Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2000, n. 28 - 29703
Capitoli di spesa 15180, 15190, 15315, 26860 del bilancio regionale di
previsione per lanno 2000: criteri per lassegnazione dei fondi relativi
a spese di gestione, di investimento e per il personale agli Enti di gestione
delle Aree protette regionali (art. 9 L.R. n. 36/92)
A relazione del Vicepresidente Masaracchio:
Viste le leggi regionali che istituiscono i Parchi e le Riserve Naturali
ed i relativi Enti di gestione;
vista la legge regionale n. 10 del 27.1.2000 con la quale è stato autorizzato
lesercizio provvisorio del bilancio per lanno finanziario 2000 per la
Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione;
vista la D.G.R. n. 41-29313 del 7/2/2000 con la quale sono stati accantonati
a favore della Direzione Turismo, Sport e Parchi gli stanziamenti relativi
ai capitoli n. 15180-15190-15315-26860 del bilancio regionale di previsione
2000, ammontanti rispettivamente a Lire 25 miliardi, lire 300 milioni,
lire 4,5 miliardi e lire 11.836.500.000;
vista la legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 di modifica della L.R. 21/7/92
n. 36 che prevede che il riparto delle risorse finanziarie destinate alle
spese di gestione, di investimento e per il personale destinate alle Aree
Protette Regionali venga attuato dalla Giunta Regionale sentita la Commissione
Consiliare competente;
vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, Norme sullorganizzazione
degli uffici e sullordinamento del personale regionale e le relative
circolari applicative;
rilevato che per quanto attiene agli atti comportanti lassegnazione di
risorse a soggetti esterni allAmministrazione regionale, questi sono di
competenza della dirigenza regionale sulla base di criteri generali definiti
dagli organi di direzione politica ai sensi dellart. 17, comma 1, lett.
e);
viste inoltre le prenotazioni di impegno di spesa sui capitoli 15315 e
26860 relative allannualità 2000 del bilancio di previsione 1999-2001,
effettuate con deliberazioni di Giunta regionale nn. 18-29055 del 23.11.1999,
14-28145 del 13.9.1999 e 15-28891 del 13.12.1999, relative a trasferimenti
di fondi agli Enti di gestione delle Aree protette regionali per spese
di investimento e gestione;
ritenuto pertanto necessario definire i criteri per la ripartizione delle
somme iscritte ai capitoli 15180, 15190, 15315 e 26860 del bilancio di
previsione 2000 come di seguito specificati:
I) lo stanziamento sul capitolo di spesa 15315, destinato al trasferimento
di risorse per le spese di gestione delle Aree Protette, deve essere erogato
secondo i seguenti criteri di priorità:
A) fondi vincolati
* somme già assegnate nel 1999 a valere sul capitolo 15315 e successivamente
revocate con provvedimenti amministrativi per obbligo di adeguamento contabile
alla riduzione, approvata con L.R. 31/99, al capitolo stesso del bilancio
di previsione 1999;
* somme a copertura integrale delle spese correnti per il funzionamento
degli Enti, con obbligo per gli Enti medesimi di ridistribuire le eventuali
economie di spesa sugli stessi capitoli del bilancio di previsione 2001;
* eventuali somme per iniziative coordinate dalla Regione o attuative di
programmi o convenzioni regionali;
* assegnazioni per assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato
per sopperire a motivate e straordinarie esigenze gestionali e manutentive;
leventuale modificazione dei vincoli di destinazione potrà avvenire mediante
determinazione dirigenziale, a condizione che si tratti sempre di spese
per la gestione degli Enti e previa richiesta motivata da parte dellorgano
dellEnte che ha presentato istanza di finanziamento;
B) fondi non vincolati
* somme a copertura delle spese di gestione operativa , ossia non strettamente
necessaria al funzionamento degli Organi e delle strutture degli Enti,
ma tali da qualificarne lazione in attuazione dei loro compiti istituzionali
(didattica, promozione, ricerca, progettazione, manutenzione del territorio
ecc...).
La ripartizione dei fondi non vincolati dovrà perseguire un obiettivo di
equilibrio in relazione a:
* capacità di spesa dimostrata dagli Enti sia in termini assoluti, sia
in rapporto allentità delle assegnazioni pregresse;
* compensazione rispetto alle minori assegnazioni ricevute dagli Enti nel
precedente esercizio finanziario;
* entità del patrimonio gestito da ciascun Ente e dei servizi offerti.
In relazione alle risorse disponibili rispetto alle richieste degli Enti,
saranno da finanziare prioritariamente le iniziate organiche coinvolgenti
più Enti di Gestione e le iniziative da realizzare congiuntamente e con
la partecipazione finanziaria documentata di altri soggetti pubblici e/o
privati;
La spesa delle assegnazioni non vincolate dovrà essere documentata dagli
Enti di Gestione in allegato alla scheda di richiesta fondi relativa allanno
successivo a quello di assegnazione.
Per tutta la durata dellesercizio provvisorio di bilancio, le assegnazioni
a ciascun Ente di Gestione non potranno superare le somme assegnate nel
corso dellesercizio finanziario 1999.
II) lo stanziamento sul cap. 15180 relativo ad oneri per personale degli
Enti di gestione deve essere assegnato a copertura delle spese per:
1. personale in servizio (stipendi, indennità, mensa ecc.); lassegnazione
eventuale di risorse aggiuntive al fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività nei limiti delle disposizioni contrattuali
vigenti, dovrà tenere conto degli assetti organizzativi di ciascun Ente
e perseguire lobiettivo di un equo ed uniforme trattamento economico accessorio
dei dipendenti di tutto il sistema regionale delle Aree Protette;
2. assunzioni di personale a tempo indeterminato da approvare secondo uno
specifico piano assunzioni 2000 ed entro i limiti fissati dalla D.G.R n.
