Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2000

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Comune di Collegno (Torino)

Pubblicazione Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 9 febbraio 2000

Sommario

Art. 1 Finalità

Art. 2 Programmazione e cooperazione

Art. 3 Cooperazione internazionale

Art. 4 Territorio e sede del comune

Art. 5 Albo pretorio

Art. 6 Stemma e gonfalone

Art. 7 Consiglio comunale dei ragazzi

Titolo I
Organi Elettivi

Capo I
Consiglio Comunale Consiglieri
Gruppi Consiliari Commissioni

Art. 8 Composizione, elezione, durata e scioglimento del consiglio

Art. 9 Pubblicità delle spese elettorali

Art. 10 Consiglieri

Art. 11 Organizzazione del consiglio

Art. 12 Gruppi consiliari

Art. 13 Conferenza dei capigruppo

Art. 14 Commissioni consiliari

Art. 15 Organismi collegiali pari opportunità

Art. 16 Presidenza del consiglio

Art. 17 Competenza del presidente

Art. 13 Competenze del consiglio

Art. 19 Prima seduta del consiglio

Art. 20 Linee programmatiche di mandato

Art. 21 Adunanze

Art. 22 Consiglio aperto

Capo II
La Giunta Comunale

Art. 23 Composizione, nomina e cessazione

Art. 24 Competenza

Art. 25 Funzionamento

Capo III
Il Sindaco

Art. 26 Elezione, cessazione

Art. 19 Competenza

Art. 28 Vicesindaco ed anzianità degli assessori

Art. 29 Assessori

Titolo II
L’Ordinamento amministrativo
e l’Organizzazione del Comune

Capo I
La Gestione del Comune

Art. 30 Principi e criteri generali

Art. 31 Personale

Capo II
La Tecnostruttura

Art. 32 Segretario generale

Art. 33 Vicesegretario generale

Art. 34 Direttore generale

Art. 35 Rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale

Art. 36 Conferenza dei dirigenti

Art. 37 Dirigenti

Art. 38 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

Art. 39 Contratti a tempo determinato di dirigenti o funzionari di area direttiva

Titolo III
Servizi

Art. 40 Gestione dei servizi

Art. 41 Costituzione di aziende

Art. 42 Organi dell’azienda

Art. 43 Istituzioni

Art. 44 Organi dell’istituzione nomina e competenze

Art. 45 Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

Art. 46 Designazioni e durata in carica degli organi degli enti e rappresentanti del comune

Art. 47 Partecipazione a enti ed a società

Titolo IV
Gestione Economico-Finanziaria
e Controllo Interno

Art. 48 Autonomia impositiva e finanziaria

Art. 49 Revisori dei conti

Art. 50 Controlli interni

Art. 51 Pareri, controllo e pubblicità degli atti monocratici

Titolo V
Forme Associative ed
Accordi di programma

Art. 52 Principi generali

Art. 53 Convenzioni

Art. 54 Consorzi

Art. 55 Unione di Comuni

Art. 56 Accordi di programma

Art. 57 Conferenza dei servizi

Titolo VI
Partecipazione popolare

Capo I
La partecipazione all’attività
del Comune

Art. 58 Associazionismo e partecipazione

Art. 59 Consulte e forum

Art. 60 Incentivi e contributi

Art. 61 Istanze e petizioni

Art. 62 Azione popolare

Art. 63 Proposte di atti amministrativi

Art. 64 Consultazioni informali

Art. 65 Referendum

Art. 66 Raccolta e verifica delle firme

Art. 67 Esito del referendum

Capo II
L’accesso dei cittadini e la trasparenza
dell’azione amministrativa

Art. 68 Accesso

Art. 69 Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 70 Ufficio diritti del cittadino

Art. 71 Notiziario del comune

Capo III
Il Difensore Civico

Art. 72 Difensore civico

Art. 73 Incompatibilità

Art. 74 Revoca e decadenza

Art. 75 Ambito dell’intervento

Art. 76 Poteri

Art. 77 Rapporti con il consiglio comunale

Art. 78 Indennità

Art. 79 Mediatore Civile

Titolo VII
Funzione Normativa

Art. 80 Statuto

Art. 81 Regolamenti

Art. 82 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 83 Modificazioni e abrogazione dello statuto

Art. 84 Ultrattività di norme abrogate

Art. 85 Disposizioni finali e transitorie

Preambolo

La Città di Collegno già “Mansio ad Quintum” e poi “Collegium”, a due millenni dalla fondazione, rispettosa del proprio patrimonio culturale, certa e radicata negli ideali di libertà, di democrazia, e di giustizia, espressi nel massimo del loro valore durante la “Resistenza”, osservante dei principi costituzionali, impegnata al miglioramento delle condizioni di vita di ogni essere umano ed alla pacifica cooperazione tra i popoli e le nazioni, si dà il presente statuto.

Principi fondamentali ed elementi costitutivi

Art. 1
Finalità

1. Il comune assicura l’autogoverno della comunità locale, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà della trasparenza e dell’efficienza.

2. Il comune persegue lo sviluppo ed il progresso civile, politico e sociale della comunità locale e la tutela degli interessi collettivi e diffusi, assicurando la partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche e sindacali alla funzione amministrativa con le forme e con le modalità previste dal presente statuto.

3. La Città di Collegno progetta e promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini ed ospiti, rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo e della attuazione delle pari opportunità uomo-donna attraverso la promozione di azioni positive ed inoltre del rispetto delle differenze di sesso, razza, lingua e religione. Tutela la memoria storica, l’ambiente e le specie viventi; promuove lo sviluppo sostenibile.

