Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2000, n. 28 - 29703

Capitoli di spesa 15180, 15190, 15315, 26860 del bilancio regionale di previsione per l’anno 2000: criteri per l’assegnazione dei fondi relativi a spese di gestione, di investimento e per il personale agli Enti di gestione delle Aree protette regionali (art. 9 L.R. n. 36/92)

A relazione del Vicepresidente Masaracchio:

Viste le leggi regionali che istituiscono i Parchi e le Riserve Naturali ed i relativi Enti di gestione;

vista la legge regionale n. 10 del 27.1.2000 con la quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2000 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione;

vista la D.G.R. n. 41-29313 del 7/2/2000 con la quale sono stati accantonati a favore della Direzione Turismo, Sport e Parchi gli stanziamenti relativi ai capitoli n. 15180-15190-15315-26860 del bilancio regionale di previsione 2000, ammontanti rispettivamente a Lire 25 miliardi, lire 300 milioni, lire 4,5 miliardi e lire 11.836.500.000;

vista la legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 di modifica della L.R. 21/7/92 n. 36 che prevede che il riparto delle risorse finanziarie destinate alle spese di gestione, di investimento e per il personale destinate alle Aree Protette Regionali venga attuato dalla Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale” e le relative circolari applicative;

rilevato che per quanto attiene agli atti comportanti l’assegnazione di risorse a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, questi sono di competenza della dirigenza regionale sulla base di criteri generali definiti dagli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. e);

viste inoltre le prenotazioni di impegno di spesa sui capitoli 15315 e 26860 relative all’annualità 2000 del bilancio di previsione 1999-2001, effettuate con deliberazioni di Giunta regionale nn. 18-29055 del 23.11.1999, 14-28145 del 13.9.1999 e 15-28891 del 13.12.1999, relative a trasferimenti di fondi agli Enti di gestione delle Aree protette regionali per spese di investimento e gestione;

ritenuto pertanto necessario definire i criteri per la ripartizione delle somme iscritte ai capitoli 15180, 15190, 15315 e 26860 del bilancio di previsione 2000 come di seguito specificati:

I) lo stanziamento sul capitolo di spesa 15315, destinato al trasferimento di risorse per le spese di gestione delle Aree Protette, deve essere erogato secondo i seguenti criteri di priorità:

A) fondi vincolati

* somme già assegnate nel 1999 a valere sul capitolo 15315 e successivamente revocate con provvedimenti amministrativi per obbligo di adeguamento contabile alla riduzione, approvata con L.R. 31/99, al capitolo stesso del bilancio di previsione 1999;

* somme a copertura integrale delle spese correnti per il funzionamento degli Enti, con obbligo per gli Enti medesimi di ridistribuire le eventuali economie di spesa sugli stessi capitoli del bilancio di previsione 2001;

* eventuali somme per iniziative coordinate dalla Regione o attuative di programmi o convenzioni regionali;

* assegnazioni per assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato per sopperire a motivate e straordinarie esigenze gestionali e manutentive;

l’eventuale modificazione dei vincoli di destinazione potrà avvenire mediante determinazione dirigenziale, a condizione che si tratti sempre di spese per la gestione degli Enti e previa richiesta motivata da parte dell’organo dell’Ente che ha presentato istanza di finanziamento;

B) fondi non vincolati

* somme a copertura delle spese di gestione “operativa” , ossia non strettamente necessaria al funzionamento degli Organi e delle strutture degli Enti, ma tali da qualificarne l’azione in attuazione dei loro compiti istituzionali (didattica, promozione, ricerca, progettazione, manutenzione del territorio ecc...).

La ripartizione dei fondi non vincolati dovrà perseguire un obiettivo di equilibrio in relazione a:

* capacità di spesa dimostrata dagli Enti sia in termini assoluti, sia in rapporto all’entità delle assegnazioni pregresse;

* compensazione rispetto alle minori assegnazioni ricevute dagli Enti nel precedente esercizio finanziario;

* entità del patrimonio gestito da ciascun Ente e dei servizi offerti.

In relazione alle risorse disponibili rispetto alle richieste degli Enti, saranno da finanziare prioritariamente le iniziate organiche coinvolgenti più Enti di Gestione e le iniziative da realizzare congiuntamente e con la partecipazione finanziaria documentata di altri soggetti pubblici e/o privati;

La spesa delle assegnazioni non vincolate dovrà essere documentata dagli Enti di Gestione in allegato alla scheda di richiesta fondi relativa all’anno successivo a quello di assegnazione.

Per tutta la durata dell’esercizio provvisorio di bilancio, le assegnazioni a ciascun Ente di Gestione non potranno superare le somme assegnate nel corso dell’esercizio finanziario 1999.

II) lo stanziamento sul cap. 15180 relativo ad oneri per personale degli Enti di gestione deve essere assegnato a copertura delle spese per:

1. personale in servizio (stipendi, indennità, mensa ecc.); l’assegnazione eventuale di risorse aggiuntive al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nei limiti delle disposizioni contrattuali vigenti, dovrà tenere conto degli assetti organizzativi di ciascun Ente e perseguire l’obiettivo di un equo ed uniforme trattamento economico accessorio dei dipendenti di tutto il sistema regionale delle Aree Protette;

2. assunzioni di personale a tempo indeterminato da approvare secondo uno specifico piano assunzioni 2000 ed entro i limiti fissati dalla D.G.R n. 108-26103 del 23 novembre 1998 che ha approvato le piante organiche degli Enti;

3. sostituzioni di personale in servizio in caso di maternità, malattia ecc., con assunzioni di personale a tempo determinato secondo le vigenti normative;

4. assunzioni di personale a tempo determinato da inserire nell’organico dell’Ente e previa apposita autorizzazione regionale;

5. formazione del personale dipendente per esigenze specifiche connesse alle attività di ogni singolo Ente e pertanto non ricomprese nel Piano di formazione regionale a cui è ammesso anche il personale degli Enti Parco.

