Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 87 - 29576

Decreto Ministeriale n. 332 del 27.8.1999 - Linee guida

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1)- di stabilire che, in sede di prima applicazione, per l’elenco 1) del D.M. 332/99 valgono le tariffe indicate nello stesso decreto.

2)- di stabilire, in attesa della revisione dell’intera materia prevista dall’ art. 1 del D.M. 332/99, che la fornitura dei dispositivi e dei prodotti di cui all’elenco 2) può essere effettuata:

- direttamente dalle Aziende Sanitarie procedendo, nel rigoroso rispetto della Direttiva. 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46, all’acquisto dei prodotti mediante le vigenti procedure pubbliche di acquisto;

- mediante i fornitori compresi negli appositi elenchi .

3)- di stabilire che i prodotti ed i dispositivi oggetto di forniture di cui agli elenchi 2) e 3) , salvo casi di documentata impossibilità tecnica, a partire dal 01.07.2001 devono tanto al fine del rimborso quanto al fine del pagamento mediante fattura, essere obbligatoriamente dotati di fustella asportabile con codice a barre ( PARAF ).

Per i pannoloni, le fustelle sono obbligatorie dal 1.8.2000.

Per tutti gli altri prodotti monouso ( ad esempio: cateteri, sacche da stomia), le fustelle sono obbligatorie dalla data del 1.01.2001. Le Aziende produttrici devono obbligatoriamente provvedere a mantenere aggiornate le più rilevanti banche dati italiane.

Per i dispositivi su misura di cui all’ elenco 1) vale la stampigliatura recante : mese, anno della fornitura come previsto dall’ art. 7 del D.M. 332/99.

Per i dispositivi di serie previsti dallo stesso elenco 1) deve essere riportato il numero di matricola.

I prodotti devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE.

I prodotti devono essere dotati di imballaggi idonei a garantire la sterilità dello stesso a seconda dei diversi tipi di uso sia ospedaliero sia domiciliare.

4)- di stabilire che la semplificazione della procedura, già prevista dall’ art. 37 della L. 27.12.1997 n.449, per le donne che hanno subìto interventi di mastectomia, come già indicato con circolare regionale n.1718/29.4 del 10.02.1998, è estesa ai soggetti che hanno subìto un intervento demolitore dell’ occhio o di laringectomia.

5)- di ribadire che all’ assistito, sulla base della prescrizione medica, deve essere garantita la possibilità di scelta nell’ intera gamma di prodotti presenti sul mercato e deve essere assicurata la libertà di scelta tra entrambi i canali di distribuzione ( fornitura diretta oppure tramite negozi autorizzati o farmacie ).

6)- di stabilire che, ferme restando le caratteristiche del Nomenclatore, debbono essere soddisfatte le esigenze di riconducibilità dei prodotti stessi.

Il fornitore ( negozio o farmacia ) può consegnare un prodotto non compreso nel Nomenclatore purché la prescrizione medica contenga chiara indicazione di riconducibilità ad un codice noto. La differenza di prezzo resta a carico del cittadino.

7)- di ribadire che la prescrizione per essere valida deve essere completa in tutti gli elementi identificativi e deve rientrare in un progetto riabilitativo. La prescrizione deve essere redatta di norma dal medico competente per tipologia di menomazione e disabilità che ha in carico riabilitativo il paziente. Nel caso di dispositivi, apparecchiature che presentano una notevole difficoltà d’ uso occorre valutare anche l’ ambiente in cui vive l’ assistito.

8)- di ribadire che la prescrizione dello specialista non può essere modificata in fase di autorizzazione, fatta salva la possibilità da parte dell’ A.S.L. di procedere alle verifiche della congruità della stessa prescrizione mediante gli specialisti competenti.

9)- di stabilire che per i presidi su misura, laddove si registrano discrepanze fra la prescrizione e la possibilità tecnica di realizzazione della stessa, il tecnico è tenuto a redigere una dettagliata scheda-progetto di costruzione con sviluppo a codice, da rimettere per il benestare, insieme alla prescrizione, al medico prescrittore.

10)- di stabilire che le strutture sanitarie accreditate pubbliche e private sono autorizzate a stampare direttamente i Moduli per le prescrizioni di cui all’ art.4 del D.M.332/99, da autorizzare da parte dell’ A.S.L. di residenza dell’ assistito.

11)- di approvare il Modulo base (Allegato A) minimo per le prescrizioni delle protesi, ausili tecnici, ortesi, esclusi i dispositivi monouso.