Art. 2
Programmazione e cooperazione

1. Il comune adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo.

2. A questo fine il comune promuove il concorso delle formazioni sociali, economiche e sindacali operanti sul suo territorio secondo le forme e le modalità previste dal presente statuto.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 3
Cooperazione internazionale

1. Il comune, anche in ragione della propria collocazione geografica, ribadisce, conformemente alle proprie tradizioni culturali, politiche ed economiche, la sua vocazione europea e pone in essere, nei limiti della Costituzione e delle leggi dello stato, tutte le iniziative più opportune in questo senso.

2. Il comune riconosce e fa propri le regole ed i principi della carta europea delle autonomie locali e dello statuto della federazione mondiale delle città unite.

3. Il comune riconosce e riafferma i vincoli di gemellaggio già perfezionati con altri enti locali ed opera per pervenire, se opportuno, a nuovi gemellaggi con comuni italiani ed esteri.

Art. 4
Territorio e sede del comune

1. Il territorio del comune si estende per Kmq. 18,12 e confina con i comuni di Torino, Grugliasco, Rivoli, Pianezza, Druento e Venaria.

2. Fanno parte della circoscrizione comunale la frazione di Savonera e i quartieri Centro Storico; Borgonuovo; LeumannTerracorta; Oltre Dora; Paradiso; Regina Margherita e Santa Maria storicamente e geograficamente riconosciute. Il comune adegua i propri metodi amministrativi per valorizzarne la peculiarità e la tradizione.

3. Il palazzo civico, sede dell’amministrazione comunale, è ubicato in Piazza della Repubblica.

4. Le adunanze degli organi elettivi si tengono nella sede comunale.

5. In presenza di circostanze del tutto eccezionali il consiglio e la giunta possono tenere le proprie riunioni in un luogo diverso dalla propria sede.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua, nell’ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad “albo pretorio”, nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso del quale la legge, lo statuto o una norma regolamentare imponga la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l’accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.

2. La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al primo comma del presente articolo è effettuata a cura del segretario comunale il quale si avvale a questo scopo di un messo comunale. Il segretario può delegare ad altro dirigente il rilascio delle certificazioni dell’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il comune in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi del titolo di “Città” concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 541 in data 31 gennaio 1980; si identifica con il nome di “Collegno”, e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 2621 del 17 giugno 1983.

2. Nelle cerimonie nonché in ogni altra pubblica ricorrenza può essere esibito il gonfalone del comune nella foggia autorizzata con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di concessione dello stemma.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 7
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità locale, può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Titolo I
Organi Elettivi

Capo I
Consiglio Comunale Consiglieri
Gruppi Consiliari Commissioni

Art. 8
Composizione, elezione, durata
e scioglimento del consiglio

1. Il consiglio comunale, massimo organo istituzionale e diretta espressione della sovranità popolare, è sede di mediazione e di sintesi degli interessi sociali, politici ed economici della Città di Collegno; mediazione e sintesi espresse in attività politico-amministrativa, di indirizzo e di controllo nei confronti degli altri organi del comune.

2. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 9
Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali devono produrre, contestualmente alla presentazione, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che i concorrenti ritengono di sostenere. Allo stesso fine, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati e le liste devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

2. La dichiarazione prevista al comma precedente è pubblicata all’albo pretorio nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle liste; per un tempo analogo è pubblicato, altresì, il rendiconto delle spese.

Art. 10
Consiglieri

1. I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge. In particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. I consiglieri non residenti nel comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4. E’ consigliere anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio, ha conseguito la maggiore cifra individuale. Non vanno considerati, a tal fine, il sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di sindaco.

5. In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono esercitate dai consiglieri che lo seguono nell’ordine di anzianità.

6. Ogni consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del consiglio. Il consigliere che sia stato assente ingiustificato a tre sedute consecutive o ad un terzo delle sedute nel corso dell’anno solare decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun consigliere e viene dichiarata dal consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

7. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.

8. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

9. I consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla Legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. L’interessato può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in un’indennità di funzione, sempre che ciò comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari secondo quanto previsto dal regolamento. In ogni caso il regolamento prevede l’applicazione di detrazioni dall’indennità, in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 11
Organizzazione del consiglio

1. Il consiglio ha autonomia organizzativa, e funzionale che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. Nell’ambito del consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni.

Art. 12
Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

2. Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all’espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 13
Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo si riuniscono in una conferenza presieduta dal presidente del consiglio o, previa delega, dal vicepresidente, per coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento.

2. Alla conferenza dei capigruppo partecipano il sindaco ed il vicepresidente del consiglio.

Art. 14
Commissioni consiliari

1. Il consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, commissioni speciali conoscitive.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni speciali sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal consiglio. Svolgono attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonchè di proposta sui temi assegnati. Possono altresì essere costituite per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa. In tal caso assumono la denominazione di “commissione d’inchiesta” e le sedute sono segrete. Qualora le predette commissioni abbiano funzioni di controllo e di garanzia debbono essere presiedute da consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al comune; possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che sono tenuti ad intervenire.

7. Le commissioni devono sentire il sindaco e gli assessori, quando questi lo richiedano.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 15
Organismi collegiali pari opportunità

1. Il comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato all’istituzione di un apposito organismo che rediga piani tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle parità tra uomo e donna e formuli proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

Art. 16
Presidenza del consiglio

1. Il consiglio, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti, procede alla nomina, nel proprio seno, di un presidente, con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Qualora nessun candidato ottenga la prevista maggioranza, la seduta prosegue sotto la presidenza del consigliere anziano, per ulteriori adempimenti previsti dalla legge. Alla nomina del presidente si provvede, con la stessa maggioranza, in una seduta successiva. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad un’ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

3. Con gli stessi criteri, nominato il presidente, si procede all’elezione di un vicepresidente.

4. Per gravi e comprovati motivi e con le modalità previste dal regolamento, il presidente ed il vicepresidente possono essere revocati, con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati.

