Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2000

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Deliberazione del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000, n. 624

Criteri per il riparto del fondo per la  gestione delle attività socio-assistenziali di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali)

(omissis)

Tale deliberazione, così emendata nel seguente testo, è quindi posta ai voti per appello nominale ed approvata con il seguente esito: presenti n. 48 Consiglieri, votanti n. 46 Consiglieri, hanno risposto sì n. 35 Consiglieri, si sono astenuti n. 11 Consiglieri (n. 2 Consiglieri non partecipano alla votazione).

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

- di approvare i criteri per il riparto del fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui alla legge regionale 13 aprile 1995 n. 62 (Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali), contenuti nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che tali criteri espletano la loro efficacia fino alla approvazione della nuova legge di programmazione socio-assistenziale;

- di garantire al Consiglio Regionale, attraverso la competente Commissione Consiliare, la verifica nel tempo dell’efficacia sul livello territoriale dei criteri assunti;

- di impegnare la Direzione competente a relazionare annualmente alla competente Commissione consiliare ed entro il 1 semestre di ogni anno a partire dal 2000, gli effettivi contributi assegnati e le modalità messe in atto per verificare l’efficacia dei criteri assunti.

Allegato A

Criteri per la ripartizione del fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali

I criteri cui si atterranno gli uffici competenti per la ripartizione traggono origine, in primo luogo, dai disposti della legge regionale 37/1990, che, al punto 11.1.2 prevede, tra l’altro che la ripartizione del fondo socio-assistenziale, nelle sue varie componenti, venga effettuata tenendo conto dei seguenti elementi: la popolazione, caratteristiche del territorio (considerando la densità della popolazione), la valutazione dei servizi in atto nelle singole zone e l’esame dei programmi di sicura attuazione nel corso dell’anno, il riequilibrio nell’erogazione delle risorse regionali, in rapporto al risultato di gestione rilevato nell’anno precedente, l’incentivazione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e la valutazione delle risorse impiegate dai Comuni associati nel finanziamento dei servizi socio-assistenziali.

Le norme di riferimento sono, come è facilmente desumibile, molto generiche e nel corso degli anni sono state oggetto di una applicazione pratica che ha “di fatto” interpretato le disposizioni di cui sopra assegnando alcune priorità che saranno di seguito maggiormente chiarite.

Altro elemento, del quale si è tenuto conto, è dato dall’impostazione del piano di riparto 1998, che ha tenuto conto di fattori, quali la ricaduta sul territorio piemontese dei programmi, anche innovativi, previsti dagli Enti Gestori, come pure della rilevanza degli apporti finanziari da parte dei Comuni (che forniscono mediamente 2/3 delle entrate dei consorzi) che hanno avuto, come conseguenza, un aumento dei finanziamenti regionali.

1) Un primo criterio è “di fatto” costituito dalla relativa sicurezza di una erogazione, da parte regionale, di una quota a favore degli Enti Gestori, che non possono ricevere, stante questo principio e a parità di stanziamento, dalla Regione Piemonte, somme inferiori a quanto ottenuto nell’anno precedente.

Tale assunto non è suffragato da alcuna norma scritta, ma si ritiene che possa costituire un criterio valido, anche perchè appare logico che l’attività degli Enti Gestori non debba subire dei contraccolpi tali da creare insicurezza nella gestione a breve periodo (uno-due anni).

Il principio in questione può essere mantenuto, fermo restando che, se da una parte esso pertanto costituisce un impegno per l’amministrazione regionale, d’altra parte, anche per gli enti gestori, lo stesso costituisce un impegno a mantenere lo standard dei servizi quanto meno al livello dell’anno precedente. In tal caso anche il contributo regionale può mantenersi al livello dell’anno precedente.

E’ intendimento dell’Amministrazione Regionale di definire dei parametri operativi che permettano una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dai soggetti gestori; esiste pertanto l’impegno a tenere conto dei risultati al fine del piano di riparto, relativo all’anno immediatamente seguente.

