a conoscere i motivi per i quali le loro richieste sono state respinte.

Articolo 8
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima.

2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di vigilanza;

b) riserve e accantonamenti facoltativi deliberati dalla Commissione Centrale di Beneficenza per stabilizzare le erogazioni conservando il valore del patrimonio, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell’effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, e sottoposti alla valutazione dell’Autorità di vigilanza;

c) eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all’accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.

3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, definite in apposito regolamento, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi esclusivamente nel caso in cui tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari. In ogni caso, tali investimenti non possono superare la quota definita nel suddetto regolamento e comunque non possono eccedere il 10% del patrimonio; tali investimenti devono essere realizzati in maniera tale da non comportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio nel tempo e devono consentire una redditività adeguata del patrimonio nel suo complesso.

5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 9
Finanziamento delle attività

1. La Fondazione svolge le proprie attività con:

a) i redditi derivanti dall’amministrazione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;

b) gli eventuali avanzi di gestione;

c) gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all’accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;

d) i redditi derivanti dall’eventuale esercizio delle imprese di cui all’articolo 4, commi 3 e 4;

e) ogni altra entrata non destinata all’incremento del patrimonio.

2. La Fondazione devolve una parte di reddito non inferiore alla metà e comunque alla quota stabilita dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alla propria attività nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli.

3. La Fondazione assicura in particolare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II
Organizzazione

Capo I
Organi

Articolo 10
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- la Commissione Centrale di Beneficenza;

- il Presidente della Fondazione;

- il Consiglio di amministrazione;

- il Collegio Sindacale;

- il Segretario Generale.

Capo II
Commissione Centrale di Beneficenza

Articolo 11
Composizione

1. La Commissione Centrale di Beneficenza è l’organo di indirizzo della Fondazione.

2. La Commissione è composta da quaranta Commissari, dei quali:

a) venti sono espressione delle comunità e del territorio di prevalente riferimento della Fondazione;

b) venti sono personalità che, con l’apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza, siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

3. I Commissari di cui alla lettera a) del precedente comma sono nominati dalla Commissione uscente che li sceglie:

a) uno all’interno di una terna proposta da ciascuna delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio, Varese e Verbania;

b) tre all’interno di tre terne, uno per ciascuna terna, proposte dalla Provincia di Milano;

c) uno all’interno di una terna proposta dalla Regione Lombardia;

d) tre all’interno di tre terne, uno per ciascuna terna, proposte dal Comune di Milano;

e) uno all’interno di una terna proposta dai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Province lombarde e delle Province di Novara e Verbania.

4. I Commissari di cui alla lettera b) del precedente comma 2, sono nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente che li sceglie secondo quanto previsto dai successivi commi.

5. Sei Commissari sono scelti:

a) uno all’interno di una terna proposta dall’Arcivescovo della Diocesi di Milano, Metropolita della Regione Lombardia;

b) uno all’interno di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle Università Lombarde;

c) uno all’interno di una terna proposta dai Presidenti degli enti pubblici e privati riconosciuti come Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ai sensi della vigente normativa e aventi sede in Lombardia;

d) uno all’interno di una terna proposta dai Presidenti dei Centri di Servizio del Volontariato della Regione Lombardia;

e) uno all’interno di una terna proposta dai Presidenti degli enti riconosciuti come Istituti culturali di interesse regionale dalla Regione Lombardia ai sensi della vigente normativa regionale;

f) uno all’interno di una terna proposta dai Presidenti delle sezioni regionali lombarde delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute di interesse nazionale dal Ministero dell’Ambiente ai sensi della vigente normativa e operanti in Lombardia.

6. Ciascun nominativo non può essere inserito in più di una delle terne di cui ai commi 3 e 5.

7. Ulteriori sette Commissari sono scelti dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente sulla base delle candidature avanzate, mediante presentazione di terne di nominativi in esito alla pubblicazione di apposito bando, dalle organizzazioni senza fine di lucro, operanti nei settori di cui all’articolo 3, che singolarmente o congiuntamente rispondano ai requisiti dimensionali e di rappresentatività stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 12. Ciascuna organizzazione può presentare una sola terna di nominativi.

