Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2000
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Deliberazione del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000, n. 624
Criteri per il riparto del fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali
di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per lesercizio
delle funzioni socio-assistenziali)
(omissis)
Tale deliberazione, così emendata nel seguente testo, è quindi posta ai
voti per appello nominale ed approvata con il seguente esito: presenti
n. 48 Consiglieri, votanti n. 46 Consiglieri, hanno risposto sì n. 35 Consiglieri,
si sono astenuti n. 11 Consiglieri (n. 2 Consiglieri non partecipano alla
votazione).
Il Consiglio regionale
(omissis)
delibera
- di approvare i criteri per il riparto del fondo per la gestione delle
attività socio-assistenziali di cui alla legge regionale 13 aprile 1995
n. 62 (Norme per lesercizio delle funzioni socio-assistenziali), contenuti
nellallegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di dare atto che tali criteri espletano la loro efficacia fino alla approvazione
della nuova legge di programmazione socio-assistenziale;
- di garantire al Consiglio Regionale, attraverso la competente Commissione
Consiliare, la verifica nel tempo dellefficacia sul livello territoriale
dei criteri assunti;
- di impegnare la Direzione competente a relazionare annualmente alla competente
Commissione consiliare ed entro il 1 semestre di ogni anno a partire dal
2000, gli effettivi contributi assegnati e le modalità messe in atto per
verificare lefficacia dei criteri assunti.
Allegato A
Criteri per la ripartizione del fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali
I criteri cui si atterranno gli uffici competenti per la ripartizione traggono
origine, in primo luogo, dai disposti della legge regionale 37/1990, che,
al punto 11.1.2 prevede, tra laltro che la ripartizione del fondo socio-assistenziale,
nelle sue varie componenti, venga effettuata tenendo conto dei seguenti
elementi: la popolazione, caratteristiche del territorio (considerando
la densità della popolazione), la valutazione dei servizi in atto nelle
singole zone e lesame dei programmi di sicura attuazione nel corso dellanno,
il riequilibrio nellerogazione delle risorse regionali, in rapporto al
risultato di gestione rilevato nellanno precedente, lincentivazione per
la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e la valutazione
delle risorse impiegate dai Comuni associati nel finanziamento dei servizi
socio-assistenziali.
Le norme di riferimento sono, come è facilmente desumibile, molto generiche
e nel corso degli anni sono state oggetto di una applicazione pratica che
ha di fatto interpretato le disposizioni di cui sopra assegnando alcune
priorità che saranno di seguito maggiormente chiarite.
Altro elemento, del quale si è tenuto conto, è dato dallimpostazione del
piano di riparto 1998, che ha tenuto conto di fattori, quali la ricaduta
sul territorio piemontese dei programmi, anche innovativi, previsti dagli
Enti Gestori, come pure della rilevanza degli apporti finanziari da parte
dei Comuni (che forniscono mediamente 2/3 delle entrate dei consorzi) che
hanno avuto, come conseguenza, un aumento dei finanziamenti regionali.
1) Un primo criterio è di fatto costituito dalla relativa sicurezza di
una erogazione, da parte regionale, di una quota a favore degli Enti Gestori,
che non possono ricevere, stante questo principio e a parità di stanziamento,
dalla Regione Piemonte, somme inferiori a quanto ottenuto nellanno precedente.
Tale assunto non è suffragato da alcuna norma scritta, ma si ritiene che
possa costituire un criterio valido, anche perchè appare logico che lattività
degli Enti Gestori non debba subire dei contraccolpi tali da creare insicurezza
nella gestione a breve periodo (uno-due anni).
Il principio in questione può essere mantenuto, fermo restando che, se
da una parte esso pertanto costituisce un impegno per lamministrazione
regionale, daltra parte, anche per gli enti gestori, lo stesso costituisce
un impegno a mantenere lo standard dei servizi quanto meno al livello dellanno
precedente. In tal caso anche il contributo regionale può mantenersi al
livello dellanno precedente.
E intendimento dellAmministrazione Regionale di definire dei parametri
operativi che permettano una verifica del raggiungimento degli obiettivi
prefissati dai soggetti gestori; esiste pertanto limpegno a tenere conto
dei risultati al fine del piano di riparto, relativo allanno immediatamente
seguente.
