Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 21 - 29511

L.R. 3.9.86 n. 41 e L.R. 12.3.90 n. 10 - Criteri per l’assegnazione di contributi per attivita’ di protezione civile, la formazione, l’addestramento e la dotazione di mezzi delle Associazioni di volontariato di protezione civile

A relazione dell’ Assessore Cavallera :

Premesso che la Regione Piemonte, riconoscendo nel volontariato organizzato finalizzato alla Protezione Civile una rilevante espressione della solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività finalizzate alla previsione, alla prevenzione e all’intervento nei casi di emergenza e di eventuali calamità, nell’ambito del proprio territorio, ne favorisce la qualificazione e lo sviluppo anche in accordo con gli Enti Locali territoriali;

dato atto che il sistema dei contributi, che vede la Regione non direttamente coinvolta nella realizzazione di tali progetti e iniziative, ha rappresentato nel tempo una efficace modalità operativa per dare spazio, da un lato all’iniziativa e alla progettualità delle singole organizzazioni di volontariato a livello locale, e dall’altro, soprattutto a seguito di una maturata consapevolezza organizzativa, a iniziative e progettualità proposte da raggruppamenti tematici o territoriali delle singole organizzazioni, in stretta collaborazione con gli Enti Locali territoriali;

considerato che, ai sensi dell’art.8 della L.R. 12 marzo 1990 n.10, la Regione può erogare contributi a copertura delle spese sostenute da associazioni, gruppi ed enti per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento del volontariato e può altresì concedere alle organizzazioni di volontariato contributi destinati alla acquisizione, al mantenimento, all’uso temporaneo di strutture, strumenti o altri mezzi;

visto l’art.12 della L.R. 12 marzo 1990 n.10 nel quale è previsto, riguardo a strutture, mezzi ed equipaggiamento dei volontari, che la Regione promuova, d’intesa con gli Enti locali, iniziative per il censimento delle disponibilità e possa contribuire a nuove acquisizioni o al mantenimento delle disponibilità esistenti;

viste le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile contenute nella Direttiva Sperimentale del dicembre 1995, nelle quali si prevede che le associazioni di volontariato operino mantenendo uno stretto contatto con le autorità locali e in particolare con i Sindaci ed i Prefetti;

ritenuto opportuno assicurare ai soggetti beneficiari di contributi, ai sensi delle leggi sopra citate, l’adozione di criteri e procedure volti ad offrire pari opportunità alle organizzazioni che operano nel campo della protezione civile, fermo restando che verranno privilegiate quelle progettualità che vedono il concorso di più soggetti associativi e in particolare modo i coordinamenti territoriali e tematici (settoriali), al fine di garantire una maggiore collaborazione e quindi capacità operativa del volontariato, si propone l’approvazione dei criteri e procedure di presentazione delle domande descritti nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

vista la L.R. 25 luglio 1994 n° 27 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che all’art. 4 stabilisce l’obbligo di definire e pubblicizzare i criteri per la concessione dei contributi;

visto e considerato quanto in premessa, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1) - di approvare, per l’anno 2000, l’adozione dei criteri e delle procedure contenuti nel documento allegato A “Criteri per l’erogazione dei contributi agli organismi di volontariato previsti dalle leggi: L.R. n. 41/86 e L.R. n.10/90", che costituisce parte integrante della presente deliberazione, per la formazione, l’addestramento e la dotazione di mezzi delle associazioni di volontariato di protezione civile;

2) - di rimandare a una successiva determinazione l’approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle richieste di contributo;

3) - di stabilire che le domande di contributo, ai sensi delle suddette leggi regionali, debbano pervenire entro le ore 12 di venerdì 30 giugno 2000;

4) - di stabilire che l’assegnazione e l’erogazione dei contributi verrà disposta con determinazione dirigenziale, a seguito di istruttoria compiuta da una apposito gruppo di lavoro interno al Settore Protezione Civile;

5) - di fissare il termine del 15 ottobre 2000 per la conclusione del procedimento amministrativo;

(omissis)

La determinazione S1.5 n.249 del 27.3.2000 è pubblicata a pag. xxx del presente Bollettino Ufficiale (ndr)

Allegato

Criteri per l’erogazione dei contributi alle Organizzazioni  di  Volontariato  di Protezione Civile:

L.R. 3 settembre 1986 n. 41 - Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile.