108-26103 del 23 novembre 1998 che ha approvato le piante organiche degli
Enti;
3. sostituzioni di personale in servizio in caso di maternità, malattia
ecc., con assunzioni di personale a tempo determinato secondo le vigenti
normative;
4. assunzioni di personale a tempo determinato da inserire nellorganico
dellEnte e previa apposita autorizzazione regionale;
5. formazione del personale dipendente per esigenze specifiche connesse
alle attività di ogni singolo Ente e pertanto non ricomprese nel Piano
di formazione regionale a cui è ammesso anche il personale degli Enti Parco.
III) lo stanziamento di L. 300.000.000 sul capitolo di spesa 15190 deve
essere ripartito tra gli Enti di Gestione tenendo conto prioritariamente
di:
a) copertura spese di affitto dei terreni inseriti nel Parco Naturale Alta
Valle Pesio e Tanaro già affittati direttamente dalla Regione stessa;
b) affitto e acquisizione di aree di interesse naturalistico inserite in
programmi di conservazione e valorizzazione degli Enti Parco o della Regione;
c) necessità di tabellazione di nuove aree istituite o di sostituzione
o integrazione di precedenti tabellazioni;
* lassegnazione dovrà essere effettuata con vincolo di destinazione ed
obbligo di rendicontazione per quanto riguarda i punti a) e b) e leventuale
modificazione di destinazione dovrà essere autorizzata con provvedimento
dirigenziale previa specifica e motivata richiesta dellorgano dellEnte
che ha presentato richiesta di finanziamento;
IV) per quanto concerne le spese di investimento nelle Aree Protette, da
finanziare mediante lo stanziamento del capitolo 26860, si richiamano e
confermano in primo luogo i criteri fissati con le D.G.R. n. 14-28145 del
13 settembre 1999 e n. 15-28891 del 13 dicembre 1999, con le quali si sono
effettuate, nel corso del precedente esercizio finanziario, prenotazioni
di impegno di spesa sullannualità 2000 finalizzate rispettivamente al
completamento di opere o interventi avviati nel corso del 1999 ed al ripristino
del patrimonio immobiliare gestito dagli Enti al fine di consentirne la
normale funzionalità amministrativa ed operativa;
le somme accantonate e non impegnate a tali fini dovranno essere ripartite
a seguito di specifica istruttoria delle richieste pervenute al Settore
competente, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
* ricerca di un equilibrio complessivo delle risorse assegnate a vario
titolo agli Enti (fondi comunitari, regionali, nazionali);
* capacità di spesa dimostrata in un arco temporale triennale;
* copertura di spese derivanti da convenzioni o programmi regionali;
* interventi di riqualificazione ambientale o paesaggistica o destinati
alla eliminazione di situazioni di rischio o di degrado ed alla messa a
norma degli impianti;
* interventi complementari rispetto ad opere già finanziate e realizzate;
* assegnazioni di fondi necessari a garantire la copertura di quota di
cofinanziamento di progetti ammessi a contributo nellambito di programmi
o iniziative comunitarie;
* assegnazioni di fondi che consentano la realizzazione di opere o interventi
di interesse per lEnte cofinanziati da altri soggetti pubblici o privati;
* valutazione dei costi gestionali, privilegiando gli interventi che consentano
almeno una parziale copertura degli stessi in fase di esercizio;
* valutazione delle capacità di mobilitare altre risorse e di creare occupazione
stabile derivante dalla realizzazione dellintervento proposto;
le assegnazioni dovranno essere finalizzate mediante vincolo di destinazione
e rendicontate e leventuale modificazione della destinazione dovrà essere
autorizzata mediante determinazione dirigenziale nel rispetto dei criteri
fissati, previa specifica e motivata richiesta dellorgano dellEnte che
ha presentato richiesta di finanziamento;
fatte salve assegnazioni in acconto a copertura di spese correnti e di
personale, i trasferimenti di fondi agli Enti dovranno avvenire a seguito
di istruttoria delle istanze presentate dagli Enti secondo i tempi e le
modalità definite dagli uffici competenti;
ritenuto altresì opportuno favorire laccentramento delle funzioni tecnico-amministrative
svolte dagli uffici degli Enti, anche in relazione alle nuove disposizioni
legislative nazionali in materia di appalti di opere pubbliche, nonché
allaumento dei trasferimenti dei fondi regionali, statali e comunitari
determinatosi negli ultimi anni;
ritenuto quindi di favorire le iniziative di convenzionamento tra Enti
parco tali da consentire una maggiore efficacia nello svolgimento dei compiti
tecnico-amministrativi di loro competenza;
stabilito pertanto di indicare quale criterio generale nella ripartizione
dei fondi tra gli Enti di Gestione, la verifica presso gli Enti medesimi
dellesistenza di strutture tecniche funzionali alle esigenze di più enti;
visto il parere espresso in merito ai criteri di riparto delle risorse
del presente provvedimento, dalla competente Commissione Consigliare ai
sensi della L.R. 23 giugno 1993, n. 31 in data 18/2/2000;
la Giunta Regionale, a voti unanimi,
delibera
* di approvare i criteri generali per il riparto dei fondi iscritti sui
capitoli 15180, 15190, 15315, 26860 del bilancio regionale di previsione
per lanno 2000, relativi a trasferimenti agli Enti di gestione delle Aree
protette regionali, così come illustrato in premessa;
* di dare atto per quanto enunciato in premessa, della opportunità di favorire
forme di collaborazione tecnico-amministrativa tra gli Enti di gestione
delle Aree protette e di assumere il raggiungimento di tale obiettivo quale
criterio di valutazione nellassegnazione dei fondi, a garanzia di un efficace
capacità di gestione delle risorse trasferite.
(omissis)