Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2000

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 marzo 2000, n. 34

Ricorso ex art. 21 della legge n. 833 del 23.12.1978 avverso il provvedimento dell’A.S.L. n. 12, prot. n. 39754 del 1.12.1999 - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

che il ricorso presentato dalla Banca Commerciale Italiana S.p.A. con sede legale in Milano, P.zza della Scala, 6 per l’annullamento del provvedimento dell’A.S.L. n. 12 prot. n. 39754 del 1.12.1999 - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per le motivazioni sopra descritte è:

- inammissibile, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 1199 del 24.11.1971, relativamente alle prescrizioni impartite ai punti 2 e 3 del sopra citato provvedimento;

- accolto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 1199 del 24.11.1971, limitatamente alla disposizione impartita dall’organo di vigilanza contenuta nel medesimo provvedimento e richiamata in premessa;

- che il provvedimento dell’A.S.L. n. 12 prot. n. 39754 del 1.12.1999 - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro è annullato nella parte in cui dispone che devono essere sottoposte a visita medica le persone che utilizzano i VDT per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore giornaliere consecutive (o alle 20 ore settimanali).

Enzo Ghigo