8. I rimanenti sette Commissari sono scelti dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente tra personalità che per professionalità, esperienza e competenza, possano contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Tali nomine devono in ogni caso essere effettuate in maniera tale da assicurare l’equilibrio tra le categorie di soggetti di cui al comma 2.

9. I Commissari non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati o candidati, né agiscono sotto vincolo di mandato.

Articolo 12
Procedure di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza oppure entro i trenta giorni successivi all’anticipata cessazione dalla carica di singoli Commissari, provvede ad attivare le relative procedure di nomina nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 e dal regolamento di cui al comma sesto del presente articolo.

2. I componenti della nuova Commissione devono essere in ogni caso nominati entro i quindici giorni antecedenti alla scadenza della Commissione in carica.

3. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli Commissari, i sostituti sono scelti attraverso le medesime modalità e procedure mediante le quali era stato scelto il Commissario cessato dalla carica. I sostituti devono essere nominati entro quattro mesi dalla cessazione della carica dei Commissari sostituiti.

4. Qualora, entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini, stabiliti dal regolamento di cui al comma sesto, non siano pervenute in numero sufficiente proposte di nomina o candidature di persone in possesso dei requisiti per la nomina, la Commissione Centrale di Beneficenza provvede alle nomine, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti l’organo. Alle eventuali ulteriori nomine provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, l’Autorità di vigilanza.

5. Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda il Commissario uscente che sia candidato.

6. Le modalità di svolgimento delle procedure per la nomina dei Commissari, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto. Il regolamento deve in ogni caso assicurare che siano rese pubbliche, prima della nomina, le proposte di nomina e le candidature.

7. Il Presidente fissa la riunione di insediamento della Commissione Centrale di Beneficenza di nuova nomina in una data non posteriore di oltre cinque giorni alla scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza in carica.

Articolo 13
Durata in carica e sostituzione dei Commissari

1. La Commissione Centrale di Beneficenza dura in carica sei anni a decorrere dalla data di insediamento.

2. Il mandato dei Commissari nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 14
Ineleggibilità

1. Non possono far parte della Commissione Centrale di Beneficenza coloro che:

a) non siano residenti da almeno tre anni nel territorio di una delle province lombarde, di Novara o di Verbania, ad eccezione delle persone nominate ai sensi dell’art. 11, commi 5, 7 e 8; i non residenti non potranno in ogni caso rappresentare complessivamente più del 15% dei membri della Commissione previsti dall’articolo 11, comma 2;

b) si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;

c) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

e) abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell’estinzione del reato;

f) non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso un’adeguata e comprovata esperienza nell’esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private, ovvero nell’esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione all’Albo o nell’esercizio di attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica;

g) non siano in possesso di altri eventuali requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.

2. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma precedente sono specificati nel regolamento di cui all’articolo 12, comma 6.

3. Non possono inoltre fare parte della Commissione:

a) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;

b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri della Commissione uscente;

c) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;

d) i membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione europea, della Magistratura ordinaria e speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;

e) i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali e gli amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno;

f) i componenti degli organi di controllo sugli atti delle Regioni e degli altri enti locali territoriali, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno;

g) coloro che abbiano già ricoperto la carica di Commissario per due mandati, anche non consecutivi;

h) coloro che abbiano ricoperto la carica di membro del Collegio Sindacale e che siano cessati dalla carica da meno di un anno.

Articolo 15
Incompatibilità

1. La carica di Commissario è incompatibile con:

a) la carica di componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione;

b) la carica di Segretario Generale della Fondazione;

c) lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, di un componente della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale;

d) la carica di amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione, nonché lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, dei medesimi;

e) la carica in organi di altre fondazioni di origine bancaria;

f) la carica di amministratore e lo stato di dipendente dell’ente designante;

g) la carica di amministratore, sindaco e direttore generale della società bancaria conferitaria.