Al fine di garantire la “sicurezza” nella gestione da parte dei soggetti gestori, si ritiene che possa comunque essere assicurato, alle condizioni di cui sopra, il mantenimento delle quote attribuite per l’anno precedente (e pertanto in caso di attribuzione di somme inferiori per le singole voci avverrà un riequilibrio), nel caso opposto, l’incremento della quota spettante potrà raggiungere un incremento globale pari al 5% rispetto a quanto attribuito all’anno precedente, maggiorato sino ad un massimo di altri 3 punti; in presenza di una maggiore disponibilità di risorse negli anni successivi, potranno essere previsti maggiori incrementi.

2a) Ferme restando le direttive generali sopra riportate, ha assunto rilevante importanza nella ripartizione del fondo di riparto, la suddivisione dello stesso, avendo presente il dato della popolazione piemontese, entro i limiti dei territori cui fanno capo i singoli Enti Gestori. Tale dato può apparire limitato e limitativo, ma costituisce un dato inoppugnabile che garantisce una equa distribuzione sul territorio piemontese di risorse finanziarie cui potranno accedere tutti i soggetti residenti.

Tuttavia la pura e semplice suddivisione di una parte così rilevante del fondo socio-assistenziale, secondo il dato della popolazione, non tiene minimamente conto della diversa e complessa realtà geografica e sociale del Piemonte, che comprende una ampia parte di territorio montano, ove sono presenti ampie zone di degrado, con innegabili difficoltà logistiche per la gestione dei servizi socio-assistenziali in realtà territoriali con una forte dispersione della popolazione, quali le zone montane e collinari.

2b) Si è anche pensato in termini correttivi, e nella logica di una opportuna “pesatura” della popolazione, di attribuire, all’interno della quota del fondo destinata alla popolazione, una rilevante proporzione alla quota della popolazione sempre disaggregata per Enti Gestori di appartenenza, ma con un correttivo che, privilegiando le zone con basso tasso di antropizzazione, permetta di erogare una parte della quota attribuita al parametro della popolazione, avendo presenti, oltre che il dato della popolazione, anche quello della densità della stessa sul territorio. Questo dato permette di sovvertire, e di correggere, in modo consistente la ripartizione di cui sub 2a). Per il corrente anno si terrà conto di soglie minime e massime.

2c) Si intende infine segmentare maggiormente la quota relativa alla popolazione, prendendo in considerazione anche una ulteriore “pesatura” della stessa, avuto riguardo dell’incidenza della parte della popolazione che maggiormente ha necessità di un intervento da parte delle strutture socio-assistenziali, ovvero quella parte rilevante composta da anziani sopra i 65 anni di età e da giovani di età inferiore a 18 anni. I dati relativi saranno desunti dalla Banca Dati Demografica Evolutiva messa a disposizione dal Settore Programmazione Statistica dell’amministrazione regionale. Verrà pertanto tenuto conto di tale parametro, ai fini della ripartizione della quota della “popolazione”.

2d) In merito al parametro della “popolazione” viene preso in considerazione anche un nuovo elemento che tiene conto, a livello di calcolo, dell’incidenza nelle varie zone del fenomeno della disoccupazione, evento che crea necessità di interventi assistenziali. Le modalità esecutive, del riparto in questione per questa voce saranno oggetto di un elaborazione di dati che saranno richiesti al Ministero del Lavoro e Massima Occupazione.

Si intende pertanto attribuire per l’intera quota del riparto relativa alla popolazione, una percentuale che sia compresa tra il 40 e il 50% del totale. Tale proporzione è leggermente inferiore a quella degli anni precedenti, ma occorre chiarire che già in altri parametri si è proceduto ad una “moltiplicazione” che privilegia il parametro della popolazione e pertanto si è preferito dare maggiore importanza ad altri indicatori.

La suddivisione tra le singole voci sarà la seguente:

popolazione residente (2a)    82%
densità (2b)    8%
popolazione (anziani/minori) (2c)    5%
Popolazione (disoccupati) (2d)    5%

3) Per quanto riguarda il contributo straordinario per la creazione ed il primo impianto dei soggetti gestori di cui alla l.r. 62/1995, con il 1999, si compie il triennio entro il quale era stato stabilito di fornire tale anomala forma di finanziamento. Storicamente tale somma non ha mai superato la soglia massima di lire 100 MIL per ogni soggetto gestore e pertanto se ne prevede il mantenimento. Per gli enti gestori di nuova costituzione si prevede il mantenimento di detto contributo straordinario per un triennio.

