Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2000
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Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626 - 3799
Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica,
in attuazione dellarticolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dellarticolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
(omissis)
Tale deliberazione emendata, nel testo che segue, è posta ai voti per alzata
di mano ed approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 41 Consiglieri,
voti favorevoli n. 26 e astenuti n. 15.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
visto il d.lgs. n. 114/1998, con il quale in Governo, in attuazione dellarticolo
4 della l. 59/1997, ha emanato le disposizioni relative alla riforma della
disciplina del settore del commercio;
considerato in particolare che, con larticolo 28 del d.lgs. 114/1998,
sono state conferite alle Regioni estese competenze nella definizione della
disciplina e nella programmazione del settore del commercio su area pubblica;
vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo
ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9 - 27006 del 6 aprile
1999, recante in allegato gli indirizzi regionali per la programmazione
del commercio su area pubblica;
preso atto che su tale atto deliberativo la Regione ha acquisito i pareri
delle rappresentanze territoriali e sociali di cui allarticolo 28, comma
14 d.lgs. 114/1998;
visto il parere espresso sulla deliberazione suindicata in data 9 dicembre
1999 dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla
legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli enti locali);
sentito il parere favorevole espresso allunanimità dei votanti dalla Commissione
VII nella seduta del 2 febbraio 2000;
delibera
di approvare gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio
su area pubblica, in attuazione dellarticolo 28 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio,
a norma dellarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così
come individuati nellallegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
(omissis)
ALLEGATO A
INDIRIZZI REGIONALI
INDICE
Art. 1. Oggetto e finalità
Art. 2. Ambiti di intervento della programmazione
Art. 3. Mercati: definizioni
Art. 4. Forme alternative di commercio su area pubblica: definizioni
Art. 5. Individuazione delle aree del commercio su area pubblica
Art. 6. Programmazione regionale
Art. 7. Classificazione dei comuni
Art. 8. Dimensionamento del numero dei posti-banco
Art. 9. Compatibilità territoriale dello sviluppo del commercio su area
pubblica
Art. 10. Igiene e sicurezza
Art. 11. Individuazione dei beni culturali e ambientali
Art. 12. Disposizioni ulteriori
Allegato 1.
Art. 1.
1. Nel rispetto di quanto previsto dal titolo X del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio,
a norma dellarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed
in attuazione delle disposizioni di cui allarticolo 10 della legge regionale
(Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), di seguito denominata legge
regionale sul commercio, per il perseguimento degli obiettivi ivi individuati
si definiscono i criteri generali e gli indirizzi ai quali i comuni si
devono attenere per lindividuazione delle aree da destinare allesercizio
del commercio su area pubblica, nonché per il loro dimensionamento e la
loro composizione merceologica.
2. In relazione agli obiettivi generali e particolareggiati individuati
negli indirizzi generali e nei criteri di programmazione urbanistica per
linsediamento del commercio al dettaglio in sede fissa di cui agli articoli
3 e 4 della legge regionale sul commercio, ed in relazione alla finalità
prioritaria di incentivare il ruolo trainante dei sistemi distributivi
locali, nel rispetto delle esigenze del consumatore, i presenti indirizzi
tendono:
a) allincentivazione dello sviluppo del commercio su area pubblica nelle
sue varie forme, al fine di promuoverne il ruolo di completamento e integrazione
del commercio in sede fissa nellambito delle zone di insediamento commerciale
urbano;
b) alla valorizzazione del ruolo del commercio su area pubblica quale effettiva
integrazione rispetto alle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana;
c) allevoluzione delle forme organizzative e gestionali degli imprenditori
commerciali su aree pubbliche;
d) alla valorizzazione del peso del settore del commercio su aree pubbliche
nella distribuzione per favorire lo sviluppo di detto settore quale canale
distributivo di alcuni prodotti in concorrenza con il commercio in sede
fissa, in particolare per il servizio offerto ai consumatori e per i prezzi
vantaggiosi dei prodotti venduti;
e) allincremento della qualificazione professionale e dellammodernamento
del ruolo che ne evidenzi la specificità rispetto agli altri canali distributivi;
f) alla valorizzazione della produzione agricola locale e regionale;
g) al riconoscimento per i comuni della massima autonomia per organizzare
il settore in funzione del servizio che deve essere offerto ai consumatori,
e allo sviluppo ed alla qualificazione urbana.
Art. 2.
1. La programmazione regionale, assumendo quale riferimento gli ambiti
territoriali così come individuati nella parte prima dellallegato A alla
deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi
generali e criteri di programmazione urbanistica per linsediamento del
commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 114) con particolare riguardo ai sistemi distributivi comunali,
alle tipologie di comuni classificati secondo livelli gerarchici di importanza
commerciale e socio-economica e alle zone di insediamento commerciale urbano,
articola gli interventi per il commercio su area pubblica in riferimento:
a) alla localizzazione dei mercati, sia per effetto di nuova istituzione,
che per effetto di rilocalizzazione di mercati preesistenti, alla struttura
dei mercati ed allorganizzazione degli spazi al loro interno;
b) al dimensionamento dei mercati in termini di numero di posti-banco;
c) alla frequenza e ai limiti temporali di svolgimento dellattività;
d) alla composizione merceologica, con particolare attenzione alla possibilità
di specializzazione della stessa;
e) alle esigenze di adeguate attrezzature di servizio;
f) alla salvaguardia delle aree aventi valore storico, artistico, archeologico
e ambientale;
g) allutilizzo di forme di commercio su area pubblica alternative rispetto
ai mercati;
h) al rispetto delle norme di igiene e sicurezza.
Art. 3.
1. Fatte salve le enunciazioni di cui allarticolo 27, comma 1, lettere
a), b), c), d), e) del decreto legislativo n. 114/1998, è da intendersi
come mercato, agli effetti dellapplicazione dei presenti indirizzi, ogni
manifestazione di commercio su area pubblica, variamente denominata come
mercato in senso stretto, fiera, fiera-mercato, fiera locale, sagra, nella
quale avviene la commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati
al commercio su area pubblica, con leventuale partecipazione, a titolo
complementare, di agricoltori.
2. La varietà di denominazione e la differenziazione tipologica si fondano
sulla cadenza di svolgimento, sulla periodicità programmata o non prestabilita,
sulla durata e sullassoggettabilità o meno dei posteggi ricadenti nelle
aree pubbliche al regime della concessione decennale.
3. Sono mercati:
a) le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica
o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate allesercizio
dellattività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni
della settimana o del mese, per lofferta integrata e/o specializzata di
merci al dettaglio;
b) le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia
la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali lofferta può
assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato
con periodicità prefissata;
c) le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il
comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolgentisi
in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate
da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione
di eventi eccezionali.
4. E da intendersi come fiera, oggetto di competenza legislativa regionale
ai sensi dellarticolo 117, comma primo della Costituzione e, come tale,
non rientrante nella disciplina di cui alla presente normativa, il luogo
ed il momento di promozione dellattività produttiva e di allevamento e
del loro sviluppo, attraverso lesposizione dei risultati della produzione
stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici,
di servizio, nel quale uneventuale attività di vendita assume valenza
del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.
Art. 4.
1. In alternativa o a completamento delle forme mercatali di cui allarticolo
3 sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del
servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite
aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne
alle sedi mercatali, da destinare allesercizio dellattività, secondo
le seguenti tipologie:
a) posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo
di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana
o su alcuni giorni della settimana o del mese, per lofferta al consumo
anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale
e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo,
possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai
sensi dellarticolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.
114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato,
ai titolari di autorizzazione ai sensi dellarticolo 28, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli
agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito
apposita riserva di spazi;
b) zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con
cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per lofferta al
consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque
ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree
sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai
sensi dellarticolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.
114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato,
ai titolari di autorizzazione ai sensi dellarticolo 28, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli
agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito
apposita riserva di spazi;
c) aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee,
secondo la nozione indicata allarticolo 11 della legge regionale sul commercio.
2. Gli spazi destinati al commercio su area pubblica nelle forme di cui
al comma 1, lettere a) e b) non necessitano di infrastrutture di servizio
o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene
e sicurezza.
Art. 5.