Articolo 16
Decadenza e sospensione della carica

1. La Commissione Centrale di Beneficenza dichiara decaduti i Commissari che:

a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all’articolo 14;

b) incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi;

c) non siano intervenuti alle sedute della Commissione per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

2. La Commissione Centrale di Beneficenza dichiara sospesi dalla carica i Commissari quando:

a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.

3. In tali casi la sospensione permane per l’intera durata delle misure applicate.

Articolo 17
Competenze

1. La Commissione Centrale di Beneficenza esercita le seguenti funzioni:

a) approvare lo Statuto e le relative modifiche;

b) approvare i regolamenti previsti dallo Statuto e le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma, 2, lettera m);

c) approvare il documento programmatico previsionale pluriennale di cui all’articolo 5 e, entro il mese di ottobre di ogni anno, i suoi aggiornamenti annuali, garantendone l’attuazione attraverso la verifica dell’attività erogativa disposta dal Consiglio di amministrazione;

d) deliberare l’esercizio da parte della Fondazione di attività di impresa nei settori rilevanti attraverso l’istituzione di imprese strumentali o, su proposta del Consiglio di amministrazione, l’assunzione e la dismissione di partecipazioni in società operanti nei medesimi settori;

e) approvare il bilancio preventivo annuale;

f) approvare il bilancio consuntivo annuale nonché la destinazione dell’avanzo di gestione;

g) definire gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;

h) nominare i Commissari e deliberare la loro decadenza o sospensione nei casi previsti dal presente Statuto;

i) eleggere il Presidente della Fondazione e, su proposta di quest’ultimo, i Vice Presidenti;

j) eleggere, su proposta del Presidente, gli altri componenti del Consiglio di amministrazione con un’unica votazione sull’intera lista di candidati;

k) revocare il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 26; deliberare la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Consiglio nei termini di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b), nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;

l) autorizzare la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale;

m) definire gli indirizzi e le direttive generali nelle società partecipate non esercenti imprese strumentali;

n) nominare i componenti del Collegio Sindacale, deliberarne la decadenza nei casi previsti dallo Statuto qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Collegio entro trenta giorni dal verificarsi delle rispettive cause, nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;

o) affidare l’incarico di revisione contabile ad apposita società;

p) deliberare l’istituzione, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di eventuali Commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione e deliberare le eventuali norme di funzionamento delle medesime;

q) deliberare le indennità dei propri componenti e i compensi del Presidente, dei Vice Presidenti, degli altri componenti del Consiglio di amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, nonché dei componenti delle commissioni eventualmente istituite;

r) approvare, su proposta del Presidente, la relazione annuale sull’attività svolta dalla Fondazione di cui all’articolo 42, e disporne la pubblicazione e l’adeguata diffusione;

s) vigilare, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull’operato del Consiglio di amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell’attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;

t) deliberare in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni.

Articolo 18
Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, si applica l’articolo 21, comma 4.

2. La Commissione Centrale di Beneficenza si riunisce, di regola, ogni due mesi e ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno sei Commissari o il Collegio Sindacale.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri della Commissione e del Collegio Sindacale.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare due giorni prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

5. Alle riunioni possono assistere, senza diritto di voto, anche i membri del Consiglio di amministrazione diversi dal Presidente e dai Vice Presidenti.

6. Le riunioni possono avere luogo anche in videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

7. Per la valida costituzione delle adunanze della Commissione Centrale di Beneficenza è richiesto l’intervento della maggioranza degli aventi diritto al voto, non computandosi a tal fine i Commissari che sono stati sospesi ai sensi dell’articolo 16.

8. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario Generale, sono firmati dal medesimo e dal Presidente.

9. Salvo quanto previsto dai commi successivi, la Commissione Centrale di Beneficenza delibera a maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto e comunque con la presenza di almeno la metà dei membri in carica.

