Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 44 - 29534

L.R. 28/99 - art. 18 - c. 1 lett. a). Programma per l’accesso al credito di enti locali e di piccole imprese commerciali, operanti attraverso interventi diretti alla realizzazione di progetti integrati

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

 a voti unanimi ...

delibera

- di approvare il programma per l’accesso al credito di enti locali e di piccole imprese commerciali, operanti attraverso interventi diretti alla realizzazione di progetti integrati, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

PROGRAMMA  PER L’ACCESSO AL CREDITO DI ENTI LOCALI E DI PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI, OPERANTI ATTRAVERSO INTERVENTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI (L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. a)

BENEFICIARI E OBIETTIVI
DELLE AGEVOLAZIONI:

Possono ottenere le agevolazioni di cui al presente documento:

- gli enti locali piemontesi (secondo le modalità e i criteri previsti all’”Intervento A.1.”)

- le piccole imprese operanti nel settore del commercio,  con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, opportunamente convenzionate con l’ente locale promotore dell’iniziativa (secondo le modalità e i criteri previsti all’”Intervento A.2.”),

che partecipano alla realizzazione di progetti globali unitari, qualificantisi come progetti di qualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori, così come definiti agli articoli 18 e 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/98, n. 114”, finalizzati a favorire la qualificazione del territorio, la valorizzazione del tessuto commerciale urbano e la rivitalizzazione delle realtà minori.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l’anno 2000 gli stanziamenti a valere sui capitoli di spesa sotto indicati, eventualmente modificati dalle variazioni previste nel corso dell’esercizio finanziario:

Capitolo 25992 - per le agevolazioni a favore degli enti locali

Capitolo 26105 - per le agevolazioni a favore delle piccole imprese   commerciali

INTERVENTO A.1.

Natura degli interventi  ammissibili

Al fine di favorire la valorizzazione del tessuto commerciale urbano e la rivitalizzazione delle realtà minori, possono ottenere i benefici di cui al presente documento gli  interventi promossi su porzioni di tutto il territorio comunale, interessate dalla presenza di insediamenti commerciali che si inseriscono in:

- progetti di qualificazione urbana, così come previsti dall’art. 18 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/98, n. 114”

- progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori,  così come previsti dall’art. 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414

Sono considerati ammissibili, purchè inseriti all’interno di tali progetti globali unitari, quei progetti che prevedono la realizzazione di due o più dei seguenti  interventi, volti a favorire l’immagine globale dell’area, secondo le priorità sotto elencate, valutate in relazione all’ambito territoriale di riferimento:

a) la risistemazione viaria finalizzata anche alla pedonalizzazione

b) la risistemazione di spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l’attività di commercio su area pubblica, con particolare riferimento alle opere di adeguamento igienico-sanitario ed alle infrastrutture idriche, elettriche e fognarie, nel rispetto delle indicazioni regionali vigenti e dell’Ordinanza del Ministero della Sanità del 26/6/95 e s.m.i.

c) il rifacimento della illuminazione pubblica

d) l’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili pubblici di disponibilità comunale, da adibire ad attività commerciali, eventualmente potenziate con attività para-commerciali e/o di servizio

e) la realizzazione di arredi urbani e la sistemazione o creazione di aree da destinare a verde pubblico e ludico-ricreative

Beneficiari

Comuni,  consorzi tra comuni.

Domande

Devono essere presentate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato – Settore Tutela del consumatore, mercati all’ingrosso ed aree mercatali – Via XX Settembre 88, 10122 Torino, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente documento, corredate dalla seguente documentazione:

1. una copia del progetto di qualificazione urbana o del progetto integrato di rivitalizzazione, così come sopra definiti, opportunamente approvati con deliberazione comunale in sede consiliare;

2. una relazione illustrativa dell’intervento o degli interventi proposti per l’agevolazione regionale, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

3.  il progetto definitivo relativo agli interventi di cui al precedente punto 2., redatto secondo le indicazioni fornite dal c. 4 art. 16 della L. 11/2/94 n. 109, così come modificata dalla L. 18/11/98, n. 415, recepito con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;

4. la dichiarazione sottoscritta dal Sindaco di titolarità di proprietà dell’area relativa all’intervento in oggetto;

5. la dichiarazione sottoscritta dal Sindaco di inesistenza, sull’area interessata, di vincoli di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica.