L.R. 12 marzo 1990 n. 10 - Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile.

anno 2000

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

La Regione Piemonte può erogare contributi agli organismi di volontariato per iniziative ed attività ai sensi dei seguenti articoli di legge:

L.R. 3 settembre 1986 n. 41

art. 5 - Piano poliennale regionale per la Protezione Civile - (Programma regionale ai sensi della L. 225/92).

3° comma: “In particolare il piano regionale poliennale di protezione civile deve indicare, relativamente alle attività per la previsione e prevenzione: ...., il sostegno alle associazioni di volontariato ed ai gruppi comunali di volontariato aventi finalità interessanti il settore della protezione civile”.

4° comma: “Inoltre, per l’aspetto organizzativo degli interventi, devono essere previsti: la costituzione di un sistema di centri operativi dislocati sul territorio regionale per tempestivi interventi di soccorso e di assistenza in caso di emergenza...”

L.R. 12 marzo 1990 n. 10

art. 8 - Corsi per l’addestramento, l’aggiornamento e la formazione del volontariato.

2° comma - La Regione può erogare contributi a copertura di spese sostenute da Associazioni, Gruppi ed Enti che, previa presentazione di dettagliati progetti, predispongano l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, addestramento e aggiornamento, anche in attuazione dell’art. 14 della presente legge.

3° comma - Possono pure essere concessi ai soggetti di cui sopra contributi destinati all’acquisizione, al mantenimento, all’uso temporaneo di strutture, strumenti, animali ed altri mezzi.

art. 12  - Strutture, mezzi, equipaggiamento dei volontari.

1° comma - La Regione promuove, d’intesa con gli Enti Locali, iniziative per il censimento delle disponibilità di strutture, strumenti, animali o altri mezzi e può contribuire a nuove acquisizioni o al mantenimento delle disponibilità esistenti.

In merito ai sopra citati articoli di legge e tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge-quadro sul volontariato” e delle disposizioni in merito intervenute con la L.R. 29 agosto 1994 n. 38* “Valorizzazione e promozione del volontariato”, si ritiene opportuno formulare i criteri applicativi per l’erogazione dei contributi previsti nell’ambito delle disponibilità del Bilancio Regionale per l’esercizio finanziario 2000, il cui capitolo di bilancio è così definito:

CAP. 10970 CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ RIGUARDANTI L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, L’ADDESTRAMENTO, LA DOTAZIONE DI MEZZI E STRUMENTI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.

(L.R. 12 marzo 1990, N.10)

Note:

* L.R. n.10/90, art. 2, (Definizione del volontariato per la protezione civile) - Viene definito volontariato l’adesione spontanea e non retribuita di soggetti associati e singoli ad attività continuative o temporanee di previsione, prevenzione e soccorso nell’ambito delle iniziative di protezione civile.

Tale definizione è stata in parte superata con la L.R. 29 /8/94 n. 38 che, al comma 1 dell’art. 2, così recita: “Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell’attività personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarietà”.

2 - CRITERI APPLICATIVI

La Regione Piemonte, sulla base dei programmi di intervento nel Settore della Protezione Civile e delle disponibilità di bilancio, stabilisce annualmente l’ammontare dei finanziamenti erogabili a titolo di contributo, ai sensi delle leggi sotto citate.

Considerato che ai sensi del 4° comma dell’art. 8 della L.R. 10/90 la Regione, per l’attuazione dei corsi per l’addestramento, l’aggiornamento e la formazione del volontariato, promuove prioritariamente il concorso degli Enti ed Istituzioni previsti nel medesimo comma, si precisa che le attività programmate a livello regionale in tale ambito sono prevalentemente oggetto di apposite convenzioni (art. 14), il cui onere afferisce a capitoli di bilancio legati ad interventi diretti della Regione, tali attività pertanto non rientrano tra quelle oggetto dei presenti criteri.

Tenendo conto delle linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile contenute nella Direttiva Sperimentale del dicembre 1995 “Attività preparatoria e procedure d’intervento in caso di emergenza per protezione civile”, nelle quali si prevede che le associazioni di volontariato operino mantenendo uno stretto contatto con le autorità locali, ed in particolare con i Sindaci ed i Prefetti, i suddetti contributi, d’intesa con gli Enti Locali, possono essere assegnati per le seguenti finalità:

In riferimento all’art. 8 della L.R. 10/90, la Regione può erogare contributi per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, addestramento e aggiornamento.