Art. 17
Competenza del presidente

1. Il presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori del consiglio.

2. Nei casi di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente ed in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal consigliere anziano.

Art. 18
Competenze del consiglio

1. Il consiglio definisce l’indirizzo del comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull’amministrazione e la gestione, anche indiretta, del comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione comunale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. Per ogni programma, progetto o intervento deliberati dal consiglio comunale, si procede, contestualmente alla deliberazione, alla individuazione del o dei funzionari a cui sia attribuita, ai sensi di legge, statutari e regolamentari, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi dell’ente.

4. L’attività di controllo e di sindacato ispettivo del consiglio comunale si svolge collegialmente, tramite le commissioni, mediante la Presidenza, e mediante l’esercizio dei propri diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla Legge e al presente Statuto, anche attraverso presentazioni di interrogazioni. Le modalità di presentazione e di risposta, in consiglio, in commissione, o in forma scritta, sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

5. Il consiglio, entro 20 giorni dalla seduta di convalida, formula, su proposta del sindaco, gli indirizzi ai quali quest’ultimo si deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del comune. Il regolamento sostanzia le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per ciascuna nomina, le caratteristiche che devono possedere i soggetti per consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all’ente strumentale.

6. Nell’esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonchè nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari-opportunità.

Art. 19
Prima seduta del consiglio

1. Il consigliere anziano presiede la prima seduta del consiglio, convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede il Prefetto.

2. La presidenza dell’assemblea viene assunta dal presidente dal momento dell’elezione.

Art. 20
Linee programmatiche di mandato

1. Il sindaco, entro 120 giorni dal suo giuramento e comunque prima dell’approvazione del primo bilancio preventivo, è tenuto a presentare al Consiglio Comunale sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento.

3. Con cadenza almeno annuale così come disciplinato dal regolamento il consiglio verifica l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E’ in facoltà del consiglio integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche a seguito di esigenze successivamente emerse.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 21
Adunanze

1. L’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo quanto stabilito dal regolamento.

2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l’assemblea; formula l’ordine del giorno sulla scorta di quanto definito nella conferenza dei capigruppo unitamente al sindaco.

3. Il presidente, è tenuto a convocare il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti rappresentate dal sindaco.

4. Gli adempimenti previsti dal comma precedente, in caso di impossibilità del presidente, sono assolti dal vicepresidente e, nei casi specificamente previsti, dal consigliere anziano.

5. Gli assessori hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

6. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salve le ipotesi indicate dal regolamento. In ogni caso non è pubblica la trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

7. Il regolamento disciplina tutte le materie ad esso riservate dalla legge e le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonchè le modalità di partecipazione dei cittadini.

8. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 22
Consiglio aperto

1. Il consiglio comunale, a seguito di decisione della conferenza dei capigruppo, informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali, previste nell’articolo precedente, è consentito al presidente con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l’adunanza nella forma del consiglio aperto.

Capo II
La Giunta Comunale

Art. 23
Composizione, nomina e cessazione

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, che è costituita dal Sindaco stesso che la presiede e da un numero variabile di assessori fino ad un massimo di otto e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

2. Gli assessori sono nominati dal sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Nella Giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato, salva motivata impossibilità, in misura superiore ai due terzi.

4. La nomina della giunta, le cause di incompatibilità, nonchè le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli assessori sono disciplinate dalla legge.

5. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio, che esercita l’attività di controllo.

6. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

7. La revoca degli assessori e la cessazione della giunta sono disciplinate dalla legge.

Art. 24
Competenza

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche presentate al Consiglio mediante atti di carattere strategico o generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte del responsabile del procedimento, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali;

c) a riferire al consiglio, con frequenza semestrale e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti del consiglio stesso, sulla propria attività;

d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 25
Funzionamento

1. La giunta provvede con proprie deliberazioni a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Capo III
Il Sindaco

Art. 26
Elezione, cessazione

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, nonchè il suo status.

2. Il sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge. Le modalità per la sottoscrizione e la presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dal regolamento.

Art. 27
Competenza

1. Il sindaco quale organo responsabile dell’amministrazione del comune, rappresenta l’ente, assicurando l’unità dell’attività politico - amministrativa del medesimo ed esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli sovraintendendo all’attività svolta dai dirigenti preposti ed adottando direttamente ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

3. Il sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune approvati dal consiglio comunale sulla base del programma di mandato. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il sindaco, in particolare:

a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico - consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal consiglio;

b) nomina, nell’ambito delle dotazioni organiche, i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce, su proposta del segretario generale o del direttore generale, se nominato, gli incarichi dirigenziali. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;

c) coordina e stimola l’attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’ente;

d) firma gli atti nell’interesse del comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto al segretario, al direttore o ai dirigenti comunali;

e) presiede le assemblee e le riunioni ove partecipi quale rappresentante del comune.

4. Il sindaco sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al comune. La sovraintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e responsabilità della dirigenza.

