Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2000
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 marzo 2000, n. 33
Profilassi dellinfluenza aviare - Decreto di zona di protezione e di zona
di sorveglianza per il focolaio insorto nel Comune di Almese
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta
Art. 1
Si dichiara zona di protezione per influenza aviare:
- lintero territorio dei Comuni di Almese, Caselette,
- il territorio del Comune di Avigliana, limitatamente alle Frazioni Drubiaglio,
Ferriere e Grangia;
- il territorio del Comune di Buttigliera Alta, limitatamente alle Frazioni
Ferriere e S. Antonio di Ranverso.
Ai limiti della zona di protezione sulle vie di accesso devono essere apposte
a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta:
Zona di protezione per influenza aviare.
Art. 2
Si dichiara zona di sorveglianza per influenza aviare:
- il territorio dei Comuni di Avigliana e Buttigliera Alta non compreso
nella zona di protezione;
- il territorio dei Comuni di Alpignano, Caprie, Chiusa S. Michele, Givoletto,
La Cassa, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Rubiana, S. Ambrogio, S. Gillio,
Valdellatorre, Villarbasse, Villardora.
Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere
apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con
la scritta Zona di sorveglianza per influenza aviare.
Art. 3
Nellambito delle zone di protezione e di sorveglianza il Servizio veterinario
della A.S.L., territorialmente competente provvede a completare:
1. il censimento degli allevamenti che detengono volatili e la numerazione
per categoria degli animali presenti;
2. le ispezioni sanitarie e i controlli volti ad accertare il rispetto
delle misure di profilassi e polizia veterinaria disposte dal presente
Decreto. Le visite effettuate e i risultati degli esami devono essere annotati
su di un registro.
Art. 4
Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
a) sequestro dei volatili presenti nei locali di stabulazione o altri luoghi
che ne consentano lisolamento, con divieto di spostamento anche delle
uova da cova; gli animali di specie diversa presenti nelle aziende che
detengono volatili possono essere trasferiti, previa autorizzazione veterinaria;
b) leffettuazione di controlli clinici, integrati da eventuali esami di
laboratorio, con particolare riferimento ai controlli di cui allO.M. 14
gennaio 2000;
c) divieto di introdurre nella zona volatili ad eccezione di quelli destinati
alla immediata macellazione;
d) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private,
ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada
o grandi assi stradali, purché senza effettuare soste, e dei trasporti
per limmediata macellazione di cui alla lettera c), appositamente autorizzati;
e) divieto di accesso, nelle aziende che detengono volatili, di veicoli
e personale estraneo non autorizzato;
f) divieto di trasferire fuori dagli allevamenti di volatili qualsiasi
possibile vettore animato o inanimato dellagente patogeno, compresi lettiera
e deiezioni non opportunamente trattati, carne e prodotti carnei, carcasse,
parti o resti di volatili; gli automezzi utilizzati per il trasporto di
volatili, nonché veicoli o attrezzature venute in contatto con animali
o materiali possibili vettori di infezione, non possono lasciare la zona
di protezione se non sottoposti alla disinfezione sotto controllo veterinario,
secondo le modalità di cui allarticolo 64 del vigente regolamento di polizia
veterinaria e secondo lO.M. 11/2/2000; il trasferimento delle uova da
consumo può essere autorizzato previa adozione di idonee misure cautelative;
g) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione dei
volatili e delle uova;
h) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili o
altri uccelli, compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;
i) obbligo di porre in atto adeguati sistemi di disinfezione negli allevamenti
di volatili e presso i relativi accessi, ai sensi dellO.M. 11/2/2000;
j) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola
cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma.
Art. 5
Nell ambito della zona di sorveglianza, si applicano le seguenti misure:
a) divieto di spostamento dei volatili e delle uova da cova, ad eccezione
dei casi di cui al seguente articolo 7;
b) controllo clinico e sierologico degli allevamenti come previsto dallO.M.
