Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2000

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Comune di Ceva (Cuneo)

Adeguamenti statuto comunale approvati con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 2.10.1999 e n. 6 del 27.1.2000

Art. 18
Funzionamento

E’ sostituito il 2° comma: “ Le deliberazioni non sono valide se in prima convocazione non interviene la metà dei consiglieri assegnati al Comune; per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il Sindaco”.

Art. 25
Composizione e presidenza

E’ sostituto il 1° comma:

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero sei assessori"

Art. 4
Stemma e gonfalone

comma 2: aggiungere “senza espressa e specifica autorizzazione da concedersi, di volta in volta, da parte della Giunta comunale.

Art. 8 bis
Pari opportunità

comma 2: è sostituito dal presente: “Dev’essere assicurata, ove possibile, la presenza di ambedue i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti”.

comma 3: abrogato

Art. 12
Competenze del Consiglio Comunale

comma 2: la lettera c) “la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni” è abrogata.

comma 2: la lettera i) “la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari” è sostituita dalla seguente “la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari.

comma 2: la lettera n) “la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge.” E’ sostituita dalla seguente “La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge.”

Art. 14
Commissioni consiliari speciali

Sono inseriti i seguenti comma:

5. La presidenza della commissioni consiliari di indagine e quelle altre che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e garanzia è attribuita alle opposizioni.

6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale determina la procedura di nomina del Presidente di dette commissioni, procedura alla quale partecipano soltanto i consiglieri di minoranza.

7. Il presidente eletto delle Commissioni di cui al 5 comma deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

Art. 18
Funzionamento

il 6° comma è sostituito dal seguente e sono aggiunti i comma 7 e 8:

6. Il consigliere è tenuto a giustificare oralmente in sede di seduta del consiglio comunale ovvero per iscritto l’assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa.

7. La mancata partecipazione a tre sedute valide consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno senza giustificato motivo dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Le osservazioni del Consigliere non possono in ogni caso costituire giustificazione tardiva dell’assenza fatto salvo fatti salvi i casi in cui la mancata giustificazione nei termini di 10 giorni previsti dal 6 comma sia determinata da forza maggiore.

8. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale che deve pronunciarsi antro i successivi 60 giorni. Copia della deliberazione è notificata all’interessato entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 19
Astensione dei consiglieri

E’ inserito il seguente 3° comma:

3. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione ed i specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 24
Nomina della Giunta

Il primo comma è sostituito dal seguente; sono aggiunti il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma:

1. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta comunale, tra i quali un vice sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione

4. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale."

6. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

7. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

8. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 30
Funzionamento della Giunta

il 5° comma è sostituito dal seguente:

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 31
Competenze ed attribuzioni della Giunta

sono aggiunti i seguenti comma:

La giunta provvede all’approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e. rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

Appartiene alla competenza della giunta la ripartizione dei contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio preventivo nonché l’accettazione di lasciti e di donazioni che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il consiglio ai sensi dell’art. 32, lett. l) ed m).

E’ altresì di competenza della giunta l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal consiglio.

Art. 34
Pubblicazione delle
Deliberazioni della Giunta

il 1° ed il 2° comma sono sostituiti dai seguenti:

Tutte le deliberazioni di giunta sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

L’elenco delle deliberazioni della giunta adottate in ogni singola seduta deve essere trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio.

Art. 35
Organo istituzionale

il comma 9. è sostituito dal seguente:

9. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

al comma 10. sono stralciate le parole “della spalla destra”.

Sono aggiunti i seguenti comma:

11. L’autorizzazione ad introdurre o resistere ad un’azione giudiziaria è di competenza del Sindaco, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, mentre compete alla giunta la nomina del difensore.

12. La Giunta nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l’appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lett. A) e b) dell’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell’ente.

Art. 36
Attribuzioni di amministrazione

le lettere f), l), P) del 1° comma sono sostituite dalle seguenti:

f) adotta tutti gli atti che rientrano nella sua qualità di ufficiale di governo e rilascia le autorizzazioni e le concessioni comunali che per legge non siano riservate alla competenza di altri organi amministrativi.

l) stipula in rappresentanza dell’Ente gli accordi di programma, le convenzioni nonché gli atti relativi alle altre forma associative e di collaborazione previste dal Capo V del presente Statuto, fatta salva comunque la competenza del consiglio e della giunta.

p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale.

Art. 73
Principi generali

comma 1°, le parole “dei cittadini” è sostituita con “popolare”

Comma 3° le parole “Ai cittadini” sono sostituite con “Alla popolazione”

Art. 78
Principi generali

comma 1°, le parole “dei cittadini” è sostituita con “della popolazione”

Art. 82
Referendum consultivi

comma 1°, la parola “consultivi” è stralciata

comma 4°, la parola “consultivo” è stralciata

Art. 83
Azione popolare

comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole “, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.”