III) lo stanziamento di L. 300.000.000 sul capitolo di spesa 15190 deve essere ripartito tra gli Enti di Gestione tenendo conto prioritariamente di:

a) copertura spese di affitto dei terreni inseriti nel Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro già affittati direttamente dalla Regione stessa;

b) affitto e acquisizione di aree di interesse naturalistico inserite in programmi di conservazione e valorizzazione degli Enti Parco o della Regione;

c) necessità di tabellazione di nuove aree istituite o di sostituzione o integrazione di precedenti tabellazioni;

* l’assegnazione dovrà essere effettuata con vincolo di destinazione ed obbligo di rendicontazione per quanto riguarda i punti a) e b) e l’eventuale modificazione di destinazione dovrà essere autorizzata con provvedimento dirigenziale previa specifica e motivata richiesta dell’organo dell’Ente che ha presentato richiesta di finanziamento;

IV) per quanto concerne le spese di investimento nelle Aree Protette, da finanziare mediante lo stanziamento del capitolo 26860, si richiamano e confermano in primo luogo i criteri fissati con le D.G.R. n. 14-28145 del 13 settembre 1999 e n. 15-28891 del 13 dicembre 1999, con le quali si sono effettuate, nel corso del precedente esercizio finanziario, prenotazioni di impegno di spesa sull’annualità 2000 finalizzate rispettivamente al completamento di opere o interventi avviati nel corso del 1999 ed al ripristino del patrimonio immobiliare gestito dagli Enti al fine di consentirne la normale funzionalità amministrativa ed operativa;

le somme accantonate e non impegnate a tali fini dovranno essere ripartite a seguito di specifica istruttoria delle richieste pervenute al Settore competente, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

* ricerca di un equilibrio complessivo delle risorse assegnate a vario titolo agli Enti (fondi comunitari, regionali, nazionali);

* capacità di spesa dimostrata in un arco temporale triennale;

* copertura di spese derivanti da convenzioni o programmi regionali;

* interventi di riqualificazione ambientale o paesaggistica o destinati alla eliminazione di situazioni di rischio o di degrado ed alla messa a norma degli impianti;

* interventi complementari rispetto ad opere già finanziate e realizzate;

* assegnazioni di fondi necessari a garantire la copertura di quota di cofinanziamento di progetti ammessi a contributo nell’ambito di programmi o iniziative comunitarie;

* assegnazioni di fondi che consentano la realizzazione di opere o interventi di interesse per l’Ente cofinanziati da altri soggetti pubblici o privati;

* valutazione dei costi gestionali, privilegiando gli interventi che consentano almeno una parziale copertura degli stessi in fase di esercizio;

* valutazione delle capacità di mobilitare altre risorse e di creare occupazione stabile derivante dalla realizzazione dell’intervento proposto;

le assegnazioni dovranno essere finalizzate mediante vincolo di destinazione e rendicontate e l’eventuale modificazione della destinazione dovrà essere autorizzata mediante determinazione dirigenziale nel rispetto dei criteri fissati, previa specifica e motivata richiesta dell’organo dell’Ente che ha presentato richiesta di finanziamento;

fatte salve assegnazioni in acconto a copertura di spese correnti e di personale, i trasferimenti di fondi agli Enti dovranno avvenire a seguito di istruttoria delle istanze presentate dagli Enti secondo i tempi e le modalità definite dagli uffici competenti;

ritenuto altresì opportuno favorire l’accentramento delle funzioni tecnico-amministrative svolte dagli uffici degli Enti, anche in relazione alle nuove disposizioni legislative nazionali in materia di appalti di opere pubbliche, nonché all’aumento dei trasferimenti dei fondi regionali, statali e comunitari determinatosi negli ultimi anni;

ritenuto quindi di favorire le iniziative di convenzionamento tra Enti parco tali da consentire una maggiore efficacia nello svolgimento dei compiti tecnico-amministrativi di loro competenza;

stabilito pertanto di indicare quale criterio generale nella ripartizione dei fondi tra gli Enti di Gestione, la verifica presso gli Enti medesimi dell’esistenza di strutture tecniche funzionali alle esigenze di più enti;

visto il parere espresso in merito ai criteri di riparto delle risorse del presente provvedimento, dalla competente Commissione Consigliare ai sensi della L.R. 23 giugno 1993, n. 31 in data 18/2/2000;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

* di approvare i criteri generali per il riparto dei fondi iscritti sui capitoli 15180, 15190, 15315, 26860 del bilancio regionale di previsione per l’anno 2000, relativi a trasferimenti agli Enti di gestione delle Aree protette regionali, così come illustrato in premessa;

* di dare atto per quanto enunciato in premessa, della opportunità di favorire forme di collaborazione tecnico-amministrativa tra gli Enti di gestione delle Aree protette e di assumere il raggiungimento di tale obiettivo quale criterio di valutazione nell’assegnazione dei fondi, a garanzia di un efficace capacità di gestione delle risorse trasferite.

(omissis)