Il sindaco:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo, direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

b) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni comunali, nonché consorzi o società di cui il comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;

c) non può annullare, riservare o avocare a sè, revocare, o riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura. In caso di inerzia o di ritardo o di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, previa contestazione salvo i casi di assoluta urgenza, con atto motivato il Sindaco può nominare un “commissario ad acta” per la surroga nell’adozione degli atti.

d) promuove tramite il segretario indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni, anche riservate;

e) vigila sullo svolgimento delle funzioni assegnate alla dirigenza. Per rendere effettiva e costante tale attività, salvo ulteriori previsioni regolamentari, gli atti adottati dalla dirigenza nell’esercizio delle proprie competenze, sono periodicamente comunicate al sindaco in elenco.

5. Il sindaco può delegare agli assessori le attribuzioni indicate alle lettere d) ed e) del comma 3, nonchè alle lettere a), b), d) ed e) del comma 4, del presente articolo.

6. Gli atti monocratici previsti nel presente articolo sono adottati dal sindaco con l’osservanza del procedimento disciplinato dall’art. 51 del presente statuto.

Art. 28
Vicesindaco ed anzianità degli assessori

1. Il vicesindaco è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, secondo la previsione della legge.

2. Quando il vicesindaco sia impedito, il sindaco è sostituito dall’assessore più anziano, risultando l’anzianità degli assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta.

Art. 29
Assessori

1. Gli assessori collaborano con il sindaco a determinare collegialmente le scelte dell’organo di governo del comune.

2. Agli stessi assessori, il sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee oltre che l’adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge o dallo statuto.

Titolo II
L’Ordinamento Amministrativo
e l’Organizzazione del Comune

Capo I
La gestione del Comune

Art. 30
Principi e criteri generali

1. Il comune ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’ente, da quella di gestione che è svolta dal segretario generale e dai dirigenti con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi regolamenti.

3. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell’apparato comunale, con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti, nonchè agli obiettivi, progetti e programmi da attuare.

5. Gli organi politici, coadiuvati dalla dirigenza, verificano la fattibilità degli atti di indirizzo emanati.

6. Gli uffici comunali si ripartono in settori individuati dal regolamento secondo criteri di omogeneità.

7. Per ogni settore di attività dell’ente il regolamento disciplina uno specifico raccordo fra i differenti livelli funzionali, con il rispetto puntuale del principio della chiarezza dei ruoli e dei poteri, e con un collegamento preciso fra autonomia della sfera decisionale ed attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.

8. Le determinazioni e gli atti assegnati alla competenza della dirigenza in forza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sono posti in essere secondo il procedimento stabilito dall’art. 51 del presente statuto.

Art. 31
Personale

1. Il comune promuove l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’utilizzo razionale delle risorse umane con l’ammodernamento delle strutture, con il collegamento informatico degli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Conformemente alle norme di legge i regolamenti disciplinano la dotazione organica del personale, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, nonchè gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento esercitata dal segretario o dal direttore, se nominato, nei confronti dei dirigenti dell’ente.

4. Gli stessi regolamenti disciplinano l’amministrazione del comune, che si attua mediante attività informata a principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

Capo II
La Tecnostruttura

Art. 32
Segretario generale

1. Il Comune ha un segretario generale titolare, dirigente pubblico, iscritto in apposito Albo Nazionale, nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario Generale svolge i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonchè tutte le altre funzioni previste dalla legge o attribuitegli dai regolamenti o conferitegli dal sindaco

3. Il segretario generale, quando il direttore generale non sia stato nominato, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività. Il sindaco può inoltre conferire allo stesso segretario le funzioni previste per la figura di direttore generale dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 33
Vicesegretario generale

1. Il Sindaco incarica, sentito il segretario generale, un vicesegretario provvisto dei requisiti per svolgere le funzioni di segretario comunale, scelto tra i dirigenti del livello apicale del comune.

2. Il vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del segretario generale sostituendolo nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Art. 34
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, non eccedente la durata del mandato del Sindaco e da questi revocabile in qualsiasi momento, previa deliberazione della giunta.

2. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative.

3. Il direttore generale provvede a dare attuazione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Predispone il piano dettagliato degli obiettivi, di cui alla lett. a), comma 2, art. 4° del D.Lgs. 77/95, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione.

4. Il direttore generale può promuovere e resistere alle liti oltre a conciliare e transigere avanti gli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado con proprio atto, secondo quanto previsto dalla normativa, previa autorizzazione scritta del sindaco o suo sostituto.

5. Assolve alle altre funzioni che, nella pubblica amministrazione, la legge riserva alla figura del direttore generale.

6. Nel caso in cui il sindaco conferisca le funzioni di direttore generale al segretario, le funzioni più prettamente organizzative possono essere esercitate dal segretario generale avvalendosi della collaborazione di un vicedirettore generale, nominato tra i dirigenti dell’ente.

7. Il vicedirettore generale coadiuva il segretario generale nell’esercizio delle funzioni di direttore generale e lo sostituisce nelle stesse in caso di assenza o impedimento.

Art. 35
Rapporti tra il segretario generale
ed il direttore generale

1. Il segretario generale e il direttore generale collaborano nell’interesse dell’amministrazione e per il buon andamento dell’attività istituzionale. Sono organi burocratici autonomi l’uno rispetto all’altro e tra essi non sussiste rapporto gerarchico. Entrambi rispondono nelle loro attribuzioni e competenze al Sindaco.

Art. 36
Conferenza dei dirigenti

1. Il personale di livello dirigenziale costituisce la conferenza dei dirigenti per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e dei revisori dei conti in materia di organizzazione e gestione amministrativa dell’ente. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo interamministrativo.

2. La conferenza dei dirigenti esercita, altresì, le sue funzioni concorrendo all’attività programmatoria della gestione amministrativa ed alla organizzazione dell’ente.

3. La conferenza è convocata e presieduta dal segretario generale. Copia dei verbali delle riunioni viene trasmessa al sindaco.