Al fine di garantire la sicurezza nella gestione da parte dei soggetti
gestori, si ritiene che possa comunque essere assicurato, alle condizioni
di cui sopra, il mantenimento delle quote attribuite per lanno precedente
(e pertanto in caso di attribuzione di somme inferiori per le singole voci
avverrà un riequilibrio), nel caso opposto, lincremento della quota spettante
potrà raggiungere un incremento globale pari al 5% rispetto a quanto attribuito
allanno precedente, maggiorato sino ad un massimo di altri 3 punti; in
presenza di una maggiore disponibilità di risorse negli anni successivi,
potranno essere previsti maggiori incrementi.
2a) Ferme restando le direttive generali sopra riportate, ha assunto rilevante
importanza nella ripartizione del fondo di riparto, la suddivisione dello
stesso, avendo presente il dato della popolazione piemontese, entro i limiti
dei territori cui fanno capo i singoli Enti Gestori. Tale dato può apparire
limitato e limitativo, ma costituisce un dato inoppugnabile che garantisce
una equa distribuzione sul territorio piemontese di risorse finanziarie
cui potranno accedere tutti i soggetti residenti.
Tuttavia la pura e semplice suddivisione di una parte così rilevante del
fondo socio-assistenziale, secondo il dato della popolazione, non tiene
minimamente conto della diversa e complessa realtà geografica e sociale
del Piemonte, che comprende una ampia parte di territorio montano, ove
sono presenti ampie zone di degrado, con innegabili difficoltà logistiche
per la gestione dei servizi socio-assistenziali in realtà territoriali
con una forte dispersione della popolazione, quali le zone montane e collinari.
2b) Si è anche pensato in termini correttivi, e nella logica di una opportuna
pesatura della popolazione, di attribuire, allinterno della quota del
fondo destinata alla popolazione, una rilevante proporzione alla quota
della popolazione sempre disaggregata per Enti Gestori di appartenenza,
ma con un correttivo che, privilegiando le zone con basso tasso di antropizzazione,
permetta di erogare una parte della quota attribuita al parametro della
popolazione, avendo presenti, oltre che il dato della popolazione, anche
quello della densità della stessa sul territorio. Questo dato permette
di sovvertire, e di correggere, in modo consistente la ripartizione di
cui sub 2a). Per il corrente anno si terrà conto di soglie minime e massime.
2c) Si intende infine segmentare maggiormente la quota relativa alla popolazione,
prendendo in considerazione anche una ulteriore pesatura della stessa,
avuto riguardo dellincidenza della parte della popolazione che maggiormente
ha necessità di un intervento da parte delle strutture socio-assistenziali,
ovvero quella parte rilevante composta da anziani sopra i 65 anni di età
e da giovani di età inferiore a 18 anni. I dati relativi saranno desunti
dalla Banca Dati Demografica Evolutiva messa a disposizione dal Settore
Programmazione Statistica dellamministrazione regionale. Verrà pertanto
tenuto conto di tale parametro, ai fini della ripartizione della quota
della popolazione.
2d) In merito al parametro della popolazione viene preso in considerazione
anche un nuovo elemento che tiene conto, a livello di calcolo, dellincidenza
nelle varie zone del fenomeno della disoccupazione, evento che crea necessità
di interventi assistenziali. Le modalità esecutive, del riparto in questione
per questa voce saranno oggetto di un elaborazione di dati che saranno
richiesti al Ministero del Lavoro e Massima Occupazione.
Si intende pertanto attribuire per lintera quota del riparto relativa
alla popolazione, una percentuale che sia compresa tra il 40 e il 50% del
totale. Tale proporzione è leggermente inferiore a quella degli anni precedenti,
ma occorre chiarire che già in altri parametri si è proceduto ad una moltiplicazione
che privilegia il parametro della popolazione e pertanto si è preferito
dare maggiore importanza ad altri indicatori.
La suddivisione tra le singole voci sarà la seguente:
popolazione residente (2a) 82%
3) Per quanto riguarda il contributo straordinario per la creazione ed
il primo impianto dei soggetti gestori di cui alla l.r. 62/1995, con il
1999, si compie il triennio entro il quale era stato stabilito di fornire
tale anomala forma di finanziamento. Storicamente tale somma non ha mai
superato la soglia massima di lire 100 MIL per ogni soggetto gestore e
pertanto se ne prevede il mantenimento. Per gli enti gestori di nuova costituzione
si prevede il mantenimento di detto contributo straordinario per un triennio.
