Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2000, n. 55 - 29428

L.R. n. 4/2000 art. 5, modificata con L.R. n. 5/2000 - Approvazione piano triennale 2000/2002

A relazione dell’ Assessore Racchelli :

Vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4, modificata con la L.R. del 24 gennaio 2000 n. 5"Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici" che definisce gli strumenti di pianificazione e di programmazione pubblica nonché individua le tipologie di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica piemontese realizzabili dagli enti locali, loro consorzi e da enti “no profit”, che possono beneficiare di contributi;

preso atto che l’art. 5 di detta legge stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predisponga e approvi il piano triennale degli interventi definendo le priorità di intervento, i contenuti e i criteri degli strumenti di programmazione e di progettazione, gli indirizzi per la promozione e l’integrazione degli interventi, l’entità delle modalità di uso delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, ecc..;

preso atto che all’art. 10 della L.R. 4/2000 si autorizza per il biennio 2000-2001 per l’attuazione di quest’ultima e del relativo piano triennale la spesa di L. 60.000.000.000, ripartita in L. 30.000.000.000 per l’anno 2000 e L. 30.000.000.000 per l’anno 2001;

sentita la competente III Commissione Consiliare, come stabilito dalla L.R. 4/2000 art. 5, che nella seduta del 18/02/2000 ha espresso a maggioranza parere favorevole in merito al piano triennale 2000-2002 predisposto;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

di approvare il Piano triennale 2000-2002, definito in attuazione dell’art. 5 della L.R. 4/2000, modificata con la L.R. del 24 gennaio 2000 n. 5 “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici a sostegno dell’offerta turistica”, allegato e parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4, modificata con L.R. del 24 gennaio 2000, n. 5 “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici"

Piano triennale degli interventi 2000-2002

1.1 Premessa

Con la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" la Regione Piemonte indirizza l’impegno a favore del turismo verso tre linee di azione principali, ossia:

- sviluppo dei territori a vocazione turistica;

- rivitalizzazione dei territori turistici in declino;

- miglioramento qualitativo dei territori turistici forti,

da perseguire nel rispetto del principio del turismo sostenibile.

In particolare la legge regionale, in conformità con tale  principio, intende sviluppare un’azione di pianificazione delle risorse naturali, sociali ed economiche, in campo turistico, che garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale.

Il concetto di pianificazione a cui si ispira le legge regionale è quello improntato sulla concertazione tra soggetti pubblici e privati: Regione, enti locali e tutti i soggetti attivi sul territorio nei vari settori, in particolare  quelli economici.

La legge regionale n. 4/2000, infatti, è  complementare e operativamente integrata con la L.R. n. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” anch’essa recentemente approvata come il relativo Programma annuale degli interventi 2000.  

Gli strumenti d’azione individuati dalla legge n. 4/2000 sono quelli già in uso nel campo della pianificazione territoriale e ambientale, della programmazione socio economica e della progettazione  degli interventi. In particolare con il Programma Integrato lo scopo è     quello di sostenere una pianificazione e una programmazione integrata dello sviluppo turistico sul territorio in termini di iniziative, risorse e soggetti coinvolti.

Gli ambiti di intervento, oggetto del sostegno finanziario, sono le infrastrutture e le opere pubbliche aventi finalità turistica, diretta e indiretta,  nonché impianti e strutture turistico-ricettive,  ricreative e congressuali realizzate da Enti locali  e enti “no profit”.

La legge promuove, infine, la costituzione di una struttura esterna di supporto alla Direzione Regionale competente in materia di turismo per l’indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle iniziative realizzate e da realizzare.  

Data la natura pubblica delle iniziative promosse e sostenute dalla legge regionale i beneficiari sono i Comuni e i loro consorzi, le Comunità Montane, le Province e i consorzi pubblici  nonché gli enti “no profit”.  

Gli obiettivi, gli strumenti e le iniziative promosse dalla L.R. n. 4/2000 e le relative procedure per la loro attuazione sono definite, come stabilito dalla stessa legge, dal Piano triennale degli interventi 2000-2002  che costituisce l’oggetto del presente documento.

Il Piano triennale degli interventi 2000-2002 è così articolato:

1 a SEZIONE: Indirizzi e criteri.

 1.2 Finalità e Obiettivi generali, 1.3 Obiettivi specifici, 1.4 Strumenti e progetti di intervento, 1.5 Localizzazione degli interventi, 1.6 Requisiti e contenuti degli strumenti finanziabili,1.7 Tipologie di intervento finanziabili, 1.8 Criteri generali di valutazione, 1.9 Priorità, 1.10 Beneficiari, 1.11 Entità dei contributi, 1.12 Spese ammesse, 1.13 Spese non ammissibili, 1.14 Struttura di supporto, 1.15 Piano finanziario, 1.16 Effetti attesi, 1.17 Indicatori fisici e di impatto, 1.18 Programmazione annuale.

 2 a SEZIONE: Modalità di attuazione.

 2.1 Presentazione delle candidature, 2.2 Dossier di candidatura, 2.3 Valutazione delle candidature e formulazione della graduatoria di idoneità, 2.4 Realizzazione degli interventi, varianti, 2.5 Erogazione dei contributi, 2.6  Vincoli, rinunce e revoche, cumulo.

 1 a SEZIONE: Indirizzi e criteri.

 1.2 Finalità e Obiettivi generali

 Il Piano triennale 2000-2002 assume quali linee di azione principali le finalità perseguite dalla  L.R. n. 4/2000 ovvero:

- lo sviluppo dei territori a vocazione turistica;

- la rivitalizzazione dei territori turistici in declino;

- il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti,

e individua, in armonia con quanto indicato dalla legge in materia di sostenibilità socio-economica e ambientale nonché di integrazione tra iniziativa pubblica e privata, anche in relazione alla programmazione definita ai sensi della L.R. n. 18/99 (*), i seguenti obiettivi generali:

- sviluppo, rafforzamento e qualificazione dei sistemi turistici locali;

- completamento, diversificazione  e equilibrio dell’offerta turistica locale;

- valorizzazione turistica integrata e sostenibile delle risorse locali,

da perseguire mediante:

a) la coerenza con i criteri di politica regionale in campo turistico, già individuati nella programmazione definita ai sensi della L.R. 18/99 (*), quali: contributo alla filiera produttiva turistica di riferimento, integrazione territoriale e socio-economica, effetto moltiplicatore, innovazione, esemplarità/trasferibilità.

b) attraverso gli strumenti di pianificazione, di programmazione e di progettazione promossi dalla legge in relazione agli ambiti di intervento definiti da quest’ultima.

(*)  L.R. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”, Programma annuale degli interventi.

1.3 Obiettivi specifici

Per quanto concerne la coerenza con i criteri di politica regionale turistica, di cui al precedente paragrafo 1.2, punto a), gli obiettivi generali di cui sopra  sono perseguiti attraverso i seguenti obiettivi specifici:

1. Contributo alla creazione, al potenziamento e alla qualificazione delle “filiere” che costituiscono il prodotto turistico locale al fine di sviluppare economie turistiche di sistema.

2. Sviluppo dell’iniziativa pubblica, in particolare sul fronte infrastrutturale, dei servizi e della sostenibilità ambientale, a sostegno delle attività turistico economiche al fine di favorire l’integrazione e la diversificazione del prodotto turistico locale;

3. Contributo alla generazione di ricadute socio-economiche delle attività turistiche locali attraverso il potenziamento infrastrutturale e della rete dei servizi turistici locali (effetto moltiplicatore).