14 gennaio 2000;
c) divieto di introduzione di volatili vivi appartenenti alle specie sensibili,
con leccezione di quelli destinati direttamente allimmediata macellazione;
d) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili,
compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;
e) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private,
ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada
o grandi assi stradali, purché senza effettuare soste, e dei trasporti
per limmediata macellazione di cui alla lettera d), appositamente autorizzati;
f) obbligo di adeguati trattamenti di disinfezione per i veicoli e le attrezzature
utilizzate per il trasporto di volatili, uova da cova, uova da consumo
e mangimi destinati ad allevamenti avicoli, nonchè di altri animali o materiali
che potrebbero costituire veicolo di infezione, comprese deiezioni e lettiere,
ai sensi dellO.M. 11/2/2000;
g) obbligo di segnalazione di qualunque sintomo riferibile a influenza
aviare e dei casi di morte di volatili, qualora si discostino dalla percentuale
consueta dellazienda;
h) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola
cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma.
Art. 6
In deroga al divieto di spostamento di volatili dalla zona di protezione,
di cui allarticolo 4, il Servizio veterinario della A.S.R. può autorizzare:
- la raccolta dei volatili morti dalle aziende per essere trasportati in
un impianto di trattamento dei rifiuti ad alto rischio con ladozione delle
misure precauzionali necessarie;
- lo spostamento di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata
in un macello situato allinterno della zona di protezione o, qualora non
sia possibile, in un altro, preferibilmente nella zona di sorveglianza,
designato dalla Regione.
Art. 7
In deroga al divieto di spostamento dei volatili dalla zona di sorveglianza
di cui allart. 5 il Servizio Veterinario A.S.L. può autorizzare:
- lo spostamento dei volatili per linvio diretto in un macello, anche
situato al di fuori della zona di sorveglianza, designato dalla Regione.
Art. 8
Lo spostamento dei volatili dagli allevamenti della zona di protezione
e della zona di sorveglianza, secondo i precedenti articoli 6 e 7, deve
essere effettuato previo rigoroso accertamento sanitario volto ad escludere
il sospetto di influenza aviare in tutti i soggetti presenti nellazienda
interessata e adottando le modalità previste dagli articoli 14 e 15 del
vigente regolamento di polizia veterinaria.
Per il trasferimento è necessaria lautorizzazione della A.S.R. di destinazione,
con la quale devono essere preventivamente concordati tempi e modalità
di inoltro.
Nei macelli di destinazione gli animali devono essere isolati e macellati
separatamente, subendo visita sanitaria ante e post-mortem particolarmente
accurata. Le carni così ottenute devono essere marchiate conformemente
allart. 5, comma 1 del D.P.R. 30/12/92 n. 558 e successive modifiche.
Gli automezzi di trasporto devono essere disinfettati sotto controllo veterinario,
ai sensi dellO.M. 11/2/2000.
Art. 9
Su tutto il territorio regionale vengono attuati specifici programmi di
sorveglianza sugli allevamenti avicoli ed impianti ad essi collegati, intensificando
le azioni di vigilanza volte alla rigorosa applicazione della normativa
per la profilassi dellinfluenza aviare, con particolare riferimento allO.M.
11/2/2000 ed anche in relazione alle disposizioni previste dal D.P.R. 495
del 10/12/97.
Specifiche azioni di vigilanza devono riguardare le provenienze extraregionali
per:
1) verificare i requisiti sanitari del pollame raccolto e successivamente
distribuito nei piccoli allevamenti familiari;
2) verificare la regolare provenienza, bollatura e certificazione delle
carni di pollame commercializzate in Piemonte e la destinazione degli scarti
di lavorazione.
Art. 10
Nella provincia di Torino non è consentita lintroduzione di avicoli vivi
provenienti da province e regioni di cui agli allegati 1 e 2 della O.M.
113/2000, così come aggiornati dal Ministero della Sanità, senza preventivo
parere favorevole della Regione Piemonte.
Art. 11
I sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle A.S.R. della Regione,
gli agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati dellesecuzione
del presente Decreto.
Art. 12
I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di Legge.
Art. 13
Il presente Decreto stante lurgenza di adottare provvedimenti per la profilassi
dellinfluenza aviare entra immediatamente in vigore.
Enzo Ghigo