Entità delle agevolazioni

Per le opere  progettuali  ammissibili, indicate alle precedenti lettere a) – b) – c) – d) – e) ,  e’ previsto un contributo  nella misura massima del 100%, applicata ai “lavori a base d’asta”, erogabile nella percentuale del  40% a fondo perduto  e del 60% a rimborso.

Per le spese di progettazione, gli studi di fattibilità, i piani di merchandising, le ricerche finalizzati ai progetti di intervento ammessi alle agevolazioni, in quanto riferibili  alle precedenti lettere a) – b) – c) – d) – e), e’ previsto un contributo  nella misura massima del 50%, erogabile interamente a  fondo perduto.

Per la creazione di centri polifunzionali di servizi, purchè correlata ad un intervento sulla attività commerciale e volta a potenziare l’ attività medesima, così come indicato alla precedente lettera d), sono previsti premi “una tantum”, differenziati sulla base delle seguenti priorità:

- Lire 5.000.000 per l’attivazione di presidi farmaceutici o medici

- Lire 4.000.000 per l’attivazione di sportelli decentrati del comune o di uffici postali o bancari o simili

- Lire 3.000.000 per l’avvio di bar o di attività ricettive-ricreative e di centri di informazione turistica o di attività artigianali

- Lire 2.000.000 per l’attivazione di centri prenotazioni o biglietterie

L’entità massima della agevolazione regionale non può superare, complessivamente, Lire 900.000.000.

Modalità di erogazione

Ciascun contributo, comprensivo anche della quota a fondo perduto, viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge e di quelle stabilite con l’atto di concessione del contributo. In particolare, la quota a rimborso è erogata secondo le modalità definite con l’atto di concessione del contributo, e comunque successivamente alla stipula del contratto di appalto dei lavori e alla presentazione del verbale di inizio lavori; per la quota a fondo perduto l’erogazione è subordinata all’ultimazione dei lavori.

Inoltre, qualora il contributo assegnato copra solo parzialmente l’importo del progetto, la concessione del contributo resta subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, contestualmente al progetto esecutivo, della documentazione comprovante, con atti formali, la disponibilità effettiva delle somme residue, pena la revoca del contributo.

Modalità di rimborso

Le quote soggette a rimborso vengono restituite sulla base di piani di ammortamento decennali (con rate annuali costanti a tasso zero). La restituzione avviene entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal primo anno successivo a quello in cui è avvenuta la prima erogazione.

Si precisa inoltre che, qualora si verifichi una riduzione dell’investimento per minori opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo effettivamente concedibile, saranno applicati gli interessi per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione della quota eccedente.

Tempi

Gli interventi devono essere ultimati entro 24 mesi dalla prima erogazione del contributo. I lavori devono aver avuto inizio dopo il 01.01.2000.

Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile

E’ prevista una selezione sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente documento, contestuale all’approvazione di una graduatoria, formulata sulla base dei punteggi sotto indicati. Tale graduatoria sarà approvata dall’Amministrazione regionale entro 120 giorni dalla data di scadenza di  presentazione delle domande. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

1. punti da  0 a 20, in  relazione  al grado di completezza e unitarietà del progetto, valutati in relazione al contesto territoriale di riferimento

2. punti 7  qualora i soggetti beneficiari abbiano adottato piani programmatici finalizzati alla riqualificazione delle aree, contenuti in appositi accordi di programma

3. punti 6 qualora i soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti di ammissibilità, siano esclusi dal programma di finanziamento di cui alla L.R. 6/12/99, n. 31 (Scheda “F.I.P.” Commercio e Artigianato/1999), per insufficienza di risorse finanziarie

4. punti 4   per la presentazione del progetto esecutivo, unitamente alla domanda

5. punti 2  per la presentazione del titolo di proprietà dell’area oggetto dell’intervento, unitamente alla domanda

Revoche e monitoraggio degli interventi

L’Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l’effettiva realizzazione delle opere ammesse alle agevolazioni. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale può disporre  la revoca dei benefici qualora le opere ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

L’Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sulla attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

N.B. L’intervento contributivo regionale non è cumulabile con qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione.

INTERVENTO A.2.