Art. 37
Dirigenti

1. I dirigenti, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente statuto, provvedono alla gestione del comune assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di essi, nel provvedimento di incarico e nel regolamento. Il regolamento stabilisce altresì, la composizione delle commissioni di gara e di concorso che vengono nominate dal sindaco nel rispetto dei ruoli dirigenziali rivestiti e delle competenze professionali.

2. Ai dirigenti del comune è attribuita, secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge o dallo statuto ad altri organi dell’ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai dirigenti, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità dirigenziale, amministrativa e contabile.

3. Essi sono preposti ai singoli settori dell’organizzazione dell’ente e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. Norme regolamentari possono prevedere, in conformità alle disposizioni di legge concernenti competenze ed attribuzioni degli organi, che i dirigenti possano delegare ai funzionari la gestione di quote di risorse ad essi attribuite, nonché l’emanazione dei provvedimenti all’uopo necessari.

Art. 38
Attribuzione e definizione
degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco provvede con proprio atto su proposta del segretario generale o del direttore generale, se nominato, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Le modalità e gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono definiti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

3. Ai sensi dell’art. 51, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la copertura dei posti di dirigente, responsabile di settore o di ufficio e di alta specializzazione, può avvenire, con nomina del Sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego di durata triennale o eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto a tempo determinato di diritto privato.

4. I dirigenti di cui al comma precedente devono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a coprire e non possono in ogni caso eccedere la quota di 1/3 del numero complessivo dei dirigenti preposti ai settori.

Art. 39
Contratti a tempo determinato di dirigenti
o funzionari di area direttiva

1. Il Sindaco, può nominare dirigenti, figure ad alta specializzazione e funzionari dell’area direttiva con contratto a tempo determinato, qualora all’interno dell’ente siano assenti analoghe professionalità, al di fuori della dotazione organica con le modalità previste dal regolamento.

2. I soggetti da nominare devono possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di procedura concorsuale per titoli e colloquio, secondo le modalità previste nel relativo bando di concorso.

3. La durata dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.

Titolo III
Servizi

Art. 40
Gestione dei servizi

1. Il comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali che costituiscono obiettivo del comune stesso.

2. La scelta della forma di gestione, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal consiglio comunale previa relazione del collegio dei revisori che analizza e valuta gli aspetti economici e finanziari della proposta.

3. Il consiglio comunale opera la scelta con criteri comparativi, tenuto conto della natura del servizio. Ove possibile, per la gestione di servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale, deve essere ricercata la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati e in particolare delle cooperative sociali ed integrate e delle associazioni senza fini di lucro. Nei casi in cui la legislazione vigente lo consenta con i medesimi soggetti il comune può costituire società di capitali.

Art. 41
Costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il comune può costituire aziende speciali.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l’indirizzo generale del comune, assicurata dal presidente dell’azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi e di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 42
Organi dell’azienda

1. Il presidente ed i componenti del consiglio d’amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell’azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.

3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 43
Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell’istituzione, nonchè l’assetto organizzativo e finanziario.

Art. 44
Organi dell’istituzione nomina e competenze

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, nè superiore a quattro, nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo purchè in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale.

2. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il presidente rappresenta l’istituzione e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore, adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal consiglio comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione e viene nominato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 45
Revoca degli organi delle aziende
e delle istituzioni

1. Il sindaco può revocare il presidente o membri del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal consiglio comunale.

Art. 46
Designazioni e durata in carica degli organi
degli enti rappresentanti del comune

1. Il regolamento previsto dall’art. 18, comma 5, del presente statuto stabilisce i criteri per la designazione e la nomina di rappresentanti del comune, in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti.

2. I suddetti rappresentanti relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano: il consiglio stesso, le commissioni e la giunta comunale.

3. I rappresentanti dei comuni in organi delle aziende, delle istituzioni, in società ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del sindaco che li nomina, esercitando tuttavia le funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 47
Partecipazione a enti ed a società

1. Il consiglio comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi, appositamente costituiti, quando la natura del servizio la faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Al di fuori del caso di cui al comma 1, il consiglio può disporre la partecipazione dell’ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.

3. Il consiglio comunale può altresì disporre la partecipazione dell’ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguono finalità di interesse comunale.

Titolo IV
Gestione Economico-Finanziaria
e Controllo Interno

Art. 48
Autonomia impositiva e finanziaria

1. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Art. 49
Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei revisori. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell’esercizio delle loro funzioni, i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti del comune o delle istituzioni, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché dei rappresentanti del comune in qualsivoglia ente cui il comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al consiglio comunale.

4. I revisori, se invitati, assistono alle sedute del consiglio, delle commissioni, della giunta comunale e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; possono, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.

Art. 50
Controlli interni

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. A tal fine è istituito presso la direzione generale l’ufficio per il controllo economico interno della gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull’andamento dell’azione amministrativa del comune riferendone agli organi elettivi, al segretario generale, al direttore, se nominato, ed ai dirigenti.

3. La tecnica del controllo di gestione deve individuare le procedure di determinazione degli obiettivi e dei soggetti responsabili e costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative eventuali responsabilità.

4. Il regolamento individua altresì gli strumenti per l’effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, per la valutazione della dirigenza, nonché per valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obbiettivi predefiniti. Il regolamento individua inoltre le modalità con cui i risultati del controllo vengono riferite al consiglio comunale, alla giunta ed alla conferenza dei dirigenti.