4. Introduzione di elementi di innovazione nella programmazione e gestione delle attività territoriali, sia dal punto di vista  tecnologico, sia organizzativo, coerenti e funzionali con il prodotto turistico locale .

5.  Capacità di dar luogo a “modelli" di programmazione turistico territoriale esemplari e trasferibili ad altre realtà analoghe (anche in collegamento con l’obiettivo specifico 4).

1.4 Strumenti e progetti di intervento

In relazione agli obiettivi generali, per quanto concerne il sistema degli strumenti di programmazione, di pianificazione e di  progettazione, con riferimento agli ambiti di intervento  individuati dalla legge di cui  al precedente paragrafo 1.2, punto b), gli strumenti attivabili e i progetti di intervento realizzabili sono  qui di seguito descritti.

1.4.1 Strumenti

1. Valutazione preliminare d’impatto ambientale degli effetti diretti e indiretti della pianificazione e programmazione turistica d’area (art. 20, L.R. 40/98).

2. Studio di fattibilità finalizzato alla verifica preliminare delle potenzialità di sviluppo turistico del contesto locale, in relazione alle risorse ambientali, socio economiche e culturali e nel rispetto dello sviluppo sostenibile.

3. Programma integrato che, sulla base dello Studio di fattibilità, predisponga un quadro complessivo degli interventi, pubblici e privati, che si intendono promuovere per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo del turismo nella località  comprensivo delle azioni necessarie in materia di controllo degli impatti e della valutazione delle ricadute socio economiche e dell’uso sostenibile delle risorse.

4. Progettazione degli interventi in attuazione del Programma Integrato e coerente con i criteri di sostenibilità definiti da quest’ultimo nonché attenta alle problematiche di impatto ambientale.

1.4.2 Progetti di intervento

Progetti di intervento per la realizzazione di:

a) Infrastrutture per la fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l’acquisto di aree o immobili.

b) Riqualificazione ambientale di siti e aree rurali e urbane.

c) Impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso l’acquisto di aree e immobili.

d) Impianti di risalita, piste da sci e impianti per lo sci di fondo.

e) Strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica, compreso l’acquisto di aree immobili.

f) Impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali.

1.5 Localizzazione degli interventi

L’intero territorio regionale.

1.6 Requisiti e contenuti degli strumenti finanziabili

Gli strumenti di cui al precedente paragrafo 1.4.1, ai fini dell’ammissibilità al finanziamento,  dovranno rispondere ai seguenti requisiti e comprendere i contenuti qui di seguito descritti.

1.6.1 Valutazione preliminare di impatto ambientale (V.P.I.A.)

Come stabilito dall’art. 20 della L.R. n. 40 del 17/12/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, la V.P.I.A. consiste in un insieme di informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di pianificazione e di programmazione promossi ai vari livelli territoriali. Nel caso specifico si tratta di un’analisi di compatibilità riferita ai contenuti specifici dello Studio di Fattibilità e/o del Programma Integrato, descritti nei paragrafi successivi.

Ai fini dei finanziamenti previsti dalla L.R. n. 4/2000 e dal relativo Piano triennale 2000-2002, la V.P.I.A. è parte integrante, a seconda dei casi, dello Studio di Fattibilità e/o del Programma Integrato. In particolare la V.P.I.A. sarà compresa nello Studio di Fattibilità quando la verifica dei dati e degli effetti ambientali risulti determinante ai fini della selezione delle ipotesi alternative oggetto dello Studio; sarà invece compresa nel Programma Integrato quando non sia stata effettuata in sede di Studio di Fattibilità o quando il Programma Integrato necessiti un ulteriore approfondimento degli aspetti ambientali per la verifica di sostenibilità.

La V.P.I.A. contiene, in tutti i casi, le informazioni indicate nell’Allegato F della citata L.R. n. 40/98 a cui si rinvia per il dettaglio.

1.6.2 Studio di Fattibilità (S.d.F.)

In relazione all’obiettivo perseguito (sviluppo, rivitalizzazione, miglioramento qualitativo) lo Studio di Fattibilità è finalizzato alla formulazione di ipotesi alternative circa l’indirizzo strategico e le scelte progettuali che si intendono privilegiare nel rispetto della sostenibilità turistica nonché, a seguito di valutazioni comparative, alla scelta dell’ipotesi che si ritiene più idonea in funzione dei risultati attesi.

In sintesi, la valutazione finale dello S.d.F. dovrà dimostrare che l’ipotesi prescelta rappresenta il mezzo più efficace rispetto alle alternative possibili per raggiungere l’obiettivo di sviluppo/rivitalizzazione/miglioramento qualitativo del turismo locale perseguito.

Lo S.d.F. dovrà contenere in relazione alle ipotesi  progettuali considerate:

- un’analisi dei punti di forza e di debolezza del contesto di riferimento

- una valutazione delle condizioni di mercato della domanda e dell’offerta dei beni e dei servizi turistici prodotti;

- una valutazione degli aspetti organizzativi e attuativi (competenze, aspetti istituzionali e autorizzativi, risorse, tempi, ecc.)

- una valutazione della convenienza economica e sociale;

- la verifica preliminare di impatto ambientale (vedi paragrafo precedente).

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento lo S.d.F. dovrà  essere predisposto quale documento preliminare alla successiva predisposizione e presentazione del Programma Integrato o dei singoli “progetti unitari di intervento”;  secondo i casi, lo S.d.F riguarderà ipotesi alternative di Programmi Integrati o di “progetti unitari di intervento” (vedi paragrafo  1.6.3).  

1.6.3 Programma Integrato (P.I.) e Progetti unitari di intervento

Il Programma Integrato è finalizzato a definire il quadro complessivo degli interventi, pubblici e privati, che si intendono promuovere sul territorio per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo/rivitalizzazione/miglioramento qualitativo del turismo locale.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i Programmi Integrati predisposti e presentati dai soggetti pubblici di cui  al paragrafo 1.10.1.

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento il Programma Integrato dovrà preliminarmente e obbligatoriamente essere preceduto dalla presentazione dello Studio di Fattibilità, redatto secondo le indicazioni fornite al paragrafo 1.6.2, e dalla relativa valutazione di idoneità positiva di quest’ultimo da parte della Regione Piemonte.

I Programmi Integrati sono caratterizzati dall’insieme correlato di diverse tipologie di intervento, dalla presenza di più operatori, dal concorso di risorse pubbliche e private, dalla dimensione tale da incidere sull’economia e sui livelli di offerta turistica locale nonché sull’assetto ambientale complessivo.

Il P.I. contiene l’indicazione e la descrizione funzionale, in relazione all’obiettivo perseguito, degli interventi promossi direttamente dall’ente pubblico proponente (sia quelli di cui si chiede il finanziamento ai sensi della L.R. n. 4/2000, sia quelli la cui attuazione si avvale di altre risorse o il cui livello di progettazione è ancora iniziale) nonché degli interventi promossi da altri soggetti (imprese, enti “no profit”, privati, ecc.) di cui è prevista, o è in corso, l’attuazione nell’arco temporale considerato dallo stesso Programma. Per quanto concerne gli interventi da comprendere nel P.I. di iniziativa privata si precisa che, oltre agli interventi in corso o di certa  realizzazione, potranno essere indicati anche quelli il cui livello di elaborazione progettuale sia ancora iniziale e/o siano stati semplicemente segnalati da detti soggetti a seguito di un invito pubblico (es. “manifestazione di interesse”), a tal scopo emanato dall’ente pubblico proponente il Programma Integrato. Infine, tra gli interventi di iniziativa privata da comprendere nel P.I. dovranno obbligatoriamente essere indicati  quelli per i quali sia stato richiesto un finanziamento ai sensi della L.R. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” e/o in applicazione di altri provvedimenti di incentivazione regionali, nazionali e comunitari.  

