Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 87 - 29576
Decreto Ministeriale n. 332 del 27.8.1999 - Linee guida
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1)- di stabilire che, in sede di prima applicazione, per lelenco 1) del
D.M. 332/99 valgono le tariffe indicate nello stesso decreto.
2)- di stabilire, in attesa della revisione dellintera materia prevista
dall art. 1 del D.M. 332/99, che la fornitura dei dispositivi e dei prodotti
di cui allelenco 2) può essere effettuata:
- direttamente dalle Aziende Sanitarie procedendo, nel rigoroso rispetto
della Direttiva. 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46, allacquisto
dei prodotti mediante le vigenti procedure pubbliche di acquisto;
- mediante i fornitori compresi negli appositi elenchi .
3)- di stabilire che i prodotti ed i dispositivi oggetto di forniture di
cui agli elenchi 2) e 3) , salvo casi di documentata impossibilità tecnica,
a partire dal 01.07.2001 devono tanto al fine del rimborso quanto al fine
del pagamento mediante fattura, essere obbligatoriamente dotati di fustella
asportabile con codice a barre ( PARAF ).
Per i pannoloni, le fustelle sono obbligatorie dal 1.8.2000.
Per tutti gli altri prodotti monouso ( ad esempio: cateteri, sacche da
stomia), le fustelle sono obbligatorie dalla data del 1.01.2001. Le Aziende
produttrici devono obbligatoriamente provvedere a mantenere aggiornate
le più rilevanti banche dati italiane.
Per i dispositivi su misura di cui all elenco 1) vale la stampigliatura
recante : mese, anno della fornitura come previsto dall art. 7 del D.M.
332/99.
Per i dispositivi di serie previsti dallo stesso elenco 1) deve essere
riportato il numero di matricola.
I prodotti devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della
Direttiva 93/42/CEE.
I prodotti devono essere dotati di imballaggi idonei a garantire la sterilità
dello stesso a seconda dei diversi tipi di uso sia ospedaliero sia domiciliare.
4)- di stabilire che la semplificazione della procedura, già prevista dall
art. 37 della L. 27.12.1997 n.449, per le donne che hanno subìto interventi
di mastectomia, come già indicato con circolare regionale n.1718/29.4 del
10.02.1998, è estesa ai soggetti che hanno subìto un intervento demolitore
dell occhio o di laringectomia.
5)- di ribadire che all assistito, sulla base della prescrizione medica,
deve essere garantita la possibilità di scelta nell intera gamma di prodotti
presenti sul mercato e deve essere assicurata la libertà di scelta tra
entrambi i canali di distribuzione ( fornitura diretta oppure tramite negozi
autorizzati o farmacie ).
6)- di stabilire che, ferme restando le caratteristiche del Nomenclatore,
debbono essere soddisfatte le esigenze di riconducibilità dei prodotti
stessi.
Il fornitore ( negozio o farmacia ) può consegnare un prodotto non compreso
nel Nomenclatore purché la prescrizione medica contenga chiara indicazione
di riconducibilità ad un codice noto. La differenza di prezzo resta a carico
del cittadino.
7)- di ribadire che la prescrizione per essere valida deve essere completa
in tutti gli elementi identificativi e deve rientrare in un progetto riabilitativo.
La prescrizione deve essere redatta di norma dal medico competente per
tipologia di menomazione e disabilità che ha in carico riabilitativo il
paziente. Nel caso di dispositivi, apparecchiature che presentano una notevole
difficoltà d uso occorre valutare anche l ambiente in cui vive l assistito.
8)- di ribadire che la prescrizione dello specialista non può essere modificata
in fase di autorizzazione, fatta salva la possibilità da parte dell A.S.L.
di procedere alle verifiche della congruità della stessa prescrizione mediante
gli specialisti competenti.
9)- di stabilire che per i presidi su misura, laddove si registrano discrepanze
fra la prescrizione e la possibilità tecnica di realizzazione della stessa,
il tecnico è tenuto a redigere una dettagliata scheda-progetto di costruzione
con sviluppo a codice, da rimettere per il benestare, insieme alla prescrizione,
al medico prescrittore.
10)- di stabilire che le strutture sanitarie accreditate pubbliche e private
sono autorizzate a stampare direttamente i Moduli per le prescrizioni di
cui all art.4 del D.M.332/99, da autorizzare da parte dell A.S.L. di
residenza dell assistito.
11)- di approvare il Modulo base (Allegato A) minimo per le prescrizioni
delle protesi, ausili tecnici, ortesi, esclusi i dispositivi monouso.