Art. 51
Pareri, controllo e pubblicità
degli atti monocratici

1. Gli atti monocratici posti in essere dal sindaco, dal suo sostituto o dai suoi delegati, quando si riferiscano a competenze assegnate prima dell’entrata in vigore delle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 ad organi collegiali, assumono la denominazione di “decreti” e devono essere corredati del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Gli atti degli organi di direzione amministrativa assumono la denominazione di “determinazioni”, fatta salva ogni diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni normative. Quando abbiano rilevanza contabile diventano esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.

3. Gli atti indicati al precedente comma sono altresì sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni della giunta comunale ed all’obbligo della contestuale comunicazione ai capigruppo, alla giunta comunale e ad altri organi se previsto dalla legge, al fine di favorire l’esercizio delle tempestive attività di controllo popolare ed interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

Titolo V
Forme associative ed accordi di programma

Art. 52
Principi generali

1. Il comune, promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l’attività dell’ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.

Art. 53
Convenzioni

1. Il comune può stipulare, con la provincia, con altri comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci obblighi e doveri degli enti contraenti e sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 54
Consorzi

1. Il comune può costituire con la provincia e con altri comuni un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l’aspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

3. La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonchè, principi e criteri cui dovrà essere informata l’attività dell’ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina, altresì, l’ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.

Art. 55
Unione di Comuni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’unione con uno o più comuni di norma contermini, con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni.

2. Il consiglio comunale approva con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione.

Art. 56
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata del comune e degli altri enti il comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è promosso e stipulato dal sindaco.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all’accordo.

Art. 57
Conferenza dei servizi

1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi ovvero quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Le conferenze dei servizi sono indette dal Sindaco o dall’assessore incaricato, ovvero dal dirigente, in relazione alle rispettive competenze, raccogliendo il preventivo parere del consiglio comunale direttamente o tramite la competente commissione consiliare per le materie di competenza del consiglio medesimo.

3. Il Comune è, altresì, autorizzato a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche amministrazioni, acquisendo sempre il parere del consiglio per le materie di competenza del medesimo.

Titolo VI
Partecipazione popolare

Capo I
La partecipazione all’attività del Comune

Art. 58
Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi del comune si avvalgono, per l’amministrazione dell’ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. Il comune valorizza, altresì, le libere forme associative, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. Ai detti fini il comune tiene un apposito albo delle associazioni, nonché delle fondazioni e degli altri organismi che operano nel suo territorio. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento, potranno esservi iscritti i soggetti previsti nel presente articolo, anche se privi di personalità giuridica, purchè forniti di significativa rappresentatività sociale, aventi scopi di natura ideale o comunque non economica, ed il cui funzionamento interno sia improntato a sicura democraticità e non abbia caratteristica di segretezza o di riservatezza.

4. Il comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, consulta salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento, le associazioni che rappresentano tali categorie nonchè i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 59
Consulte e forum

1. Il comune, oltre a valorizzare e riconoscere tutte le libere forme associative aventi le caratteristiche previste all’articolo precedente, promuove e tutela forme diverse di aggregazione e partecipazione quali consulte, forum, organismi di base, ed altre.

2. Le consulte, i forum e gli altri organismi, collaborano, anche propositivamente, con gli organi del comune e segnatamente con le commissioni consiliari, per elaborare progetti tesi a migliorare le qualità della vita, il benessere civile e lo sviluppo della comunità.

3. Gli stessi organismi possono chiedere di essere sentiti dall’amministrazione in merito agli atti che, per la loro rilevanza, possono incidere sugli interessi dei cittadini.

4. Con i soggetti di cui al comma precedente, possono essere stipulate convenzioni per una migliore e coordinata gestione di particolari servizi ad alto contenuto sociale, per il raggiungimento di scopi di pubblica utilità.

Art. 60
Incentivi e contributi

1. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo, nel rispetto di principi predeterminati circa i criteri e le modalità secondo quanto previsto, a norma di legge, nell’apposito regolamento.

Art. 61 - Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al sindaco interrogazioni su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività del comune inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento stabilisce i termini per l’esame da parte dell’organo competente, i casi nei quali il sindaco può delegare la risposta scritta od orale ad un assessore, ovvero al segretario generale o ad altro funzionario ed il tempo entro il quale essa deve pervenire ai richiedenti.

Art. 62
Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio azioni e i ricorsi, che spettano al comune.

2. Avuta notizia dell’azione intrapresa dal cittadino la giunta, previo accertamento della sussistenza o meno di un interesse personale dell’attore, con proprio atto motivato valuta e decide circa l’opportunità di costituzione in giudizio. In ogni caso avvisa chi ha intrapreso l’azione delle proprie determinazioni al riguardo.

Art. 63
Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori del comune possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al sindaco.

2. Le proposte devono essere sottoscritte, con firme regolarmente autenticate, da almeno 600 (seicento) iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Il sindaco, nei sessanta giorni successivi, fa verificare la regolarità delle sottoscrizioni ed acquisiti i prescritti pareri dagli organi tecnici sulla proposta, sentita la commissione consiliare competente, la pone all’ordine del giorno del consiglio o della giunta, avvertendo contestualmente il primo firmatario o il rappresentante del comitato perchè assista alla seduta del consiglio o sia sentito dalla giunta.

4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Art. 64
Consultazioni informali

1. Il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, relativamente alle materie di rispettivo interesse, possono promuovere tra gli interessati consultazioni informali attraverso questionari o convocazioni di assemblee su specifici argomenti che riguardano particolari categorie di cittadini o specifiche zone della città.

2. Il regolamento per la disciplina del referendum fissa i presupposti e le modalità di svolgimento di tali consultazioni.