10. Le deliberazioni di cui all’articolo 17, lettere e), f), e o) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

11. Le deliberazioni di cui all’articolo 17, lettere a), b), c), d), g), h), i), j), k), n) e t) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Se nelle prime tre votazioni non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi sulle delibere di cui all’articolo 17, lettere c), g), h), i), j) e n), la Commissione Centrale di Beneficenza è convocata in altra seduta da tenersi non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla prima; in tale seduta, le delibere medesime sono adottate in prima votazione ancora con la maggioranza dei due terzi e, nelle eventuali votazioni successive, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

12. Nel caso di istituzione di Commissioni ai sensi dell’articolo 17, lettera p), l’eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l’interessato e la delibera di nomina deve contenere l’indicazione dell’eventuale compenso, determinato dopo avere sentito il Collegio Sindacale.

13. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo Commissario, a scrutinio segreto. Le votazioni di nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio palese.

Articolo 19
Indennità

1. Ai componenti della Commissione Centrale di Beneficenza spettano, oltre al rimborso spese, un’indennità e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione medesima, sentito il Collegio Sindacale.

Capo III
Presidente della Fondazione

Articolo 20
Nomina

1.Il Presidente della Fondazione è eletto dalla Commissione Centrale di Beneficenza tra i suoi componenti entro trenta giorni dal proprio insediamento e resta in carica sino alla scadenza della Commissione che lo ha eletto.

2. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, il Presidente della Fondazione resta in carica anche nel caso in cui si dimetta da componente della Commissione Centrale di Beneficenza.

3. Egli può essere rieletto alla carica per una sola volta.

Articolo 21
Funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede il Consiglio di amministrazione. Presiede inoltre la Commissione Centrale di Beneficenza. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull’applicazione dello statuto e dei regolamenti, sovraintende all’esecuzione delle delibere della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.

2. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere, sentito il Segretario Generale, provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di amministrazione, esclusi quelli non delegabili ai sensi dell’articolo 28, comma 3, e quelli relativi all’acquisizione e dismissione di partecipazioni. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate dall’altro Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento anche dell’altro Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione, salvo quelle di Presidente della Commissione Centrale di Beneficenza, che sono esercitate dal Commissario più anziano. Il componente o Commissario più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d’età.

5. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa annua nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 22
Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono eletti, in numero di due, dalla Commissione Centrale di Beneficenza tra i propri componenti entro trenta giorni dall’insediamento.

2. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, i Vice Presidenti restano in carica sino alla scadenza della Commissione che li ha eletti, anche nel caso in cui si dimettano da componenti della medesima.

3. I Vice Presidenti possono essere rieletti alla carica per una sola volta.

4. Ai Vice Presidenti spetta, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa annua nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 23
Sospensione

1. Il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione che non si dimettano da componenti della Commissione Centrale di Beneficenza restano sospesi da tale carica per tutta la durata del mandato, ferme restando le funzioni del Presidente di cui all’articolo 21, commi 1 e 3, e dei Vice Presidenti di cui all’articolo 21, comma 4.

Capo IV
Consiglio di amministrazione

Articolo 24
Composizione, nomina e durata in carica

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dai Vice Presidenti e da altri sei membri nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza, entro trenta giorni dal proprio insediamento, tra persone aventi i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 14, escluso quello di cui alla lettera a).

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.

3. Il Presidente e i Vice Presidenti fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione sino a che rimangono in carica come Presidente e Vice Presidenti della Fondazione.

4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica del Consiglio di amministrazione, il Consiglio subentrante rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio sostituito.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Presidente e dai Vice Presidenti possono essere nominati per non più di due mandati anche non consecutivi.

Articolo 25
Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Commissari.

2. Ove un Commissario sia eletto componente del Consiglio di amministrazione e non si dimetta dalla carica di Commissario, decade da quest’ultima.

Articolo 26
Revoca

1. Il Consiglio di amministrazione può essere anticipatamente revocato nella sua totalità dalla Commissione Centrale di Beneficenza, con unica delibera assunta su proposta di almeno un quarto dei Commissari aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Commissione o quando ricorra una giusta causa.

2. In tal caso, il Presidente ed i Vice Presidenti cessano di diritto anche dalle funzioni di Presidente e Vice Presidente della Commissione Centrale di Beneficenza.

3. In caso di revoca anticipata, la Commissione Centrale di Beneficenza procede, entro trenta giorni, all’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e alla nomina degli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Sino alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, resta in carica il precedente, con funzioni limitate all’ordinaria amministrazione.

