SANITÀ
Deliberazione del Consiglio Regionale 22 febbraio 2000, n. 616 - 3149
Parte I
ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE
INTRODUZIONE
Con D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000 il Consiglio Regionale, in applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l,esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per lautorizzazione allesercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti ulteriori per laccreditamento delle strutture medesime.
Il provvedimento, allAllegato 3, definisce le modalità sia per lautorizzazione che per laccreditamento, rinviando alla Giunta Regionale lindividuazione di procedure, criteri e dei soggetti opportunamente ed adeguatamente formati per lespletamento degli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di accreditamento. Il provvedimento definisce i requisiti, senza introdurre innovazioni in materia di soggetti titolari della funzione autorizzativa già attribuita per legge alla Regione ed ai Comuni.
A tuttoggi pertanto, quanto a detta titolarietà della funzione autorizzativa, restano in vigore la L.R. n. 5/87, la L.R. n. 55/87, lart. 23 del D.P.R. n. 854/55, lart. 43 - ultimo comma - della L. 833/78. Al fine di rendere omogenee le attività istruttorie, nonché i relativi iter procedurali da espletarsi da parte dei vari Enti, la Regione provvederà in tempi brevi e con specifico provvedimento della Giunta Regionale, a definire il procedimento amministrativo relativo allautorizzazione delle strutture sanitarie private che non soggiacciono alle LL.RR. n. 5/87, 55/87 e 61/97 - art. 16.
Inoltre, come disposto dalla D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000. entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso, la Giunta Regionale definirà, anche al fine di omogeneità di comportamento sul territorio regionale, un protocollo di controllo e/o di vigilanza per lespletamento da parte delle Aziende Sanitarie Locali delle verifiche sul possesso dei requisiti da parte delle strutture sanitarie private come disposto nei punti 1.A e 1.B dellAllegato 3 alla predetta D.C.R.
Si è ritenuto opportuno richiamare lattenzione sui suddetti argomenti al fine di rendere più agevole lapproccio al documento da parte dei soggetti interessati.
Deliberazione del Consiglio Regionale 22 febbraio 2000, n. 616 - 3149
Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per lesercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di attuazione"
(omissis)
Tale deliberazione, emendata nel testo che segue, è posta ai voti per appello nominale, effettuato dal Consigliere Segretario Toselli, e approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 36 Consiglieri, hanno risposto sì n. 27 Consiglieri, hanno risposto no n. 9 Consiglieri.
Il Consiglio regionale,
visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive norme di attuazione, modificazione ed integrazione;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dellatto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per lesercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private);
vista la legge regionale 14 gennaio 1987 n. 5 (Disciplina delle case di cura private);
viste le delibere della Giunta regionale n. 70-1459 del 18 settembre 1995 (d.lgs. n. 502/1992 e d.lgs. n. 517/1993 - Determinazione delle tariffe ospedaliere da riconoscersi agli erogatori pubblici e privati del Sistema sanitario regionale) e n. 90-5263 dell8 gennaio 1996 (d.lgs. n. 502/1992 e d.lgs. n. 517/1993 - Proroga della D.G.R. n. 70-1459 del 18.9.1995); n. 44-2995 del 13 novembre 1995 (d.lgs. n. 502/1992 e d.lgs. n. 517/1993 interventi di cardiochirurgia: determinazione degli importi da corrispondersi alle Case di cura private e dei rimborsi da riconoscersi agli utenti piemontesi in regime di assistenza indiretta) e n. 82-5985 del 12 febbraio 1996 (Rettifica ed integrazione della D.G.R. n. 44-2995 del 13.11.1995); n. 72-17930 dell1 aprile 1997 (Approvazione della rivalutazione tariffaria, revisione del budget e proroga dei rapporti convenzionali correnti tra le case di cura convenzionate ed il S.S.R. per attività di degenza - anni 1995-1996 e 1997); n. 156-21885 del 6 agosto 1997 (Provvisorio accreditamento ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e successive norme di modificazione, integrazione ed attuazione delle Case cura che soddisfano i requisiti previsti dalla l.r. n. 5/1987 con o senza lapplicazione delle deroghe di cui alla medesima approvate con D.G.R. n. 161-10675 del 15.7.1996) e n. 59-23768 del 29 dicembre 1997 (decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993 - Interventi di cardiochirurgia: Determinazione delle tariffe da corrispondersi alle case di cura private provvisoriamente accreditate con decorrenza dall11 gennaio 1997. Provvedimenti);
vista la legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 1984) e la legge regionale 24 luglio 1996 n. 50 (Modifica alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. del 10 febbraio 1984 - Norme per lattività dei laboratori);
visto il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie);
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3 - 24575 del 12 maggio 1998 e preso atto delle motivazioni contenute nella deliberazione citata;
acquisito in data 8 settembre 1999, in seguito alle modifiche apportate al provvedimento in sede di dibattito, il parere favorevole espresso a maggioranza della IV Commissione consiliare;
delibera
- di approvare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per lautorizzazione allesercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui allAllegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di approvare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ulteriori per laccreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui allAllegato 2/A al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di approvare le schede di valutazione di cui allAllegato 2/B al presente provvedimento per farne parte integrante, in quanto strumento da utilizzarsi per le verifiche di accreditamento;
- di definire le procedure ed i tempi per ladeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private ai requisiti dei succitati allegati 1 e 2/A secondo le modalità di cui allAllegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di attribuire alla Giunta regionale, la quale vi provvederà con proprio atto, la competenza alle modificazioni ed integrazioni dei requisiti di accreditamento nonché dei requisiti impiantistici di cui allAllegato tecnico presente negli Allegati 1 e 2/A, che si renderanno necessari nel corso della sperimentazione e dei quali sarà data comunicazione alla competente Commissione del Consiglio regionale.
(omissis)
ALLEGATI