1. I comuni, sentite le rappresentanze locali delle parti interessate,
nel rispetto di quanto definito nei presenti indirizzi di programmazione
per il commercio su area pubblica, tenuto conto degli obiettivi di cui
alla deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre
1999, assumono, con proprio atto deliberativo, le scelte per lubicazione,
il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento
del commercio su area pubblica, così come definiti allarticolo 3, nonché
le iniziative in merito allindividuazione delle aree alternative alle
forme mercatali di esercizio dellattività, così come definite allarticolo
4.
2. Nellatto deliberativo indicato al comma 1 vengono individuate, qualora
il Comune ne ravvisi lesigenza in relazione ad un migliore servizio ai
consumatori, le aree mercatali di cui allarticolo 3, comma 3, lettera
a) e le aree extramercatali di cui allarticolo 4, comma 1, lettere a)
e b).
3. Le aree di cui allarticolo 3, comma 3, lettere b) e c) e quelle di
cui allarticolo 4, comma 1, lettera c), pur potendo, opportunamente, essere
oggetto di apposito atto deliberativo di programma ai sensi del comma 1,
possono altresì essere individuate in via successiva, contestualmente alladozione
del provvedimento istitutivo della relativa manifestazione.
4. Latto deliberativo può costituire parte integrante delladeguamento
degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, così come previsto
allarticolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e allarticolo
4 della legge regionale sul commercio; in tal caso ladozione e lapprovazione
deve avvenire secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed integrazioni,
dalla legge regionale sul commercio e dalla deliberazione del Consiglio
regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999.
5. Con le forme indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 i comuni procedono allindividuazione
delle aree riservate agli agricoltori.
Art. 6.
1. Gli indirizzi per il commercio su area pubblica realizzano le medesime
finalità generali ed i medesimi obiettivi enunciati dallallegato A alla
deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999,
attraverso le seguenti specifiche scelte:
a) favorire lo sviluppo di mercati integrati al commercio in sede fissa
garantendone unevoluzione ordinata;
b) favorire laumento dimensionale dei piccoli mercati per elevarne il
livello di efficienza dellofferta, scoraggiando la crescita eccessiva
dei grandi mercati, destinata a produrre sovraffollamento e frammentazione
nella compagine mercatale e conseguenti disfunzioni di offerta;
c) favorire la presenza sui mercati degli operatori che praticano tecniche
di vendita potenzialmente competitive (autobanchi, agricoltori) e promuovere
una differenziazione delle dimensioni dei posteggi per garantire la presenza
di diversi tipi dimpresa;
d) organizzare la disposizione del mercato e dei servizi in modo da garantire
al massimo ligienicità, la comodità ed il confronto concorrenziale anche
interno al mercato;
e) favorire la diffusione del commercio su area pubblica nei comuni minori,
particolarmente in quelli collinari, prealpini e vallivi, promuovendo le
iniziative degli operatori itineranti, organizzando mercati anche vespertini,
nonché lintegrazione del commercio su area pubblica nei progetti integrati
di rivitalizzazione delle realtà minori, di cui allarticolo 19 dellallegato
A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre
1999, anche in alternativa o ad integrazione dei centri polifunzionali;
f) promuovere il ricorso a forme alternative di commercio su area pubblica,
nelle fattispecie di posteggi isolati, gruppi di posteggi e aree di sosta
prolungata, qualora sia necessario ovviare a disservizi derivanti da caduta
o incompletezza dellofferta in zone residenziali, ovvero in zone turistiche
non supportate da insediamenti commerciali adeguati, nonché in ambiti ove,
per particolari esigenze, sia necessario garantire unofferta, anche ad
alta specializzazione, in occasione di eventi culturali, sportivi, religiosi
e simili. Le opzioni attinenti alle accennate modalità alternative di esercizio
e commercio su area pubblica, comunque percorribili in ogni realtà locale,
sono particolarmente raccomandate nelle realtà urbane minori (comuni con
meno di 3.000 abitanti o frazioni o parti omogenee di territorio commerciale
con meno di 3.000 abitanti), nelle quali è necessario promuovere ed incentivare
interventi idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio commerciale,
in particolare per quanto concerne lofferta di prima necessità;
g) valorizzare il ruolo della produzione agricola attraverso la previsione,
per lo più in ambito mercatale, di apposite aree da riservare agli agricoltori
al fine di promuovere, attraverso il mercato, la commercializzazione dei
prodotti dellagricoltura, con particolare riguardo al ruolo della produzione
tipica locale e/o regionale.
Art. 7.
1. Nel rispetto di quanto stabilito dallarticolo 6 del decreto legislativo
n. 114/1998, dallarticolo 3 della legge regionale sul commercio e da quanto
stabilito per il commercio in sede fissa nellallegato A della deliberazione
del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, i comuni, in
relazione alle caratteristiche e allassetto della rete distributiva, della
dotazione dei servizi, delle condizioni socio-economiche e di consistenza
demografica, ai fini dellapplicazione delle disposizioni del presente
provvedimento sono suddivisi secondo la seguente classificazione:
a) comuni della rete primaria: sono i comuni, poli e sub-poli, nei quali
si rilevano, contemporaneamente, una notevole completezza merceologica
dellofferta e le potenzialità per completare la gamma delle tipologie
di strutture distributive in funzione delladeguamento dellofferta alle
preferenze dei consumatori;
b) comuni della rete secondaria: sono i comuni che, pur non avendo il rilievo
strategico attribuito a quelli dalla rete primaria, svolgono una funzione
essenziale di diffusione del servizio commerciale più frequente, in prossimità
di insediamenti residenziali. Appartengono a questa rete anche alcuni comuni,
più lontani dai comuni polo o subpolo della rete primaria, che svolgono
unimportante funzione di distribuzione dei servizi meno frequenti sul
territorio circostante e di supporto alle altre attività terziarie.
2. I comuni della rete primaria sono classificati come segue:
a) centro metropolitano
b) poli della rete primaria (v. allegato 1)
c) subpoli della rete primaria (v. allegato 1)
3. I comuni polo della rete primaria, compreso il centro metropolitano,
sono, nella maggior parte dei casi, centri attrattori di aree di programmazione
commerciale, nei quali si è sviluppata una maggiore concentrazione di servizi
commerciali, paracommerciali, artigianali e pubblici. Su di essi si concentrano
flussi di gravitazione naturale che interessano vaste zone del territorio
regionale.
4. I comuni sub-polo della rete primaria sono quelli che, pur rientrando
nelle aree di gravitazione naturale dei poli della rete primaria, sono
in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo
della rete primaria, anche se per un numero limitato di funzioni.
5. I comuni della rete secondaria sono classificati come segue:
a) comuni turistici, non compresi tra quelli della rete primaria;
b) comuni intermedi: altri comuni con popolazione a partire da 3.000 abitanti
non compresi negli elenchi precedenti (v. allegato 1);
c) comuni minori, o deboli: altri comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti (v. allegato 1).
6. I comuni turistici, non compresi negli elenchi dei comuni della rete
primaria, sono, oltre a quelli riconosciuti dagli appositi elenchi regionali,
anche quelli nei quali, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio
regionale, è riconosciuta la presenza evidente di popolazione turistica,
anche giornaliera; ai sensi, dellarticolo 12, comma 1 del decreto legislativo
n. 114/1998, tali comuni possono limitare la vocazione turistica anche
solo ad una parte del loro territorio. Analogamente, i comuni non turistici,
con provvedimento autonomo adottato sulla base dei criteri stabiliti dal
Consiglio regionale, riconoscono la vocazione turistica a parti del loro
territorio interessate da manifestazioni, permanenti o episodiche, almeno
di importanza regionale, alle quali siano associati flussi rilevanti di
popolazione non residente, generati da turismo di divertimento, religioso,
darte, daffari, e diversi dalle abituali gravitazioni commerciali.
7. I comuni intermedi sono quelli non turistici con dimensione demografica
a partire da 3.000 abitanti e non compresi tra i comuni della rete primaria.
Si pongono in posizione gerarchica intermedia tra i comuni minori (o deboli)
e i comuni della rete primaria e offrono servizi non quotidiani ma di minor
portata rispetto a quella dei comuni in posizione gerarchica superiore.
8. I centri minori (o deboli), sono i comuni non turistici con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, sede di unofferta commerciale spesso non completa
nella dotazione di base.
Art. 8.