 In riferimento all’art. 12 della L.R. 10/90 la Regione, d’intesa con gli Enti Locali, valutata la disponibilità delle organizzazioni di volontariato di strutture, strumenti ed altri mezzi, può contribuire a nuove acquisizioni o al mantenimento delle disponibilità esistenti

I contributi ai sensi dei suddetti artt. 8 e 12 possono essere assegnati ai seguenti soggetti beneficiari:

- Associazioni di volontariato che abbiano ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale, sezione Protezione Civile ai sensi della L.R. n. 38/94; tale legge stabilisce infatti che l’iscrizione è condizione necessaria per la concessione di contributi da parte della Regione (Art. 14);

- Associazioni di volontariato che abbiano ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale in settori diversi da quello di Protezione Civile e che siano inserite negli elenchi del Dipartimento della Protezione Civile (D.P.R. 613/94);

- Federazioni e Coordinamenti di Associazioni di volontariato ed Enti di diritto pubblico e privato che comprovino con idonea documentazione le esperienze acquisite nel settore della protezione civile o che risultino inseriti negli elenchi delle organizzazioni di volontariato presso il Dipartimento di Protezione Civile  (D.P.R. 613/94).

3 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEI PROGETTI

In relazione a quanto previsto nei criteri applicativi i progetti potranno essere finalizzati alle seguenti tipologie:

A) Acquisizione di materiali, strumenti e mezzi per l’organizzazione e svolgimento di corsi, in materia di prevenzione, pronto intervento e soccorso, predisposti da Associazioni, Gruppi ed Enti, d’intesa con gli Enti Locali;

B) Acquisizione di materiali, strumenti e mezzi per l’organizzazione e svolgimento di esercitazioni, predisposti da Associazioni, Gruppi ed Enti, d’intesa con gli Enti Locali;

C) Acquisizione di mezzi ed attrezzature per attività di previsione e prevenzione, il cui impiego sia indispensabile per l’attuazione delle attività programmate dall’associazione nell’ambito di accordi e/o convenzioni con Prefetture e/o Enti Locali territorialmente competenti;

D) Acquisizione di mezzi, attrezzature e strutture mobili per attività di soccorso, da impiegare in interventi di emergenza coordinati con Prefetture e/o Enti Locali territorialmente competenti;

Si evidenzia che è possibile presentare  un solo progetto e che non saranno finanziate richieste per:

1. acquisto e/o ristrutturazione di strutture fisse adibite a sedi, magazzini e ricoveri per persone animali e mezzi;

2. acquisto di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

4 - MASSIMALI DI COSTO AMMISSIBILI

Considerata la disponibilità del capitolo di bilancio, al fine di garantire un’adeguata diffusione sul territorio degli interventi, si ritiene necessario stabilire i seguenti limiti di costo per ciascuna tipologia di intervento:

A)  Acquisizione di materiali, strumenti e mezzi per l’organizzazione e svolgimento di corsi,

contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa fino ad un importo massimo di L. 20.000.000 (I.V.A. inclusa).

B)  Acquisizione di materiali, strumenti e mezzi per l’organizzazione e svolgimento di esercitazioni

contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa fino ad un importo massimo di L. 20.000.000 (I.V.A. inclusa).

C) Acquisizione di mezzi ed attrezzature per attività di previsione e prevenzione,

contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa fino ad un importo massimo di L. 50.000.000 (I.V.A. inclusa).

D) Acquisizione di mezzi, attrezzature e strutture mobili per attività di soccorso,

contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa fino ad un importo massimo di L. 50.000.000 (I.V.A. inclusa).

Qualora le richieste provengano da organismi di coordinamento settoriale a livello regionale, oppure da organismi di coordinamento territoriale a livello provinciale, tali limiti di costo non saranno applicati.

L’ammontare del contributo regionale verrà determinato, entro i limiti massimi sopra esposti, tenendo conto che:

- l’ammontare complessivo dei contributi pubblici non può superare l’importo delle spese effettivamente sostenute nell’acquisizione delle attrezzature e/o nella realizzazione delle attività;

- la concessione dei contributi è subordinata alla compatibilità finanziaria ed alle disponibilità di bilancio previste.

5 - ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE

Nella valutazione delle iniziative proposte si privilegeranno i seguenti aspetti:

1. maggior grado di utilità e validità del progetto;

2. maggior grado di dettaglio del progetto;

3. maggior grado di rischio presente nel territorio dove il soggetto richiedente opera;

4. minor grado di efficienza delle strutture di protezione civile presenti nella zona;

5. orientamento e grado di interesse dell’Ente Locale (Comune e/o Comunità Montana e/o Provincia) nel cui territorio verrà attuato il progetto;

6. proporzione tra contributo richiesto e costo complessivo;

7. miglior rapporto costi/benefici;

Si stabilisce inoltre che:

- A parità di valutazione positiva, in ordine alla fattibilità dell’iniziativa, costituisce criterio di preferenza il non avere ricevuto contributi pubblici negli ultimi tre anni per finalità attinenti la protezione civile.