I moduli devono evidenziare le tappe dell iter prescrittivo ( prescrizione
e programma terapeutico, preventivo, autorizzazione, fornitura e collaudo
) e recare in modo evidente la dicitura dell obbligo di sottoporsi al
collaudo. Le strutture sanitarie accreditate pubbliche e private provvedono
alla definizione del Modulo a seconda della propria organizzazione e della
disponibilità di mezzi informatici. Ugualmente provvedono in merito alle
autocertificazioni ed alle altre dichiarazioni necessarie.
Al momento della presentazione della domanda all Ufficio Assistenza Protesica,
lassistito deve essere informato del suo diritto di libera scelta di una
Azienda abilitata di sua fiducia. L A.S.L. deve altresì fornire l elenco
dei fornitori. Nell eventualità dell attivazione della fornitura diretta
da parte dell A.S.L., l assistito deve essere altresì informato del diritto
di poter ritirare le forniture direttamente tramite i servizi della stessa
A.S.L. Tale informativa deve essere compresa nel modulo della domanda dell
assistito.
12)- di approvare la scheda tecnica relativa alla fornitura di ausili uditivi
(Allegato B) e la scheda tecnica relativa alla fornitura di ausili uditivi
riconducibili (Allegato C).
13)- di stabilire che in caso di mancata effettuazione del collaudo, per
inadempienza e senza giustificato motivo, la spesa è posta a carico del
cittadino inadempiente. L A.S.L. provvede al pagamento della fornitura
e si rivale sul cittadino inadempiente. Il collaudo a domicilio viene effettuato
solo per gli assistiti non deambulanti. Ai sensi del comma 10 dell art.
4 del D.M. 332/99, sono comunque esclusi dal collaudo i dispositivi monouso.
14)- di stabilire che le A.S.L. devono provvedere a stipulare appositi
contratti per la manutenzione dei dispositivi di cui all elenco 2) ceduti
in comodato d uso o di cui all elenco 3) assegnati in uso agli utenti.
La manutenzione deve essere assicurata per tutta la durata del dispositivo.
15)- di stabilire che le A.S.L. possono individuare i prodotti da cedere
in comodato duso di cui all elenco 2) nell ambito delle seguenti classi
:
Classe 03. Ausili per terapia ed addestramento.
Classe 09. Ausili per la cura e la protezione personale.
Classe 12. Ausili per la mobilità personale.
Classe 18. Mobilia ed adattamenti per la casa o altri edifici.
16)- di stabilire che allatto del trasferimento definitivo di residenza
dellassistito, nellambito della procedura di scelta e revoca del medico
di fiducia, lUfficio Assistenza Protesica dellA.S.L. di origine provvede
a trasmettere allA.S.L. ricevente, copia del fascicolo dellassistito
sul quale devono essere riportati i dispositivi dati in proprietà, quelli
ceduti in comodato duso o in assegnazione duso.
17)- di stabilire che, per i prodotti distribuiti direttamente, le A.S.L.
devono altresì provvedere allattivazione dei Servizi finalizzati alladdestramento
allutilizzo dei prodotti. In attesa dellemanazione delle Linee guida
per darne piena attuazione, le A.S.L. sono autorizzate ad attivare forme
di sperimentazione di attivazione di tali Servizi in accordo con le Associazioni
rappresentanti i malati.
18)- di dare atto che sino alla definizione dei prezzi come previsto dallart.8
del D.M.332/99 , ai prodotti di cui allelenco 2) si applicano i prezzi
definiti nel Prontuario 1992, secondo la previsione contenuta nell art.
3, comma 4, del D.M.332/99.
Nel caso di prodotti non inseriti nel Prontuario 1992 e per i quali, data
l esiguità del fabbisogno, non sia conveniente effettuare le procedure
pubbliche d acquisto, le A.S.L. possono procedere a contrattare il prezzo
di rimborso direttamente con le Associazioni dei Fornitori.
19)- di stabilire che alla raccolta dei prezzi di acquisto derivanti dall
effettuazione delle procedure pubbliche d acquisto, come previsto dall
art. 8 del D.M.332/99, provvede il Settore Osservatorio Prezzi. Allindividuazione
dei prodotti da sottoporre al monitoraggio si provvede di concerto con
il Settore Assistenza Extraospedaliera..
20)- di stabilire che le A.S.L. devono trasmettere entro 30 gg allAssessorato
alla Sanità. le risultanze delle procedure di acquisto. La Regione provvede
allinoltro dei dati al Ministero alla Sanità.