Articolo 27
Decadenza e sospensione

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di decadenza e sospensione di cui all’articolo 16.

2. I medesimi decadono altresì in conseguenza dell’esercizio, nei loro confronti, dell’azione di responsabilità promossa dalla Commissione Centrale di Beneficenza nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno per la Fondazione.

Articolo 28
Competenze

1. Competono al Consiglio di amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione.

2. Il Consiglio provvede in particolare a:

a) verificare la sussistenza, in capo ai propri membri, dei requisiti di appartenenza all’organo;

b) dichiarare decaduti o sospendere i propri membri, entro trenta giorni dall’accertamento della sussistenza delle rispettive cause;

c) definire i programmi operativi delle attività istituzionali, nell’ambito di quanto stabilito nel documento programmatico previsionale pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché esercitare attività di proposta e di impulso ai fini delle decisioni della Commissione Centrale di Beneficenza;

d) predisporre e proporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione;

e) deliberare i progetti e le singole erogazioni, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 17, lettera c);

f) amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dalla Commissione Centrale di Beneficenza e limitatamente a ciò che non viene gestito da organismi specializzati;

g) affidare eventuali incarichi di gestione del patrimonio a investitori istituzionali esterni;

h) gestire, sulla base degli indirizzi e delle direttive generali stabiliti dalla Commissione Centrale di Beneficenza ai sensi dell’articolo 17, lettera m), i diritti sociali derivanti dalle partecipazioni detenute dalla Fondazione;

i) effettuare le nomine spettanti alla Fondazione in enti ed organismi esterni;

j) deliberare l’istituzione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di eventuali commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione, e deliberare le indennità dei loro componenti e le eventuali norme di funzionamento;

k) proporre alla Commissione Centrale di Beneficenza il regolamento disciplinante il proprio funzionamento;

l) nominare il Segretario Generale e determinare la misura del suo compenso;

m) approvare il regolamento disciplinante l’organizzazione degli Uffici della Fondazione al fine di assicurare l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi;

n) deliberare in materia di organizzazione e di personale.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione o al Segretario Generale le proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) e m) del comma precedente.

Articolo 29
Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 4.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni settimana e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre membri o il Collegio Sindacale.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Collegio Sindacale.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

5. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

6. Il Consiglio delibera a maggioranza e comunque con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

7. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è il Segretario Generale della Fondazione.

8. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

9. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente, a scrutinio segreto.

10. Nel caso di istituzione di commissioni ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera j), l’eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l’interessato e la relativa delibera di nomina deve contenere l’indicazione dell’eventuale compenso, determinato dopo avere sentito il Collegio Sindacale.

Articolo 30
Indennità

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa annua e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

Capo V
Collegio Sindacale

Articolo 31
Composizione, durata del mandato
e cessazione dalla carica

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza che li sceglie fra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l’esercizio del controllo legale dei conti.

2. Il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti.

3. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti non possono essere confermati nell’incarico per più di una volta.

4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questi è sostituito dal più votato fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età, fino alla successiva riunione della Commissione Centrale di Beneficenza, che provvede all’integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.

5. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, la Commissione Centrale di Beneficenza deve essere convocata entro trenta giorni per provvedere all’integrazione del Collegio stesso.

6. Ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa annua e una medaglia per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 32
Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati Sindaci:

a) i membri della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione, nonché il Segretario Generale;

b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

c) coloro che ricoprano la carica di componente dell’organo di indirizzo, amministrazione o controllo di altre fondazioni bancarie;

d) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti degli organi di amministrazione delle imprese eventualmente esercitate dalla Fondazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3, e degli altri enti costituiti dalla Fondazione o alla cui gestione la Fondazione partecipi in misura maggioritaria;

e) i dipendenti della Fondazione e delle imprese e degli enti di cui alla precedente lettera d);

f) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 14, comma 1, lettere b), c), d), e) e g), e comma 3.

2. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dall’articolo 15.