Art. 65
Referendum

1. Il consiglio, nonché i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune possono determinare l’indizione di referendum, tali da consentire la scelta tra due o più alternative, relative alla medesima materia o per abrogare atti amministrativi o parti del dispositivo di essi emanati dagli organi comunali.

2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi argomento ad eccezione dei seguenti:

a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;

b) personale del comune e delle aziende speciali;

c) regolamento interno del consiglio comunale;

d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;

e) materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;

f) oggetti sui quali sono stati assunti provvedimenti deliberativi da cui sono derivati rapporti giuridici con terzi;

g) pareri richiesti da disposizioni di legge.

3. La richiesta dei cittadini costituiti in comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno 30 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ed è indirizzata al segretario generale.

4. Entro 30 giorni dalla richiesta il segretario generale si pronunzia motivatamente sulla ammissibilità del referendum.

Art. 66
Raccolta e verifica delle firme

1. Nel caso di referendum di iniziativa popolare la raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di 90 giorni, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il referendum di cui al comma precedente è indetto allorché siano raccolte le firme di almeno 2.000 (duemila) elettori del comune.

3. La commissione, prevista dal regolamento, verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, e che esse siano pari o superino il numero indicato al comma precedente.

4. Qualora il numero delle firme sia pari o superiore a quello prescritto, la commissione dà immediata comunicazione al comitato promotore e al sindaco, perché questi provveda all’indizione del referendum nella data da fissare, che non può essere nè inferiore a tre mesi, nè superiore a sei mesi successivi alla comunicazione della delibera della commissione.

5. Il regolamento stabilisce i termini per l’esame di eventuali reclami nei confronti della commissione e le modalità degli ulteriori adempimenti per lo svolgimento del referendum.

Art. 67
Esito del referendum

1. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto. Il sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato, deve richiedere al presidente del consiglio comunale l’iscrizione all’ordine del giorno del dibattito relativo.

2. Il consiglio comunale, sul risultato referendario consultivo si pronuncia uniformandovisi in tutto o in parte ovvero respingendolo, e assume, anche successivamente, gli atti conseguenti.

3. La pronuncia sul risultato referendario consultivo, deve essere assunta, con adeguata ed analitica motivazione, col voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, reso per appello nominale.

4. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione di un provvedimento amministrativo o di parti del dispositivo di esso, il sindaco, con proprio decreto ne dichiara l’avvenuta abrogazione. Essa ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto.

5. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione di un provvedimento amministrativo o di parti del suo dispositivo, ne è data notizia secondo le modalità previste nel regolamento e la richiesta di abrogazione respinta non può essere riproposta prima che siano decorsi cinque anni.

6. Se prima della data dello svolgimento del referendum il provvedimento o le parti di esso, di cui si chiede l’abrogazione, vengono abrogate d’ufficio, le operazioni non hanno più corso. Qualora l’abrogazione venga accompagnata dall’adozione di una nuova disciplina della stessa materia, senza modificarne i contenuti essenziali, il referendum si effettua sul nuovo provvedimento, secondo i tempi e le modalità stabilite dal regolamento.

Capo II
L’accesso del cittadini e la trasparenza
dell’Azione Amministrativa

Art. 68
Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del comune e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dal comune e dagli altri enti comunali.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi che determineranno i tempi di ciascun tipo di procedimento, devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorchè un provvedimento dell’amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento definisce il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonchè il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 69
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti funzionali e dipendenti dal comune, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. Il comune utilizza, per rendere reale tale pubblicità mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguarda concernente un procedimento amministrativo.

4. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto al comma precedente, possono accedere alle informazioni relative ai dati sul patrimonio artistico e culturale, sull’ambiente e sulla superficie urbanizzata.

5. L’esercizio di tale diritto, garantito dalla legge, si esercita con le modalità stabilite nel regolamento.

6. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia con la tenuta di elenchi delle attività del comune e la loro pubblicizzazione.

Art. 70
Ufficio diritti del cittadino

1. Il comune assegna specifica struttura, da individuare con il regolamento previsto dall’articolo precedente, dotata di personale adeguatamente qualificato, destinata all’assistenza ai cittadini singoli, alla cura dei rapporti con le associazioni non aventi scopo di lucro, che si occupano della “tutela dei diritti dei cittadini”, al fine anche di facilitare l’esercizio del loro diritto di informazione sullo stato degli atti, delle procedure e dei provvedimenti che comunque li riguardano, oltre che per l’accesso alle strutture ed agli atti amministrativi.

2. L’ufficio rappresenta la quotidiana disponibilità dell’amministrazione comunale a realizzare un concreto incontro con i cittadini per la individuazione ed il superamento dei nodi critici dell’attività amministrativa. Per questo avrà rapporti facilitati e diretti con gli uffici competenti per coordinarne le risposte.

Art. 71
Notiziario del comune

1. Il comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i tradizionali sistemi della pubblicazione degli atti all’albo pretorio, degli avvisi e dei manifesti, istituisce un notiziario ufficiale del comune.

2. Il notiziario viene pubblicato a cadenze periodiche non superiori a mesi tre ed è inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti.

3. Il notiziario contiene tutte le informazioni concernenti il comune ed il suo territorio, quali dati statistici, economici, demografici e ambientali.

4. Il notiziario contiene, altresì, informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti e dà notizia delle iniziative ed atti adottati dagli organi, dagli uffici, dalle aziende e dagli altri enti comunali, nonchè delle consulenze e degli incarichi professionali, delle gare d’appalto e dello stato di avanzamento e termine di ultimazione dei lavori, oltre a informazioni riguardanti gli amministratori ed i consiglieri comunali.