Di tali interventi il Programma Integrato dovrà:

- descrivere la strategia adottata dal Programma Integrato in funzione dell’obiettivo perseguito dimostrandone l’efficacia in relazione ai risultati dello Studio di fattibilità;

- descrivere gli elementi su cui si fonda l’integrazione del Programma in termini di soggetti e risorse coinvolte (naturali, culturali, economiche, sociali, ecc);

- descrivere le iniziative assunte e che si intendono assumere per creare reali forme di partenariato tra i diversi “attori” coinvolti e coinvolgibili;

- descrivere il grado di correlazione tra gli interventi in funzione dell’obiettivo perseguito;

- giustificare la scelta degli interventi di iniziativa pubblica anche in relazione ai risultati dello S.d.F.;

- evidenziare gli interventi promossi e/o realizzati da enti “no profit” in campo turistico ai sensi del presente Piano triennale.

- evidenziare gli interventi promossi e/o realizzati da piccole e medie imprese e enti “no profit” in campo turistico compresi (o di cui è stata chiesta l’ammissione) nella programmazione regionale in attuazione della L.R. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”, in particolare nel Programma annuale degli interventi e/o ai sensi di altri provvedimenti di incentivazione regionali, nazionali e comunitari;

- fornire i dati di massima localizzativi,  tipologici, tecnici, funzionali ed economici dei progetti di intervento pubblici e privati;

- descrivere e dove possibile quantificare le ricadute socio-economiche sulla collettività locale.

- descrivere le soluzioni adottate al fine del controllo degli impatti connessi con le attività turistiche promosse e della mitigazione degli effetti negativi  sull’ambiente delle attività già esistenti;

- fornire un cronoprogramma dei tempi di attuazione del P.I. con riferimento ai singoli progetti di intervento previsti;

- fornire un bilancio economico complessivo del Programma con particolare dettaglio ai dati finanziari (fonti di finanziamento) relativi agli interventi di iniziativa dell’ente pubblico proponente il P.I.

Il Programma Integrato può essere costituito, in alternativa, anche dalla “progettazione di interventi unitari” di particolare rilevanza territoriale e/o caratterizzati da una marcata sostenibilità turistica. Come per il Programma Integrato anche i “progetti di intervento  unitari” devono essere preliminarmente e obbligatoriamente preceduti dallo Studio di Fattibilità, redatto secondo le indicazioni fornite al paragrafo 1.6.2, e dalla relativa valutazione di idoneità positiva di quest’ultimo da parte della Regione Piemonte.

1.6.4 Progettazione degli interventi

I progetti di intervento forniscono gli elementi di dettaglio tecnico progettuale relativamente agli interventi compresi nel Programma Integrato ai fini dell’eventuale finanziamento per la  loro realizzazione e, laddove presentino le caratteristiche  descritte al paragrafo precedente, possono essere definiti “progetti di intervento unitari” ai sensi del presente Piano triennale. Anche i “progetti di intervento unitari” sono costituiti dagli elaborati di dettaglio tecnico progettuale ai fini della loro realizzazione ed eventuale finanziamento.

Tutti i progetti di intervento e i “progetti unitari di intervento” che prevedano, successivamente alla realizzazione, la gestione di attività sia in forma diretta, sia indiretta, dovranno obbligatoriamente essere corredati da uno specifico “piano di gestione”.

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, il livello di elaborazione dei progetti di intervento (compresi quelli “unitari”) predisposti dai soggetti pubblici è quello di “progettazione definitiva” ai sensi della L. 109/94 e s.m.i.  Nel caso di enti “no profit” il livello di progettazione richiesto è assimilato, in termini di dettaglio progettuale, a quello di “progettazione definitiva” previsto per i soggetti pubblici.

1.7 Tipologie di intervento finanziabili

In relazione ai progetti di intervento di cui al paragrafo 1.4.2 le tipologie di intervento realizzabili e ammissibili al finanziamento nell’ambito del Piano triennale 2000-2002 sono le seguenti.

- Nei casi di progetti di intervento anche “unitari”, di cui al paragrafo 1.4.2 lettere a, c, e, sono ammesse le seguenti tipologie: nuova costruzione (anche mediante demolizione dell’esistente), ampliamento, potenziamento tecnico, recupero e ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente sia già destinato a usi turistici ma in disuso, sia destinato ad altri usi, nel rispetto delle norme urbanistiche locali vigenti. Tra le tipologie ammissibili nell’ambito dei progetti riferiti alle lettere a, c (oltre a quelle esplicitamente indicate e connesse con le tipologie di cui al paragrafo 1.4.2 lettere a, c) sono comprese altresì quelle finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza dei caratteri storici, culturali e tradizionali tipici dell’area (es: centri di documentazione). Nell’ambito di tali tipologie sono altresì ammessi lavori e opere collegate a tali interventi funzionali alla riduzione dell’impatto dovuto alla presenza del traffico automobilistico. Per quanto concerne i progetti di intervento di cui alle lettere a, c, nei casi in cui i progetti ammessi al finanziamento prevedano, nella fase successiva alla realizzazione delle opere, attività la cui gestione sia demandata a terzi, l’affidamento di quest’ultima da parte del soggetto beneficiario del contributo dovrà essere effettuata a prezzi di mercato, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti in materia.    

- Nei casi di progetti di intervento anche “unitari”, di cui al paragrafo 1.4.2, lettera b (interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi e delle aree urbane e rurali di interesse turistico) sono ammissibili al finanziamento:  lavori e opere di arredo urbano compresi i lavori di ripavimentazione stradale e di illuminazione pubblica se finalizzati al recupero dei caratteri storico-urbani propri della località e alla mitigazione degli impatti; lavori e opere in attuazione di “Piani del colore” approvati; realizzazione di parcheggi esclusivamente se collegati ad una delle tipologie precedenti o la cui funzione turistica prevalente  sia comprovata e documentata; realizzazione di aree e servizi di accoglienza turistica. Nell’ambito di tali tipologie sono altresì ammessi lavori e opere collegate a tali interventi funzionali alla riduzione dell’impatto dovuto alla presenza del traffico automobilistico. Sono esclusi dall’ammissibilità al finanziamento anche se connessi con gli interventi prima descritti i lavori e le opere relative alla realizzazione o al rifacimento di: reti fognarie, impianti e reti di distribuzione idrica, energetica, ecc., impianti di depurazione e smaltimento, opere di riassetto idrogeologico e forestale.

- Per quanto concerne i progetti di intervento anche “unitari”, di cui al paragrafo 1.4, lettera d, l’ammissibilità al finanziamento riguarda: la realizzazione di nuovi impianti di risalita; la sostituzione  di  impianti di risalita esistenti e gli interventi di adeguamento tecnico; la realizzazione delle strutture complementari e di servizio all’area sciabile compresi gli impianti di innevamento artificiale; la realizzazione di nuove piste da sci, l’estensione e il miglioramento tecnico in materia di sicurezza delle piste esistenti; la realizzazione di nuovi impianti di sci di fondo comprensivi di piste e di strutture complementari di servizio alla fruizione dell’impianto nonché il potenziamento e il miglioramento in materia di sicurezza degli impianti di  sci di fondo esistenti. Gli interventi proposti nell’ambito di tali tipologie dovranno risultare compatibili con le normative di tutela e salvaguardia del territorio vigenti e con le caratteristiche ambientali dei luoghi nonché  finalizzati alla mitigazione degli impatti e al mantenimento o al recupero dei caratteri originali naturali dei luoghi. Nell’ambito di tali tipologie sono altresì ammessi lavori e opere collegate a tali interventi funzionali alla riduzione dell’impatto dovuto alla presenza del traffico automobilistico. Nei casi in cui gli interventi ammessi al finanziamento prevedano, nella fase successiva alla realizzazione delle opere, attività la cui gestione sia demandata a terzi, l’affidamento di quest’ultima da parte del soggetto beneficiario del contributo dovrà essere effettuata a prezzi di mercato, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia.   