4) Il contributo regionale, commisurato alla valutazione delle risorse
impiegate dai Comuni singoli ed associati nel finanziamento dei servizi
socio-assistenziali, è stato oggetto di una profonda rilettura da parte
regionale rispetto agli anni scorsi, in quanto è stata fatta una profonda
verifica delle spese documentate e sostenute da parte dei comuni e dalle
comunità montane, a supporto dei bilanci degli enti consorziali.
La somma assegnata a tal fine, e della quale si dirà di seguito, è ripartita
in maniera direttamente proporzionale allo sforzo sostenuto dalle amministrazioni
comunali, e non in modo da compensare eventuali riduzioni da parte comunale.
Questa metodologia non permette certamente di considerare lintervento
regionale come un integratore dellintervento comunale, ma altresì costituisce
un incentivo ed uno stimolo rivolto alle amministrazioni comunali a fornire
maggiore attenzione e fondi allassistenza.
5) Per quanto attiene la valutazione dei programmi degli enti gestori,
è stata peraltro introdotta nel 1998 una formula per la quale il giudizio
sui programmi è stato oggetto di una rivalutazione dello stesso, avuto
presente un parametro indubbiamente limitato, ma attendibile, quale è quello
della popolazione residente nei vari enti gestori.
Tale moltiplicatore ha una ragione dessere nel fatto che è indiscutibile
che limpatto di un buon programma è sensibilmente maggiore, in linea generale,
se adottato da un ente gestore che, in linea con la filosofia della l.r.
62/1995, aggrega un maggior numero di comuni, piuttosto che un buon programma
che sia peraltro limitato dagli angusti confini di un ente gestore minore.
Potranno essere studiati diversi e più penetranti indicatori della qualità
dei servizi forniti agli utenti che permettano una migliore ripartizione
delle somme impegnate. A tal fine è in corso di predisposizione uno schema
standard di relazione che dovrà essere compilata in tutte le sue parti
dagli enti gestori, in modo da consentire, a livello regionale, una lettura
omogenea dei programmi stessi.
E previsto che leffettiva realizzazione di quanto previsto nei programmi
dei singoli enti gestori sia oggetto di una verifica nellanno successivo.
6) Una quota del fondo di riparto viene destinata per lincentivazione
di forme gestionali che assicurino lefficacia e lefficienza dei servizi
nonché lintegrazione con i servizi sanitari ed è calcolata, tenendo conto
dei seguenti parametri:
a) tipologia delle forme gestionali adottate, secondo quanto previsto dallart.
13, comma 4º della l.r. 62/1995 (Consorzi, Comunità Montane, gestione associata
tramite delega allA.S.L., comuni capoluogo di provincia);
b) esercizio totale o parziale dei servizi socio-assistenziali.
c) ambito territoriale coincidente con il distretto sanitario o, comunque,
configurazione gestionale che assicuri la migliore integrazione tra i servizi
socio-assistenziali ed i servizi sanitari.
Per quanto concerne il parametro B viene determinato un valore da attribuirsi
ad ogni singolo servizio offerto o a gruppi di servizi: la somma dei valori
così attribuiti costituirà il coefficiente di tale parametro.
Il risultato derivante dalla somma dei coefficienti A, B e C sarà moltiplicato
per il parametro della popolazione residente in ciascun ente gestore.
(A+B+C) x popolazione.
7) E intendimento dellAmministrazione Regionale, mediante ladozione
di specifici parametri di riferimento, privilegiare nella ripartizione
del fondo, quegli enti gestori che, nellappalto di servizi a soggetti
esterni:
a) rispettino i criteri di aggiudicazione dei servizi stessi, secondo le
indicazioni regionali in materia;
b) favoriscano la partecipazione degli operatori a corsi di riqualificazione,
concordandone le modalità e anticipando parte dei costi relativi allatto
della stipula delle convenzioni.