I moduli devono evidenziare le tappe dell’ iter prescrittivo ( prescrizione e programma terapeutico, preventivo, autorizzazione, fornitura e collaudo ) e recare in modo evidente la dicitura dell’ obbligo di sottoporsi al collaudo. Le strutture sanitarie accreditate pubbliche e private provvedono alla definizione del Modulo a seconda della propria organizzazione e della disponibilità di mezzi informatici. Ugualmente provvedono in merito alle autocertificazioni ed alle altre dichiarazioni necessarie.

Al momento della presentazione della domanda all’ Ufficio Assistenza Protesica, l’assistito deve essere informato del suo diritto di libera scelta di una Azienda abilitata di sua fiducia. L’ A.S.L. deve altresì fornire l’ elenco dei fornitori. Nell’ eventualità dell’ attivazione della fornitura diretta da parte dell’ A.S.L., l’ assistito deve essere altresì informato del diritto di poter ritirare le forniture direttamente tramite i servizi della stessa A.S.L. Tale informativa deve essere compresa nel modulo della domanda dell’ assistito.

12)- di approvare la scheda tecnica relativa alla fornitura di ausili uditivi (Allegato B) e la scheda tecnica relativa alla fornitura di ausili uditivi riconducibili (Allegato C).

13)- di stabilire che in caso di mancata effettuazione del collaudo, per inadempienza e senza giustificato motivo, la spesa è posta a carico del cittadino inadempiente. L’ A.S.L. provvede al pagamento della fornitura e si rivale sul cittadino inadempiente. Il collaudo a domicilio viene effettuato solo per gli assistiti non deambulanti. Ai sensi del comma 10 dell’ art. 4 del D.M. 332/99, sono comunque esclusi dal collaudo i dispositivi monouso.

14)- di stabilire che le A.S.L. devono provvedere a stipulare appositi contratti per la manutenzione dei dispositivi di cui all’ elenco 2) ceduti in comodato d’ uso o di cui all’ elenco 3) assegnati in uso agli utenti. La manutenzione deve essere assicurata per tutta la durata del dispositivo.

15)- di stabilire che le A.S.L. possono individuare i prodotti da cedere in comodato d’uso di cui all’ elenco 2) nell’ ambito delle seguenti classi :

Classe 03. Ausili per terapia ed addestramento.

Classe 09. Ausili per la cura e la protezione personale.

Classe 12. Ausili per la mobilità personale.

Classe 18. Mobilia ed adattamenti per la casa o altri edifici.

16)- di stabilire che all’atto del trasferimento definitivo di residenza dell’assistito, nell’ambito della procedura di scelta e revoca del medico di fiducia, l’Ufficio Assistenza Protesica dell’A.S.L. di origine provvede a trasmettere all’A.S.L. ricevente, copia del fascicolo dell’assistito sul quale devono essere riportati i dispositivi dati in proprietà, quelli ceduti in comodato d’uso o in assegnazione d’uso.

17)- di stabilire che, per i prodotti distribuiti direttamente, le A.S.L. devono altresì provvedere all’attivazione dei Servizi finalizzati all’addestramento all’utilizzo dei prodotti. In attesa dell’emanazione delle Linee guida per darne piena attuazione, le A.S.L. sono autorizzate ad attivare forme di sperimentazione di attivazione di tali Servizi in accordo con le Associazioni rappresentanti i malati.

18)- di dare atto che sino alla definizione dei prezzi come previsto dall’art.8 del D.M.332/99 , ai prodotti di cui all’elenco 2) si applicano i prezzi definiti nel Prontuario 1992, secondo la previsione contenuta nell’ art. 3, comma 4, del D.M.332/99.

Nel caso di prodotti non inseriti nel Prontuario 1992 e per i quali, data l’ esiguità del fabbisogno, non sia conveniente effettuare le procedure pubbliche d’ acquisto, le A.S.L. possono procedere a contrattare il prezzo di rimborso direttamente con le Associazioni dei Fornitori.

19)- di stabilire che alla raccolta dei prezzi di acquisto derivanti dall’ effettuazione delle procedure pubbliche d’ acquisto, come previsto dall’ art. 8 del D.M.332/99, provvede il Settore Osservatorio Prezzi. All’individuazione dei prodotti da sottoporre al monitoraggio si provvede di concerto con il Settore Assistenza Extraospedaliera..