- Per le tipologie di cui al paragrafo 1.4, lettera f gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano: sistemazione dei lungo lago e lungo fiume nelle aree urbane; sistemazione delle sponde lacuali e fluviali anche ai fini della balneazione e della pratica di attività ricreative e sportive compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi; realizzazione di strutture per il tempo libero, l’accoglienza e il ristoro; la realizzazione di attracchi, porti, pontili e strutture per la nautica ivi compresi ricoveri e impianti per lo sviluppo degli sport acquatici.  Gli interventi proposti nell’ambito di tali tipologie dovranno risultare compatibili con le normative di tutela e di salvaguardia del territorio vigenti e con le caratteristiche ambientali dei luoghi nonché finalizzati alla mitigazione degli impatti e al mantenimento o al  recupero dei caratteri originali naturali. Nell’ambito di tali tipologie sono altresì ammessi lavori e opere collegate a tali interventi funzionali alla riduzione dell’impatto dovuto alla presenza del traffico automobilistico. Nei casi in cui gli interventi ammessi al finanziamento prevedano, nella fase successiva alla realizzazione delle opere, attività la cui gestione sia demandata a terzi, l’affidamento di quest’ultima da parte del soggetto beneficiario del contributo dovrà essere effettuata a prezzi di mercato, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti in materia.    

1.8    Criteri generali di valutazione

1.8.1 Valutazione degli strumenti

Gli strumenti di cui ai paragrafi 1.6.2 Studio di fattibilità e 1.6.3 Programma Integrato, comprensivi della Verifica Preliminare di Impatto Ambientale (V.P.I.A.) di cui al paragrafo 1.6.1, saranno valutati in relazione alla conformità con le linee di azione della L.R. n. 4/2000 e con  gli obiettivi nonché quanto  previsto dal presente Piano triennale in materia di pianificazione e programmazione turistica locale e sostenibilità.

In particolare, con riferimento ai criteri generali di cui sopra, per ognuno di detti strumenti saranno utilizzati i seguenti criteri specifici.

- Valutazione dello Studio di fattibilità

- completezza dell’analisi del contesto locale (esame dei punti di forza e dei punti di debolezza in relazione ai problemi e alle potenzialità turistiche della località);

- validità dell’analisi della domanda e dell’offerta turistica;

- credibilità delle ipotesi programmatiche e/o progettuali alternative considerate;

- completezza e grado di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti le ipotesi considerate;

- dimostrata validità dell’ipotesi programmatica e/o progettuale scelta in relazione all’obiettivo perseguito;

- coerenza e qualità della V.P.I.A.

- Valutazione del Programma Integrato

(Il P.I. potrà essere presentato, ai fini del finanziamento, e quindi valutato solo se preceduto dalla presentazione e dalla relativa valutazione di idoneità positiva dello Studio di Fattibilità).

- coerenza del Programma con l’obiettivo di sviluppo/rivitalizzazione/miglioramento qualitativo scelto in relazione al principio di sostenibilità turistica;

- qualità e efficacia della strategia proposta in relazione ai risultati dello Studio di Fattibilità;

- capacità di tradurre operativamente il principio di integrazione tra soggetti, risorse e interventi;

- adeguatezza delle modalità adottate per la formazione del Programma Integrato al fine di garantire l’informazione e la partecipazione dei diversi soggetti affinché si realizzi l’integrazione prevista e il raggiungimento dell’obiettivo;

- metodologia generale proposta con  particolare riguardo alla coerenza interna delle iniziative previste sul territorio considerato, all’adozione di procedure credibili e strumenti idonei di coordinamento e gestione del Programma.

- coerenza e qualità della V.P.I.A.

- efficacia del rapporto costi-benefici.

- tempi previsti per l’attuazione del P.I.

- contributo all’economia turistica della località in termini di aumento dei flussi e delle presenze;

- miglioramento della qualità ambientale e della sostenibilità turistica;

- elevato grado di fattibilità del Programma, in particolare sul fronte autorizzativo (idoneità tecnico-urbanistica, tempi) e finanziario;

- collegamento (filiera) con altre iniziative proposte e positivamente considerate sia ai sensi del presente Programma triennale, sia in attuazione della programmazione regionale ai sensi della L.R. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”;

- sinergia con altre iniziative di programmazione regionale e sovralocale (Accordi di programma, Patti territoriali, Progetti integrato di sviluppo turistico ai sensi del DOC.U.P 97-99, obiettivo 2, ecc.);

- collegamento (filiera) con altre iniziative proposte e positivamente considerate in attuazione di altri provvedimenti di incentivazione regionali, nazionali e comunitari;

- occupazione diretta e indiretta determinata dal Programma Integrato.

- creazione di nuovi servizi turistici e di nuove imprese.

- un elevato grado di innovazione progettuale e tecnica;

- una elevata possibilità di trasferibilità del modello di programmazione adottato.

- possibilità di dare ampia diffusione ai risultati del Programma.

1.8.2 Valutazione dei progetti di intervento

 La realizzazione dei progetti di intervento compresi nei Programmi Integrati e dei “progetti unitari di intervento”, di cui al paragrafo 1.6.3, potrà essere ammessa a finanziamento solo se il Programma Integrato di appartenenza e lo Studio di Fattibilità di riferimento siano stati giudicati idonei sulla base dei criteri di cui al precedente paragrafo 1.8.1. (per i “progetti unitari di intervento” è richiesta esclusivamente l’idoneità dello Studio di Fattibilità).

I progetti di intervento e i “progetti unitari di intervento” riferiti alle tipologie di cui al paragrafo 1.7, saranno valutati alla luce della dimostrata coerenza con gli indirizzi programmatici della legge regionale n. 4/2000 in materia di sviluppo, rivitalizzazione e miglioramento qualitativo delle aree turistiche regionali, da promuovere secondo il principio della sostenibilità  ambientale e socio-economica nonché con gli obiettivi e i contenuti del Piano triennale 2000-2002.

In particolare per la valutazione di tali elementi saranno utilizzati i seguenti criteri generali:

- Qualità complessiva del progetto.

- Coerenza del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi generali e specifici del Piano triennale 2000-2003.

- Occupazione diretta generata dal progetto nella fase di realizzazione.

- Occupazione generata dal progetto nella fase di gestione (nei casi previsti).

- Contributo allo sviluppo di nuove attività in particolare da parte dei giovani.

- Metodologia generale proposta (in relazione agli strumenti adottati, par. 1.4.1 e 1.6.)

- Sostenibilità ambientale e socio economica della proposta  progettuale.

- Contributo della proposta progettuale, in relazione all’obiettivo perseguito (sviluppo, rivitalizzazione,  miglioramento qualitativo) anche in termini di “bilancio” dell’intervento sia in valore assoluto (efficienza), sia rispetto al valore aggiunto che apporta al contesto locale (efficacia).

- Contributo alla caratterizzazione del prodotto turistico locale.

- Qualità della proposta progettuale in relazione ai costi di manutenzione e di gestione successiva (se prevista).