1. I comuni, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente
normativa ed in particolare per realizzare un adeguato servizio al consumatore,
sentite le rappresentanze locali delle componenti interessate, definiscono
il numero dei posti-banco-settimana tenendo conto della dimensione della
domanda (numero di abitanti e caratteristiche socio-demografiche), con
particolare riferimento alle caratteristiche delle tradizioni locali, alla
quantità di offerta complessiva di beni e servizi localizzata nellambito
del comune e/o delle singole zone di insediamento commerciale urbano, nonché
ai requisiti indispensabili di buon funzionamento del mercato, e alla dimensione,
allattrattività e periodicità dei mercati circostanti anche ubicati in
altri comuni e/o in altre zone di un insediamento commerciale.
2. Per il calcolo teorico dei posti-banco-settimana, è opportuno che i
comuni tengano conto dei seguenti criteri orientativi:
a) il numero totale di posti-banco-settimana è orientativamente di 1 posto-banco
per ogni 80-100 abitanti;
b) la dimensione di ciascun mercato è opportuno che risulti compresa tra
60 e 180 banchi e che sia determinata in funzione del potenziale della
domanda, tenuto conto del dimensionamento e del ruolo del comune secondo
i criteri di classificazione di cui allarticolo 7;
c) il potenziale della domanda è determinato orientativamente dal numero
dei residenti nel raggio di 1.500-2.000 metri dal luogo di insediamento
del mercato, sommando ad essi i gravitanti, nella misura del 20-25 per
cento della popolazione residente fuori del raggio.
3. Nel calcolo del numero dei posti-banco secondo i criteri indicati al
comma 2 non sono compresi gli spazi riservati agli agricoltori.
Art. 9.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi della programmazione, è opportuno
che i comuni, nellattuazione degli interventi relativi al settore del
commercio su area pubblica, tengano conto delle seguenti indicazioni:
a) CENTRO metropolitano e comuni polo:
1) localizzazione dei mercati. In detti comuni, poiché dotati di una rete
distributiva tendenzialmente completa e concentrata in addensamenti, sono
preferibili le seguenti localizzazioni:
1.1) mercati di grande dimensione (120-180 banchi): allinterno o ai bordi
degli addensamenti urbani storicamente consolidati e forti, che lallegato
A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre
1999 definisce A.1. (addensamenti storici rilevanti), A.2. (addensamenti
storici secondari), A.3. (addensamenti commerciali urbani forti), nonché
nelle immediate vicinanze e possibilmente a stretto contatto con il commercio
fisso; qualora le condizioni della viabilità lo consentano, è preferibile
pedonalizzare larea intorno al mercato almeno nel periodo di svolgimento
del mercato; è opportuno evitare localizzazioni periferiche, in specie
se allontanano il flusso dei consumatori dalle principali concentrazioni
del commercio fisso;
1.2) mercati di medie dimensione (70-90 banchi): anche per questi è preferibile
una localizzazione allinterno o ai bordi degli addensamenti commerciali
urbani storicamente consolidatati e forti (A.1., A.2., A.3.), puntando
alla specializzazione merceologica; non si ritiene adeguata alla struttura
dellofferta di questo tipo di comuni la presenza di mercati di queste
dimensioni nelle zone di recente sviluppo;
1.3) mercati di piccola dimensione (10-20 banchi): rappresentano, in genere,
soluzioni sostitutive del commercio fisso carente; la loro localizzazione
naturale è nelle aree scarsamente servite. Possono trovare opportuna collocazione
nelle zone di insediamento commerciale denominate addensamenti commerciali
urbani minori;
2) dimensione e frequenza dei mercati. I comuni definiscono il monte totale
di posti-banco e la dimensione di ciascun mercato, tenendo conto delle
tradizioni consolidate dalla disponibilità di spazi e del potenziale della
domanda. I criteri ai quali attenersi sono quelli definiti allarticolo
8. Per fornire un adeguato servizio ai consumatori e incrementare la funzione
del mercato nel processo di concorrenza tra le varie forme distributive,
al fine di ottimizzare la produttività del sistema, i comuni scelgono la
frequenza e la periodicità dei mercati attenendosi, fatte salve le tradizioni
e le tendenze locali della domanda, le caratteristiche, la frequenza e
la periodicità degli altri mercati presenti nellambito delle circostanti
zone di insediamento commerciale e negli altri comuni confinanti, ai seguenti
criteri orientativi:
2.1) ridurre la periodicità del mercato, in particolare se di piccola dimensione
prevedendo contestualmente un aumento del numero dei posti-banco;
2.2) estendere la periodicità del mercato eventualmente con una contestuale
riduzione del numero dei posti-banco, in particolare per i mercati sovradimensionati,
potendo in tal modo ovviare ai problemi di viabilità e sicurezza e assicurando
al consumatore maggiore continuità di riferimento;
3) forma del mercato. La forma più efficiente di mercato è, in genere,
quella a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte: una composta
di soli generi non alimentari, e laltra, tenuto conto della generale maggiore
presenza dei generi non alimentari, con zone di generi alimentari ai due
estremi ed una parte di non alimentari nella zona centrale. Nei mercati
a sviluppo lineare i settori trainanti del flusso dei consumatori sono
quello della frutta e verdura, da situare allestremo meno favorito dallaccessibilità,
e quello dei salumi e formaggi, da situare allaltro estremo; così facendo
il consumatore è guidato da un capo allaltro del mercato ed ha modo di
osservare lintera offerta, traendone vantaggi di servizio e migliorando,
grazie alla maggiore quantità di acquisti, la produttività del mercato.
Quando la forma lineare non è realizzabile, è opportuna unorganizzazione
dei banchi che le sia, per quanto possibile, somigliante, quale: file incrociate,
con le merceologie trainanti ai due estremi; più file contrapposte con
alternanza delle merceologie (una alimentare e di fronte a questa una extralimentare).
I mercati di forma mista, costituiti da zone con file incrociate (piazze)
e zone con sviluppo lineare (strade), devono rispettare, per quanto possibile,
le indicazioni precedenti, collocando nelle zone estreme le merceologie
trainanti, con quelle più forti nella zona meno favorita dallaccessibilità;
4) composizione merceologica. I mercati devono essere completi di tutte
le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire.
Pertanto, i mercati grandi devono essere ricchi di articoli nel settore
extralimentare, evitando un ulteriore eccessivo sviluppo del settore dellabbigliamento
e maglieria, e forzando la crescita della presenza di articoli alternativi;
un mercato completo deve garantire una buona presenza di banchi del settore
alimentare, nei quattro comparti più tipici: frutta e verdura, formaggi
e salumi, carni consentite, altri alimentari. Per ottimizzare il mercato,
sotto laspetto della sua offerta merceologica, i comuni possono ripartire
per merceologie i posti-banco di ciascun mercato. Il valore minimo orientativo
al quale è opportuno che i comuni si attengano, tenuto conto delle tradizioni,
delle tendenze locali della domanda e dellofferta dei beni di consumo,
è il seguente:
settore alimentare: posti-banco minimi 35 per cento del totale
settore extralimentare:
merceologie tessile e abbigliamento posti-banco minimi 35 per cento del
totale
altre merceolologie extralimentari posti-banco minimi 30 per cento del
totale
La distribuzione delle merceologie sul mercato può tendere allaccorpamento
in zone attigue degli articoli simili, al fine di favorire una maggiore
informazione e confrontabilità per il consumatore ed il crescere delle
spinte alla specializzazione degli operatori. In sede di concessione del
posteggio devono essere fissati vincoli alle merceologie da trattare in
ciascuna posizione e tali vincoli devono essere ragionevolmente ampi. Per
i mercati di medie dimensione che rappresentano o forme di grande specializzazione
o una soluzione di ripiego per problemi di distribuzione commerciale in
sede fissa non si può parlare di completezza merceologica; essi, quindi,
si configurano diversamente a seconda delle situazioni socio-economiche
e della struttura della distribuzione nellarea di influenza del mercato.
I mercati di piccola dimensione devono tendere a riprodurre, fondamentalmente,
la composizione di un buon nucleo di vicinato: alimentari vari, frutta
e verdura, carni; extralimentari vari (mercerie, ferramenta). I criteri
relativi alla composizione merceologica dei mercati non si riferiscono
agli agricoltori;
5) superficie dei posti-banco. La dimensione di ciascun posto-banco deve
essere tanto più grande quanto più è piccola la dimensione del mercato.
Nei grandi mercati è consigliabile una varietà di dimensione che consenta
sia il grande, in genere gli autobanchi, sia il piccolo molto specializzato.
Qualora dovessero insorgere esigenze di completamento merceologico del
mercato o di innesco di spinte concorrenziali, è opportuno tendere al graduale
ridimensionamento dei posteggi più grandi che non siano giustificati dal
particolare ingombro delle merceologie trattate. Una buona dimensione del
posteggio per ambulanti che esercitano con tecnica tradizionale può essere
fissata intorno ai 25-27 metri quadrati, tranne che nei grandi mercati
dove può essere minore. La superficie da destinare a ciascun posto per
gli autobanchi può essere fissata intorno a 30-35 metri quadrati;
6) servizi sul mercato. I comuni devono prevedere le zone di posteggio
degli automezzi degli operatori di mercato e stabilire criteri per la realizzazione
dei servizi igienici, dei parcheggi per i consumatori, dei punti di riferimento
a cui far capo in caso di reclami concernenti questioni di vigilanza sanitaria,
di prezzo, di peso dei prodotti, di tutela dellordine pubblico;
7) regolamentazione aree e soste per gli operatori. Gli operatori che esercitano
al di fuori dei mercati regolarmente istituiti sono considerati itineranti;
le eventuali aree per la sosta sono genericamente indicate precisando le
condizioni di esercizio che devono tenere conto della libertà di svolgere
le attività economiche, delle esigenze di viabilità, del rispetto della
pubblica quiete, della tutela delligiene pubblica. I venditori stagionali
di gelati, caldarroste e prodotti di analogo consumo, nonché coloro che
operano nellambito di parchi di divertimento, fiere e luoghi di traffico
intenso devono sostare nel rispetto delle norme fissate da ciascun comune
ai sensi di quanto indicato agli articoli 4 e 5. E opportuno regolamentare
le presenze dei punti di sosta per la vendita di fiori nelle prossimità
dei cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti;
b) comuni subpolo della rete primaria:
1) localizzazione dei mercati. Per i comuni subpolo della rete primaria
è opportuna una sola localizzazione centrale, anche se il mercato si ripete
più volte alla settimana; solo in caso di comuni formati da più addensamenti
commerciali forti di analoga dimensione ed importanza, sono da favorirne
le localizzazioni plurime. Per quanto attiene alle zone di sosta degli
itineranti è necessario valutare attentamente le possibilità di organizzare
e sviluppare questo servizio nelle zone di addensamento commerciale minori,
nelle localizzazioni urbane non addensate, nelle frazioni e nelle zone
decentrate;
2) dimensione e frequenza dei mercati. I comuni definiscono il monte totale
di posti-banco e la dimensione di ciascun mercato, tenendo conto delle
tradizioni consolidate dalla disponibilità di spazi e del potenziale della
domanda. I criteri sono quelli definiti allarticolo 8. Per quanto riguarda
la frequenza e la periodicità dei mercati vale quanto indicato per il centro
metropolitano e per i poli della rete primaria;
3) forma del mercato. Vale quanto è stato detto per i comuni polo della
rete primaria; probabilmente in molti subpoli assumono una maggiore importanza
sul mercato le merceologie atipiche, quali articoli per lagricoltura,
ferramenta, ricambi, motocicli, e le forme di specializzazione dellabbigliamento;
4) composizione merceologica. Il mercato, in questo tipo di comuni, assume
una funzione di grande importanza, in quanto costituisce lintegrazione,
per le merceologie più importanti, del commercio fisso che non può sviluppare
unofferta quotidiana adeguata. La composizione dei mercati assume specificità
diverse da caso a caso e deve, pertanto, essere studiata e perfezionata
con attente valutazioni e con la partecipazione dei consumatori e degli
operatori: orientativamente i comuni si attengono ai criteri indicati per
i comuni appartenenti alla rete primaria;
5) superficie dei posti-banco, servizi sul mercato, regolamentazione aree
di sosta per operatori al di fuori dei mercati. Vale quanto è stato definito
per i comuni appartenenti alla rete primaria;
c) rete secondaria - comuni intermedi:
1) localizzazione dei mercati. In detti comuni è opportuna una sola localizzazione
centrale o ai suoi bordi. Nel caso di comuni formati da più addensamenti
commerciali di analoga dimensione ed importanza possono essere riconosciute
localizzazioni plurime;
2) dimensione e frequenza dei mercati. Valgono le stesse indicazioni fornite
per i comuni della rete primaria; la dimensione adeguata è compresa tra
60 e 120 banchi con frequenza settimanale;
3) forma del mercato, composizione merceologica, superficie dei posti-banco,
servizi sul mercato, regolamentazione aree sosta per operatori al di fuori
del mercato. Valgono le indicazioni fornite per i comuni subpolo della
rete primaria;
d) rete secondaria - comuni turistici non compresi nella rete primaria:
1) e opportuno riservare una forte quota della domanda dei turisti al
commercio su area pubblica; pertanto possono essere organizzati anche mercati
domenicali. I mercati devono essere organizzati favorendo le merceologie
extralimentari e le specializzazioni. Le dimensioni stagionali sono pianificate
separatamente da quelle del periodo di non sviluppo del turismo. Allo scopo
di garantire un adeguato servizio ai consumatori residenti può essere data
priorità nellassegnazione dei posti-banco agli operatori che garantiscono
il servizio in zona nei periodi di bassa stagione. La localizzazione del
mercato può anche essere esterna agli addensamenti e al centro abitato,
poiché durante il periodo turistico le abitudini di acquisto e le interrelazioni
tra due comparti del commercio sono diverse da quelle poste a base delle
indicazioni fornite per i periodi di normalità. Per quanto non detto valgono
le indicazioni fornite per gli altri comuni;
e) rete secondaria - comuni minori (O DEBOLI):
1) in tali comuni il commercio su area pubblica riveste un ruolo fondamentale
al fine del servizio ai residenti: pertanto esso è da sviluppare quale
forma integrativa o anche sostitutiva del commercio in sede fissa. In tal
senso i comuni possono stabilire le zone di mercato, senza vincolo per
il numero dei banchi, per composizione merceologica e per dimensione dei
posteggi. Possono essere fissati i criteri di gestione del mercato suggeriti
dalle esperienze specifiche di ciascun comune, già sede di mercato, o dei
comuni della zona. Il servizio può essere coperto dalle forme itineranti;
pertanto è indispensabile che siano riservati spazi per posteggi singoli
o gruppi di posteggi, così come definiti allarticolo 5, comma 1, lettera
a), ed individuate apposite zone di sosta prolungata anche per un periodo
di tempo limitato ad un numero di ore inferiore a quello massimo indicato
allarticolo 5, comma 1, lettera b).
Art. 10.
1. Requisito imprescindibile per il riconoscimento della condizione di
mercato e per la sua successiva istituzione è ladeguamento delle aree
alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
2. In particolare i comuni devono verificare almeno le seguenti condizioni:
a) igiene: verifica della presenza di tutte le infrastrutture e dei servizi
necessari e della relativa conformità alle vigenti norme, anche comunitarie,
in materia; tutela della salute degli operatori mercatali sia con particolare
riferimento ai gas di scarico dei veicoli in circolazione, sia con riguardo
alle condizioni di lavoro dei medesimi; rispetto, soprattutto nelle ore
del mattino, di soglie di inquinamento acustico compatibili con la residenza;
b) sicurezza: nei mercati coperti bisogna garantire il deflusso rapido
verso luoghi sicuri; anche negli altri mercati bisogna programmare la possibilità
di uscita rapida che preservi dai rischi di panico in caso di incidenti;
attenta valutazione deve essere riservata anche ai rischi di incendio eventualmente
generati dalla presenza di allacciamenti aerei alla corrente elettrica,
o da eventuali altri fattori non adeguatamente posti sotto attenta osservazione;
c) mezzi di soccorso: il mercato non deve impedire la fluida circolazione
verso le abitazioni, gli edifici pubblici, le fabbriche e gli uffici delle
autoambulanze, delle autobotti dei vigili del fuoco, e dei mezzi di pronto
intervento della sicurezza pubblica.
3. Al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza è altresì
subordinato lutilizzo delle aree extramercatali individuate allarticolo
5;
4. Il comune, con apposito atto di Consiglio, deve deliberare lindividuazione
e la delimitazione degli spazi e delle aree pubbliche sui quali è vietato
lesercizio del commercio itinerante.
5. Il divieto di cui al comma 4 è fondato su motivazioni di carattere igienico-sanitario,
di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza o su gravi motivi di pubblico
interesse, nonché sul rispetto delle limitazioni e dei divieti posti a
tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
Non sono consentite limitazioni il cui presupposto sia la tutela dellinteresse
privato di altre forme di commercio esistenti.
Art. 11.
1. Lattività commerciale su area pubblica si svolge nel rigoroso rispetto
dei beni culturali e ambientali individuati ai sensi dellarticolo 24 della
l.r. 56/1977, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze
naturali) e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose dinteresse
artistico).
2. I comuni, con le modalità indicate allarticolo 10, stabiliscono le
norme per le limitazioni o il divieto allesercizio del commercio su area
pubblica in prossimità dei beni culturali, ambientali e in parti più estese
di particolare pregio delle zone di addensamento commerciale urbano, che
lallegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del
29 ottobre 1999 definisce A.1. (addensamenti storici rilevanti), A.2. (addensamenti
storici secondari), A.3. (addensamenti commerciali urbani forti).
Art. 12.
1. Fino alladozione dei criteri di cui allarticolo 11 della legge regionale
sul commercio, rimangono in vigore i criteri relativi al commercio su area
pubblica di cui alla delibera del Consiglio regionale 1 dicembre 1998,
n. 508-14689 (Indirizzi provvisori ai Comuni in materia di commercio su
aree pubbliche in attuazione della legge 112/1991 e legge regionale 17/1995)
e, per quanto non previsto, alle disposizioni della legge regionale 13
febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni
dalla legge 28 marzo 1991, n.112 in materia di commercio su aree pubbliche.
Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47); pertanto non è
consentito ai comuni di dar corso allistituzione dei mercati di cui allarticolo
3 ed allutilizzo delle aree previste allarticolo 4.
2. La Giunta regionale, così come previsto dallarticolo 11 della legge
regionale sul commercio, con proprio atto deliberativo stabilisce criteri
per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica,
per listituzione, la soppressione, lo spostamento ed il funzionamento
dei mercati nonché per ogni altra vicenda giuridico-amministrativa relativa
allesercizio dellattività ed al funzionamento del comparto, secondo le
competenze conferite alla Regione dallarticolo 28, commi 12 e 13 del decreto
legislativo n. 114/1998.
Allegato 1
COMUNI POLO E SUBPOLO COMUNI INTERMEDI COMUNI MINORI
RETE PRIMARIA
COMUNI POLO
COMUNE PV POPOLAZIONE
TORINO TO 919.612
CARMAGNOLA TO 24.842
CHIERI TO 32.485
CHIVASSO TO 24.272
CIRIE TO 18.233
COLLEGNO* TO 47.548
IVREA TO 24.918
MONCALIERI* TO 58.475
NICHELINO* TO 45.204
ORBASSANO TO 21.625
PINEROLO TO 34.698
RIVOLI* TO 52.447
SETTIMO TORINESE* TO 47.705
ACQUI TERME AL 20.226
ALESSANDRIA AL 91.080
CASALE MONFERRATO AL 37.760
NOVI LIGURE AL 29.038
OVADA AL 12.119
TORTONA** AL 26.826
VALENZA** AL 20.797
ASTI AT 73.552
BIELLA BI 48.061
ALBA CN 29.782
BRA CN 27.137
CUNEO CN 54.811
FOSSANO CN 23.528
MONDOVI CN 22.022
SALUZZO CN 15.729
SAVIGLIANO CN 19.287
ARONA NO 15.062
BORGOMANERO NO 19.522
NOVARA NO 102.408
DOMODOSSOLA VB 18.796
OMEGNA VB 15.350
VERBANIA VB 30.209
BORGOSESIA VC 14.378
VERCELLI VC 48.376
*Comuni polo appartenenti allarea di programmazione commerciale di Torino
**Comuni polo appartenenti allarea di programmazione commerciale di Alessandria
COMUNI SUBPOLO
COMUNE PV POPOLAZIONE
AVIGLIANA TO 10.496
BEINASCO* TO 18.602
BUSSOLENO TO 6.721
CALUSO* TO 7.320
CASELLE TORINESE* TO 14.876
CASTELLAMONTE TO 8.950
CUORGNE TO 10.073
GASSINO TORINESE* TO 8.725
GIAVENO TO 14.318
GRUGLIASCO* TO 40.797
LANZO TORINESE TO 5.168
LUSERNA SAN GIOVANNI TO 8.016
PEROSA ARGENTINA TO 3.963
PONT CANAVESE TO 3.817
RIVAROLO CANAVESE TO 12.185
SAN MAURO TORINESE* TO 17.791
SUSA TO 6.630
TORRE PELLICE TO 4.591
VENARIA* TO 34.438
CANELLI AT 10.392
CASTELNUOVO DON BOSCO AT 2.923
MONCALVO AT 3.424
NIZZA MONFERRATO AT 9.954
COSSATO BI 15.217
TRIVERO BI 7.119
VALLE MOSSO BI 4.227
BORGO SAN DALMAZZO* CN 11.124
CEVA CN 5.613
CORTEMILIA CN 2.638
DOGLIANI CN 4.598
DRONERO CN 6.994
GARESSIO CN 3.744
SANTO STEFANO BELBO CN 4.167
GALLIATE* NO 13.364
OLEGGIO NO 11.680
TRECATE* NO 15.921
CANNOBIO VB 5.148
GRAVELLONA TOCE* VB 7.799
STRESA* VB 4.852
VILLADOSSOLA* VB 7.109
CIGLIANO VC 4.550
CRESCENTINO VC 7.535
GATTINARA VC 8.519
LIVORNO FERRARIS VC 4.512
SANTHIA VC 9.308
TRINO VC 8.025
VARALLO* VC 7.624
*Comuni subpolo appartenenti ad aree di programmazione commerciale
RETE SECONDARIA
COMUNI INTERMEDI
PROVINCIA DI TORINO: AIRASCA, ALMESE, ALPIGNANO*, BALANGERO, BALDISSERO
TORINESE*, BANCHETTE*, BARDONECCHIA, BORGARO TORINESE*, BORGOFRANCO DIVREA,
BRANDIZZO*, BRICHERASIO, BRUINO, BUTTIGLIERA ALTA, CAFASSE, CAMBIANO*,
CANDIOLO*, CARIGNANO*, CASTIGLIONE TORINESE*, CAVOUR, CONDOVE, CORIO, CUMIANA*,
DRUENTO, FAVRIA, FORNO CANAVESE, LA LOGGIA*, LEINI*, MATHI, MAZZE*, MONTALTO
DORA*, MONTANARO*, NOLE*, NONE*, PAVONE CANAVESE*, PECETTO TORINESE*, PIANEZZA*,
PINO TORINESE*, PIOSSASCO, PISCINA*, POIRINO*, RIVALTA DI TORINO*, RIVA
PRESSO CHIERI*, ROMANO CANAVESE, ROSTA*, SAN BENIGNO CANAVESE*, SAN CARLO
CANAVESE*, SAN FRANCESCO AL CAMPO*, SANGANO, SAN GIUSTO CANAVESE, SAN MAURIZIO
CANAVESE*, SAN SECONDO DI PINEROLO*, SANTAMBROGIO DI TORINO, SANTANTONINO
DI SUSA, SANTENA*, SCALENGHE*, STRAMBINO, TRANA, TROFARELLO*, VAL DELLA
TORRE, VALPERGA, VEROLENGO*, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE, VILLAR PEROSA*,
VILLASTELLONE*, VINOVO*, VOLPIANO*, VOLVERA*.
PROVINCIA DI ALESSANDRIA: ARQUATA SCRIVIA, CASSINE, CASTELLAZZO BORMIDA*,
CASTELNUOVO SCRIVIA*, GAVI*, PONTECURONE*, POZZOLO FORMIGARO*, SALE*, SAN
SALVATORE MONFERRATO*, SERRAVALLE SCRIVIA*, VIGUZZOLO*.
PROVINCIA DI ASTI: CASTAGNOLE DELLE LANZE, COSTIGLIOLE DASTI, SAN DAMIANO
DASTI*, VILLANOVA DASTI.
PROVICIA DI BIELLA: ANDORNO MICCA*, CANDELO*, CAVAGLIA, GAGLIANICO*, MONGRANDO,
OCCHIEPPO INFERIORE*, PONDERANO*, VIGLIANO BIELLESE*.