8) LAmministrazione Regionale ha deciso negli anni scorsi di assumere
a proprio carico la spesa documentata dagli enti gestori per la gestione
delle funzioni legate allassistenza alle persone portatrici di handicap,
già svolte facoltativamente dalle Province prima dellentrata in vigore
della legge 142/1990. Non si tratta pertanto, come è ovvio, di parametri
originariamente previsti dalle disposizioni più volte richiamate, quanto
piuttosto di necessità dettate da esigenze posteriori.
Nel Piano di riparto 1998 sono state oggetto di verifica le spese documentate
dagli Enti gestori per quanto attiene al personale trasferito mentre per
le spese di gestione è stato deciso di accreditare una somma pari a quella
riconosciuta per il 1996, maggiorata di una percentuale del 7,5%.
Tale procedura viene mantenuta; essa prevede linvio della documentazione
da parte degli Enti gestori per quanto attiene le spese del personale,
mentre per quanto riguarda le spese relative alla gestione, esse saranno
mantenute ai livelli dello scorso anno, con una maggiorazione pari a quella
dellinflazione programmata indicata nel D.P.E.F. dello scorso anno.
Al fine di incentivare gli enti gestori, per favorire il fenomeno del rientro
di questo evento straordinario nella gestione ordinaria, si è dellavviso
di programmare un piano di rientro nel medio/lungo periodo. Pertanto per
il corrente anno si ipotizza una riduzione pari al 10% di quanto impegnato
in questa specifica voce nel 1998.
9) Una quota del fondo di riparto non inferiore al 2% viene riservata al
completamente del finanziamento dei corsi di formazione del personale socio-assistenziale,
ad integrazione delle risorse disponibili sullo specifico capitolo di bilancio,
qualora lo stesso si rivelasse insufficiente per le necessità ordinarie.
10) La parte del fondo da destinare al riequilibrio territoriale viene
definita tenendo conto delle necessità che i servizi siano omogenei e ben
distribuiti sul territorio, senza peraltro penalizzare quelle zone già
dotate di servizi e sulle quali sono confluite maggiori risorse regionali
per il mantenimento dei servizi stessi.
Una verifica puntuale nel corso degli anni scorsi, che ha avuto luogo unicamente
ai soggetti gestori, in ordine ad un parametro di giudizio di sicura affidabilità,
quale è quello dellanalisi dei conti consuntivi presentati e dei relativi
avanzi di amministrazione ha permesso di ottenere un riequilibrio.
Tale analisi ha permesso, negli anni passati, di migliorare la politica
di spesa ed indubbiamente il numero dei soggetti gestori oggetto di tale
verifica è sicuramente diminuito, segno inequivocabile di una maggiore
propensione alla gestione dinamica dei bilanci di competenza e pertanto
tale parametro viene mantenuto.
11) Al fine di favorire la creazione di un piano di modernizzazione per
il trasferimento di informazioni tra Regione e gli enti gestori, per dotare
tutti gli enti di un sistema di posta elettronica, nel piano di riparto
del 1999 viene riservata una limitata somma (5 milioni, come tetto massimo,
per ogni ente gestore) per fornire il necessario supporto tecnico.
Viene infine riservata la cifra di lire 1 MLD a favore degli Enti Gestori
che abbiano documentato a fine anno spese straordinarie affrontate per
la gestione di emergenze non previste, quali lerogazione di prestazioni
a favore di minori extracomunitari, oggetto di provvedimenti giudiziari
in conseguenza dei quali gli Enti Gestori siano stati gravati di spese
straordinarie.
Le quote di riparto relative ai punti 3, 4, 5, 6 e 8 dei presenti criteri,
vengono ripartite conformemente a quanto disposto con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 519 - 4848 del 14 aprile 1999, relativa al riparto
del fondo del 1998.
Gli uffici del competente Assessorato presentano, con cadenza annuale,
un monitoraggio alla competente commissione consiliare, concernente il
riparto del fondo e le spese degli enti gestori, elaborando indicatori
di efficacia ed efficienza; per lanno 2000 il monitoraggio viene inviato
alla stessa commissione consiliare entro il primo semestre dellanno.
Le disposizioni ed i criteri di cui sopra avranno validità, come impostazione
di carattere generale, sino allapprovazione del nuovo Piano socio-assistenziale
regionale.
(omissis)
densità (2b) 8%
popolazione (anziani/minori)
(2c) 5%
Popolazione (disoccupati) (2d) 5%