1.9  Priorità

 La valutazione dei progetti di intervento inerenti le tipologie di intervento di cui ai paragrafi 1.4.2  e  1.7, sarà svolta considerando i seguenti ordini di priorità:

1.9.1   coerenza con criteri specifici (definiti in relazione ai criteri generali di cui al paragrafo 1.8.2);

1.9.2    tipologie;

1.9.3   ambiti  territoriali di intervento.

1.9.1 Coerenza con criteri specifici

 In relazione ai criteri generali di valutazione, di cui al precedente paragrafo 1.8.2, verrà data precedenza  alla realizzazione di progetti di intervento anche “unitari” sulla base dei seguenti criteri specifici:

- grado di fattibilità del progetto (livello di definizione progettuale, sostenibilità  finanziaria, idoneità tecnico-urbanistica, tempi);

- caratteri tecnici, qualitativi e funzionali della tipologia di intervento proposta, in particolare rispetto alla capacità di soddisfare l’obiettivo perseguito (sviluppo, rivitalizzazione,  miglioramento qualitativo) nel rispetto della sostenibilità ambientale e socio-economica.

- grado di innovazione e di qualità progettuale con particolare riferimento alle soluzioni adottate in materia di impatto ambientale e di recupero dei caratteri originari dei luoghi sia naturali, sia storico-culturali.

- inserimento del progetto nel quadro di pianificazione turistica definito dalla L.R. n. 4/2000 (V.P.I.A. + S.d.F. + P.I.).

- collegamento (filiera) con altri interventi proposti e positivamente considerati nella programmazione regionale in attuazione del presente Piano triennale e della L.R. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” (Programma annuale degli interventi).

- sinergie con altre iniziative di programmazione regionale e sovralocale (Accordi di programma, Patti territoriali, Progetti integrati di sviluppo turistico ai sensi del DOC.U.P 97-99, obiettivo 2, ecc.);

- collegamento (filiera) con altri interventi proposti e positivamente considerati in attuazione di altri provvedimenti di incentivazione regionali, nazionali e comunitari;

- qualità e operatività del “piano di gestione” proposto (nei casi in cui l’intervento preveda, successivamente alla realizzazione, la gestione diretta o indiretta di attività );

- elevato grado di esemplarità e trasferibilità.

I progetti di intervento che a seguito della valutazione effettuata mediante i criteri sopra indicati (generali e specifici) non raggiungano la soglia minima (punteggio minimo) stabilita dalle specifiche “Procedure di valutazione” saranno giudicati non idonei e pertanto non ammissibili al finanziamento.

1.9.2. Tipologie.

In relazione alle tipologie di intervento finanziabili, di cui al paragrafo 1.4.2 e 1.7 verrà data precedenza alla realizzazione di progetti di intervento anche “unitari” appartenenti alle tipologie sotto indicate, secondo il seguente ordine di priorità:

- Interventi di cui al paragrafo 1.4.2, lettere c, e, realizzati attraverso il recupero e il restauro di immobili di riconosciuto valore storico-architettonico e artistico dalle normative nazionali e regionali, dai P.R.G.C. (art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.) nonché dai programmi specifici della Direzione Regionale Beni Culturali purché in armonia con la normativa vigente. La precedenza è analogamente accordata agli interventi di cui alle lettere a, b, f, che interessino, anche parzialmente, tali tipologie di immobili e di intervento.

- Interventi di cui al paragrafo 1.4.2, lettere c, e, realizzati mediante il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente, sia già destinato ad attività turistiche ma in disuso, sia destinato ad altri usi nel rispetto delle norme urbanistiche locali vigenti. La precedenza è analogamente accordata agli interventi di cui alle lettere a, b, f, che interessino, anche parzialmente, tali tipologie di immobili e di intervento.

- Interventi di cui al paragrafo 1.4.2, lettera a, realizzate nelle aree parco regionali, cosi come definite dalla L.R. n. 12/90.

- Interventi di cui al paragrafo 1.4, lettera b, realizzati nelle aree di  centro storico, secondo la perimetrazione definita dagli strumenti urbanistici comunali.  

- Interventi di cui al paragrafo 1.4, lettera f, realizzati nelle aree di  centro abitato, così come definite dagli strumenti urbanistici comunali.

1.9.3  Ambiti territoriali di intervento.

In relazione agli ambiti territoriali di intervento verrà data precedenza alla realizzazione di quelle proposte progettuali che, avendo ottenuto sulla base dei criteri sopra definiti una  valutazione (punteggio) superiore alla soglia indicata dalle specifiche “Procedure di valutazione degli interventi”, siano localizzate nei Comuni:

- facenti parte di Comunità Montane;

- non compresi nelle aree definite dalla programmazione  comunitaria vigente in materia di  fondi strutturali per analoghe iniziative.

1.10      Beneficiari

1.10.1.  Comuni o loro consorzi, Comunità Montane, Province e consorzi pubblici, per le iniziative di cui ai paragrafi 1.4.1 Strumenti e 1.4.2. Progetti di intervento (anche “unitari”).

1.10.2. Enti “no profit” per le iniziative di cui ai paragrafi 1.4.1 Strumenti (con la sola esclusione del Programma Integrato), e 1.4.2. Progetti di intervento (anche “unitari”).

1.11  Entità dei contributi

Per la predisposizione degli Strumenti e la realizzazione dei Progetti  di intervento anche “unitari” ritenuti idonei, descritti ai paragrafi 1.4.1 e 1.4.2 del presente Piano  triennale 2000-2002, la Regione Piemonte sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme vigenti in materia di concessione di contributi e di regolamentazione delle attività turistiche concederà:

A. Contributo in conto capitale, a favore dei soggetti di cui al paragrafo 1.10.1 e 1.10.2, fino alla misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di Lire 100.000.000, per la predisposizione di Studi di fattibilità, così come definiti al paragrafo 1.6.2, compresi i casi in cui gli Studi contengano la “Valutazione preliminare di impatto ambientale” di cui  al paragrafo 1.6.1.

B. Contributo in conto capitale, a favore dei soggetti di cui al paragrafo 1.10.1, fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite massimo di contribuzione di Lire 100.000.000, per la predisposizione di Programmi Integrati, compresi i casi in cui i Programmi Integrati contengano la “Valutazione preliminare di impatto ambientale” di cui  al paragrafo 1.6.1.

C. Contributo in conto capitale, a favore dei soggetti di cui ai paragrafi 1.10.1 e 1.10.2, fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di progetti di intervento e di “progetti unitari di intervento”, così come definiti ai paragrafi 1.6.3. e 1.6.4, inerenti le tipologie di cui  ai paragrafi 1.4.2 e 1.7. La spesa minima ammissibile è di Lire 500.000.000. con un limite massimo di contribuzione di Lire 10.000.000.000. per la realizzazione di progetti compresi nei Programmi Integrati ritenuti idonei; la spesa minima ammissibile è invece di Lire 200.000.000. con un limite massimo di contribuzione di Lire 6.000.000.000. per la realizzazione deii “progetti unitari di intervento” il cui Studio di Fattibilità sia stato ritenuto idoneo.

La spesa ammissibile è computata al lordo dell’I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario;  tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal beneficiario al momento della domanda di contributo.

1.12 Spese ammesse

Per gli Strumenti e i Progetti di intervento predisposti e realizzati dai soggetti di cui ai paragrafi 1.10.1 e 1.10.2  le spese ammissibili sono le seguenti:

- spese  inerenti lo svolgimento di consulenze finalizzate alla predisposizione degli Strumenti di cui al paragrafo 1.4.1

- lavori e opere edili compresi gli impianti tecnici; acquisto di terreni e immobili connesso con la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento dal presente Piano Triennale 2000-2002, computato nella misura del 10% dell’investimento complessivo; forniture di arredi e attrezzature, comprese quelle di natura informatica, funzionali alla realizzazione dei progetti di intervento; spese tecniche di progettazione.

