Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2000
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 marzo 2000, n. 34
Ricorso ex art. 21 della legge n. 833 del 23.12.1978 avverso il provvedimento
dellA.S.L. n. 12, prot. n. 39754 del 1.12.1999 - Dipartimento di Prevenzione,
Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta
che il ricorso presentato dalla Banca Commerciale Italiana S.p.A. con sede
legale in Milano, P.zza della Scala, 6 per lannullamento del provvedimento
dellA.S.L. n. 12 prot. n. 39754 del 1.12.1999 - Dipartimento di Prevenzione,
Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per le motivazioni
sopra descritte è:
- inammissibile, ai sensi dellart. 5 del D.P.R. 1199 del 24.11.1971, relativamente
alle prescrizioni impartite ai punti 2 e 3 del sopra citato provvedimento;
- accolto, ai sensi dellart. 5 del D.P.R. 1199 del 24.11.1971, limitatamente
alla disposizione impartita dallorgano di vigilanza contenuta nel medesimo
provvedimento e richiamata in premessa;
- che il provvedimento dellA.S.L. n. 12 prot. n. 39754 del 1.12.1999 -
Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro è annullato nella parte in cui dispone che devono essere
sottoposte a visita medica le persone che utilizzano i VDT per un periodo
di tempo inferiore alle 4 ore giornaliere consecutive (o alle 20 ore settimanali).
Enzo Ghigo