20)- di stabilire che le A.S.L. devono trasmettere entro 30 gg all’Assessorato alla Sanità. le risultanze delle procedure di acquisto. La Regione provvede all’inoltro dei dati al Ministero alla Sanità.

Le A.S.L. devono altresì comunicare ai fornitori ( negozi e farmacie ) presenti sul territorio di competenza i prezzi di rimborso dei prodotti di cui all’elenco 2) stabiliti ai sensi dell’art.8, comma 2 del D.M. 332/99. Tali prezzi di rimborso sono determinati tenendo conto di tutti gli elementi che concorrono alla formazione degli stessi ( costo del prodotto, costo del servizio, costo della distribuzione ).

In alternativa possono essere determinati in modo forfettario applicando al prezzo d’acquisto una percentuale del 25 %.

Al fine di realizzare economie di scala le A.S.L. prevedono nei bandi di gara una apposita clausola mediante la quale la ditta che si aggiudica l’appalto della fornitura resti vincolata a fornire lo stesso prodotto ad egual prezzo anche ai fornitori privati (franco negozio) a prescindere dalla quantità consegnata.

21)- di stabilire l’ obbligo per le A.S.L. di trasmettere, i dati relativi alla spesa derivante, a qualunque titolo, dalle forniture dei prodotti compresi nel Nomenclatore tariffario.

La trasmissione dei dati deve avvenire utilizzando il sistema degli indicatori già approvato con deliberazione della Giunta regionale del 25.10.1999 n. 59-28477.

22)- di stabilire che laddove è accertato che la patologia risulta essere irreversibile la prescrizione dei dispositivi monouso ( prescrizioni multiple : prodotti per incontinenti, stomizzati ), fatti salvi gli accertamenti per aggravamento, assume carattere definitivo e, nel caso di fornitura diretta, non essendo necessario nè il preventivo di spesa, né l’ autorizzazione, l’ A.S.L. deve procedere alla semplificazione dell’ iter prescrittivo, provvedendo alla consegna cadenzata dei prodotti, con le modalità più idonee alla propria organizzazione. La semplificazione della fornitura tramite farmacie e negozi sanitari è rinviata a successivo atto della Giunta regionale da concordare con le OO.SS. di categoria.

23)- di stabilire che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’ invalido sia impossibilitato ( ad esempio: morte ) a ritirare un presidio compreso nell’ elenco 1) la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dall’ A.S.L. di competenza, l’ azienda fornitrice procederà alla fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell’ invalido, nei seguenti termini:

- 50% ( cinquanta per cento ) dell’ importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova.

- 80% ( ottanta per cento ) dell’ importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico.

- 100% ( cento per cento ) dell’ importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna.

L’ A.S.L. di competenza provvederà entro venti giorni alla verifica del presidio. Trascorso tale termine , anche senza che la verifica sia stata effettuata, l’ azienda procederà alla fatturazione e, per gli apparecchi pronti per la consegna, provvederà all’ invio degli stessi alla A.S.L. di competenza.

24)- di stabilire che i fornitori presenteranno alla A.S.L. competente per residente dell’ assistito una fattura unica mensile. Il pagamento delle forniture deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

La fattura deve recare allegati i documenti giustificativi e per i presidi non consegnati direttamente , ma spediti, gli estremi della spedizione.

Le modalità di pagamento a favore delle farmacie sono disciplinate nell’Accordo Integrativo Regionale di cui al D.P.R. 371/98.

25)- di stabilire che in caso di ritardato pagamento, senza giustificato motivo, si applicano gli interessi legali. Gli interessi sono addebitati al funzionario inadempiente.

26)- di definire le Linee guida per l’acquisto dei pannoloni :

A) - le procedure pubbliche di acquisto dei pannoloni devono essere precedute da apposita valutazione della qualità dei prodotti da distribuire.

B) - la Regione Piemonte provvede, a titolo sperimentale, a conferire l’ incarico di effettuare le prove tecniche di valutazione di qualità al Laboratorio Chimico della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Torino.

C) - alle procedure di acquisto bandite dalle A.S.L. potranno partecipare solo le ditte i cui prodotti siano stati sottoposti alla valutazione di qualità effettuata dal Laboratorio C.C.I.A.A. di Torino.

D) - le procedure d’ acquisto, al fine di ottenere migliori offerte economiche, sono attuate, di norma, a livello di quadrante e con la clausola prevista nell’ ultimo comma del precedente punto 20)

E) - alla determinazione del prezzo di rimborso si procede con le modalità stabilite nel precedente punto 20).