Ai fini dell’ammissibilità ai contributi e al riconoscimento delle relative spese, gli incarichi di consulenza inerenti la predisposizione degli Strumenti di cui al paragrafo 1.4.1 (prodromi alla presentazione dei progetti di intervento e dei “progetti unitari di intervento”) dovranno risultare assegnati successivamente al 29 febbraio 2000; di conseguenza anche l’approvazione formale dei progetti definitivi da parte dei soggetti di cui ai paragrafi 1.10.1 e 1.10.2 dovrà risultare successiva a tale data ai fini dell’ammissibilità ai contributi e al riconoscimento delle relative spese.

Il rispetto di tale obbligo sarà oggetto di specifica verifica da parte degli uffici regionali competenti (vedi 2^ Sezione, Modalità di attuazione, par. 2.3.1) anche mediante la richiesta di ulteriore documentazione a quella obbligatoriamente indicata a corredo delle istanze presentate.

In tutti i casi non potranno essere oggetto di  contributo lavori e opere iniziate prima della data sopra indicata ancorché connesse con la realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del presente Piano Triennale 2000-2002.

1.13  Spese non ammissibili

 Tutte quelle non comprese tra quelle ammissibili. In particolare:

- l’I.V.A.  che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo dal beneficiario;

- le spese inerenti l’acquisto di attrezzature di “corredo” quali: utensili e altri oggetti similari; tovaglie, biancheria varia, stoviglie (nelle strutture ricettive e di accoglienza turistica).

1.14  Struttura di supporto

In relazione ai Progetti di intervento, di cui al paragrafo 1.4.2, la Giunta  regionale potrà costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione regionale  Turismo, Sport, Parchi, per l’indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture realizzate da realizzare in attuazione  dei progetti di intervento e dei “progetti unitari di intervento”.  

1.15  Piano finanziario

1.15.1  Il finanziamento del Piano triennale 2000-2002  è pari, per il biennio 2000-2001, a Lire 60.000.000.000.= equamente ripartiti in Lire 30.000.000.000.= per l’anno 2000 e in Lire 30.000.000.000.= per l’anno 2001. Alla definizione dello stanziamento per l’anno 2002 si provvederà  in sede di  approvazione del prossimo bilancio pluriennale regionale.

1.15.2 L’articolazione della dotazione finanziaria  pari a Lire 60.000.000.000.= per il biennio 2000-2001 è la seguente:

- per la predisposizione degli strumenti descritti ai paragrafi 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3, ritenuti idonei: Lire 2.000.000.000.= equamente ripartiti negli anni 2000 e 2001;

- per la realizzazione dei progetti di intervento e dei “progetti unitari di intervento”, riferiti alle tipologie  definite al paragrafo 1.7, ritenuti idonei: Lire 56.000.000.000= equamente ripartiti negli anni 2000 e 2001;

- per la costituzione e il funzionamento della Struttura di supporto di cui al paragrafo 1.14. :  Lire 2.000.000.000.= equamente ripartiti negli anni 2000 e 2001.

Il Piano annuale di attuazione stabilirà, nell’ambito della dotazione finanziaria relativa agli strumenti, la ripartizione delle quote di risorse da destinare al finanziamento degli Studi di Fattibilità e ai Programmi Integrati.

Nel caso in cui non risulti possibile esaurire gli importi  destinati dal presente Piano Finanziario ad ognuna delle tipologie finanziabili (strumenti, interventi, struttura di supporto) si potrà procedere ad una diversa ripartizione delle risorse disponibili, al fine di ottimizzarne l’uso e  garantire il finanziamento del  numero massimo di iniziative idonee.

1.16  Effetti attesi

Potenziamento e qualificazione della dotazione infrastrutturale e dei servizi turistici locali; miglioramento della qualità ambientale urbana e rurale; aumento del n° di impianti e di opportunità turistico ricreative; incremento, potenziamento e qualificazione dei bacini sciistici e degli impianti di sci di fondo; qualificazione e incremento della dotazione di servizi turistici per la fruizione delle sponde fluviali e lacustri; aumento occupati diretti e indiretti; incremento delle presenze turistiche e dell’interscambio culturale; recupero del patrimonio edilizio; valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico di pregio; miglioramento dell’ambiente costruito; riduzione degli effetti derivanti dalle presenze turistiche nelle località della Regione.

1.17  Indicatori fisici e di impatto

Ai fini della valutazione del presente Piano triennale saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- N° impianti turistico ricreativi e ricettivi  nuovi e riqualificati.

- N° opere di qualificazione urbana e rurale.

- N° strutture congressuali  nuove e riqualificate.

- N° impianti di risalita nuovi e riqualificati.

- N° interventi di fruizione delle sponde fluviali e lacustri.

- N° interventi aventi ricadute dirette nella riduzione degli impatti ambientali.

- N° nuovi posti di lavoro a regime

- N° interventi di riuso turistico del patrimonio immobiliare esistente.

-  N° interventi di restauro e di recupero del patrimonio architettonico di pregio.

1.18 Programmazione annuale

In conformità con gli obiettivi, i criteri, le priorità e le modalità previste dal presente Piano triennale 2000-2002 sarà predisposto e approvato dalla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Piano annuale di attuazione.

Il Piano annuale, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. n. 4/2000, potrà aggiornare e integrare il Piano triennale 2000-2002, in particolare per quanto riguarda le tipologie di intervento finanziabili, le priorità, le spese minime ammissibili e i massimali di contribuzione (salvo quelli specificati dalla stessa L.R. n. 4/2000),  l’articolazione del Piano finanziario, la documentazione richiesta, i tempi di presentazione e di valutazione delle istanze.

2 a SEZIONE: Modalità di attuazione

2.1 Presentazione delle candidature

Le candidature riferite alle iniziative di cui al paragrafo 1.4 (Strumenti e Progetti di intervento) dovranno essere presentate entro i termini di scadenza qui di seguito indicati.

Con riferimento alla programmazione annuale di cui al paragrafo 1.18, 1^ Sezione, ciascun Piano annuale di attuazione  potrà stabilire, in relazione a specifiche e motivate esigenze, scadenze diverse da quelle indicate dal presente Piano triennale 2000-2002.

- Studi di Fattibilità (comprensivi di V.P.I.A) relativi ai Programmi Integrati: entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.)  del Piano annuale di attuazione.

- Studi di Fattibilità (comprensivi di V.P.I.A) relativi ai Progetti unitari di intervento: entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.)  del Piano annuale di attuazione.

- Programmi Integrati (ed eventuale V.P.I.A se non già contemplata nello S.d.F.) comprensivi dei progetti di intervento: entro 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria relativa agli Studi di Fattibilità di riferimento (se questi ultimi risultano idonei).

- Progetti unitari di intervento:  entro 90 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria di idoneità relativa agli Studi di Fattibilità di riferimento (se questi ultimi risultano idonei).

Le candidature dovranno essere presentate, mediante un apposito Dossier, alla Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica e Interventi comunitari in materia turistica, Via Magenta, 12 - 10128 TORINO, che effettuerà altresì la valutazione delle proposte .

Nei casi previsti i documenti costituenti la candidatura dovranno risultare in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo (D.M. 20/8/92).

La gestione dei contributi, una volta assegnati ai beneficiari, sarà demandata alla Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 - TORINO, ente strumentale della Regione Piemonte.

2.2 Dossier di candidatura

Il Dossier di candidatura dovrà essere presentato utilizzando la modulistica predisposta allo scopo dalla Regione Piemonte e, a seconda del finanziamento richiesto, comprenderà obbligatoriamente i documenti qui di seguito descritti.

2.2.1 Per ogni tipo di finanziamento richiesto il Dossier di candidatura dovrà contenere:

- Domanda di finanziamento da parte del legale rappresentante dell’Ente richiedente (soggetti di cui ai paragrafi 1.10.1 e 1.10.2, 1^ Sezione) accompagnata dalla deliberazione dell’organo esecutivo che propone l’istanza.  

La domanda di finanziamento dovrà contenere le seguenti informazioni:

- informazioni sul richiedente;

- indicazione dell’obiettivo (sviluppo/rivitalizzazione/miglioramento qualitativo);

- denominazione del contenuto dell’istanza (secondo i casi: dello S.d.F.; del P.I. e relativi progetti di intervento; del “progetto unitario di intervento”);

- indicazione dei documenti che compongono il Dossier di candidatura;

- natura del richiedente;

- costo totale e (nei casi dovuti) costi parziali nonché  contributo/i  richiesti;

- localizzazione (secondo i casi: dello S.d.F; del P.I. e relativi progetti di intervento; del “progetto unitario”);

- tipologia/e turistica oggetto dell’istanza;

- responsabile incaricato (se diverso dal legale rappresentante);

- responsabile tecnico;

- dichiarazione ai fini riconoscimento I.V.A.

2.2.2 Per la richiesta di finanziamento relativa agli Studi di Fattibilità, oltre alla Domanda di cui al precedente paragrafo 2.2.1, il Dossier di candidatura dovrà comprendere:

- Studio di Fattibilità, redatto conformemente a quanto indicato al paragrafo 1.6.2, 1^ Sezione, corredato della Verifica preliminare di impatto ambientale (V.P.I.A.), se non esplicitamente prevista nel successivo Programma Integrato per le ragioni di cui al paragrafo 1.6.1, 1^ Sezione nonché svolta secondo le indicazioni di cui allo stesso paragrafo. Allo S.d.F. dovrà essere allegato il provvedimento di incarico e il relativo disciplinare o contratto relativo all’affidamento della consulenza per la redazione dello stesso S.d.F.

2.2.3 Per la richiesta di finanziamento relativa ai Programmi Integrati e alla realizzazione dei progetti di intervento in esso compresi, oltre alla Domanda di cui al precedente paragrafo 2.2.1, il Dossier di candidatura dovrà comprendere:

- Programma Integrato, redatto conformemente a quanto indicato al paragrafo 1.6.3, 1^ Sezione, corredato della Verifica preliminare di impatto ambientale (V.P.I.A.), se non già compresa nello  Studio di Fattibilità precedentemente presentato e giudicato idoneo, svolta secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.1, 1^ Sezione. Al Programma Integrato dovrà essere allegato il provvedimento di incarico e il relativo disciplinare o contratto relativo all’affidamento della consulenza per la redazione dello stesso P.I.

- Progetto/i di intervento costituiti da: Relazione generale dell’intervento (da redigere utilizzando l’apposita modulistica), elaborati tecnico-progettuali definitivi (conformi a quanto stabilito dalla Legge 109/94 e s.m.i.).

2.2.4 Per la richiesta di finanziamento relativa alla realizzazione dei “progetti unitari di intervento”, il cui preliminare Studio di fattibilità comprensivo di V.P.I.A.  sia stato giudicato idoneo, oltre alla Domanda di cui al precedente paragrafo 2.2.1 il Dossier di candidatura dovrà comprendere:

- Progetto unitario di intervento costituito da: Relazione generale dell’intervento (da redigere utilizzando l’apposita modulistica), elaborati tecnico-progettuali definitivi (conformi a quanto stabilito dalla Legge 109/94 e s.m.i.).

2.2.5 Relazione generale

La Relazione generale richiesta per i progetti di intervento e per i “progetti unitari di intervento” dovrà contenere una descrizione completa e articolata dell’intervento organizzata secondo l’ordine illustrato nei seguenti punti:

- premessa;

- descrizione degli obiettivi specifici dell’intervento rispetto agli obiettivi generali;

- previsione dei risultati attesi in coerenza con gli obiettivi generali;

- occupazione nella fase di realizzazione e gestione dell’intervento;

- discussione critica delle soluzioni adottate rispetto agli obiettivi;

- fasi di lavoro e descrizione delle attività programmate per la realizzazione dell’intervento;

- descrizione dei tempi (tabella dei tempi) suddivisa secondo le fasi di lavoro e le attività programmate;

- un capitolo dedicato agli aspetti finanziari contenente un bilancio finanziario dell’intervento suddiviso per fasi, per singole attività di pertinenza di ciascuna fase e per voci di costo concorrenti a formare il valore di ciascuna attività. Indicare inoltre il costo totale d’investimento, i valori - assoluti e percentuali - della quota di finanziamento richiesta alla Regione e della quota a carico del soggetto beneficiario (indicando l’entità e la natura di eventuali altri contributi);

- documentazione comprovante la capacità del soggetto proponente di sostenere la quota di spesa a proprio carico non coperta da contributo pubblico;

- descrizione delle modalità gestionali e/ di manutenzione dell’intervento nella fase successiva alla realizzazione (gestione diretta, tramite terzi e relative modalità di affidamento previste);

- piano di gestione per l’ottimizzazione e la valorizzazione dell’investimento.

N.B.

Per la domanda e la predisposizione del Dossier di Candidatura, dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta allo scopo, in distribuzione gratuita presso la Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi, Settore Offerta turistica, Via Magenta 12, Torino o reperibile attraverso il sito Internet  www.regione.piemonte.it

2.3  Valutazione delle candidature e formulazione delle graduatorie di idoneità

Le candidature presentate in attuazione del Piano di attuazione annuale saranno oggetto:

- di verifica sotto il profilo formale;

- di valutazione di merito.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. n. 4/2000, la procedura istruttoria per la valutazione delle istanze è quella negoziale così come definita dall’art. 6 del decreto legislativo 31/3/1998, n. 123.

2.3.1 Le istanze presentate mediante la predisposizione dei Dossier di candidatura saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale ossia della conformità con quanto stabilito dalla L.R. n. 4/2000, dal Piano triennale 2000-2002, dal Piano annuale di riferimento per quanto concerne: iniziative e tipologie ammissibili, beneficiari, completezza della documentazione richiesta, rispetto dei tempi.

I Dossier di Candidatura che a seguito della verifica preliminare risulteranno: presentati oltre il termine stabilito; non completi dei documenti e delle informazioni richieste (da fornire secondo la modulistica predisposta ); in contrasto con i termini di ammissibilità di cui al par. 1.12;  il cui contenuto risulti incompatibile con le iniziative e le tipologie di intervento e con i beneficiari ritenuti ammissibili dalla L.R. n. 4/2000, dal  Piano triennale e dal Piano annuale di riferimento saranno giudicati “non accettabili” e, pertanto, le istanze di finanziamento in essi descritte escluse dalla successiva fase di valutazione di merito e dalla ammissione al contributo.

2.3.2 La valutazione di merito delle istanze oggetto dei  Dossier di candidatura, ai fini della selezione delle iniziative da ritenere idonee e ammissibili al finanziamento, sarà effettuata sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel Piano triennale 2000-2002 e nel Piano annuale di riferimento  mediante un metodo di valutazione “a punteggio”, che permetterà la formulazione di graduatorie aperte delle iniziative idonee e ammissibili al finanziamento nonché di stabilire l’entità dei contributi  assegnabili in relazione alle risorse disponibili.

