Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 63 - 29552
Programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui alla
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 272-12411 del 30/7/1996. Precisazioni
per lattribuzione dei finanziamenti e disposizioni relative ai fondi di
edilizia agevolata per il triennio 1996-1998
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di dare attuazione, compatibilmente con le risorse finanziarie messe
a disposizione con i Decreti del Ministro dei Lavori Pubblici n.267 e n.268
del 27.7.1999, alla programmazione anticipata, così come deliberata con
atto del Consiglio Regionale n. 272-12411 del 30.07.1996;
- di accantonare, per le motivazioni espresse in premessa, relativamente
al programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 1996-1999,
l1% delle disponibilità finanziarie ministeriali assegnate alla Regione
Piemonte per ciascun ambito territoriale, per maggiori oneri e imprevisti;
- di assegnare le risorse ex Gescal del quadriennio 1996-1999 attribuite
alla Regione Piemonte, in ordine prioritario ai programmi di recupero urbano
(P.R.U.), ai Contratti di quartiere e agli interventi ordinari immediatamente
finanziabili;
- di riservare per gli interventi denominati Programmi di Recupero Urbano
e Contratti di Quartiere una quota del 15% delle disponibilità finanziarie
del quadriennio 1996-1999 in ciascun ambito territoriale. Qualora non vi
siano richieste finanziabili, oppure le stesse siano in misura inferiore
alle disponibilità, leconomia dambito territoriale sarà attribuita agli
interventi ordinari in ciascun ambito;
- di disporre lutilizzo delle eventuali economie dambito territoriale
che si realizzeranno a seguito delle attribuzioni delle risorse ai programmi
ordinari di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al presente provvedimento,
per finanziare, oltre il limite minimo del 15% delle disponibilità i Programmi
di recupero urbano così come stabilito dalla deliberazione consigliare
sopra citata) presentati in ciascun ambito territoriale e ammissibili a
finanziamento;
- di demandare ad un successivo atto deliberativo della Giunta Regionale
di proposta al Consiglio i criteri circa lutilizzo delle eventuali economie
derivanti dallapplicazione dei disposti di cui alle D.C.R. in precedenza
precisata;
- di programmare successivamente, relativamente al programma di edilizia
residenziale agevolata, la somma di L.870.652.600 e di stabilire che tale
somma sarà oggetto di programmazione regionale, da effettuare anche congiutamente
alle eventuali economie derivanti dai bandi relativi all8° programma di
edilizia agevolata;
(omissis)