Articolo 33
Decadenza

1. Il Collegio Sindacale dichiara decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all’articolo 32, comma 1, nonchè nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 32, comma 2, che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Il Collegio Sindacale dichiara inoltre decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a), e b), non rilevando comunque quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, lettera a).

3. Il Collegio Sindacale dichiara infine decaduto il proprio membro che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio o della Commissione Centrale di Beneficenza o a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione.

4. Il Sindaco dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

Articolo 34
Competenze

1. Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo della Fondazione.

2. Esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente per le funzioni di controllo delle società per azioni quotate in borsa.

Articolo 35
Riunioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.

2. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Sindaci, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.

4. I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle delle altre commissioni istituite dagli stessi organi.

Capo VI
Segretario Generale

Articolo 36
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo delle Fondazioni e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.

2. Al Segretario Generale si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per i Commissari, escluse quelle di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e f), e comma 3, lettere a), con esclusivo riferimento al proprio rapporto di dipendenza con la Fondazione, e g).

3. Il Segretario Generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 28, comma 3.

4. In particolare, il Segretario Generale:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione e delle commissioni da essi istituite;

b) su indirizzo del Presidente, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e della Commissione Centrale di Beneficenza e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari;

c) dirige gli uffici e il personale della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

5. Il Segretario Generale è nominato per un periodo di quattro anni e può essere confermato.

6. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono esercitate dal dipendente individuato dal Consiglio di amministrazione.

7. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Capo VII
Disposizioni comuni

Articolo 37
Verifica dei requisiti di appartenenza

1. Nella loro prima seduta, la Commissione Centrale di Beneficenza, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale verificano, ciascuno per i propri membri, l’eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal presente Statuto e assumono i conseguenti provvedimenti. Dell’esito di tali verifiche e dei provvedimenti adottati è data immediata comunicazione al Collegio Sindacale, che ne riferisce all’autorità di vigilanza.

2. Ciascun componente degli organi della Fondazione è tenuto a dare immediata comunicazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità che lo riguardino al Presidente dell’organo di appartenenza nonché al Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale comunica le cause che lo riguardano agli altri Sindaci.

3. Le procedure per la dichiarazione di decadenza e di sospensione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Commissione Centrale di Beneficenza. Nello svolgimento di tali procedure deve essere garantita la difesa dell’interessato.

Articolo 38
Conflitti d’interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell’esclusivo interesse della Fondazione stessa.

2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell’organo di appartenenza e al Presidente del Collegio Sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l’interessato può essere dichiarato decaduto dall’organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

4. I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria dei programmi e delle altre delibere della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e al Segretario Generale dell’esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 39
Proroga degli organi

1. La Commissione Centrale di Beneficenza, il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all’insediamento dei corrispondenti nuovi organi, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 26, comma 3.

Titolo III
Bilanci e controlli

Articolo 40
Bilanci

1. L’esercizio ha inizio l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione predispone una proposta di bilancio preventivo, che deve essere approvata dalla Commissione Centrale di Beneficenza entro il mese di novembre.

3. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.

4. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta del bilancio dell’esercizio precedente e una relazione che illustra l’andamento della gestione, sia nel suo complesso, con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti e, in particolare, al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio, sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale e alla società di revisione.

5. Entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e a quella della società di revisione, alla Commissione Centrale di Beneficenza.

6. Nella relazione sull’andamento dell’esercizio, il Collegio Sindacale formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.

7. La Commissione Centrale di Beneficenza approva il bilancio d’esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e, nei 15 giorni successivi alla delibera, lo trasmette all’Autorità di vigilanza.

8. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Commissione Centrale di Beneficenza approva l’aggiornamento annuale del documento programmatico previsionale pluriennale e lo trasmette all’Autorità di vigilanza nei quindici giorni successivi all’approvazione.

Articolo 41
Società di revisione

1. La Commissione Centrale di Beneficenza affida il controllo contabile della Fondazione ad una società iscritta all’albo di cui all’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Con la medesima deliberazione viene determinato il corrispettivo spettante alla Società di revisione.