A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine temporale di presentazione dei Dossier di candidatura.

Le graduatorie relative alle iniziative finanziabili sono approvate con provvedimento amministrativo secondo la seguente organizzazione dei tempi:

- Studi di Fattibilità relativi ai Programmi Integrati: entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei Dossier di Candidatura.

- Studi di Fattibilità relativi ai Progetti unitari di intervento: entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei Dossier di Candidatura.

- Programmi Integrati compresi i relativi progetti di intervento: entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei Dossier di Candidatura.

- Progetti unitari di intervento:  entro 60 giorni dalla dal termine di scadenza per la presentazione dei Dossier di Candidatura.

Con lo stesso provvedimento di approvazione delle graduatorie saranno altresì stabiliti i tempi  per l’avvio e la conclusione degli interventi nonché per la rendicontazione documentata delle spese sostenute.

L’esito finale della valutazione e l’eventuale ammissibilità al contributo saranno comunicati a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

2.4    Realizzazione degli interventi, varianti.

2.4.1 Nei casi di realizzazione di progetti di intervento e di “progetti unitari di intervento”, successivamente alla comunicazione da parte della Regione Piemonte, Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica,  il legale rappresentante dell’intervento ammesso al finanziamento dovrà confermare formalmente l’accettazione del contributo e sottoscrivere un atto di impegno alla realizzazione e, nei casi previsti, alla successiva gestione dello stesso, secondo le modalità e i tempi stabiliti, pena la revoca del contributo assegnato.

Gli interventi dovranno comunque essere realizzati non oltre i  tre anni successivi alla data del provvedimento di ammissione al contributo, se non diversamente stabilito dallo stesso provvedimento per casi specifici e motivati. Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

2.4.2 La realizzazione dell’intervento dovrà essere conforme al progetto definitivo approvato e finanziato. Varianti sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto definitivo approvato, apportate in sede  esecutiva, comporteranno la revoca del provvedimento di ammissione al contributo dell’intervento.

I soggetti beneficiari di cui al paragrafo 1.10.1 e 1.10.2, 1^ Sezione, dovranno presentare, entro il termine che verrà indicato al momento della comunicazione sopra citata, alla Regione Piemonte, Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica, il progetto esecutivo nonché i beneficiari soggetti all’applicazione delle norme vigenti in materia di opere pubbliche dovranno altresì comunicare l’esito della gara d’appalto e il relativo importo di aggiudicazione.

Qualsiasi variante del progetto esecutivo anche se non modifica l’impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari soggetti all’applicazione delle norme vigenti in materia di opere pubbliche, ai sensi della Legge n. 109/94 e s.m.i.;  in tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre alla Regione Piemonte qualunque variante. La Regione si pronuncerà in merito entro 30 giorni; trascorso tale termine senza osservazioni o provvedimenti da parte della Regione la variante si intende accolta.

L’eventuale incremento del costo d’investimento totale dell’intervento, determinatosi a seguito di variante accolta dalla Regione, non potrà comportare un incremento del contributo inizialmente assegnato al momento dell’approvazione del progetto definitivo.

L’eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto “ribasso d’asta” a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, a favore di varianti in corso d’opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario alla Regione Piemonte, Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica che potrà autorizzarlo nel limite massimo del 5% dell’importo originario del contratto.

2.5 Erogazione dei contributi

2.5.1 I contributi concessi per la predisposizione degli strumenti (S.d.F. e P.I. con relativa V.P.I.A.) proposti e realizzati dai soggetti pubblici di cui al paragrafo 1.10.1, 1^ Sezione, ritenuti idonei e ammissibili in relazione alle risorse disponibili, saranno erogati ai beneficiari secondo le seguenti modalità.

- 70% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell’affidamento dell’incarico di consulenza per la predisposizione dello strumento in questione;

- 30% del contributo ad avvenuta dimostrazione, mediante rendicontazione finale da parte del beneficiario, della spesa totale sostenuta per l’incarico di consulenza affidato.

In alternativa il contributo può essere liquidato in un’unica soluzione ad avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale sostenuta per l’incarico di consulenza affidato.

2.5.2 I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione dei progetti di intervento e dei “progetti unitari di intervento”, proposti dai soggetti pubblici di cui al paragrafo 1.10.1, 1^ Sezione, ritenuti idonei e ammissibili in relazione alle risorse disponibili, saranno erogati ai beneficiari secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell’inizio dei lavori;

- 30% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver realizzato il 50% dei lavori entro i tempi stabiliti dal provvedimento di concessione del contributo;

- 20% del contributo o quota proporzionale spettante, quale saldo finale, ad avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale sostenuta, previa verifica della conformità dell’intervento realizzato con il progetto approvato.

2.5.3 I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione degli Studi di Fattibilità e dei relativi “progetti unitari di intervento”  comprensivi della V.P.I.A., proposti e realizzati dagli enti “no profit” di cui al paragrafo 1.10.2, 1^ Sezione, ritenuti idonei e ammissibili in relazione alle risorse disponibili, saranno erogati ai beneficiari secondo le seguenti modalità.

- 50% del contributo assegnato ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa a contributo;

- il restante 50% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, sarà liquidata a avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale effettivamente sostenuta, previa verifica (nei casi di “progetti unitari di intervento”) della conformità dell’intervento realizzato con il progetto approvato. Nei casi relativi alla realizzazione di “progetti unitari di intervento” (esclusi pertanto gli Studi di Fattibilità) tale quota potrà altresì essere erogata contemporaneamente alla prima, in forma di anticipo, quando richiesto, previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria rapportata all’ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto.  Nel caso di una rendicontazione finale inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo, la fideiussione sottoscritta dal beneficiario dovrà garantire la restituzione della quota eccedente opportunamente rivalutata. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti i tempi di conclusione dei “progetti unitari di intervento”, stabiliti al momento della concessione del contributo, la Regione Piemonte, previa diffida notificata, potrà procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In alternativa alle modalità sopra descritte, i contributi per la redazione dello Studio di Fattibilità e annessa V.P.I.A. e per la realizzazione dei “progetti unitari di intervento”, possono essere erogati a fine lavori, in un’unica soluzione nonché rapportati alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, previa verifica della conformità con quanto approvato.

2.6 Vincoli, rinunce e revoche, cumulo.

2.6.1 Gli interventi realizzati con i contributi assegnati in base al presente Piano triennale 2000-2002 e ai Piani annuali di attuazione  sono vincolate alla specifica destinazione d’uso o di attività per la durata di 10 anni.

2.6.2 Qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione alla Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica, Via Magenta, 12 - 10128 TORINO.

I beneficiari sono tenuti alla realizzazione del progetto approvato nei termini e secondo le modalità previste.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione del progetto può determinare la revoca del contributo.

In caso di rinuncia o revoca del contributo il beneficiario dovrà provvedere a restituire alla Regione Piemonte le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto opportunamente rivalutate.

2.6.3  Nei casi in cui le iniziative finanziate ai sensi del presente Piano triennale 2000-2002 e relativi Piani annuali di attuazione, beneficino di altri contributi pubblici, la somma totale di tali contributi non potrà superare il 100% della spesa sostenuta per la realizzazione di dette iniziative. In tali casi, comunque, il beneficiario è tenuto obbligatoriamente a informare preliminarmente la Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica, degli ulteriori contributi assegnati e utilizzati per le iniziative in questione.