Natura degli interventi  ammissibili

Possono ottenere i benefici di cui al presente documento gli interventi di operatori commerciali, direttamente correlati ai progetti globali unitari di comuni e consorzi tra comuni, ammessi alle agevolazioni regionali secondo i criteri e le modalità di cui all’Intervento A.1., che  si inseriscono in:

- progetti di qualificazione urbana, così come previsti dall’art. 18 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/98, n. 114”

- progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori,  così come previsti dall’art. 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414

Sono considerati ammissibili i progetti di investimento che prevedono la realizzazione di almeno uno dei seguenti  interventi, volti a favorire l’immagine globale dell’area e finalizzati a garantire il recupero di immobili adibiti alle attività commerciali, così come sotto individuate, uniformando ed armonizzando l’ambiente in cui sono inserite:

- l’ illuminazione esterna degli esercizi adibiti alle attività sotto individuate

- il rifacimento di facciate di immobili e/o di porticati (intonacatura e coloritura) per la/e porzione/i su cui si affacciano gli esercizi adibiti alle attività sotto individuate

- la sistemazione di vetrine

- la sistemazione di dehors

- la sistemazione dei chioschi delle edicole e dei bar

- la sostituzione delle tende dei banchi dei mercati e relative opere accessorie, purchè trattasi di interventi inseriti nei progetti ammessi alle agevolazioni regionali, secondo i criteri e le modalità di cui all’Intervento A.1. – lettera b).

Beneficiari

Le piccole imprese commerciali, così come definite dal Decreto 23/12/97 del Ministero del Commercio, dell’industria e dell’Artigianato, iscritte al Registro Imprese, aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e operanti nei seguenti settori:

1. commercio al dettaglio così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’ art. 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114

2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge 25/8/91 n° 287

 rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n° 268.

Sono escluse le imprese esercenti attività di commercio ex art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98.

Entità delle agevolazioni

E’ previsto un contributo  a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

L’entità massima della agevolazione regionale non può superare Lire 20.000.000.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite con il regime “de minimis”.

Procedure

Le domande devono essere presentate, in bollo,  dagli operatori ai comuni sede della iniziativa. Devono essere sottoscritte, ai sensi e per gli effetti della L. 4/1/68, n. 15 e s.m.i.,  dal legale rappresentante dell’ impresa, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni e essere corredate dalla seguente documentazione:

1. una relazione illustrativa dell’intervento proposto, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

2. il piano di investimento, corredato dei relativi preventivi;

3. la dichiarazione attestante l’impegno a mantenere la qualifica di “impresa commerciale”, l’attività e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi, per cinque anni successivi alla realizzazione della iniziativa;

4. la dichiarazione attestante la inesistenza di qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione, a valere sull’intervento oggetto della agevolazione regionale.

L’ammissibilità al beneficio regionale è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra l’operatore  e il comune promotore dell’iniziativa, volta a vincolare le parti stipulanti alla realizzazione dei citati progetti globali unitari.

I comuni forniscono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente documento  un elenco, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, illustrante i nominativi degli operatori aderenti all’iniziativa e, per ciascuno, l’importo della spesa ammissibile alla agevolazione regionale. Tale elenco deve essere corredato dalla seguente documentazione:

1. una copia delle convenzioni stipulate con gli operatori aderenti all’iniziativa;

2. l’attestazione della regolarità delle domande presentate dagli operatori inseriti nell’elenco di cui sopra.

L’operatore, entro trenta giorni dal termine della realizzazione dell’iniziativa, dovrà trasmettere al comune il rendiconto delle spese sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

L’erogazione della agevolazione, da parte dell’Amministrazione regionale, ha luogo sulla base degli elenchi presentati trimestralmente dal comune agli uffici regionali competenti, attestanti la regolarità della documentazione giustificativa la realizzazione della iniziativa.

I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste. In caso di insufficienti risorse, è facoltà dell’Amministrazione regionale procedere al riparto, con proporzionale riduzione del beneficio.

Tempi

Gli interventi devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di ammissibilità al beneficio, mediante provvedimento dell’Amministrazione regionale. I lavori devono aver avuto inizio dopo il 01.01.2000.

Revoche e monitoraggio degli interventi

L’Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l’effettiva realizzazione delle opere ammesse alle agevolazioni. I soggetti beneficiari e i comuni che partecipano alla realizzazione dei progetti cui aderiscono i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale può disporre  la revoca dei benefici qualora:

- il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di “impresa commerciale” come sopra definita, l’attività e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi, per cinque anni successivi alla realizzazione della iniziativa;

- la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa al beneficio;

- le opere ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti;

- si riscontrasse, in sede di verifica della documentazione prodotta, l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

L’Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sulla attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

N.B. L’intervento contributivo regionale non è cumulabile con qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione.