Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 78 - 29567

Programma di intervento inerente ai criteri e alle modalita’ per l’istituzione dei centri di assistenza tecnica e incentivi a favore dei medesimi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare i criteri e le modalità per l’istituzione dei centri di assistenza tecnica e gli incentivi a favore dei medesimi, secondo quanto previsto all’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

(omissis)

Allegato A

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA
AL COMMERCIO -  CAT  - CRITERI PER
L’ISTITUZIONE ED INCENTIVI

Legge Regionale 12 novembre 1999 num.  28,  art.  16

1) Definizione

I Centri di assistenza tecnica al commercio, denominati CAT, svolgono attività di assistenza tecnica, formazione ed aggiornamento professionale a favore delle imprese commerciali del Piemonte, nelle seguenti materie:

a) innovazione tecnologica ed organizzativa;

b) gestione economica e finanziaria d’impresa;

c) accesso ai finanziamenti, anche europei;

d) sicurezza e tutela dei consumatori;

e) tutela dell’ambiente;

f) igiene e sicurezza sul lavoro;

g) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità negli esercizi commerciali ed alla loro certificazione;

h) altre materie previste dallo statuto del CAT ed autorizzate dalla autorità competente.

2)    Requisiti dei CAT

L’art. 16 della L.R. 28/99 stabilisce che i CAT sono autorizzati dalla competente autorità quando rispettano determinati requisiti. I soggetti costitutori dei CAT possono essere:

a) le associazioni di categoria del settore commercio rappresentative di almeno il 5% delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati;

b) le associazioni e gli altri soggetti che abbiano svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali, nei tre anni precedenti la costituzione del CAT.

I soggetti costitutori devono disporre di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale e non devono già essere stati autorizzati dalla Regione Piemonte per altri CAT.

3)    Autorizzazione regionale

L’autorità competente per l’esame delle richieste e dei controlli della documentazione presentata viene individuata nella DIREZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO della REGIONE PIEMONTE. I CAT saranno autorizzati con provvedimento amministrativo e potranno essere autorizzati in misura massima di uno per soggetto costituente.

Ai fini della concessione dell’autorizzazione si richiede lo statuto che, tra l’altro, preveda lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 a favore di tutte le imprese commerciali richiedenti le prestazioni, a prescindere dall’appartenenza delle stesse ai soggetti costitutivi del CAT.

4)    Termini per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione

Le richieste di autorizzazione devono pervenire alla REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO, entro il 30 giugno 2000 e devono essere prodotte in originale in bollo, ai sensi della normativa vigente. Le richieste di autorizzazione devono essere presentate e sottoscritte dal legale rappresentante del centro di assistenza tecnica – CAT. L’autorizzazione sarà rilasciata entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste.

5)    Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione

Alla domanda di autorizzazione si deve allegare la seguente documentazione:

- Atto costitutivo del CAT;

- Statuto del CAT che preveda, tra l’altro, le attività e le materie che verranno svolte dal Centro e che devono corrispondere almeno a quelle previste dalla L.R. 28/99, art. 16 comma 1,  e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le imprese commerciali richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CAT;

-Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costitutore del CAT che dichiari, per le associazioni di categoria:

a) il numero di aziende commerciali associate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la costituzione del CAT;

b) di avere svolto attività di assistenza tecnica nei tre anni precedenti la costituzione del CAT;

c) di non avere partecipato alla costituzione di altri CAT.

Per gli altri soggetti costitutori, la dichiarazione deve contenere gli elementi di cui ai precedenti punti b) e c);

- Curriculum dell’attività di cui al precedente punto b);

- Relazione sulla articolazione strutturale, funzionale e territoriale del CAT.

La Direzione Commercio e Artigianato si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e dei relativi controlli.

6)    Controlli

I controlli saranno effettuati dalla Direzione Commercio e Artigianato e riguarderanno la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dei CAT e dei soggetti costitutori.

7)    Incentivazioni

La L.R. 28/99 prevede all’articolo 18, comma 1 lett. d), il sostegno alla costituzione dei CAT. Il finanziamento per la costituzione dei CAT, a valere sul capitolo di spesa 26109 per l’esercizio finanziario 2000, sarà ripartito tra spese per la realizzazione strutturale e operativa dei CAT, pari al 75% della disponibilità e  spese per inizio attività, pari al restante 25%.

Spese ammesse per la realizzazione strutturale e operativa dei CAT.

- attrezzature e macchinari d’ufficio;

- strumenti e prodotti informatici;

- strumenti e spese funzionali all’attivazione e alla successiva attività del centro;

- spese per formazione professionale degli operatori;

- consulenze esterne.

Saranno ammesse spese, per un importo massimo di lire 250 milioni per ciascun CAT, finalizzate alla apertura della sede centrale e per l’attivazione di sportelli provinciali e territoriali diversi da quelli dove è ubicata la sede centrale.

 Spese per inizio attività.

Il finanziamento regionale sarà regolato da successivo provvedimento amministrativo che normerà sia l’attività dell’anno di costituzione dei centri sia quella  degli anni successivi.

8)    Domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento relativa alla realizzazione strutturale e operativa dei CAT deve essere presentata entro 30 giorni dalla concessione dell’autorizzazione,  corredata da:

- relazione illustrativa della realizzazione strutturale e operativa;

- preventivi ed eventuali progetti.

Il contributo sarà pari al 100% delle spese ammesse. E’ concesso un anticipo pari al 50% del contributo ammesso. Il saldo verrà effettuato a presentazione del rendiconto delle spese, corredato di fatture o altre pezze giustificative. La documentazione per il saldo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2000.