Le A.S.L. devono altresì comunicare ai fornitori ( negozi e farmacie )
presenti sul territorio di competenza i prezzi di rimborso dei prodotti
di cui allelenco 2) stabiliti ai sensi dellart.8, comma 2 del D.M. 332/99.
Tali prezzi di rimborso sono determinati tenendo conto di tutti gli elementi
che concorrono alla formazione degli stessi ( costo del prodotto, costo
del servizio, costo della distribuzione ).
In alternativa possono essere determinati in modo forfettario applicando
al prezzo dacquisto una percentuale del 25 %.
Al fine di realizzare economie di scala le A.S.L. prevedono nei bandi di
gara una apposita clausola mediante la quale la ditta che si aggiudica
lappalto della fornitura resti vincolata a fornire lo stesso prodotto
ad egual prezzo anche ai fornitori privati (franco negozio) a prescindere
dalla quantità consegnata.
21)- di stabilire l obbligo per le A.S.L. di trasmettere, i dati relativi
alla spesa derivante, a qualunque titolo, dalle forniture dei prodotti
compresi nel Nomenclatore tariffario.
La trasmissione dei dati deve avvenire utilizzando il sistema degli indicatori
già approvato con deliberazione della Giunta regionale del 25.10.1999 n.
59-28477.
22)- di stabilire che laddove è accertato che la patologia risulta essere
irreversibile la prescrizione dei dispositivi monouso ( prescrizioni multiple
: prodotti per incontinenti, stomizzati ), fatti salvi gli accertamenti
per aggravamento, assume carattere definitivo e, nel caso di fornitura
diretta, non essendo necessario nè il preventivo di spesa, né l autorizzazione,
l A.S.L. deve procedere alla semplificazione dell iter prescrittivo,
provvedendo alla consegna cadenzata dei prodotti, con le modalità più idonee
alla propria organizzazione. La semplificazione della fornitura tramite
farmacie e negozi sanitari è rinviata a successivo atto della Giunta regionale
da concordare con le OO.SS. di categoria.
23)- di stabilire che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l invalido
sia impossibilitato ( ad esempio: morte ) a ritirare un presidio compreso
nell elenco 1) la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dall
A.S.L. di competenza, l azienda fornitrice procederà alla fatturazione
della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell invalido,
nei seguenti termini:
- 50% ( cinquanta per cento ) dell importo totale della fornitura per
i presidi pronti per la prova.
- 80% ( ottanta per cento ) dell importo totale della fornitura per i
presidi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale
sintetico.
- 100% ( cento per cento ) dell importo totale della fornitura per i presidi
pronti per la consegna.
L A.S.L. di competenza provvederà entro venti giorni alla verifica del
presidio. Trascorso tale termine , anche senza che la verifica sia stata
effettuata, l azienda procederà alla fatturazione e, per gli apparecchi
pronti per la consegna, provvederà all invio degli stessi alla A.S.L.
di competenza.
24)- di stabilire che i fornitori presenteranno alla A.S.L. competente
per residente dell assistito una fattura unica mensile. Il pagamento delle
forniture deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento della
fattura.
La fattura deve recare allegati i documenti giustificativi e per i presidi
non consegnati direttamente , ma spediti, gli estremi della spedizione.
Le modalità di pagamento a favore delle farmacie sono disciplinate nellAccordo
Integrativo Regionale di cui al D.P.R. 371/98.
25)- di stabilire che in caso di ritardato pagamento, senza giustificato
motivo, si applicano gli interessi legali. Gli interessi sono addebitati
al funzionario inadempiente.
26)- di definire le Linee guida per lacquisto dei pannoloni :
A) - le procedure pubbliche di acquisto dei pannoloni devono essere precedute
da apposita valutazione della qualità dei prodotti da distribuire.
B) - la Regione Piemonte provvede, a titolo sperimentale, a conferire l
incarico di effettuare le prove tecniche di valutazione di qualità al Laboratorio
Chimico della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Torino.
C) - alle procedure di acquisto bandite dalle A.S.L. potranno partecipare
solo le ditte i cui prodotti siano stati sottoposti alla valutazione di
qualità effettuata dal Laboratorio C.C.I.A.A. di Torino.
D) - le procedure d acquisto, al fine di ottenere migliori offerte economiche,
sono attuate, di norma, a livello di quadrante e con la clausola prevista
nell ultimo comma del precedente punto 20)
E) - alla determinazione del prezzo di rimborso si procede con le modalità
stabilite nel precedente punto 20).