4) Il contributo regionale, commisurato alla valutazione delle risorse impiegate dai Comuni singoli ed associati nel finanziamento dei servizi socio-assistenziali, è stato oggetto di una profonda rilettura da parte regionale rispetto agli anni scorsi, in quanto è stata fatta una profonda verifica delle spese documentate e sostenute da parte dei comuni e dalle comunità montane, a supporto dei bilanci degli enti consorziali.

La somma assegnata a tal fine, e della quale si dirà di seguito, è ripartita in maniera direttamente proporzionale allo sforzo sostenuto dalle amministrazioni comunali, e non in modo da compensare eventuali riduzioni da parte comunale.

Questa metodologia non permette certamente di considerare l’intervento regionale come un integratore dell’intervento comunale, ma altresì costituisce un incentivo ed uno stimolo rivolto alle amministrazioni comunali a fornire maggiore attenzione e fondi all’assistenza.

5) Per quanto attiene la valutazione dei programmi degli enti gestori, è stata peraltro introdotta nel 1998 una formula per la quale il giudizio sui programmi è stato oggetto di una rivalutazione dello stesso, avuto presente un parametro indubbiamente limitato, ma attendibile, quale è quello della popolazione residente nei vari enti gestori.

Tale “moltiplicatore” ha una ragione d’essere nel fatto che è indiscutibile che l’impatto di un buon programma è sensibilmente maggiore, in linea generale, se adottato da un ente gestore che, in linea con la filosofia della l.r. 62/1995, aggrega un maggior numero di comuni, piuttosto che un buon programma che sia peraltro limitato dagli angusti confini di un ente gestore minore.

Potranno essere studiati diversi e più penetranti indicatori della qualità dei servizi forniti agli utenti che permettano una migliore ripartizione delle somme impegnate. A tal fine è in corso di predisposizione uno schema standard di relazione che dovrà essere compilata in tutte le sue parti dagli enti gestori, in modo da consentire, a livello regionale, una lettura omogenea dei programmi stessi.

E’ previsto che l’effettiva realizzazione di quanto previsto nei programmi dei singoli enti gestori sia oggetto di una verifica nell’anno successivo.

6) Una quota del fondo di riparto viene destinata per l’incentivazione di forme gestionali che assicurino l’efficacia e l’efficienza dei servizi nonché l’integrazione con i servizi sanitari ed è calcolata, tenendo conto dei seguenti parametri:

a) tipologia delle forme gestionali adottate, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 4º della l.r. 62/1995 (Consorzi, Comunità Montane, gestione associata tramite delega all’A.S.L., comuni capoluogo di provincia);

b) esercizio totale o parziale dei servizi socio-assistenziali.

c) ambito territoriale coincidente con il distretto sanitario o, comunque, configurazione gestionale che assicuri la migliore integrazione tra i servizi socio-assistenziali ed i servizi sanitari.

Per quanto concerne il parametro B viene determinato un valore da attribuirsi ad ogni singolo servizio offerto o a gruppi di servizi: la somma dei valori così attribuiti costituirà il coefficiente di tale parametro.

Il risultato derivante dalla somma dei coefficienti A, B e C sarà moltiplicato per il parametro della popolazione residente in ciascun ente gestore.

(A+B+C) x popolazione.

7) E’ intendimento dell’Amministrazione Regionale, mediante l’adozione di specifici parametri di riferimento, privilegiare nella ripartizione del fondo, quegli enti gestori che, nell’appalto di servizi a soggetti esterni:

a) rispettino i criteri di aggiudicazione dei servizi stessi, secondo le indicazioni regionali in materia;

b) favoriscano la partecipazione degli operatori a corsi di riqualificazione, concordandone le modalità e anticipando parte dei costi relativi all’atto della stipula delle convenzioni.