2. L’incarico dura per tre esercizi e non può essere rinnovato per più di una volta. Può essere successivamente conferito alla stessa società solo quando siano trascorsi non meno di cinque esercizi dalla cessazione dell’incarico precedente.

3. L’incarico può essere revocato dalla Commissione Centrale di Beneficenza quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico ad altra società di revisione. In caso di revoca, l’attività di revisione contabile continua ad essere svolta dalla società revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

4. Il Presidente della Fondazione informa tempestivamente l’Autorità di vigilanza dell’avvenuto incarico e di tutte le modificazioni che intervengano in ordine allo stesso.

5. La società di revisione verifica:

a) nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) che il bilancio di esercizio e le scritture contabili siano conformi alle norme che li disciplinano e che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili.

6. Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, all’attività della Società di revisione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche.

Articolo 42
Relazione annuale sull’attività della Fondazione

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, la Commissione Centrale di Beneficenza, tenuto conto di quanto riferito dal Consiglio di amministrazione, nonché delle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio Sindacale e dei riscontri della Società di revisione, rende pubblica una dettagliata relazione sull’attività svolta dalla Fondazione e sulla situazione patrimoniale della stessa.

2. Alla relazione sono allegati:

a) l’elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione e dagli Enti di cui essa si avvale per lo svolgimento delle attività istituzionali, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni;

b) le relazioni predisposte dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;

c) i bilanci preventivo e consuntivo;

d) l’elenco degli enti e delle società di cui la Fondazione o gli Enti di cui si avvale per lo svolgimento delle attività istituzionali detengono quote di capitale e di quelli in cui gli stessi hanno diritto alla nomina di uno o più amministratori, con l’indicazione della quota detenuta nonché del controvalore della stessa.

3. Copia della relazione è tempestivamente inviata all’Autorità di vigilanza a cura del Presidente.

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Capo I
Disposizioni transitorie

Articolo 43
Nomina della nuova Commissione

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, la Commissione Centrale di Beneficenza in carica provvede a predisporre e approvare il regolamento di cui all’articolo 12, comma 6.

2. Successivamente all’approvazione del regolamento di cui al comma precedente, il Presidente in carica, nell’osservanza di quanto previsto dagli articoli 11, 12, 17 e 18 e dal regolamento medesimo, dà senza indugio avvio alle procedure di nomina dei componenti della nuova Commissione Centrale di Beneficenza da parte della Commissione in carica.

3. Esaurite tali procedure, il Presidente convoca la nuova Commissione Centrale di Beneficenza in una data non posteriore ai cinque giorni dal compimento delle stesse.

Articolo 44
Funzionamento provvisorio
degli organi in carica

1. Gli organi della Fondazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto decadono da tale data.

2. La Commissione Centrale di Beneficenza e il Comitato Esecutivo continuano a esercitare, limitatamente all’ordinaria amministrazione, agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi e agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell’Autorità di vigilanza, le competenze rispettivamente loro attribuite dal previgente Statuto sino alla data di insediamento della nuova Commissione Centrale di Beneficenza. A tale data, cessano di funzionare il Comitato Esecutivo e le commissioni consultive già costituite dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

3. Il Presidente, il Collegio Sindacale e il Segretario Generale continuano a esercitare le competenze loro rispettivamente attribuite dal previgente Statuto sino alla nomina dei nuovi corrispondenti organi.

4. Il mandato dei componenti della Commissione Centrale di Beneficenza e del Collegio Sindacale in carica il giorno dell’approvazione del presente Statuto da parte della Commissione Centrale di Beneficenza è prorogato sino all’insediamento, rispettivamente, della nuova Commissione Centrale di Beneficenza e del nuovo Collegio Sindacale.

Articolo 45
Esercizio finanziario

1. L’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto ha scadenza al 31 dicembre 2000.

2. La Commissione Centrale di Beneficenza adotta, entro il 30 giugno 2000, l’integrazione del bilancio preventivo relativo all’ultimo trimestre di tale esercizio.

Capo II
Disposizioni finali

Articolo 46
Devoluzione dei beni

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l’eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto secondo gli scopi statutari e con le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 47
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.

2. Il presente Statuto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e della Regione Piemonte.