27)- di definire le Linee guida di carattere generale per leffettuazione
delle procedure pubbliche di acquisto dei prodotti contenuti negli elenchi
2) e 3) del D.M.332/99 :
A)- La procedura di acquisto finalizzata alla distribuzione diretta, qualunque
sia il metodo adottato, dovrà tenere conto non solo del minor prezzo, ma
pure di altri fattori ravvisabili nella qualità del prodotto e nella capillarità
della distribuzione. L art. 8, comma, 3 del D.M. n. 332/1999 non consente,
infatti, scelte ispirate ad una logica che assuma il solo risparmio come
valore assoluto, con possibili spinte a livelli di qualità sempre inferiori
ed alla creazione di disagi in danno agli assistiti;
B)- Il punteggio da attribuire ai partecipanti, compresi negli appositi
elenchi di cui all art. 3 del D.M. 332/99, per l attuazione della procedura
di acquisto per la fornitura dei prodotti di cui agli elenchi 2 e 3 del
D.M. 332/99 dovrà essere pertanto preventivamente suddiviso, di norma,
in tre parametri :
PREZZO
QUALITA
CAPILLARITA DI DISTRIBUZIONE
Risulterà vincitore chi raggiungerà il maggior punteggio derivante dalla
sommatoria dei punti conseguiti in ciascuno parametro.
Naturalmente il bando potrà prevedere livelli di punteggio ( riferiti alla
QUALITA od al PREZZO) al di sotto dei quali il concorrente sarà automaticamente
escluso, in quanto anomali ed inaccettabili.
C) Il parametro QUALITA dovrà tener conto ed essere costituito, nel
punteggio totale che gli verrà attribuito, da vari fattori, molti dei
quali rappresentati dalle caratteristiche qualitative intrinseche del materiale,
ma anche da altri elementi che pur non riferiti alla materialità del prodotto,
qualificano pur sempre la prestazione, quali ad esempio: la varietà o possibilità
di fornire tipi di prodotto che si adattino alle specifiche esigenze dellassistito
e quindi alle sue scelte. Possono pertanto essere previste anche prove
di sperimentazione del prodotto e prove manuali attinenti l applicazione
pratica del prodotto. Deve essere valutata la garanzia e la sua durata;
la fornitura di un ausilio di riserva ove la riparazione si protragga oltre
12 ore, la consegna frazionata nel rispetto degli spazi disponibili ecc.......
D) Il parametro CAPILLARITA di distribuzione ( ove necessario ) deve
tener conto:
- della distribuzione a domicilio, da effettuarsi con lassoluto rispetto
della riservatezza. (Assolutamente vietato limpiego di veicoli con scritte
pubblicitarie che consentano lindividuazione della patologia dei pazienti
cui viene consegnato il prodotto e/o il materiale. La trasgressione di
questa prescrizione comporta il pagamento del risarcimento danni al cittadino
offeso).
- distribuzione in centri fissi, la distribuzione può essere graduata a
seconda del numero dei centri distributivi presenti sul territorio, rapportata
ai distretti, ai comuni ed alla dislocazione degli stessi.
Nel caso di procedure rivolte a valutare progetti di distribuzione a ciascun
grado di capillarità si dovrà assegnare un valore percentuale di punteggio.
28)- di definire le caratteristiche strutturali e funzionali che deve possedere
il magazzino dellUfficio Assistenza Protesica in ogni A.S.L:
* Essere sufficientemente ampio in modo da contenere i presidi.
* Essere accessibile allutenza nonché ai mezzi di trasporto.
* Essere sufficientemente illuminato, aerato.
* Avere una zona di ricezione dei presidi distinta dalla zona di stoccaggio
degli stessi.
* I locali dove staziona il personale devono essere dotati di riscaldamento
* Ogni presidio che venga consegnato dal magazzino deve essere stato precedentemente
:
* Registrato e codificato in carico.
* Sottoposto a verifica funzionale.
* Eventualmente riparato.
* Sanificato.
* Disinfettato.
* Certificato degli avvenuti trattamenti di cui sopra.
* Confezionato ed etichettato.
* Registrato come presidio in uscita, con riferimento del paziente che
usufruisce del prestito duso.
Ogni magazzino deve disporre di adeguato personale per le attività di cui
sopra, preferibilmente dotato di supporti informatici per le attività di
registrazione, catalogazione e di movimenti dei presidi protesici.
- Le A.S.L. che prevedono lattivazione del ritiro e della consegna al
domicilio dei presidi protesici devono effettuarli a titolo gratuito.
(omissis)