PROVINCIA DI CUNEO: BAGNOLO PIEMONTE, BARGE, BENEVAGIENNA*, BOVES*, BUSCA*,
CANALE, CARAGLIO*, CARRU*, CAVALLERMAGGIORE*, CENTALLO*, CERVASCA*, CHERASCO*,
CHIUSA DI PESIO, COSTIGLIOLE, SALUZZO, MANTA*, MONTA*, MORETTA*, NARZOLE,
PAESANA, PEVERAGNO*, RACCONIGI*, REVELLO*, SOMMARIVA DEL BOSCO*, VERZUOLO*,
VILLANOVA MONDOVI*.
PROVINCIA DI NOVARA: BELLINZAGO NOVARESE, BORGO TICINO, CAMERI*, CASTELLETTO
SOPRA TICINO, CERANO, GATTICO*, GHEMME, GOZZANO, GRIGNASCO*, INVORIO*,
ROMAGNANO SESIA, ROMENTINO*, VARALLO POMBIA.
PROVINCIA DI VERBANIA: BAVENO*, CASALE CORTE CERRO*, CREVOLADOSSOLA*, ORNAVASSO.
PROVINCIA DI VERCELLI: QUARONA*, SALUGGIA, SERRAVALLE SESIA*, TRONZANO
VERCELLESE.
* Comuni appartenenti ad area di programmazione commerciale
COMUNI MINORI
PROVINCIA DI TORINO: AGLIE, ALA DI STURA, ALBIANO DIVREA*, ALICE SUPERIORE,
ALPETTE, ANDEZENO*, ANDRATE, ANGROGNA, ARIGNANO*, AZEGLIO, BAIRO, BALDISSERO
CANAVESE, BALME, BARBANIA, BARONE CANAVESE, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BOLLENGO*,
BORGIALLO, BORGOMASINO, BORGONE SUSA, BOSCONERO, BROSSO, BROZOLO, BRUSASCO,
BRUZOLO, BURIASCO*, BUROLO*, BUSANO, CAMPIGLIONE FENILE, CANDIA CANAVESE,
CANISCHIO, CANTALUPA, CANTOIRA, CAPRIE, CARAVINO, CAREMA, CASALBORGONE,
CASCINETTE DIVREA*, CASELETTE*, CASTAGNETO PO*, CASTAGNOLE PIEMONTE, CASTELNUOVO
NIGRA, CAVAGNOLO, CERCENASCO, CERES, CERESOLE REALE, CESANA TORINESE, CHIALAMBERTO,
CHIANOCCO, CHIAVERANO*, CHIESANUOVA, CHIOMONTE, CHIUSA DI SAN MICHELE,
CICONIO, CINTANO, CINZANO, CLAVIERE, COASSOLO TORINESE, COAZZE, COLLERETTO
CASTELNUOVO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, CUCEGLIO, EXILLES, FELETTO,
FENESTRELLE, FIANO, FIORANO CANAVESE*, FOGLIZZO*, FRASSINETTO, FRONT, FROSSASCO*,
GARZIGLIANA, GERMAGNANO, GIAGLIONE, GIVOLETTO, GRAVERE, GROSCAVALLO, GROSSO,
INGRIA, INVERSO PINASCA, ISOLABELLA, ISSIGLIO, LA CASSA, LAURIANO, LEMIE,
LESSOLO, LEVONE, LOCANA, LOMBARDORE, LOMBRIASCO*, LORANZE, LUGNACCO, LUSERNETTA,
LUSIGLIE, MACELLO*, MAGLIONE, MARENTINO, MASSELLO, MATTIE, MEANA DI SUSA,
MERCENASCO, MEUGLIANO, MEZZENILE, MOMBELLO DI TORINO, MOMPANTERO, MONASTERO
DI LANZO, MONCENISIO, MONTALDO TORINESE*, MONTALENGHE, MONTEU DA PO, MORIONDO
TORINESE, NOASCA, NOMAGLIO, NOVALESA, OGLIANICO, ORIO CANAVESE, OSASCO*,
OSASIO, OULX, OZEGNA, PALAZZO CANAVESE, PANCALIERI, PARELLA, PAVAROLO*,
PECCO, PEROSA CANAVESE, PERRERO, PERTUSIO, PESSINETTO, PINASCA, PIOBESI
TORINESE, PIVERONE, POMARETTO, PORTE*, PRAGELATO, PRALI, PRALORMO, PRAMOLLO,
PRAROSTINO, PRASCORSANO, PRATIGLIONE, QUAGLIUZZO, QUASSOLO, QUINCINETTO,
REANO, RIBORDONE, RIVALBA, RIVARA, RIVAROSSA, ROBASSOMERO*, ROCCA CANAVESE,
ROLETTO*, RONCO CANAVESE, RONDISSONE*, RORA, ROURE, RUBIANA, RUEGLIO,
SALASSA, SALBERTRAND, SALERANO CANAVESE*, SALZA DI PINEROLO, SAMONE*, SAN
COLOMBANO, BELMONTE, SAN DIDERO, SAN GERMANO CHISONE, SAN GILLIO*, SAN
GIORGIO CANAVESE, SAN GIORIO DI SUSA, SAN MARTINO CANAVESE, SAN PIETRO
VAL LEMINA*, SAN PONSO, SAN RAFFAELE CIMENA*, SAN SEBASTIANO DA PO*, SAUZE
DI CESANA, SAUZE DOULX, SCARMAGNO, SCIOLZE, SESTRIERE, SETTIMO ROTTARO,
SETTIMO VITTONE, SPARONE, STRAMBINELLO, TAVAGNASCO, TORRAZZA PIEMONTE,
TORRE CANAVESE, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, TRAVES, USSEAUX, USSEGLIO, VAIE,
VALGIOIE, VALLO TORINESE, VALPRATO SOANA, VARISELLA, VAUDA CANAVESE, VENAUS,
VERRUA SAVOIA, VESTIGNE, VIALFRE, VICO CANAVESE, VIDRACCO, VILLANOVA
CANAVESE, VILLAR DORA, VILLAR FOCCHIARDO, VILLAR PELLICE, VILLARBASSE*,
VILLAREGGIA, VIRLE PIEMONTE, VISCHE, VISTRORIO, VIU.
PROVINCIA DI ALESSANDRIA: ALBERA LIGURE, ALFIANO NATTA, ALICE BEL COLLE*,
ALLUVIONI CAMBIO*, ALTAVILLA MONFERRATO, ALZANO SCRIVIA*, AVOLASCA, BALZOLA*,
BASALUZZO*, BASSIGNANA*, BELFORTE MONFERRATO*, BERGAMASCO, BERZANO DI TORTONA,
BISTAGNO, BORGHETTO DI BORBERA, BORGO SAN MARTINO*, BORGORATTO ALESSANDRINO,
BOSCO MARENGO*, BOSIO, BOZZOLE, BRIGNANO FRASCATA, CABELLA LIGURE, CAMAGNA*,
CAMINO, CANTALUPO LIGURE, CAPRIATA DORBA, CARBONARA SCRIVIA*, CARENTINO,
CAREZZANO, CARPENETO, CARREGA LIGURE, CARROSIO, CARTOSIO, CASAL CERMELLI,
CASALEGGIO BOIRO, CASALNOCETO, CASASCO, CASSANO SPINOLA*, CASSINELLE, CASTELLANIA,
CASTELLAR GUIDOBONO, CASTELLETTO DERRO, CASTELLETTO DORBA, CASTELLETTO
MERLI, CASTELLETTO MONFERRATO*, CASTELNUOVO BORMIDA, CASTELSPINA, CAVATORE*,
CELLA MONTE, CERESETO, CERRETO GRUE, CERRINA, CONIOLO*, CONZANO*, COSTA
VESCOVATO, CREMOLINO*, CUCCARO MONFERRATO, DENICE, DERNICE, FABBRICA CURONE,
FELIZZANO, FRACONALTO, FRANCAVILLA BISIO, FRASCARO, FRASSINELLO MONFERRATO,
FRASSINETO PO*, FRESONARA*, FRUGAROLO*, FUBINE, GABIANO, GAMALERO, GARBAGNA,
GAVAZZANA, GIAROLE, GREMIASCO, GROGNARDO*, GRONDONA, GUAZZORA*, ISOLA SANTANTONIO*,
LERMA, LU, MALVICINO, MASIO, MELAZZO*, MERANA, MIRABELLO MONFERRATO, MOLARE*,
MOLINO DEI TORTI, MOMBELLO MONFERRATO, MOMPERONE, MONCESTINO, MONGIARDINO
LIGURE, MONLEALE, MONTACUTO, MONTALDEO, MONTALDO BORMIDA, MONTECASTELLO*,
MONTECHIARO DACQUI, MONTEGIOCO, MONTEMARZINO, MORANO SUL PO*, MORBELLO,
MORNESE, MORSASCO, MURISENGO, OCCIMIANO*, ODALENGO GRANDE, ODALENGO PICCOLO,
OLIVOLA, ORSARA BORMIDA, OTTIGLIO, OVIGLIO*, OZZANO MONFERRATO*, PADERNA,
PARETO, PARODI LIGURE, PASTURANA*, PECETTO DI VALENZA*, PIETRA MARAZZI*,
PIOVERA*, POMARO MONFERRATO, PONTESTURA*, PONTI, PONZANO , MONFERRATO,
PONZONE, POZZOL GROPPO, PRASCO, PREDOSA, QUARGNENTO*, QUATTORDIO, RICALDONE*,
RIVALTA BORMIDA, RIVARONE*, ROCCA GRIMALDA*, ROCCAFORTE LIGURE, ROCCHETTA
LIGURE, ROSIGNANO MONFERRATO*, SALA MONFERRATO, SAN CRISTOFORO, SAN GIORGIO
MONFERRATO*, SAN SEBASTIANO CURONE, SANTAGATA FOSSILI, SARDIGLIANO, SAREZZANO*,
SERRALUNGA DI CREA, SEZZADIO, SILVANO DORBA*, SOLERO*, SOLONGHELLO, SPIGNO
MONFERRATO, SPINETO SCRIVIA*, STAZZANO, STREVI*, TAGLIOLO MONFERRATO*,
TASSAROLO*, TERRUGGIA*, TERZO*, TICINETO, TREVILLE, TRISOBBIO*, VALMACCA,
VIGNALE MONFERRATO, VIGNOLE BORBERA, VILLADEATI, VILLALVERNIA*, VILLAMIROGLIO,
VILLANOVA MONFERRATO*, VILLAROMAGNANO*, VISONE*, VOLPEDO, VOLPEGLINO, VOLTAGGIO.
PROVINCIA DI ASTI: AGLIANO, ALBUGNANO, ANTIGNANO, ARAMENGO, AZZANO DASTI*,
BALDICHIERI DASTI*, BELVEGLIO, BERZANO DI SAN PIETRO, BRUNO, BUBBIO, BUTTIGLIERA
DASTI, CALAMANDRANA, CALLIANO*, CALOSSO, CAMERANO CASASCO, CANTARANA,
CAPRIGLIO, CASORZO, CASSINASCO, CASTAGNOLE MONFERRATO*, CASTEL BOGLIONE,
CASTEL ROCCHERO*, CASTELLALFERO*, CASTELLERO, CASTELLETTO MOLINA, CASTELLO
DI ANNONE*, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, CELLARENGO, CELLE ENOMONDO*,
CERRETO DASTI, CERRO TANARO, CESSOLE, CHIUSANO DASTI*, CINAGLIO*, CISTERNA
DASTI,COAZZOLO, COCCONATO, COLCAVAGNO, CORSIONE, CORTANDONE, CORTANZE,
CORTAZZONE, CORTIGLIONE, COSSOMBRATO*, CUNICO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE,
FONTANILE, FRINCO, GRANA, GRAZZANO BADOGLIO, INCISA SCAPACCINO, ISOLA DASTI*,
LOAZZOLO, MARANZANA, MARETTO, MOASCA, MOMBALDONE, MOMBARUZZO, MOMBERCELLI,
MONALE*, MONASTERO BORMIDA, MONCUCCO TORINESE, MONGARDINO*, MONTABONE*,
MONTAFIA, MONTALDO SCARAMPI, MONTECHIARO DASTI, MONTEGROSSO DASTI, MONTEMAGNO,
MONTIGLIO, MORANSENGO, OLMO GENTILE, PASSERANO MARMORITO, PENANGO, PIEA,
PINO DASTI, PIOVA MASSAIA, PORTACOMARO*, QUARANTI, REFRANCORE*, REVIGLIASCO
DASTI*, ROATTO, ROBELLA, ROCCA DARAZZO*, ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFEA,
ROCCHETTA TANARO, SAN GIORGIO SCARAMPI, SAN MARTINO ALFIERI, SAN MARZANO
OLIVETO, SAN PAOLO SOLBRITO, SCANDELUZZA, SCURZOLENGO*, SEROLE, SESSAME,
SETTIME*, SOGLIO, TIGLIOLE*, TONCO, TONENGO, VAGLIO SERRA, VALFENERA, VESIME,
VIALE DASTI, VIARIGI, VIGLIANO DASTI*, VILLA SAN SECONDO, VILLAFRANCA
DASTI, VINCHIO.
PROVINCIA DI BIELLA: AILOCHE, BENNA, BIOGLIO, BORRIANA, BRUSNENGO, CALLABIANA,
CAMANDONA, CAMBURZANO, CAMPIGLIA CERVO, CAPRILE, CASAPINTA, CASTELLETTO
CERVO, CERRETO CASTELLO, CERRIONE, COGGIOLA, CREVACUORE, CROSA, CURINO,
DONATO, DORZANO, GIFFLENGA, GRAGLIA, LESSONA, MAGNANO, MASSAZZA, MASSERANO,
MEZZANA MORTIGLIENGO, MIAGLIANO*, MOSSO SANTA MARIA, MOTTALCIATA, MUZZANO,
NETRO, OCCHIEPPO SUPERIORE*, PETTINENGO*, PIATTO, PIEDICAVALLO, PISTOLESA,
POLLONE*, PORTULA, PRALUNGO*, PRAY, QUAREGNA, QUITTENGO, RONCO BIELLESE*,
ROPPOLO, ROSAZZA, SAGLIANO MICCA*, SALA BIELLESE, SALUSSOLA, SAN PAOLO
CERVO*, SANDIGLIANO, SELVE MARCONE, SOPRANA, SORDEVOLO*, SOSTEGNO, STRONA,
TAVIGLIANO, TERNENGO, TOLLEGNO*, TORRAZZO, VALDENGO, VALLANZENGO, VALLE
SAN NICOLAO, VEGLIO, VERRONE, VILLA DEL BOSCO, VILLANOVA BIELLESE, VIVERONE,
ZIMONE, ZUBIENA, ZUMAGLIA*.
PROVINCIA DI CUNEO: ACCEGLIO, AISONE, ALBARETTO DELLA TORRE, ALTO, ARGENTERA,
ARGUELLO, BAGNASCO, BALDISSERO DALBA, BARBARESCO*, BAROLO, BASTIA MONDOVI*,
BATTIFOLLO, BEINETTE*, BELLINO, BELVEDERE LANGHE, BENEVELLO*, BERGOLO,
BERNEZZO, BONVICINO, BORGOMALE*, BOSIA, BOSSOLASCO, BRIAGLIA*, BRIGA ALTA,
BRONDELLO, BROSSASCO, CAMERANA, CAMO, CANOSIO, CAPRAUNA, CARAMAGNA PIEMONTE*,
CARDE*, CARTIGNANO, CASALGRASSO*, CASTAGNITO, CASTELDELFINO, CASTELLAR*,
CASTELLETTO STURA*, CASTELLETTO UZZONE, CASTELLINALDO, CASTELLINO TANARO,
CASTELMAGNO, CASTELNUOVO DI CEVA, CASTIGLIONE FALLETTO*, CASTIGLIONE TINELLA,
CASTINO, CAVALLERLEONE, CELLE DI MACRA, CERESOLE ALBA*, CERRETTO LANGHE,
CERVERE*, CIGLIE*, CISSONE, CLAVESANA, CORNELIANO DALBA*, COSSANO BELBO,
CRAVANZANA, CRISSOLO, DEMONTE, DIANO DALBA*, ELVA, ENTRACQUE, ENVIE, FARIGLIANO,
FAULE, FEISOGLIO, FRABOSA SOPRANA, FRABOSA SOTTANA, FRASSINO, GAIOLA, GAMBASCA,
GENOLA*, GORZEGNO, GOTTASECCA, GOVONE, GRINZANE CAVOUR*, GUARENE*, IGLIANO,
ISASCA, LA MORRA*, LAGNASCO*, LEQUIO BERRIA, LEQUIO TANARO, LESEGNO, LEVICE,
LIMONE PIEMONTE, LISIO, MACRA, MAGLIANO ALFIERI, MAGLIANO ALPI*, MANGO,
MARENE*, MARGARITA*, MARMORA, MARSAGLIA, MARTINIANA PO, MELLE, MOIOLA,
MOMBARCARO, MOMBASIGLIO, MONASTERO DI VASCO*, MONASTEROLO CASOTTO, MONASTEROLO
DI SAVIGLIANO*, MONCHIERO, MONESIGLIO, MONFORTE DALBA, MONTALDO DI MONDOVI,
MONTALDO ROERO, MONTANERA*, MONTELUPO ALBESE, MONTEMALE DI CUNEO, MONTEROSSO
GRANA, MONTEU ROERO, MONTEZEMOLO, MONTICELLO DALBA*, MOROZZO*, MURAZZANO,
MURELLO, NEIVE, NEVIGLIE, NIELLA BELBO, NIELLA TANARO*, NOVELLO, NUCETTO,
ONCINO, ORMEA, OSTANA, PAGNO*, PAMPARATO, PAROLDO, PERLETTO, PERLO, PEZZOLO
VALLE UZZONE, PIANFEI*, PIASCO, PIETRAPORZIO, PIOBESI DALBA*, PIOZZO,
POCAPAGLIA*, POLONGHERA, PONTECHIANALE, PRADLEVES, PRAZZO, PRIERO, PRIOCCA,
PRIOLA, PRUNETTO, RIFREDDO, RITTANA, ROASCHIA, ROASCIO, ROBILANTE, ROBURENT,
ROCCA CIGLIE, ROCCA DE BALDI*, ROCCABRUNA, ROCCAFORTE MONDOVI, ROCCASPARVERA,
ROCCAVIONE, ROCCHETTA BELBO, RODDI*, RODDINO, RODELLO, ROSSANA, RUFFIA,
SALE DELLE LANGHE, SALE SAN GIOVANNI, SALICETO, SALMOUR*, SAMBUCO, SAMPEYRE,
SAN BENEDETTO BELBO, SAN DAMIANO MACRA, SAN MICHELE MONDOVI,SANFRE*, SANFRONT,
SANTA VITTORIA DALBA*, SANTALBANO STURA*, SANTO STEFANO ROERO, SCAGNELLO,
SCARNAFIGI*, SERRALUNGA DALBA*, SERRAVALLE LANGHE, SINIO, SOMANO, SOMMARIVA
PERNO, STROPPO, TARANTASCA*, TORRE BORMIDA, TORRE MONDOVI, TORRE SAN GIORGIO*,
TORRESINA, TREISO*, TREZZO TINELLA*, TRINITA*, VALDIERI, VALGRANA, VALLORIATE,
VALMALA, VENASCA, VERDUNO*, VERNANTE, VEZZA DALBA, VICOFORTE*, VIGNOLO*,
VILLAFALLETTO*, VILLANOVA SOLARO, VILLAR SAN COSTANZO, VINADIO, VIOLA,
VOTTIGNASCO*.
PROVINCIA DI NOVARA: AGRATE CONTURBIA, AMENO, ARMENO*, BARENGO, BIANDRATE,
BOCA, BOGOGNO*, BOLZANO NOVARESE, BORGOLAVEZZARO, BRIGA NOVARESE*, BRIONA,
CALTIGNAGA*, CARPIGNANO SESIA, CASALBELTRAME, CASALEGGIO NOVARA, CASALINO*,
CASALVOLONE, CASTELLAZZO NOVARESE, CAVAGLIETTO, CAVAGLIO DAGOGNA, CAVALLIRIO,
COLAZZA, COMIGNAGO*, CRESSA*, CUREGGIO*, DIVIGNANO, DORMELLETTO*, FARA
NOVARESE, FONTANETO DAGOGNA*, GARBAGNA NOVARESE*, GARGALLO, GRANOZZO CON
MONTICELLO*, LANDIONA, LESA, MAGGIORA*, MANDELLO VITTA, MARANO TICINO,
MASSINO VISCONTI, MEINA*, MEZZOMERICO, MIASINO, MOMO, NEBBIUNO, NIBBIOLA*,
OLEGGIO CASTELLO*, ORTA SAN GIULIO, PARUZZARO*, PELLA, PETTENASCO*, PISANO,
POGNO, POMBIA, PRATO SESIA, RECETTO, SAN MAURIZIO DOPAGLIO, SAN NAZZARO
SESIA, SAN PIETRO MOSEZZO*, SILLAVENGO, SIZZANO, SORISO, SOZZAGO, SUNO,
TERDOBBIATE, TORNACO, VAPRIO DAGOGNA, VERUNO*, VESPOLATE, VICOLUNGO, VINZAGLIO*.
PROVINCIA DI VERBANIA: ANTRONA SCHIERANCO, ANZOLA DOSSOLA, ARIZZANO*,
AROLA, AURANO, BACENO, BANNIO ANZINO, BEE*, BELGIRATE, BEURA CARDEZZA*,
BOGNANCO*, BROVELLO CARPUGNINO, CALASCA CASTIGLIONE, CAMBIASCA*, CANNERO
RIVIERA, CAPREZZO, CAVAGLIO SPOCCIA, CEPPO MORELLI, CESARA, COSSOGNO*,
CRAVEGGIA, CRODO, CURSOLO ORASSO, DRUOGNO, FALMENTA, FORMAZZA, GERMAGNO*,
GHIFFA*, GIGNESE*, GURRO, INTRAGNA, LOREGLIA, MACUGNAGA, MADONNA DEL SASSO,
MALESCO, MASERA*, MASSIOLA, MERGOZZO*, MIAZZINA*, MONTECRESTESE, MONTESCHENO*,
NONIO*, OGGEBBIO, PALLANZENO, PIEDIMULERA, PIEVE VERGONTE, PREMENO, PREMIA,
PREMOSELLO CHIOVENDA, QUARNA SOPRA*, QUARNA SOTTO*, RE, SAN BERNARDINO
VERBANO*, SANTA MARIA MAGGIORE, SEPPIANA, TOCENO, TRAREGO , VIGGIONA, TRASQUERA,
TRONTANO*, VALSTRONA, VANZONE CON SAN CARLO, VARZO, VIGANELLA, VIGNONE*,
VILLETTE, VOGOGNA.
PROVINCIA DI VERCELLI : ALAGNA VALSESIA, ALBANO VERCELLESE, ALICE CASTELLO,
ARBORIO, ASIGLIANO VERCELLESE*, BALMUCCIA, BALOCCO, BIANZE, BOCCIOLETO,
BORGO DALE, BORGO VERCELLI*, BREIA*, BURONZO, CAMPERTOGNO, CARCOFORO,
CARESANA, CARESANABLOT*, CARISIO, CASANOVA ELVO, CELLIO*, CERVATTO, CIVIASCO,
COLLOBIANO, COSTANZANA, CRAVAGLIANA, CROVA, DESANA*, FOBELLO, FONTANETTO
PO, FORMIGLIANA, GHISLARENGO, GREGGIO, GUARDABOSONE*, LAMPORO, LENTA, LIGNANA*,
LOZZOLO, MOLLIA, MONCRIVELLO, MOTTA DEI CONTI*, OLCENENGO*, OLDENICO, PALAZZOLO
VERCELLESE, PERTENGO, PEZZANA, PILA, PIODE, POSTUA*, PRAROLO*, QUINTO VERCELLESE,
RASSA, RIMA SAN GIUSEPPE, RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIA, RIVE, ROASIO,
RONSECCO, ROSSA, ROVASENDA, SABBIA, SALASCO*, SALI VERCELLESE, SAN GERMANO
VERCELLESE, SAN GIACOMO VERCELLESE, SCOPA, SCOPELLO, STROPPIANA, TRICERRO,
VALDUGGIA*, VILLARBOIT, VILLATA*, VOCCA*.
* Comuni appartenenti ad area di programmazione commerciale
PER LA PROGRAMMAZIONE
DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Comuni polo e subpolo,
comuni intermedi, comuni minori
Oggetto e finalità
Ambiti di intervento della programmazione
Mercati: definizioni
Forme alternative di commercio
su area pubblica: definizioni
Individuazione delle aree del commercio
su area pubblica
Programmazione regionale
Classificazione dei comuni
Dimensionamento del numero dei posti-banco
Compatibilità territoriale dello sviluppo
del commercio su area pubblica
Igiene e sicurezza
Individuazione dei beni culturali e ambientali
Disposizioni ulteriori