Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2000, n. 21 - 29727
Legge 21 dicembre 1999, n. 526 - art. 10 - semplificazione delle procedure
di autocontrollo in talune industrie alimentari
A relazione dell Assessore DAmbrosio :
Premesso che ai sensi del Decr. L.vo 26.5.97 n. 155 il responsabile dellindustria
alimentare deve garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato
applicando i principi su cui si basa il sistema di analisi dei rischi e
di controllo dei punti critici noto con lacronimo HACCP;
considerato che lestrema diversificazione delle industrie alimentari rende
oggettivamente difficoltosa, e forse anche eccessiva, lapplicazione integrale
del sistema HACCP in particolari realtà produttive e commerciali che per
quantità di produzione, per numero di addetti e per tipologia aziendale
possono garantire il rispetto della legge anche in presenza di procedure
di controllo più semplici;
considerato che lart. 10 della Legge 526 del 21/12/99 demanda alle Regioni
il compito di individuare, con apposito provvedimento, le industrie alimentari
che possono ricorrere alla semplificazione delle procedure del sistema
HACCP;
vista la nota regionale n 8732/27 del 7 agosto 1998 diramata dalla Direzione
regionale di Sanità Pubblica a tutte le ASL ed alle Organizzazioni ed Associazioni
di categoria del Piemonte;
considerato che i tempi indicati dalla norma non risultano compatibili
con lelaborazione di proposte di semplificazione dettagliate per i singoli
settori alimentari e le diverse tipologie produttive ma consentono di formulare
proposte di indirizzo generale per la prima applicazione del Decr. L.vo
26.5.97 n. 155;
preso atto che a decorrere dal 1 aprile 2000 entrerà in vigore il sistema
sanzionatorio previsto dallart. 8 del D.Lvo 155/97 anche per le piccole
industrie alimentari, così come previsto dalla legge. 21.7.99 n. 236;
valutata lopportunità e lurgenza di fornire agli organi di controllo
ed alle industrie alimentari alcuni criteri per la semplificazione dellautocontrollo
in situazioni particolari e per lo svolgimento dei previsti controlli ufficiali;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
E consentita la semplificazione delle procedure di autocontrollo nei seguenti
casi:
* industrie alimentari ove le sostanze alimentari non vengono manipolate
direttamente (prodotti protetti da involucro o imballati) e possono essere
conservate a temperature ambiente;
* industrie alimentari ove le sostanze alimentari non vengono manipolate
direttamente (prodotti protetti da involucro o imballati) ma devono essere
conservate a temperatura di refrigerazione, congelazione o surgelazione;
* industrie alimentari che producono, trasformano o manipolano gli alimenti
per la vendita o per la somministrazione diretta al consumatore finale,
escluse le catene di distribuzione (supermercati ed ipermercati) e la ristorazione
collettiva aziendale, scolastica ed ospedaliera appaltata ad industrie
alimentari esterne, diverse per caratteristiche e tipologia di servizio
dalla ristorazione pubblica tradizionale (ristoranti, trattorie, pubblici
esercizi ecc..).
Le industrie che adottano misure di autocontrollo semplificate devono comunque
disporre ed attuare, in relazione allattività svolta, le seguenti procedure
operative:
* criteri di definizione del lotto di produzione (solo nei laboratori);
* procedura per il ritiro dal mercato di prodotti risultati non conformi
nellambito dellautocontrollo o in occasione di controlli ufficiali (solo
nei laboratori di produzione o nei depositi allingrosso);
* procedura di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature (in
tutte le industrie alimentari);
* procedura di controllo e registrazione delle temperature di raffreddamento/riscaldamento/
conservazione delle materie prime e degli alimenti preparati (in depositi
frigoriferi o laboratori, compresi i ristoranti, che trattano alimenti
deperibili);
* procedura di controllo ed accettazione dei prodotti in entrata (per tutte
le industrie alimentari).
Il documento di autocontrollo previsto dallart. 3, punto 3 del D.Lvo 155,
oltre alle procedure operative descritte al punto precedente della presente
deliberazione deve, in ogni caso, contenere almeno le seguenti informazioni:
* attività svolta;
* autorizzazioni concesse;
* responsabile/i delle procedure operative in uso;
* frequenza e significato dei controlli previsti, criteri di monitoraggio
(misurazione della temperatura, del pH, dellaw, audit ecc..) e supporto
documentale necessario (schede, tracciati, liste di controllo ecc..).
Il monitoraggio dei punti critici di controllo eventualmente individuati,
per definizione, deve essere effettuato in ogni caso e non soltanto in
presenza di irregolarità (non conformità). Lassenza di documentazione
comprovante lesecuzione del monitoraggio dei punti di controllo critici
(CCP) è da ritenersi in contrasto con i principi della norma.
Copia del presente atto viene inviata al Ministero della Sanità - Dipartimento
Igiene degli alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - ai sensi
dellart 10 punto 5 della Legge 21/12/99 n.526, per i provvedimenti di
competenza.
(omissis)