- Per l’assegnazione dei contributi si terrà conto dell’equilibrio dei finanziamenti sul territorio regionale.

6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, presentata in carta semplice, dovrà essere indirizzata:

Al Direttore della Struttura Speciale
“Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”
C.so Regina Margherita, 304
10143 - TORINO

La domanda dovrà essere redatta in conformità al MODELLO 1, pena l’esclusione, e dovrà contenere:

1. descrizione dettagliata del progetto contenente:

- titolo

- obiettivi

- tempo di realizzazione

- strumenti utilizzati

- percorsi attuativi

2. copia dell’approvazione del progetto da parte del Consiglio Direttivo e/o dall’assemblea dei Soci;

3. descrizione delle risorse finanziarie utilizzabili per la copertura dei costi previsti e piano economico complessivo con la specificazione delle singole voci di spesa e una dichiarazione attestante la disponibilità economica che garantisca la copertura di almeno il 20% del costo complessivo del progetto;

4. preventivi dettagliati delle ditte fornitrici connessi all’acquisizione delle attrezzature o alle attività oggetto del finanziamento;

5. parere dell’Ente Locale competente per territorio o dell’Ente Pubblico in relazione alla tipologia dell’attività prevista e che deve esplicitamente riguardare la validità del progetto;

6. fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Codice Fiscale oppure del numero di Partita I.V.A. dell’Organizzazione o Ente;

7. per gli Enti richiedenti contributi, in quanto soggetti non iscritti al Registro regionale, l’idonea documentazione comprovante le esperienze acquisite, o in corso, nel settore della Protezione Civile.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 di Venerdì 30 giugno 2000; le domande pervenute oltre questo termine, anche se spedite precedentemente, non saranno ammesse all’istruttoria.

7 - MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ

Non saranno ritenute ammissibili:

1. le domande non conformi ai modelli allegati;

2.  le domande prive della documentazione richiesta, o incomplete;

3. le domande il cui piano economico non garantisca la copertura, da parte dell’organizzazione richiedente, di almeno il 20% del costo complessivo del progetto;

4. le domande presentate da associazioni, federazioni, coordinamenti ed enti aventi sede legale in territorio extrapiemontese;

5. i progetti presentati da associazioni, federazioni, coordinamenti ed enti aventi per beneficiari territori extrapiemontesi;

6. le domande pervenute fuori termine.

La Regione si riserva inoltre di richiedere eventuale ulteriore documentazione.

8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Dirigente di Settore, a seguito di istruttoria effettuata dal preposto gruppo di lavoro, provvede alle determinazioni di competenza con apposito atto.

L’erogazione dei contributi, ad avvenuta esecutività della determinazione di assegnazione, verrà disposta a favore dei soggetti aventi diritto in due tempi:

- il 70% dell’ammontare del contributo verrà erogato previa presentazione al Settore Protezione Civile di:

a) atto di impegno sottoscritto da parte del legale rappresentante in cui venga prevista l’attuazione del progetto entro il termine massimo di due anni e l’obbligo della buona manutenzione delle attrezzature che verranno acquisite, nonché la loro immediata disponibilità qualora la Regione ne ravvisi la necessità;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche ricevute al medesimo titolo, ovvero l’inesistenza di tali contribuzioni; tale dichiarazione deve essere effettuata in data antecedente di non più di quindici giorni rispetto alla data di presentazione.

- il 30% dell’ammontare del contributo a saldo, o il minor importo necessario a coprire fino all’80% delle spese documentate, previa presentazione al Settore Protezione Civile di relazione sulle risultanze del progetto, elencazione delle voci di spesa sostenute, copia autenticata delle fatture e atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le spese non documentabili.

Il progetto dovrà essere tassativamente concluso entro giovedì 31 ottobre 2002, mentre la documentazione finale dovrà pervenire entro venerdì 15 novembre 2002.

Il mancato rispetto dei termini comporta:

a) la restituzione della somma, in caso di mancata documentazione della spesa;

b) l’erogazione a minor saldo del contributo riferito all’80% della spesa documentata.