8) L’Amministrazione Regionale ha deciso negli anni scorsi di assumere a proprio carico la spesa documentata dagli enti gestori per la gestione delle funzioni legate all’assistenza alle persone portatrici di handicap, già svolte facoltativamente dalle Province prima dell’entrata in vigore della legge 142/1990. Non si tratta pertanto, come è ovvio, di parametri originariamente previsti dalle disposizioni più volte richiamate, quanto piuttosto di necessità dettate da esigenze posteriori.

Nel Piano di riparto 1998 sono state oggetto di verifica le spese documentate dagli Enti gestori per quanto attiene al personale trasferito mentre per le spese di gestione è stato deciso di accreditare una somma pari a quella riconosciuta per il 1996, maggiorata di una percentuale del 7,5%.

Tale procedura viene mantenuta; essa prevede l’invio della documentazione da parte degli Enti gestori per quanto attiene le spese del personale, mentre per quanto riguarda le spese relative alla gestione, esse saranno mantenute ai livelli dello scorso anno, con una maggiorazione pari a quella dell’inflazione programmata indicata nel D.P.E.F. dello scorso anno.

Al fine di incentivare gli enti gestori, per favorire il fenomeno del rientro di questo evento straordinario nella gestione ordinaria, si è dell’avviso di programmare un piano di rientro nel medio/lungo periodo. Pertanto per il corrente anno si ipotizza una riduzione pari al 10% di quanto impegnato in questa specifica voce nel 1998.

9) Una quota del fondo di riparto non inferiore al 2% viene riservata al completamente del finanziamento dei corsi di formazione del personale socio-assistenziale, ad integrazione delle risorse disponibili sullo specifico capitolo di bilancio, qualora lo stesso si rivelasse insufficiente per le necessità ordinarie.

10) La parte del fondo da destinare al riequilibrio territoriale viene definita tenendo conto delle necessità che i servizi siano omogenei e ben distribuiti sul territorio, senza peraltro penalizzare quelle zone già dotate di servizi e sulle quali sono confluite maggiori risorse regionali per il mantenimento dei servizi stessi.

Una verifica puntuale nel corso degli anni scorsi, che ha avuto luogo unicamente ai soggetti gestori, in ordine ad un parametro di giudizio di sicura affidabilità, quale è quello dell’analisi dei conti consuntivi presentati e dei relativi avanzi di amministrazione ha permesso di ottenere un riequilibrio.

Tale analisi ha permesso, negli anni passati, di migliorare la politica di spesa ed indubbiamente il numero dei soggetti gestori oggetto di tale verifica è sicuramente diminuito, segno inequivocabile di una maggiore propensione alla gestione dinamica dei bilanci di competenza e pertanto tale parametro viene mantenuto.

11) Al fine di favorire la creazione di un piano di modernizzazione per il trasferimento di informazioni tra Regione e gli enti gestori, per dotare tutti gli enti di un sistema di posta elettronica, nel piano di riparto del 1999 viene riservata una limitata somma (5 milioni, come tetto massimo, per ogni ente gestore) per fornire il necessario supporto tecnico.

Viene infine riservata la cifra di lire 1 MLD a favore degli Enti Gestori che abbiano documentato a fine anno spese straordinarie affrontate per la gestione di emergenze non previste, quali l’erogazione di prestazioni a favore di minori extracomunitari, oggetto di provvedimenti giudiziari in conseguenza dei quali gli Enti Gestori siano stati gravati di spese straordinarie.

Le quote di riparto relative ai punti 3, 4, 5, 6 e 8 dei presenti criteri, vengono ripartite conformemente a quanto disposto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 519 - 4848 del 14 aprile 1999, relativa al riparto del fondo del 1998.

Gli uffici del competente Assessorato presentano, con cadenza annuale, un monitoraggio alla competente commissione consiliare, concernente il riparto del fondo e le spese degli enti gestori, elaborando indicatori di efficacia ed efficienza; per l’anno 2000 il monitoraggio viene inviato alla stessa commissione consiliare entro il primo semestre dell’anno.

Le disposizioni ed i criteri di cui sopra avranno validità, come impostazione di carattere generale, sino all’approvazione del nuovo Piano socio-assistenziale regionale.

(omissis)