Capo III
Il Difensore Civico

Art. 72
Difensore civico

1. Il difensore civico è il garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. E’ eletto tra i cittadini che abbiano compiuto il 40° anno di età in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’elezione a consigliere comunale; egli inoltre deve essere munito di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, ovvero di esperienza almeno decennale nella dirigenza pubblica o privata o nell’esercizio di professioni nel campo giuridico-amministrativo.

3. Il consiglio comunale procede all’elezione a scrutino segreto con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Il difensore civico dura in carica quanto l’amministrazione che lo ha eletto e comunque fino alla elezione del successore.

4. Il difensore civico è rieleggibile una sola volta.

Art. 73
Incompatibilità

1. L’ufficio di difensore civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo, commercio, industria o professione, che lo ponga in rapporto economico con il comune.

2. L’ufficio di difensore civico è altresì incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di consiglio regionale, provinciale, comunale, di membro degli organi di gestione, indirizzo o controllo delle unità locali sociosanitarie, di amministratore o controllore di istituzioni, società, enti, consorzi, cui partecipa il comune, di ministro di culto, di componente del comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di amministratore di società, imprese, enti controllati o vincolati al comune da contratti d’opera o da esso sovvenzionati, di revisore o consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera al comune o a imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati.

3. L’ufficio di difensore civico è incompatibile con qualsiasi incarico direttivo o esecutivo in organizzazioni politiche o sindacali.

4. L’ufficio di difensore civico è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di coniugio, parentela o affinità (fino al 4° grado) con gli amministratori del comune, di aziende, istituzioni o società partecipate, nonché con il segretario generale del comune o con dipendenti del comune stesso o di altri enti comunali.

5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 74
Revoca e decadenza

1. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inadempienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali. La mozione deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 75
Ambito dell’intervento

1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l’amministrazione comunale, gli enti da essa dipendenti, le circoscrizioni comunali, affinchè i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al difensore civico, su materie attinenti alle loro funzioni istituzionali.

3. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

4. Il difensore civico può intervenire d’ufficio ogni qual volta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

5. Nell’ambito della normativa vigente, il Difensore Civico controlla le deliberazioni di Giunta e di Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate.

Art. 76
Poteri

1. Il difensore civico può chiedere l’esibizione, senza il limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento, e convocare il responsabile dell’ufficio competente, previo interessamento del segretario generale, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti.

2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d’ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Ove il difensore civico incontri difficoltà od ostacoli al suo operare, ed egli ritenga di attribuirne la responsabilità di ciò alla condotta di taluni impiegati o dirigenti dell’amministrazione, egli ne riferisce immediatamente al sindaco.

4. Ove il difensore civico ravvisi, nella condotta di taluni impiegati o dirigenti dell’amministrazione o di enti da essa dipendenti, fatti costituenti illecito disciplinare, ne riferisce immediatamente all’organo responsabile che è tenuto a promuovere l’azione disciplinare a mente di legge.

Art. 77
Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere periodica relazione sull’attività svolta.

3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al consiglio comunale.

4. In ogni caso il difensore civico in occasione della sessione di esame del conto consuntivo, sottopone all’esame del consiglio comunale una relazione sull’attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. Il consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

Art. 78
Indennità

1. Al difensore civico spetta una indennità di funzione fissata dal consiglio comunale in misura non superiore all’indennità di carica spettante al vicesindaco.

Art. 79
Mediatore Civile

1. Il Sindaco può istituire la figura del mediatore civile con il compito di favorire la soluzione concordata di conflitti tra cittadini, prima che venga promossa l’azione giudiziaria. La carica di mediatore civile è onoraria e gratuita.

2. Il regolamento disciplina modalità di nomina e funzionamento.

Titolo VII
Funzione normativa

Art. 80
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno 3.000 (tremila) cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 81
Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta; gli stessi vengono esaminati da una apposita commissione ed approvati dal consiglio comunale con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 82
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute

1. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi costituenti limite inderogabile per l’autonomia normativa del comune comporta l’abrogazione delle norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio è tenuto ad adeguare lo statuto entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle leggi stesse.

2. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti, debbono essere apportati, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 83
Modificazioni e abrogazione dello statuto

1. Le parti dello Statuto aggiunte, sostituite o, comunque, modificate non possono essere oggetto di ulteriori modifiche se non siano trascorsi 365 giorni dalla loro entrata in vigore, fatto salvo l’adeguamento previsto dal precedente art. 65.

2. Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorsi 365 giorni dalla deliberazione di reiezione.

3. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L’effetto abrogativo dello statuto decorre dall’entrata in vigore del nuovo.

4. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolari forme di pubblicità che ne consentono l’effettiva conoscibilità.

Art. 84
Ultrattività di norme abrogate

1. Ai sensi dell’art. 32 della legge 25 marzo 1993, n. 81, l’esercizio dei poteri: di nomina della giunta e di altri organi collegiali; di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune; di nomina e di conferimento di incarichi ai dirigenti, attribuiti al sindaco, così come l’applicazione delle connesse statuizioni introdotte nel presente statuto per adeguare la normazione locale al nuovo sistema di investitura degli organi, sono differiti al momento della prima elezione diretta del sindaco stesso. Fino a tale data le attribuzioni suddette permangono in capo agli organi collegiali in base a quanto previsto dalle norme del vigente statuto.

Art. 85
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. A decorrere da tale data cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente statuto.

3. Il consiglio comunale approva entro 520 giorni dall’entrata in vigore del presente statuto i regolamenti previsti dallo stesso, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti suddetti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

Il Segretario Generale
Angelo Tomarchio

Il Sindaco
Umberto D’Ottavio