27)- di definire le Linee guida di carattere generale per l’effettuazione delle procedure pubbliche di acquisto dei prodotti contenuti negli elenchi 2) e 3) del D.M.332/99 :

A)- La procedura di acquisto finalizzata alla distribuzione diretta, qualunque sia il metodo adottato, dovrà tenere conto non solo del minor prezzo, ma pure di altri fattori ravvisabili nella qualità del prodotto e nella capillarità della distribuzione. L’ art. 8, comma, 3 del D.M. n. 332/1999 non consente, infatti, scelte ispirate ad una logica che assuma il solo risparmio come valore assoluto, con possibili spinte a livelli di qualità sempre inferiori ed alla creazione di disagi in danno agli assistiti;

B)- Il punteggio da attribuire ai partecipanti, compresi negli appositi elenchi di cui all’ art. 3 del D.M. 332/99, per l’ attuazione della procedura di acquisto per la fornitura dei prodotti di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99 dovrà essere pertanto preventivamente suddiviso, di norma, in tre parametri :

PREZZO

QUALITA’

CAPILLARITA’ DI DISTRIBUZIONE

Risulterà vincitore chi raggiungerà il maggior punteggio derivante dalla sommatoria dei punti conseguiti in ciascuno parametro.

Naturalmente il bando potrà prevedere livelli di punteggio ( riferiti alla QUALITA’ od al PREZZO) al di sotto dei quali il concorrente sarà automaticamente escluso, in quanto anomali ed inaccettabili.

C) Il parametro “QUALITA’” dovrà tener conto ed essere costituito, nel punteggio totale che gli verrà attribuito, da vari “fattori”, molti dei quali rappresentati dalle caratteristiche qualitative intrinseche del materiale, ma anche da altri elementi che pur non riferiti alla materialità del prodotto, qualificano pur sempre la prestazione, quali ad esempio: la varietà o possibilità di fornire tipi di prodotto che si adattino alle specifiche esigenze dell’assistito e quindi alle sue scelte. Possono pertanto essere previste anche prove di sperimentazione del prodotto e prove manuali attinenti l’ applicazione pratica del prodotto. Deve essere valutata la garanzia e la sua durata; la fornitura di un ausilio di riserva ove la riparazione si protragga oltre 12 ore, la consegna frazionata nel rispetto degli spazi disponibili ecc.......

D) Il parametro “CAPILLARITA’” di distribuzione ( ove necessario ) deve tener conto:

- della distribuzione a domicilio, da effettuarsi con l’assoluto rispetto della riservatezza. (Assolutamente vietato l’impiego di veicoli con scritte pubblicitarie che consentano l’individuazione della patologia dei pazienti cui viene consegnato il prodotto e/o il materiale. La trasgressione di questa prescrizione comporta il pagamento del risarcimento danni al cittadino offeso).

- distribuzione in centri fissi, la distribuzione può essere graduata a seconda del numero dei centri distributivi presenti sul territorio, rapportata ai distretti, ai comuni ed alla dislocazione degli stessi.

Nel caso di procedure rivolte a valutare progetti di distribuzione a ciascun grado di capillarità si dovrà assegnare un valore percentuale di punteggio.

28)- di definire le caratteristiche strutturali e funzionali che deve possedere il magazzino dell’Ufficio Assistenza Protesica in ogni A.S.L:

* Essere sufficientemente ampio in modo da contenere i presidi.

* Essere accessibile all’utenza nonché ai mezzi di trasporto.

* Essere sufficientemente illuminato, aerato.

* Avere una zona di ricezione dei presidi distinta dalla zona di stoccaggio degli stessi.

* I locali dove staziona il personale devono essere dotati di riscaldamento

* Ogni presidio che venga consegnato dal magazzino deve essere stato precedentemente :

* Registrato e codificato in carico.

* Sottoposto a verifica funzionale.

* Eventualmente riparato.

* Sanificato.

* Disinfettato.

* Certificato degli avvenuti trattamenti di cui sopra.

* Confezionato ed etichettato.

* Registrato come presidio in uscita, con riferimento del paziente che usufruisce del prestito d’uso.

Ogni magazzino deve disporre di adeguato personale per le attività di cui sopra, preferibilmente dotato di supporti informatici per le attività di registrazione, catalogazione e di movimenti dei presidi protesici.

- Le A.S.L. che prevedono l’attivazione del ritiro e della consegna al domicilio dei presidi protesici devono effettuarli a titolo gratuito.

(omissis)